Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5892 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24946/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 24946.22 R.G.,
e vertente
tra
nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...], lett. A;
rappre- C.F._1
sentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Gaetano
del Giudice (C.F. ) ed Emilio Boccia (C.F. C.F._2 [...]
), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli (NA) C.F._3
al Viale Antonio Gramsci, come in atti;
- Opponente
contro
con sede legale in Milano, Controparte_1
Via Valtellina nn.15/17, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila-
no e codice fiscale nella qualità di mandataria di P.IVA_1 CP_2
con sede a Milano, Via Valtellina 15/17, iscritta al Registro delle Imprese
[...]
1
dell'11 maggio 2021 a rogito del notaio dott. di Milano, rep. Controparte_3
144302, racc. 37203, in persona del procuratore avv. a tanto abilitato CP_4
giusta procura conferita con atto autenticato dal notaio dott. Controparte_3
di Milano in data 16 dicembre 2022, rep. 149157, racc. 39362, rappresentata e di-
fesa dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc. – pec: CodiceFiscale_4 [...]
- fax 06.42.00.69.77) e Guido Garga- Email_1
ni (cod. fisc. - pec: CodiceFiscale_5 [...]
- fax 06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata Email_2
presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, per delega allegata al presente atto come in atti;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte:
Per Controparte_2
richiamando tutto quanto eccepito ed argomentato nei propri atti difensivi,
da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti - ribadisce le conclusioni precisate con la propria comparsa di costituzione e risposta, depositata in atti e chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., possibilmente con decorrenza differita.
Per : Parte_1
si richiama in via pregiudiziale l'eccezione di carenza di legittimazione,
ben contestando sia l'esistenza della cessione sia l'inclusione del credito oggetto di causa nella asserita cessione. Manca altresì il potere del creditore di quietanza-
2
re il credito, non essendovi alcun documento di formazione contrattuale dal quale si possa desumere la sua legittimazione attiva.
Si ribadiscono le contestazioni alla “dichiarazione di cessione del credito”,
che è un documento privo di valore giuridico in quanto sottoscritto a penna da tal della Intesa San Paolo S.p.A., asserito responsabile Testimone_1 [...]
ben considerando che dalla visura storica della Intesa San Paolo CP_5
S.p.A. (v.doc.24), il predetto non figura come procuratore della Banca, per cui non ha alcun potere per esternare nei confronti di terzi certificazioni in merito al-
la cessione del credito (circostanza, peraltro, non contestata e dunque rilevante ex art.115 c.p.c.).
Si impugna e contesta la CTU grafologica, considerando peraltro che l'originale della fideiussione è stato prodotto tardivamente dopo la scadenza del termine dell'articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., rendendo tale produzione tar-
diva secondo l'orientamento dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 8304
del 27.03.2024.
Ci si riserva di meglio argomentare in merito alle ulteriori contestazioni a tale perizia.
Subordinatamente all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, la scrivente difesa insiste affinché la causa venga rimessa sul ruolo al fine di espletare le richieste istruttorie formulate, ed in particolare ac-
cogliere l'ordine di esibizione così come formulato nelle memorie ex art.183
comma 6, c.p.c., nonché CTU contabile assegnando al tecnico i seguenti quesiti:
“1. accerti le somme effettivamente erogate e le modalità con le quali sono state acquistati i fondi “Istituto Gruppo Intesasanpaolo Eurizon Profilo Flessibi-
le” per un controvalore valore di €.100.000,00;
3
2. verifichi se la somma di euro 100.000,00 è stata erogata e/o tale importo
è stato acquisito per effetto della fittizia erogazione, rimanendo nella disponibili-
tà giuridica della Pt_2
3. verifichi se il contratto di mutuo è in violazione della legge sull'usura utilizzando il montante di calcolo di €.400.000,00 in luogo di quello di
€.500.000,00;
4. Accerti le somme incassate della procedura esecutiva n. 350/2019 in-
nanzi il Tribunale di Napoli Nord.
5. Accerti l'esatto dare avere tra le parti”.
Si ribadisce, all'uopo, che la banca ha fatto correre interessi anche sulle somme concesse in prestito ma vincolate in pegno. Inoltre, nella concessione del finanziamento ha superato il limite di finanziabilità, per la quale si insite per la
CTU estimativa (già chiesta con il 2° termine istruttorio).
Ancora va rammentato che la banca ha attivato una procedura monitoria senza tener conto dell'incasso ricevuto a seguito della vendita, in sede di esecu-
zione, dell'immobile della debitrice principale, costringendo la scrivente difesa a contestare sul punto ed a produrre i documenti comprovanti tale circostanza. Tale
confusione numerica induce a concedere la richiesta CTU affinché si faccia chia-
rezza sulle somme effettivamente erogate, su quelle vincolate in pegno, sugli in-
teressi legittimi ed illegittimi, sulle somme incassate e sul dedotto superamento del limite di finanziabilità.
Tanto premesso si formulano le seguenti conclusioni:
in via pregiudiziale
Per la dedotta carenza di legittimazione attiva per assoluta mancanza di prova, avendo prodotto controparte solo documentazione di formazione unilate-
4
rale;
in via pregiudiziale subordinata
Dare atto che l'originale della fideiussione disconosciuta è stata prodotta tardivamente dopo la scadenza dei termini dell'articolo 183, sesto comma, n.2
c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione n. 8304 del 27.03.2024).
nel merito
Revocare, in tutto od in parte, il decreto ingiuntivo e dichiaralo nullo ed improduttivo di effetti per tutte le ragioni gradatamente esposte,
Con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti avvocati distrattari.
in via istruttoria ed in forma assolutamente subordinata
Emettersi ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti:
contabile di erogazione della somma erogata;
estratto conto n.0850051827602 dal 27.09.2013 alla cessazione;
deposito titoli n.00660/9000/812559477 intestato a Centro Medito Sette
Re S.r.l.;
contabile di acquisto dei titoli “Istituto Gruppo Intesasanpaolo Eurizon
Profilo Flessibile” per un controvalore valore di €.100.000,00;
contabile di vendita dei titoli oggetto del pegno;
ammettere ctu contabile per la determinazione del credito per le ragioni gradatamente esposte nell'atto di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 5691/2022 emesso in data
26.07.2022 nell'ambito del giudizio recante n. R.G. n. 17341/2022, dal Tribunale
5
di Napoli sez. II, notificato al sig. in data 15/09/2022. Parte_1
La pretesa azionata in ricorso per decreto ingiuntivo.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13 luglio 2022 la quale CP_1
mandataria di qualificatasi cessionaria pro soluto del credito Controparte_2
vantato dalla , richiedeva l'ingiunzione di pagamento per € Controparte_6
375.850,42, oltre interessi legali, iva e cpa nei confronti del sig. Parte_1
della sig.ra , del sig. , ; sul presupposto di es- Parte_3 CP_7
sere creditrice in virtù del rapporto intrattenuto dal Controparte_8
(in seguito anche “Sette re”) p.iva in data 27.09.2013, con il P.IVA_3 [...]
per il contratto di mutuo fondiario n. 0850051827602, rep. n. Controparte_9
867 racc. n. 582 con atto per Notar di € 500.000,00, da Persona_1
rimborsare in nr. 180 rate mensili, tasso di interesse nominale annuo variabile de-
terminato dalla somma di una quota fissa pari al 5,20 % e di una quota variabile pari al tasso lettera Euribor a un mese (base 360).
A garanzia delle somme asseritamente corrisposte veniva concessa, dalla
Centro ipoteca di primo grado per l'importo di Controparte_8
€.1.000.000,00 di cui € 500.000,00 per capitale ed euro €.500.000,00 interessi,
spese ed accessi in applicazione delle clausole di indicizzazione sui seguenti im-
mobili:
Tre immobili adiacenti e collegati, adibiti a centro polidiagnostico del facenti parte del fabbricato in Arzano (NA) alla III Controparte_8
Traversa di via sette re n.9, di seguito meglio descritti:
a) un immobile composto da locali di circa 100 metri quadrati complessivi al piano terra e da locali di circa 150 metri quadrati complessivi al primo piano,
collegati da scala interna. Il tutto censito al Catasto Fabbricati di Arzano, in ditta
6
per 1000/1000 con i seguenti dati: foglio 2, p.lla 171, sub. 102, Controparte_10
viu Sette Re n. 74, piano T-1, cat. A/10, cl.1, vani 14,5, R.C. 2.920,56.
b) Un immobile sito al piano rialzato, riportato nel Catasto dei fabbricati del comune di Arzano, in ditta con i seguenti dati: Controparte_8
foglio 2, p.lla 171, sub 103, Traversa IV di via Sette Re n. 90, piano T, int. 1, cat.
A/10, cl.1, vani 4, R.C. Euro 805,67.
c) Un ulteriore immobile della superficie di mq 94, civico 68via Sette Re,
riportato al Catasto Fabbricati di Arzano in ditta Controparte_8
con i seguenti dati: foglio 2, p.lla 171, sub. 104, via Sette Re n. 68, piano T, cat.
C/1, cl. 5, mq. 90, R.C. euro 1.464,16.
A garanzia del mutuo si costituiva garante il sig. con atto Parte_1
sottoscritto in data 5.7.2013, inoltre, con atti del 9 luglio 2013 e 10 luglio si costi-
tuivano rispettivamente fideiussori della stessa Sette Re anche il sig. CP_7
, la sig.ra . Parte_3
La ricorrente allegava di aver spiegato intervento nella procedura esecuti-
va immobiliare n. 350/2019, promossa dalla Gestione Centro di diagnostica Ra-
diologica ed ecografica S.r.l., (p.iva , nei confronti della Sette Re e P.IVA_4
pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Il tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto ha emesso in data 26.07.2022, nell'ambito del giudizio R.G. n. 17341/2022, il decreto ingiun-
tivo n. 5691/2022, con il quale ha ingiunto con decreto non esecutivo al sig.
[...]
e ai garanti sopra indicati, il pagamento in via solidale della somma CP_11
di € 375.850,42 oltre interessi e spese del procedimento liquidate in € 634,00 e compensi professionali € 4.185,00.
7
I motivi a sostegno dell'opposizione:
I. Difetto di legittimazione sostanziale della e della CP_1 CP_2
[...]
L'opponente contestava la titolarità in capo alla asserita cessionaria del credito e della eccependo sia l'inesistenza del rapporto CP_1 Controparte_2
di cessione sia l' incapacità processuale in virtù della asserita e non provata ces-
sione “dei rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, stipulato in data 22.11.2019, CP_2
ha acquistato pro soluto da con effetto dal
[...] Controparte_6
25.11.2019, taluni crediti…derivanti da contratti di finanziamento concessi a
persone fisiche e persone giuridiche, qualificati come attività finanziarie deterio-
rate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”.
II. Nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB e della delibera
CICR del 22 aprile 1995.
Il mutuo concesso è finalizzato a credito di impresa per investimenti im-
mobiliari ed è stato concesso per l'acquisto dell'immobile ipotecato La banca,
nonostante le rassicurazioni sul valore immobiliare per €.1.000.000,00 ed il pe-
gno mobiliare, ha chiesto che venisse concessa, in forma preventiva, la garanzia fideiussoria dell'odierno opponente con separato atto di garanzia. La violazione del limite di finanziabilità implica che l'obbligazione assunta sia nulla in quanto in contrasto con norme imperative.
III. Disconoscimento della sottoscrizione a nome Controparte_12
gna, al documento prodotto in sede monitoria e così denominato:
“47687_07_fideiussione specifica 2013.
IV. Il rapporto bancario è stato oggetto di usura bancaria a titolo origina-
8
rio.
V. Decadenza e Nullità insanabile dei contratti di fideiussione stipulati dalle opponenti.
VI. Nullità della fideiussione per mancanza del documento di sintesi.
VII. Nullità totale o parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/1990 per essere conformi allo schema ABI.
VIII. Illegittimità del quantum della somma ingiunta ed incasso somme successive.
Ciò premesso concludeva per quanto di seguito indicato:
disattendere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecu-
zione, quanto al fumus per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, e quanto al periculum per l'enorme pregiudizio, irreparabile, che un credito di tale portata potrebbe arrecare al presunto fideiussore, persona fisica, che ha altresì impugna-
to, contestato e disconosciuto sottoscrizioni e conformità all'originale dell'asserita fideiussione, tenuto conto dei reciproci interessi e delle numerose censure e vizi di cui è affetta l'avversa domanda;
Revocare il decreto ingiuntivo e dichiaralo nullo, invalido e comunque improduttivo di effetti per tutte le ragioni gradatamente esposte nell'atto.
Con vittoria di spese con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
Costituitasi parte opposta chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione per-
chè infondata in fatto e diritto eccepiva la prescrizione delle pretese.
Inoltre riduceva la pretesa azionata rispetto il ricorso per decreto opposto,
atteso che nel corso del giudizio, a seguito della procedura esecutiva R.G.E.
350/2019 del Tribunale di Napoli Nord, promossa dalla [...]
[...
[...] [...]
nei confronti della Parte_4 Controparte_8
di cui il sig. è il garante, l'esponente percepiva la somma
[...] Parte_1
di € 188.901,08, come da ricevuta del bonifico eseguito in data 06/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193 c.c., imputava la somma corrisposta di €
188.901,08, alla data del 06/10/2022, come da prospetto che di seguito si riassu-
me:
€ 148.425,80 a titolo di capitale;
€ 29.913,99 a titolo di interessi maturati sulle rate insolute;
€ 10.522,29 a titolo di interessi di mora;
€ 39,00 a titolo di spese.
Chiedeva quindi condannarsi l'opposto al pagamento della somma di euro
186.947,84 oltre interessi di mora contrattuali dal 14.6.22 al soddisfo.
L'opposta a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul-
la fideiussione specifica del 05/07/2013 proponeva con la memoria ex art. 183
sesto comma n. 2, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e chiedeva anche al giudice di indicare le modalità di produzione della fideiussione in originale in quanto documento cartaceo, nonché di disporne la custodia in cassaforte
Con ordinanza del 5.2.24, veniva ammessa ctu grafologica sulle sottoscri-
zioni disconosciute.
Con ordinanza del 6.10.24, veniva rinviata per la precisazione delle con-
clusioni la controversia, assegnata poi in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 7.3.25.
Acquisita la documentazione, in via preliminare, quanto all'eccezione di
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nullità della ctu grafologica sollevata dall'opponete perché disposta sull'originale depositato dalla convenuta oltre il termine di cui alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., si osserva che essa è infondata.
Tempestivamente parte opposta aveva sollevato l'istanza di verificazione al fine di una perizia grafica da disporsi da ausiliare del giudice, unitamente alla documentazione in comparazione, del pari tempestivamente aveva chiesto al giudicante le modalità di deposito del documento in originale cartaceo, documen-
to che, in vigore il processo civile telematico non poteva essere depositato in atti senza autorizzazione del giudice.
L'ordinanza istruttoria del 5.2.24, con cui veniva ammessa ctu grafologica deve ritenersi implicitamente autorizzativa del deposito del documento in origi-
nale durante le operazioni peritali, ed infatti, in sede di primo accesso il docu-
mento in verifica veniva consegnato al ctu, in data 21.2.2024.
Orbene, con perizia del 17.5.24, il ctu, offriva le seguenti conclusioni che si fanno proprie perché esenti da vizi logico giuridici e frutto di approfondito confronto anche delle scritture di comparazione.
In particolare il ctu ha così concluso:” Esaminata la grafia emergente dalle sottoscrizioni in verifica X1, X2, X3, X4; X5 ed X 6 apposte sulla fideiussione del 5.7.2013, ritenute le scritture di comparazione idonee per quantità e qualità
condotti gli esami strumentali indicati nel corpo del presente elaborato, affermo che non vi sono indizi di imitazione né per ricalco, né a mano libera e dunque va esclusa l'ipotesi di falsificazione delle altrui sottoscrizioni e sussistono invece,
tanti e tali elementi di compatibilità, in termini di ampiezze, ritmo, forma nonché
di connotati salienti, tra le 6 firme oggetto di accertamento e quelle autografe di comparazione, da farmi ritenere che le 6 sottoscrizioni, a nome apparente “CP_1
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, apposte sulla fideiussione del 5.7.2013, siano tutte riconducibile CP_11
al Sig. e possono dunque ritenersi, con alto grado di certezza pe- Parte_1
ritale, tecnicamente autografe”.
Premessa la genericità dell'eccezione di usura sollevata, in assenza di spe-
cifici riferimenti al tasso soglia vigente, alla categoria di contratti di riferimento,
al tasso contrattuale applicato, con conseguente infondatezza, quanto al difetto di legittimazione sostanziale della e della si osserva: CP_1 Controparte_2
Parte opposta allega di essere cessionaria in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in data 22 novembre 2019. Pt_5
ha acquistato pro soluto da con Controparte_2 Controparte_6
effetto dal 25 novembre 2019, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mo-
ra, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine,
finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrut-
turazione e accordi di sospensione) concessi a persone fisiche e persone giuridi-
che, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008.
Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 138 del 23 novembre 2019 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (cfr. doc. 03 del fascicolo monitorio).
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Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuri- Controparte_2
dici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente.
Tra i crediti oggetto della cessione sopra descritta, sono ricompresi quelli originariamente vantati dal (successivamente incorporato Controparte_13
in nei confronti della e dei Controparte_6 Controparte_8
suoi garanti, tra cui la sig.ra , il sig. e il Parte_3 Parte_1
sig. , per la tutela dei quali ha agito in sede monito- CP_7 Controparte_2
ria.
Peraltro, nel predetto avviso, in relazione ai crediti ceduti, veniva rappre-
sentato che i crediti oggetto di cessione sono sorti nel periodo dall'1.10.55 al 30
settembre 2019. Orbene, il contratto di cui è causa è stato stipulato nel 2013 il 27
settembre, quindi non solo rientra nel periodo cronologico di riferimento su indi-
cato, ma rientra anche nella categoria “credito da finanziamento, deteriorato,
concesso a persone giuridiche ”.
Ritiene il giudicante che la prova della intervenuta cessione, non sussi-
stendo uno specifico onere di forma scritta, possa essere data anche con elementi indiziari, riconducibili ad esempio dall'avviso in gazzetta ufficiale sopra citato, la cui formulazione appare ampia ed idonea a ricomprendere anche la categoria di contratto di cui è causa.
Inoltre, in atti al documento n. 8 dell'opposta vi è dichiarazione di sogget-
to dichiaratosi responsabile legale NPE (Non Performing Exposure) ovvero tran-
sazioni finanziarie che riguardano crediti deteriorati o esposizioni non perfor-
manti e quindi crediti deteriorati, della Intesa San Paolo con cui dichiara che tale banca ha ceduto alla il credito di cui è causa. In mancanza di Controparte_2
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elementi allegati e provati da parte opponente sulla non autenticità del documen-
to, esso deve considerarsi rilevante. Il credito ceduto è anche indicato alla pagina
63 del documento 5 che è l'allegato al contratto di cessione atteso che, circostan-
za non specificatamente contestata, il rapporto facente capo alla
[...]
oggetto di cessione 00/51827602, a cui corrisponde il codice Controparte_8
SNDG 0000000017792912.
Risulta anche che sia la mandataria di Controparte_1
in forza di procura speciale in atti al doc. 1 di cui alla comparsa Controparte_2
di costituzione.
L'opponente eccepisce anche la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità ex art. 38 TUB e delibera CICR del
22 aprile 1995. Sul punto il tribunale intende fare applicazione dell'arresto di cui a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 33719/2022,
enunciato i seguenti principi di diritto:
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo
38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento mera-
mente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demanda-
to all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabili-
tà nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del con-
tratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il
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venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quel-
lo alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella con-
cessione del credito”.
Risulta anche che dalla somma mutuata di € 500.000,00 la banca ha trat-
tenuto gli importi per spese sopra indicati, accreditando in data 25/10/2013 la somma netta di € 492.500,00 sul conto corrente n. 1000/62614 intestato alla
[...]
come di evince dall'estratto conto del mese di ottobre Controparte_14
2013 in atti al documento 9 allegato alla comparsa.
L'opponente eccepisce anche la decadenza dalla possibilità di escutere la fideiussione ex art. 1957 c.c.
Tale norma regola la decadenza del creditore dall'azione contro il fideius-
sore. In particolare, stabilisce che il fideiussore resti obbligato anche dopo la sca-
denza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia entro sei mesi dalla scadenza proposto le sue istanze contro il debitore principale e le abbia continua-
te con diligenza.
La norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legit-
timità nel senso che il creditore nel termine di mesi sei debba esperire una do-
manda giudiziale (Cass. n. 25197/2023) per cui è insufficiente ad impedire la de-
cadenza la semplice messa in mora.
Tuttavia, la presenza nel contratto di fideiussione in esame, all'art. 7 della clausola c.d. di pagamento a prima richiesta, la cui formulazione è in tal senso :”
Il fideiussore è obbligato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richie-
sta scritta, quanto alla stessa dovuto …” appare essere riconducibile ad una clau-
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sola che intenda garantire alla banca il c.d. “solve et repete”, ovvero il pagamen-
to immediato dall'obbligato, con facoltà successiva dello stesso di ripetere solo in un momento successivo per ipotesi di nullità annullabilità o rescissione del contratto.
Tale clausola, quindi, se da un lato non consente di qualificare la garanzia come autonoma per la mancanza di espressa limitazione della proposizione di ec-
cezioni da parte del garante, dall'altra appare riconducibile alla volontà delle par-
ti di semplificazione dei rapporti, sia dal punto di vista della forma delle comuni-
cazioni “comunicazione scritta”, sia nella fase della riscossione.
Ciò appare incompatibile con la norma di cui all'art. 1957 c.c. da ritenersi derogato parzialmente, pattiziamente. La semplice comunicazione scritta del
13.4.22, tramite PEC (cfr. documento 12 allegato in comparsa ) risulta inviata al debitore principale con cui veniva fatto decadere dal beneficio del termine e quindi si rendeva immediatamente esigibile il credito e se ne richiedeva il paga-
mento. Dirimente tale considerazione, si aggiunga che in data 15/06/2022 la banca ha depositato atto di intervento nella procedura esecutiva R.G.E. 350/2019
del Tribunale di Napoli Nord contro la debitrice principale Controparte_8
(doc. 13 monitorio).
[...]
Parte opponente solleva anche l'eccezione di nullità parziale o totale della fideiussione, perché redatta in conformità ai modelli ABI, per lesione della Legge
n. 287/1990, sulla base dell'accertamento contenuto nel Provvedimento di
Bankitalia n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI – Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, riguardante, quest'ultimo,
proprio la conformità della garanzia ai modelli ABI, per cui il loro essere lesivo
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della libera concorrenza nel mercato.
L'eccezione si fonda sulla riconducibilità del contratto di cui è causa al modello accertato come anticoncorrenziale dalla banca d'Italia e sulle conse-
guenza che ne deriverebbero ai contratti che lo recepiscono, così detti a valle,
come quello di cui è causa.
Tuttavia, anche a voler ritenere la nullità parziale delle clausole riportate nel modello in esame perché conformi al modello dell'ABI, va evidenziato che l'accertamento che ha valore di fonte privilegiata di cui al provvedimento del
2005 citato, conclude un'istruttoria antecedente a tale anno, per cui, i contratti postumi, come quello di cui è causa, del 2013, non hanno alcun substrato proba-
torio che possa attestare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale che in un momento appena precedente il 2013, abbia portato alla redazione del modulo di cui è causa.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.
Altra eccezione dell'opponente è nel seno che :”“I garanti non hanno avu-
to alcuna informativa sulla tipologia e natura del finanziamento per non essere
stati parte contrattuale. Il contratto di fideiussione è nullo per mancanza del do-
cumento di sintesi”.
Deduce, in particolare che poiché la garanzia non è stata contestuale al sorgere del credito perché è stata prestata in data 5.7.2013 mentre il mutuo è sta-
to stipulato il 27.9.2013, i garanti non hanno avuto alcuna informativa sulla tipo-
logia e natura del finanziamento per non essere stati parte contrattuale.
Orbene, dalla fideiussione, emerge il chiaro collegamento al finanziamen-
to di euro 500.000,00 di cui è causa, lo si legge nella parte iniziale del documen-
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to. Inoltre era legale rappresentante pro tempore del debitore Parte_1
principale anche alla data di stipulazione del mutuo per cui appare assai dubbio che non abbia avuto conoscenza delle condizioni del contratto.
La circostanza dell'aver ricoperto la carico di legale rappresentante della società, consente evidentemente non solo di acquisire le informazioni contrattua-
li, tra l'latro risulta consegnata copia del contratto ex art. 13 dello stesso, ma an-
che di incidere sul contenuto contrattuale nella fase delle trattative, oltre che di escludere l'applicabilità del codice del consumo alla fideiussione di cui è causa,
attesa la qualifica del garante.
L'opponente ha anche specificatamente contestato il quantum azionato dall'opposta.
Preliminarmente vertendosi in materia obbligazioni e inadempimento con-
trattuale, è onere dell'opponente-debitore allegare i fatti modificativi e/o estintivi della pretesa, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma, c.p.c., potendo il creditore aziona-
re il titolo contrattuale ed allegare unicamente l'inadempimento del debitore.
Inoltre, nella disponibilità del quale amministratore della società Pt_1
debitrice, è l'intera documentazione relativa agli importi corrisposti, egli avrebbe potuto anche depositarla al fine di sostenere l'errata richiesta nel quantum della somma ingiunta.
Ne consegue che la documentazione di cui si è chiesto ordinarsi la conse-
gna a carico dell'opposta, risulta già in possesso, nella disponibilità
dell'opponente quale amministratore e comunque in alcuni casi è formulata in modo generico.
Del tutto superflui sono anche i capi di cui all'articolata prova testimoniale
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ed interrogatorio formale da parte dell'opponente, concernenti valutazioni o co-
munque circostanze irrilevanti perché attinenti a fatti relativi ad eccezioni infon-
date.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della op-
posta sull'intero valore azionato in ricorso monitorio atteso che il pagamento parziale della somma dovuta – motivo di revoca del decreto opposto - è soprav-
venuto al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e non è riconducibile ad un comportamento del garante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento della somma di euro 186.947,84
oltre interessi di mora contrattuali dal 14.6.22 al soddisfo, oltre al paga-
mento delle spese di lite che si quantificano in euro 22457,00 oltre iva cassa e spese generali, il tutto in favore di parte opposta;
Napoli, 12.6.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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