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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Benedetto e con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, via Michele Titone n. 14 attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miceli e con Controparte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Messina n. 7/D convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.02.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620190032922466000, avente ad oggetto la somma di € 13.657,69, pretesa da per il tramite dell'Agente della riscossione quale CP_2 somma asseritamente erogata da ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 185 del 2000 CP_2 in favore del e mai recuperata. Pt_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto innanzi tutto di non avere mai beneficiato di alcuna agevolazione da parte di;
ha eccepito, poi, l'omessa notifica dell'ingiunzione di CP_2 pagamento richiamata dalla cartella opposta quale atto presupposto ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito intimato.
Costituitasi l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in relazione al merito della pretesa creditoria, in quanto di competenza dell'Ente impositore. Ha poi contestato l'interesse dell'opponente ad impugnare la cartella di pagamento, non essendo ancora iniziata l'esecuzione e ha, infine, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Così sinteticamente compendiati i fatti di causa, va innanzi tutto vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
A ciò non osta il rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire operato dall' , trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e Controparte_3 grado del giudizio anche in sede di legittimità (S.U. Cass. 7514/22; Cassazione n.2951/2016;
Cassazione n.5375/12).
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione sia fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (seppure in una fattispecie diversa avente ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali) hanno recentemente precisato che “nelle opposizioni volte a far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(S.U. Cass. 7514/22).
Da tale pronuncia ritiene il decidente che possa trarsi un principio di portata generale applicabile anche alla peculiare fattispecie in esame, in quanto le domande di parte attrice investono esclusivamente il merito della pretesa creditoria asseritamente vantata da e CP_2 non la legittimità degli atti della procedura esecutiva imputabili al concessionario.
Ed infatti, l'opponente non ha minimamente contestato la regolarità o la validità degli atti della procedura di riscossione, limitandosi piuttosto a negare di avere ricevuto il finanziamento, eccependo la prescrizione e la decadenza del credito per mancata notifica dell'atto presupposto.
Consegue che la legittimazione a contraddire non può che spettare esclusivamente all'ente impositore, mentre l'agente della riscossione resta estraneo al giudizio, sebbene vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa in quanto soggetto autorizzato dalla legge e dal creditore a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1.
D'altra parte, anche l'omissione della notifica dell'atto presupposto attiene al merito della controversia perché oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cassazione Sezioni
Unite 16412/2007). Tale omissione, per altro verso, non può che essere attribuita all'Ente finanziatore, presunto titolare del credito, a cui soltanto compete il diritto di intimarne la restituzione.
La fattispecie in disamina non rientra, pertanto, nelle ipotesi in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'Agente in relazione a ciascuna di tali azioni. Controparte_3
Deve ritenersi, invece, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'Ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa restitutoria, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
Né può ritenersi che ricorra nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che nel presente giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, sicché la sentenza deve ritenersi “utiliter data” anche senza partecipazione del concessionario, mentre l'eventuale annullamento della cartella produrrebbe comunque effetti nei confronti del medesimo, quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento.
Il litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo.
Ora, tale esigenza non ricorre nella specie, in cui l'eventuale annullamento della cartella produrrebbe comunque effetti nei confronti del concessionario, senza la necessità della sua partecipazione. Mentre è necessaria la partecipazione dell'ente impositore quale unico soggetto legittimato a contraddire.
Consegue che la proposizione dell'azione nei soli confronti del concessionario, lungi dal dar luogo ai meccanismi degli artt. 107 e 102 cpc, determina il rigetto del ricorso, per carenza di legittimazione in capo al concessionario.
D'altronde è onere della parte che introduce il giudizio radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Ora, nella specie, essendo stato convenuto in giudizio soltanto il concessionario e costui non è titolare del diritto di credito, quanto piuttosto mero destinatario del pagamento, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione che determina il rigetto del ricorso poiché la causa non poteva essere proposta.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarre in favore dell'avv. Miceli dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da per difetto di legittimazione passiva Parte_1 dell' . Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarre in favore dell'avv. Francesco Miceli dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, il 07.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1972 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Benedetto e con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, via Michele Titone n. 14 attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miceli e con Controparte_1 elezione di domicilio a Palermo, via Messina n. 7/D convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 10.02.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620190032922466000, avente ad oggetto la somma di € 13.657,69, pretesa da per il tramite dell'Agente della riscossione quale CP_2 somma asseritamente erogata da ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 185 del 2000 CP_2 in favore del e mai recuperata. Pt_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto innanzi tutto di non avere mai beneficiato di alcuna agevolazione da parte di;
ha eccepito, poi, l'omessa notifica dell'ingiunzione di CP_2 pagamento richiamata dalla cartella opposta quale atto presupposto ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito intimato.
Costituitasi l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva in relazione al merito della pretesa creditoria, in quanto di competenza dell'Ente impositore. Ha poi contestato l'interesse dell'opponente ad impugnare la cartella di pagamento, non essendo ancora iniziata l'esecuzione e ha, infine, eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva.
Così sinteticamente compendiati i fatti di causa, va innanzi tutto vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
A ciò non osta il rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire operato dall' , trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e Controparte_3 grado del giudizio anche in sede di legittimità (S.U. Cass. 7514/22; Cassazione n.2951/2016;
Cassazione n.5375/12).
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione sia fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (seppure in una fattispecie diversa avente ad oggetto la riscossione di crediti previdenziali) hanno recentemente precisato che “nelle opposizioni volte a far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
(S.U. Cass. 7514/22).
Da tale pronuncia ritiene il decidente che possa trarsi un principio di portata generale applicabile anche alla peculiare fattispecie in esame, in quanto le domande di parte attrice investono esclusivamente il merito della pretesa creditoria asseritamente vantata da e CP_2 non la legittimità degli atti della procedura esecutiva imputabili al concessionario.
Ed infatti, l'opponente non ha minimamente contestato la regolarità o la validità degli atti della procedura di riscossione, limitandosi piuttosto a negare di avere ricevuto il finanziamento, eccependo la prescrizione e la decadenza del credito per mancata notifica dell'atto presupposto.
Consegue che la legittimazione a contraddire non può che spettare esclusivamente all'ente impositore, mentre l'agente della riscossione resta estraneo al giudizio, sebbene vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa in quanto soggetto autorizzato dalla legge e dal creditore a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1.
D'altra parte, anche l'omissione della notifica dell'atto presupposto attiene al merito della controversia perché oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cassazione Sezioni
Unite 16412/2007). Tale omissione, per altro verso, non può che essere attribuita all'Ente finanziatore, presunto titolare del credito, a cui soltanto compete il diritto di intimarne la restituzione.
La fattispecie in disamina non rientra, pertanto, nelle ipotesi in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'Agente in relazione a ciascuna di tali azioni. Controparte_3
Deve ritenersi, invece, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'Ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa restitutoria, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo.
Né può ritenersi che ricorra nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerato che nel presente giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, sicché la sentenza deve ritenersi “utiliter data” anche senza partecipazione del concessionario, mentre l'eventuale annullamento della cartella produrrebbe comunque effetti nei confronti del medesimo, quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento.
Il litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo.
Ora, tale esigenza non ricorre nella specie, in cui l'eventuale annullamento della cartella produrrebbe comunque effetti nei confronti del concessionario, senza la necessità della sua partecipazione. Mentre è necessaria la partecipazione dell'ente impositore quale unico soggetto legittimato a contraddire.
Consegue che la proposizione dell'azione nei soli confronti del concessionario, lungi dal dar luogo ai meccanismi degli artt. 107 e 102 cpc, determina il rigetto del ricorso, per carenza di legittimazione in capo al concessionario.
D'altronde è onere della parte che introduce il giudizio radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Ora, nella specie, essendo stato convenuto in giudizio soltanto il concessionario e costui non è titolare del diritto di credito, quanto piuttosto mero destinatario del pagamento, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione che determina il rigetto del ricorso poiché la causa non poteva essere proposta.
Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarre in favore dell'avv. Miceli dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta da per difetto di legittimazione passiva Parte_1 dell' . Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge da distrarre in favore dell'avv. Francesco Miceli dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, il 07.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza