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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE il 10 luglio 2025, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g.
2627/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. Sansone in sostituzione dell'Avv. POLLARA' ROSARIA;
nessuno è presente per parte resistente fino alle ore 11:05;
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 2627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2627 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Pollara' Rosaria e l'Avv. Sansone Parte_1 C.F._1
Agostino;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Parte_1 CP_1
13 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con inquadramento nel livello II del c.c.n.l. edilizia;
DICHIARA che il ricorrente ha maturato un credito per TFR di euro 446,19;
CONDANNA il resistente a pagare al ricorrente la somma di euro 446,19, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal 31 dicembre 2022 al soddisfo;
CONDANNA il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 567,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarre a favore dei procuratori antistatari in misura pari al 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 13 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 con la mansione di muratore, CP_1
2 inquadrato al livello II del ccnl edilizia, ha lamentato che il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto, ha omesso il pagamento del tfr maturato ed accantonato.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione dei propri diritti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 446,19 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione.
La causa, nella contumacia del resistente, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 ed il
Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Giova, in diritto, ricordare che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (….)” (Cass. Sez. U. 13533/01).
Nella specie, il ricorrente ha prodotto le buste paga e la certificazione unica 2023, sottoscritta dalla resistente, le quali, in mancanza di specifiche contestazioni, possono essere ritenute documenti idonei a provare l'esistenza del rapporto di lavoro su cui si fonda il credito.
In particolare, dalle buste paga e dalla certificazione unica si ricava che il ricorrente ha lavorato con la qualifica di muratore edile presso la ditta resistente nel periodo di tempo compreso tra il 13 ottobre
2022 ed il 31 dicembre 2022.
Inoltre, il credito per tfr fatto valere in giudizio risulta quantificato, in conformità alle indicazioni contenute nella certificazione unica, in misura pari ad euro 446,19.
Avendo il ricorrente allegato l'inadempimento della controparte, la quale, omettendo di costituirsi nel presente procedimento, non ha fornito alcuna prova in ordine a fatti estintivi o impeditivi del credito, deve ritenersi che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento della somma di euro 446,19 a titolo di tfr.
Su detto importo vanno aggiunti rivalutazione ed interessi corrispettivi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31 dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del modesto tenore dell'attività svolta.
Il Giudice
Rosario La Fata
3
2627/2024, sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. Sansone in sostituzione dell'Avv. POLLARA' ROSARIA;
nessuno è presente per parte resistente fino alle ore 11:05;
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso e ne chiede l'accoglimento
Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le parti.
1 N.R.G. 2627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2627 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Pollara' Rosaria e l'Avv. Sansone Parte_1 C.F._1
Agostino;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Parte_1 CP_1
13 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con inquadramento nel livello II del c.c.n.l. edilizia;
DICHIARA che il ricorrente ha maturato un credito per TFR di euro 446,19;
CONDANNA il resistente a pagare al ricorrente la somma di euro 446,19, oltre rivalutazione ed interessi legali, dal 31 dicembre 2022 al soddisfo;
CONDANNA il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 567,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarre a favore dei procuratori antistatari in misura pari al 50% ciascuno.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 13 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 con la mansione di muratore, CP_1
2 inquadrato al livello II del ccnl edilizia, ha lamentato che il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto, ha omesso il pagamento del tfr maturato ed accantonato.
Ritenendo, quindi, sussistente una lesione dei propri diritti, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la condanna della resistente al pagamento dell'importo di euro 446,19 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione.
La causa, nella contumacia del resistente, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 ed il
Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Giova, in diritto, ricordare che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (….)” (Cass. Sez. U. 13533/01).
Nella specie, il ricorrente ha prodotto le buste paga e la certificazione unica 2023, sottoscritta dalla resistente, le quali, in mancanza di specifiche contestazioni, possono essere ritenute documenti idonei a provare l'esistenza del rapporto di lavoro su cui si fonda il credito.
In particolare, dalle buste paga e dalla certificazione unica si ricava che il ricorrente ha lavorato con la qualifica di muratore edile presso la ditta resistente nel periodo di tempo compreso tra il 13 ottobre
2022 ed il 31 dicembre 2022.
Inoltre, il credito per tfr fatto valere in giudizio risulta quantificato, in conformità alle indicazioni contenute nella certificazione unica, in misura pari ad euro 446,19.
Avendo il ricorrente allegato l'inadempimento della controparte, la quale, omettendo di costituirsi nel presente procedimento, non ha fornito alcuna prova in ordine a fatti estintivi o impeditivi del credito, deve ritenersi che il ricorrente ha diritto ad ottenere il pagamento della somma di euro 446,19 a titolo di tfr.
Su detto importo vanno aggiunti rivalutazione ed interessi corrispettivi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31 dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del modesto tenore dell'attività svolta.
Il Giudice
Rosario La Fata
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