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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14580/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/2000, rappresentato e difeso dall'Avv. BACCHINI ELVIRA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/12/2004, rappresentata e difesa dall'Avv. DI MUZIO MARIA LAURA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (03/07/2022), riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) il figlio è affidato Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre in Roma, via Arcevia n.
30. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana - comprese attività ludiche e di svago nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del figlio - potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
quando frequenterà corsi sportivi ogni Per_1
genitore si renderà disponibile ad accompagnarlo quando il bambino sarà con lui.
In caso di urgenza medica il genitore che avrà con sé dovrà porre in essere Per_1 gli interventi necessari con obbligo di darne immediatamente notizia all'altro genitore;
2) le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: - tre pomeriggi a settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle
16,00 quando lo andrà a prendere all'asilo, durante il periodo di frequentazione dello stesso, o presso la casa materna nel periodo di chiusura, per riportarlo alla residenza della sig.ra alle 19,00 dopo averlo fatto mangiare;
Controparte_1
nella settimana in cui il bambino pernotterà con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi anziché tre;
- due fine settimana al mese , da decidersi di volta in volta tra i genitori a seconda dei turni lavorativi del sig. che tempestivamente li Pt_1
comunicherà alla sig.ra con pernotto di presso il padre che lo CP_1 Per_1
andrà a prendere alle ore 11,00 del sabato presso la casa materna dove lo riporterà il giorno della domenica alle 19,00 dopo averlo fatto mangiare;
ove i turni lavorativi non permettessero al sig. i tenere i due fine settimana al Pt_1 Per_1
mese di cui al precedente punto, il pernotto del bambino presso il padre sarà inserito tra due giorni di frequentazione infrasettimanali sempre tenendo conto dei turni lavorativi del padre;
- qualora sia impossibile per i genitori, causa impedimenti sopravvenuti, stare con nei giorni di spettanza o farsi Per_1
sostituire dai nonni, ognuno provvederà a ricorrere, a propria cura e spese, ad una baby sitter;
- per le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni il minore
2 trascorrerà il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'Epifania con l'altro, nonché 4 giorni consecutivi dal 27 al 30 dicembre e dal 02 al 05 Gennaio sempre con alternanza, siccome per le festività Pasquali i genitori si alterneranno tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e terranno con sé consecutivamente il figlio, ciascuno per la metà dei giorni della durata delle vacanze scolastiche;
- Per tutte le altre festività religiose e/o civili (25 aprile, 01 maggio, 08 Dicembre, 26 dicembre) i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità compatibilmente con i turni lavorativi del padre. - Anche per il giorno del compleanno di vigerà il principio dell'alternanza degli anni tra i genitori Per_1
salva la possibilità di concordare - se possibile - la presenza di entrambi i genitori;
- trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e del papà, così come Per_1
il giorno della festa della mamma e della festa del papà, con il rispettivo genitore;
- Nel periodo estivo trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi da Per_1
concordare con la madre entro il 15 Giugno di ciascun anno;
- Il padre potrà comunque tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con la madre;
4) il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € Parte_1 Controparte_1
250,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da pagarsi Per_1
entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico sulla Carta Postepay Evolution alla medesima intestata con rivalutazione annuale Istat come per legge;
5) le Parti concordano che l'assegno Unico e Universale versato dall' per il figlio CP_2
sarà richiesto e trattenuto nella misura intera dalla sig.ra Per_1 [...]
rinunciando pertanto il Sig. al 50% dello stesso;
6) i CP_1 Parte_1
genitori sosterranno, per il figlio ciascuno nella misura del 50%, le spese Per_1
straordinarie così come previste e disciplinate nel Protocollo di Intesa del
17.12.2014 sottoscritto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il
Tribunale di Roma (all. 7); 7) i genitori manifestano sin d'ora la propria disponibilità ad espletare eventuali pratiche burocratiche che si dovessero rendere necessarie per poter usufruire di contributi in favore di i genitori si Per_1 impegnano a fare quanto necessario per l'iscrizione a scuola di e, più in Per_1 generale, ad adoperarsi per fornire la documentazione richiesta o quant'altro necessario per cose che riguardano il figlio sempre ove siano previamente concordate tra i genitori;
8) la sig.ra ed il Sig. i obbligano a CP_1 Pt_1
comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e, ove necessario, si
3 danno sin d'ora reciprocamente assenso per recarsi all'estero quando vorranno e per portare, previa comunicazione all'altro genitore del luogo e della struttura alberghiera o assimilata, il figlio con sé. Al riguardo i Sig.ri e Per_1 Pt_1
si impegnano a porre in essere tutto quanto necessario al rilascio in CP_1
favore del figlio minore di documento di viaggio individuale (carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto o altro documento di viaggio equipollente) necessario per l'attraversamento delle frontiere;
entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio; 9) la sig.ra
[...]
conserverà i documenti di presso il proprio domicilio con CP_1 Per_1
l'impegno di consegnarli al sig. quando necessario”. Parte_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
La natura del presente procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
14580/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore n conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14580/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/12/2000, rappresentato e difeso dall'Avv. BACCHINI ELVIRA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/12/2004, rappresentata e difesa dall'Avv. DI MUZIO MARIA LAURA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19/11/2024 le parti, premesso che dalla loro relazione era nato il figlio (03/07/2022), riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) il figlio è affidato Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre in Roma, via Arcevia n.
30. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente a ciò che attiene l'organizzazione della vita quotidiana - comprese attività ludiche e di svago nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del figlio - potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
quando frequenterà corsi sportivi ogni Per_1
genitore si renderà disponibile ad accompagnarlo quando il bambino sarà con lui.
In caso di urgenza medica il genitore che avrà con sé dovrà porre in essere Per_1 gli interventi necessari con obbligo di darne immediatamente notizia all'altro genitore;
2) le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: - tre pomeriggi a settimana, tendenzialmente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle
16,00 quando lo andrà a prendere all'asilo, durante il periodo di frequentazione dello stesso, o presso la casa materna nel periodo di chiusura, per riportarlo alla residenza della sig.ra alle 19,00 dopo averlo fatto mangiare;
Controparte_1
nella settimana in cui il bambino pernotterà con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi anziché tre;
- due fine settimana al mese , da decidersi di volta in volta tra i genitori a seconda dei turni lavorativi del sig. che tempestivamente li Pt_1
comunicherà alla sig.ra con pernotto di presso il padre che lo CP_1 Per_1
andrà a prendere alle ore 11,00 del sabato presso la casa materna dove lo riporterà il giorno della domenica alle 19,00 dopo averlo fatto mangiare;
ove i turni lavorativi non permettessero al sig. i tenere i due fine settimana al Pt_1 Per_1
mese di cui al precedente punto, il pernotto del bambino presso il padre sarà inserito tra due giorni di frequentazione infrasettimanali sempre tenendo conto dei turni lavorativi del padre;
- qualora sia impossibile per i genitori, causa impedimenti sopravvenuti, stare con nei giorni di spettanza o farsi Per_1
sostituire dai nonni, ognuno provvederà a ricorrere, a propria cura e spese, ad una baby sitter;
- per le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con l'uno e il giorno di Natale con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni il minore
2 trascorrerà il 31 dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'Epifania con l'altro, nonché 4 giorni consecutivi dal 27 al 30 dicembre e dal 02 al 05 Gennaio sempre con alternanza, siccome per le festività Pasquali i genitori si alterneranno tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e terranno con sé consecutivamente il figlio, ciascuno per la metà dei giorni della durata delle vacanze scolastiche;
- Per tutte le altre festività religiose e/o civili (25 aprile, 01 maggio, 08 Dicembre, 26 dicembre) i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità compatibilmente con i turni lavorativi del padre. - Anche per il giorno del compleanno di vigerà il principio dell'alternanza degli anni tra i genitori Per_1
salva la possibilità di concordare - se possibile - la presenza di entrambi i genitori;
- trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e del papà, così come Per_1
il giorno della festa della mamma e della festa del papà, con il rispettivo genitore;
- Nel periodo estivo trascorrerà con il padre 7 giorni consecutivi da Per_1
concordare con la madre entro il 15 Giugno di ciascun anno;
- Il padre potrà comunque tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con la madre;
4) il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € Parte_1 Controparte_1
250,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da pagarsi Per_1
entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico sulla Carta Postepay Evolution alla medesima intestata con rivalutazione annuale Istat come per legge;
5) le Parti concordano che l'assegno Unico e Universale versato dall' per il figlio CP_2
sarà richiesto e trattenuto nella misura intera dalla sig.ra Per_1 [...]
rinunciando pertanto il Sig. al 50% dello stesso;
6) i CP_1 Parte_1
genitori sosterranno, per il figlio ciascuno nella misura del 50%, le spese Per_1
straordinarie così come previste e disciplinate nel Protocollo di Intesa del
17.12.2014 sottoscritto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il
Tribunale di Roma (all. 7); 7) i genitori manifestano sin d'ora la propria disponibilità ad espletare eventuali pratiche burocratiche che si dovessero rendere necessarie per poter usufruire di contributi in favore di i genitori si Per_1 impegnano a fare quanto necessario per l'iscrizione a scuola di e, più in Per_1 generale, ad adoperarsi per fornire la documentazione richiesta o quant'altro necessario per cose che riguardano il figlio sempre ove siano previamente concordate tra i genitori;
8) la sig.ra ed il Sig. i obbligano a CP_1 Pt_1
comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e, ove necessario, si
3 danno sin d'ora reciprocamente assenso per recarsi all'estero quando vorranno e per portare, previa comunicazione all'altro genitore del luogo e della struttura alberghiera o assimilata, il figlio con sé. Al riguardo i Sig.ri e Per_1 Pt_1
si impegnano a porre in essere tutto quanto necessario al rilascio in CP_1
favore del figlio minore di documento di viaggio individuale (carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto o altro documento di viaggio equipollente) necessario per l'attraversamento delle frontiere;
entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio; 9) la sig.ra
[...]
conserverà i documenti di presso il proprio domicilio con CP_1 Per_1
l'impegno di consegnarli al sig. quando necessario”. Parte_1
Ebbene, nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento e mantenimento formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse del figlio minore.
La natura del presente procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.
14580/2024:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore n conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso Persona_2
congiunto, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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