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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2353/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via Natoli n. 61 presso lo studio degli Avv.ti
Alessandro Munafò e Marta Mazzù che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, Dirigente medico dipendente dell' Messina, ha Pt_2 adito questo Tribunale evidenziando che l'ente resistente non ha mai attivato un servizio mensa.
Ha quindi dedotto che, ai sensi del Contratto collettivo vigente, il personale dell'azienda ospedaliera che svolge attività lavorativa per più di sei ore ha diritto alla pausa mensa, ovvero, in difetto della sua attivazione, al servizio sostitutiva della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Richiamata la giurisprudenza di merito e di legittimità che ha riconosciuto il diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore, ha chiesto la condanna dell'
[...]
al risarcimento del danno per la mancata Controparte_1 corresponsione dei buoni pasto, da quantificarsi nella somma indicata in ricorso, ed all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
Nella resistenza dell' , Controparte_1 all'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Giova premettere che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. n.
5547/2021; Cass. n. 31137/2019; Cass. n. 14388/2016; Cass. n.
13841/2015; Cass. n. 14290/2012); proprio per la suindicata natura, il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (cfr. Cass. n. 5547/2021;
Cass. n. 22985/2020; App. Milano n. 480/2022; App. Palermo n.
421/2021).
Questione dirimente è quindi l'individuazione della fonte pattizia del diritto invocato.
Sul punto, non può non rilevarsi che l'art. 24 CCNL 8 giugno 2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6 maggio 2010 stabilisce che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di
£. 10.000 (pari a €5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990”.
La norma prevista dal CCNL dell'Area della Dirigenza Medico-
Veterinaria ricalca l'art. 29 del C.C.N.L. 1998-2001, stipulato il
20.09.2001, modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009, il quale, nel disciplinare il diritto alla mensa per il personale non dirigenziale, afferma che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a
30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990».
Sia il CCNL per l'area della Dirigenza sia il CCNL per il personale non dirigente prevedono espressamente che “5. Sono disapplicati il D.P.R.
n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2".
La prima norma (D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33) stabiliva: "1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli Enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.
4. Il dipendente è tenuto a corrispondere il costo del pasto nella misura di L.
1.500 per la durata del presente decreto.
5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti"; mentre il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2 disponeva che: " Il D.P.R. n. 20 maggio 1987, n. 270, art. 33, comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per pasto". Secondo quanto chiarito dalla Corte d'Appello di Messina in numerosi precedenti riguardanti la richiesta di buoni pasto da parte di personale non dirigente, la cui pertinenza è acclarata dall'identità delle previsioni contenute nei dei due contratti collettivi, in virtù della disposta disapplicazione, non viene più direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012).
Ed allora se da un lato la materia è stata attribuita alla contrattazione decentrata, la relativa regolamentazione deve tuttavia articolarsi nei limiti fissati dalla disciplina collettiva nazionale e nel rispetto di quelle regole generali dalla stessa dettate in ordine alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
L'art. 18 CCNL 8 giugno 2000, nella versione risultante dalle modifiche operate dal CCNL 6 maggio 2010, prevede poi che “In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del C.C.N.L. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.”
Ed allora se da un lato la materia è stata attribuita alla contrattazione decentrata, la relativa regolamentazione deve tuttavia articolarsi nei limiti fissati dalla disciplina collettiva nazionale e nel rispetto di quelle regole generali dalla stessa dettate in ordine alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Tale principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione e da ultimo con la recentissima sentenza dell'1/9/2023 n. 25622 che ha a tal proposito richiamato la generale valenza del disposto del D. Lgs.
n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, per cui: "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".
Occorre allora analizzare la disciplina che in concreto l' Parte_3 ha adottato, nell'ambito del proprio assetto organizzativo e delle proprie risorse economiche, per garantire l'esercizio del diritto di mensa e verificarne il rispetto dei principi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. Parte Dalla Deliberazione n. 2814 del 4 agosto 2021 si evince che l' ha riconosciuto il diritto alla mensa con modalità sostitutive, non potendovi provvedere nelle forme dirette. Ha, tuttavia, attribuito detto diritto solo ai “dipendenti che effettuano servizio antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata lavorativa” (cfr. primo punto delle premesse della Deliberazione n. 2814 del 4 agosto 2021).
Restano dunque esclusi coloro che svolgono il lavoro a turni o a
"turno intero".
Secondo la Corte d'Appello di Messina, tale limitazione si pone in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale, come ormai negli ultimi anni univocamente interpretata dalla Corte di Cassazione
(Cass. n 15629/2021 e 5547\2021).
Con la pronuncia n. 9206/2023, i giudici di legittimità hanno proprio affrontato una questione sovrapponibile a quella che qui ci occupa, annullando la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella "particolare articolazione dell'orario" cui il C.C.N.L. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi (in quanto la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale), ritenendo erronea la conclusione dei giudici di merito di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui vi fosse un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale. E detta valutazione è stata pure ribadita con la sentenza n. 25622/2023 dell'1/9/2023, ove pure la Cassazione, chiamata a verificare la legittimità di un regolamento di una azienda sanitaria che limitava la fruizione del diritto di mensa con modalità sostitutive “ai soli dipendenti delle strutture dell'Area Tecnico amministrativa che osservino un orario di lavoro articolato su 5 giorni alla settimana con due rientri pomeridiani con intervallo non inferiore a trenta minuti e non superiore a sessanta minuti per pausa mensa che dovrà collocarsi
- di norma - nell'orario dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nonché ai dipendenti delle restanti articolazioni aziendali che osservino la medesima tipologia di lavoro”, ha affermato che non poteva l'Azienda restringere il campo degli aventi diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni dell'art. 29 C.C.N.L. (norma di identico contenuto rispetto a quella contenuta nel CCNL della Dirigenza Medico-
Veterinaria) ed alla "particolare articolazione dell'orario".
Ed in effetti, come pure evidenziato questo Tribunale in numerosi precedenti analoghi pienamente confermati dalla Corte d'Appello di
Messina, la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” che il secondo comma dell'art. 24 del C.C.N.L. (norma di identico contenuto rispetto all'art. 29 CCNL per il personale non dirigente) richiama nel sancire “il diritto alla mensa” del dipendente, deve essere collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro che va riconosciuta al lavoratore, ai sensi dell'art. 8 del D. lgs. 66/2003, “qualora il suo orario lavorativo ecceda le sei ore ai fini del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto”.
Dunque l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.
Così argomentando, la Corte di Cassazione è pervenuta alla conclusione per cui le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del C.C.N.L. del comparto Sanità del 20/09/2001 (ma considerazioni identiche valgono per l'art. 24 CCNL per la Dirigenza Medico-
Veterinaria), comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro,
a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (Cass. n. 9206/2023. Cass. n.
31113/2022 Cass. n. 55472021 e n. 31137 /2019).
Tali principi valgono dunque anche per i c.d. “turnisti”, non risultando ostativa la evidenziata impossibilità per costoro di usufruire della mensa per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa dagli stessi effettuata, ben potendo – come pure ritenuto dal giudice di prime cure - il diritto alla mensa realizzarsi con modalità sostitutive e dunque con i buoni pasto. Come del resto avviene anche per i Parte lavoratori non turnisti, non essendo istituita presso l' di Messina alcuna mensa.
Né a diverse conclusioni porta il diritto al riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore di cui pure gode il personale turnista con lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, diritto che non esclude certo la necessità per il turnista di godere comunque della “pausa” ovvero dell'intervallo non lavorato giornalmente ogni qualvolta la sua attività si svolga per almeno sei ore.
Il diritto alla pausa, dunque, è riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Il riportato art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 non contiene, per vero, un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente con il diritto alla mensa.
Ne discende che non è possibile limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e, o, integrative, il diritto di mensa, richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che, iniziati di mattina, si prolunghino il pomeriggio) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel C.C.N.L. di categoria, non è possibile inferire alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Il diritto alla mensa deve pertanto essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuino un orario di lavoro particolarmente gravoso
(e quindi a tutti i dipendenti che effettuino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore); e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Le superiori considerazioni impongono dunque l'accoglimento della domanda attorea e l'adozione di un decisum conforme ai numerosi precedenti di merito (cfr., da ultimo, Trib. Messina n. 783/2022; Trib.
Messina n. 963/2022; tra le tante Corte d'Appello di Messina n.
388/2024, Corte d'Appello di Messina n. 716/2024) e di legittimità
(cfr. Cass. n. 32113/2022; Cass. n. 15629/2021; Cass. n.
5547/2021, oltre a quelle già richiamate in precedenza) in materia, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L' resistente va quindi condannata al riconoscimento in favore CP_1 di parte ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda nonché, per il quinquennio pregresso, al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla medesima parte ricorrente in conseguenza della mancata erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, così come risultante dai fogli presenza prodotti e solo genericamente contestati dall' resistente. CP_2
A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 24 del C.C.N.L, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
Si consideri, poi, che costituisce ius receptum in giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 21302/2019; Cass. n. 17975/2018; Cass. n. 29236/2017;
Cass. n. 19975/2017; Cass. n. 9388/2017; Cass. 10116/2015; Cass.
n. 4051/2011; Cass. n. 945/2006; Cass. n. 9285/2003) il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur.
L'anzidetto onere di contestazione specifica implica la necessità per il convenuto di muovere una critica precisa che involga puntuali circostanze di fatto, risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova, idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. n. 5949/2018;
Trib. Livorno 25.05.2021 n. 226; Trib. Foggia 06.05.2021 n. 1984;
Trib. Modena 12.01.2021 n. 3; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
05.11.2020; Trib. Modena, 17.06.2020 n. 237; Trib. Modena,
17.06.2020 n. 236; App. Bari 24.02.2020, n. 298; Trib. Modena,
06.11.2019 n. 290; Trib. Vibo Valentia 30.01.2019 n. 62; App. Bari
09/01/2019 n. 2072; App. Roma 24/10/2018 n. 3684). Ne consegue che, in caso di mancata o generica contestazione dei conteggi, questi ultimi si consolidano nell'importo formulato e devono ritenersi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, nel numero indicato nell'atto introduttivo, risultano comprovati dai tabulati prodotti in allegato al ricorso. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda.
A partire dall'aprile 2021 il costo del pasto è quello stabilito dalla convenzione per la Sicilia, cui ha Parte_4 aderito l' per il periodo da aprile 2021 a marzo 2023 Parte_3 giusta deliberazione n.2814/DG del 4/8/2021, per il successivo periodo da giugno 2023 a maggio 2024 con deliberazione n. 2528/DS del 21/6/2023 e per il periodo compreso tra giugno 2024 e maggio
2026 con deliberazione n. 1410/DS dell'11 aprile 2024. Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità delle somme richieste, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Competono dunque a parte ricorrente le richieste somme di € 2.632,00 per n. 376 turni eccedenti le sei ore per il periodo compreso tra il 7 febbraio 2023 ed il 31 ottobre 2024.
Compete dunque a parte ricorrente, anche alla stregua di una valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., la somma di €
2.632,00, oltre interessi di legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 tenuto conto della semplicità e della serialità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' resistente. CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_1 somma di € 2.632,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto al l'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
condanna l' resistente al pagamento delle spese del giudizio, CP_1 liquidate in € 49,00 per spese ed in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Alessandro Munafò e Marta Mazzù, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino