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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1371/2024 CC da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Luca Motta (C.F. CP_1 C.F._1
) del Foro di Padova, giusta procura in atti;
C.F._2 contro
(C.F. ) / , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 17.09.2024.
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza n. repert. 6018\2022, pubblicata in data 27.12.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 2071/2021 dal Tribunale di Venezia.
In punto: Permesso di soggiorno per motivi familiari.
1 CONCLUSIONI
Per CP_1
“Voglia riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia e, per l'effetto, concedere al sig.
[...]
il permesso di soggiorno per motivi di famiglia. CP_1
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del I grado.
Con vittoria di spese ed onorari”;
per il : Controparte_4
“Si ritiene che l'appello sia inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto ben oltre i termini di
30 gg dal deposito dell'Ordinanza previsti dall'art. 702quater cpc, applicabile ratione temporis. Va peraltro precisato che il termine a quo deve essere individuato nel 27.12.2022, giorno in cui
l'Ordinanza è stata comunicata dalla Cancelleria del Tribunale, non avendo la Scrivente Avvocatura mai provveduto alla notifica del provvedimento. A tal proposito si ritiene che l'istanza di remissione in termini avanzata dall'appellante sia infondata, in quanto del tutto priva di supporto probatorio. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 17.03.2021, proponeva ricorso davanti al Tribunale di Venezia per vedere CP_1 annullato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in suo favore, emesso in data 26.02.2021 dal Questore di Padova e notificato in data 01.03.2021.
Il ricorrente spiegava che l'istanza prodromica era stata presentata in qualità di “coniuge di cittadina italiana”, avendo contratto matrimonio con tale Persona_1
Precisava che il provvedimento di diniego si fondava principalmente sulla contestazione relativa alla mancata convivenza fra coniugi;
circa tale assunto, ne lamentava l'illogicità, dato lo stabile rapporto relazionale esistente fra marito e moglie.
Riteneva - pertanto - che il provvedimento amministrativo presentava delle lacune e delle incongruità sia di natura istruttoria che motivazionali.
Chiedeva la sospensione della misura impugnata ed il relativo l'annullamento.
2. In data 23.07.2021, si costituiva in giudizio il , opponendosi alla sospensiva e Controparte_2 domandando il rigetto del ricorso.
2 Specificava che il ricorrente aveva inoltrato in data 06.05.2019 domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19 T.U.I. ed evidenziava che i rilievi emersi nella fase istruttoria disposta dalla Questura di Padova erano connessi alla perquisizione svolta a seguito dell'arresto di vvenuto in data 07.11.2020 per violazione delle norme in materia di stupefacenti;
CP_1 in detto frangente, è stato verificato che nell'abitazione non vi era traccia di alcun oggetto materiale che potesse essere riconducibile alla convivenza con la moglie (requisito necessario per il rilascio nonché per il mantenimento del diritto alla titolarità del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 let. c) D.Lgs. n.
286\1998).
Aggiungeva che, in data 16.12.2020, la aveva avviato il procedimento amministrativo di CP_3 revoca del permesso di soggiorno comunicando all'istante il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis
Legge n. 241/1990.
Riferiva che - divenuto irreperibile - veniva reso edotto dei motivi ostativi in data 01.03.2021, CP_1 quando veniva identificato dal personale della Polizia di Frontiera Aerea di Bologna.
Dava atto altresì che, anche dai controlli svolti in altre due occasioni - specificatamente in data
20.05.2021 ed in data 14.06.2021 - il personale dell'Ufficio Immigrazione aveva constatato che CP_1 non conviveva effettivamente con la moglie e che le dichiarazioni rese dal medesimo e da quest'ultima erano contraddittorie.
Sottolineava che ra stato condannato in data 09.11.2020 dal Tribunale di Padova per produzione CP_1
e traffico illecito di sostanze stupefacenti e che - poco dopo - era stato nuovamente condannato dal medesimo Tribunale per l'accertata commissione di un reato della medesima fattispecie.
3. Il Tribunale di Venezia, con Ordinanza N. 6018\2022, pubblicata in data 27.12.2022, ha respinto il ricorso, osservando che quanto emerso in sede istruttoria del procedimento amministrativo corrispondeva alla realtà fattuale circa il mancato requisito di legge della convivenza fra coniugi necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ha rilevato - inoltre - che i delitti per i quali vi era stata condanna erano indicativi di una pericolosità sociale che, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 30\2007, si riverberava sulla prevalenza della tutela dell'interesse pubblico rispetto all'interesse del ricorrente a conservare la sua unità familiare, in una valutazione di bilanciamento di matrice costituzionale di valori contrapposti.
4. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 07.08.2024, ha proposto Appello avverso tale Parte_1 pronuncia, chiedendo - in via preliminare - di sospenderne l'efficacia esecutiva, essendoci gravi e fondati motivi alla base della domanda cautelare, e deducendo - nel merito - un unico motivo di doglianza, rubricato “Violazione di legge: Eccesso di potere: difetto di motivazione, illogicità o incongruità della valutazione degli elementi soggettivi rappresentati”.
3 L'appellante ha evidenziato l'erroneità della Sentenza, tenuto conto che le pronunce di condanna in materia di stupefacenti erano risalenti nel tempo (aspetto da cui emergerebbe il mancato requisito dell'attualità della pericolosità sociale) e riguardavano l'ipotesi lieve del reato di cui all'art. 73 c. 5 del
D.P.R. 309/1990 (da cui discenderebbe il riscontro di un basso indice di pericolosità).
Ha prodotto in II Grado le dichiarazioni della “suocera”, da cui si può evincere che la Questura ed il
Giudice di prime cure hanno sbagliato nel considerare la relazione maritale in corso come artatamente configurata al precipuo ed univoco scopo dell'ottenimento del titolo di soggiorno.
Ha presentato - inoltre - istanza di rimessione in termini, affermando che la mancata tempestività dell'Appello era giustificata dall'assenza di risorse economiche a disposizione, in quanto - dalla
Tunisia - non era stato in grado prima del 15.07.2024 di reperire i mezzi per accedere ai sistemi informatici per trasmettere la procura alle liti per il gravame.
5. In data 23.09.2024, si è costituito il , eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'Appello, non essendo stato proposto entro il termine decadenziale previsto dall'art. 702 quater
c.p.c. applicabile ratione temporis, e domandando il rigetto della pretesa avversaria di rimessione in termini, infondata per mancanza di adeguato supporto probatorio.
6. All'esito dell'udienza cartolare del 19.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'Appello proposto è inammissibile perché tardivo.
L' Ordinanza che ha definito il I Grado di giudizio è stata pubblicata in data 27.12.2022 ed è stata comunicata alle parti con biglietto di Cancelleria in data coeva, da intendersi come dies a quo da cui far decorrere il termine per l'impugnazione.
ha proposto Appello con iscrizione a ruolo di data 07.08.2024, ben oltre il termine di 30 Parte_1 giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., applicabile ratione temporis.
La richiesta presentata ai sensi dell'art. 153 c. 2, c.p.c. non merita di essere accolta, non essendo condivisibile l'argomento addotto a giustificazione del ritardo nella proposizione del gravame.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. ex multiis Cass. Civ. n. 23202/2024), la rimessione in termini per causa non imputabile, ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, “deve presentare i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si deve porre in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., Sez. U., 4135/2019)”.
Per applicare detto istituto processuale, risulta - pertanto - necessaria la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti “il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà” (v. Cass. Civ. n. 30512/2018).
La prova che la decadenza dal termine per impugnare è stata determinata da una causa non imputabile alla parte - ovvero al suo difensore -, bensì cagionata da un fattore estraneo alla volontà soggettiva e
4 caratterizzato da assolutezza e non mera difficoltà momentanea, deve essere fornita prontamente in giudizio dall'interessato.
La Cassazione è univoca nell'affermare che la “causa non imputabile” deve consistere in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale.
Per contro, nell'odierno giudizio, nessun evento ricollegabile al caso fortuito e\o alla forza maggiore idoneo a rompere il nesso eziologico fra un determinato comportamento ed un certo effetto, in modo tale che l'evento non possa essere attribuito alla responsabilità dell'autore, è rinvenibile nelle argomentazioni dell'odierno appellante.
La circostanza allegata (v. assenza di mezzi economici in Tunisia), indicata come impeditiva della possibilità di rispettare il termine d'impugnazione, non è corroborata da alcun supporto probatorio, sia rispetto alla causa non imputabile, sia in ordine alla dimostrazione di aver reagito tempestivamente non appena l'impedimento è venuto meno.
Difatti, come ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 4034/2025),
l'istituto della rimessione in termini presuppone anche che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile “si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”, non essendo sufficiente la mera presentazione dell'istanza in un momento significativamente successivo alla scadenza del termine decadenziale, senza giustificare il periodo intercorso tra la decadenza e la medesima richiesta.
La tempestività deve essere intesa come “immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (v. Cass. Civ. n. 25289/2020).
La valutazione sul punto viene effettuata dal Giudice con riferimento alle circostanze concrete del caso, tenendo conto della particolare condizione della parte ed anche dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici sottesa all'istituto della decadenza. (v. Cass. Civ. Ordinanza n. 2436\2021).
Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella fattispecie che ci interessa.
Non resta che confermare la decisione appellata.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri fra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità (rispetto alla fase di studio ed introduttiva).
P.Q.M.
5 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-DICHIARA inammissibile l'Appello in quanto tardivo.
2-CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore del appellato delle spese processuali del CP_2 giudizio che si liquidano in € 2.550,00 per compenso, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3-DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 22.09.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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