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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4909/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 03/12/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
è presente l'avv. Vincenzo Minichini che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 N. R.G. 4909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4909/2024 avente il seguente OGGETTO:
pagamento degli onorari al difensore in materia civile, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Minichini, elettivamente domiciliata in piazza Repubblica n. 19 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024, notificato in data 21.10.2024 per compiuta giacenza, Parte_1
ha convenuto davanti a questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento della
[...] CP_1
somma pari ad euro 1.694,14, dovuta a titolo di onorario per le prestazioni legali svolte in suo favore.
A sostengo della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel mese di settembre 2022, le aveva conferito mandato per costituirsi nel CP_1
procedimento n. R.G. 4451/2022, introdotto da al fine di modificare le condizioni CP_2
dell'affido del loro figlio minore , disposte da questo Tribunale a definizione del Persona_1
procedimento n.r.g. 768/2016;
- con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 15.09.2022, il difensore aveva dato esecuzione al mandato e aveva partecipato all'udienza collegiale del 20.09.2022;
- in data 24.01.2023 l'odierna ricorrente era stata contattata dal nuovo difensore della avv. CP_1
TO RE al quale aveva consegnato la documentazione della causa in suo possesso;
- l'avv. con e-mail del 24.01.2023, aveva inviato parte della documentazione alla Parte_1
, invitandola a corrispondere i compensi dovuti per l'attività svolta, quantificati in via di CP_1
definizione bonaria in euro 832,00, con allegato avviso di parcella n. 3/2023;
- nonostante i solleciti, la non aveva dato riscontro alle richieste né corrisposto alcuna CP_1
somma, nonostante l'avv. le avesse inviato l'invito alla negoziazione assistita. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 3 di 7 1) accertare e dichiarare dovuta la somma di euro 1.413,50, pari al 50% del compenso dovuto
per un procedimento nanti la sezione Volontaria Giurisdizione di valore indeterminabile e complessità
media, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14, ovvero alla maggiore o minore
somma accertata in corso di causa, per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra CP_1
nel procedimento n. 4451/2022 RGVG, nanti codesto Tribunale, Sezione Volontaria
[...]
Giurisdizione;
2) per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di euro CP_1
1.413,50, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14, ovvero alla maggiore o
minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come
per legge”.
La convenuta , ritualmente citata con notifica per compiuta giacenza in data CP_1
21.10.2024, non si è costituita nel presente procedimento ed è stata pertanto dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta matura per la decisione e mandata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per note da depositarsi 10 giorni prima.
******
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta.
L'esecuzione delle prestazioni indicate dall'avv. è documentalmente provata in relazione al Pt_1
procedimento di volontaria giurisdizione per la modifica delle condizioni di separazione.
L'art. 2697 c.c., con riguardo all'onere della prova, dispone: “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
pagina 4 di 7 In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di cassazione,
secondo il quale al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass.
Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20.08.2019, Rv. 655206; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2176
del 11.03.1997).
Nel caso di specie, il difensore ha provato di aver svolto l'attività professionale per conto della sua assistita come da documentazione in atti (comparsa di costituzione e verbale di udienza presidenziale)
fino alla revoca dell'incarico in data antecedente la decisione del Tribunale.
Tanto premesso, l'avvocato ha richiesto la liquidazione dell'importo di euro 1.413,50, pari al Pt_1
50% del compenso dovuto per il procedimento n. R.G. 4451/2022 davanti alla sezione Volontaria
Giurisdizione di valore indeterminabile e complessità media, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14.
La domanda deve essere accolta conformemente agli importi sottoindicati, in base agli artt. 1 – 11
del D.M. 55/2014 in ambito civile, tenuto conto del livello medio di complessità della controversia in fatto e diritto, come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: volontaria giurisdizione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Compenso, valore medio: € 2.833,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 2.833,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 424,95
pagina 5 di 7 SS AT (4%) € 130,32
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.388,27.
In ragione del parziale svolgimento dell'incarico, deve essere liquidato all'avvocato il minor Pt_1
importo di 1.694,00 euro, pari alla metà dell'importo tabellare sopra indicato.
Su tale somma competono alla ricorrente gli interessi legali dalla liquidazione al saldo (Cass. 2
febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile
1993, n. 5004).
Le spese del presente procedimento debbono essere poste a carico della parte convenuta per la regola della soccombenza in base ai seguenti criteri:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 852,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 127,80
SS AT (4%) € 39,19
Totale imponibile € 1.018,99
IVA 22% su Imponibile € 224,18
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 1.243,17
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna a pagare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € CP_1
1.694,00, quale saldo dei compensi e rimborsi spese per l'attività professionale resa nella causa civile n. 4451/2022, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
2. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.368,00 (di cui euro 1.243,00 per compensi ed euro 125,00 per spese documentate).
Cagliari, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 03/12/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
è presente l'avv. Vincenzo Minichini che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 N. R.G. 4909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4909/2024 avente il seguente OGGETTO:
pagamento degli onorari al difensore in materia civile, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Minichini, elettivamente domiciliata in piazza Repubblica n. 19 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura a margine dell'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024, notificato in data 21.10.2024 per compiuta giacenza, Parte_1
ha convenuto davanti a questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento della
[...] CP_1
somma pari ad euro 1.694,14, dovuta a titolo di onorario per le prestazioni legali svolte in suo favore.
A sostengo della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel mese di settembre 2022, le aveva conferito mandato per costituirsi nel CP_1
procedimento n. R.G. 4451/2022, introdotto da al fine di modificare le condizioni CP_2
dell'affido del loro figlio minore , disposte da questo Tribunale a definizione del Persona_1
procedimento n.r.g. 768/2016;
- con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 15.09.2022, il difensore aveva dato esecuzione al mandato e aveva partecipato all'udienza collegiale del 20.09.2022;
- in data 24.01.2023 l'odierna ricorrente era stata contattata dal nuovo difensore della avv. CP_1
TO RE al quale aveva consegnato la documentazione della causa in suo possesso;
- l'avv. con e-mail del 24.01.2023, aveva inviato parte della documentazione alla Parte_1
, invitandola a corrispondere i compensi dovuti per l'attività svolta, quantificati in via di CP_1
definizione bonaria in euro 832,00, con allegato avviso di parcella n. 3/2023;
- nonostante i solleciti, la non aveva dato riscontro alle richieste né corrisposto alcuna CP_1
somma, nonostante l'avv. le avesse inviato l'invito alla negoziazione assistita. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 3 di 7 1) accertare e dichiarare dovuta la somma di euro 1.413,50, pari al 50% del compenso dovuto
per un procedimento nanti la sezione Volontaria Giurisdizione di valore indeterminabile e complessità
media, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14, ovvero alla maggiore o minore
somma accertata in corso di causa, per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra CP_1
nel procedimento n. 4451/2022 RGVG, nanti codesto Tribunale, Sezione Volontaria
[...]
Giurisdizione;
2) per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di euro CP_1
1.413,50, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14, ovvero alla maggiore o
minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come
per legge”.
La convenuta , ritualmente citata con notifica per compiuta giacenza in data CP_1
21.10.2024, non si è costituita nel presente procedimento ed è stata pertanto dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata ritenuta matura per la decisione e mandata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per note da depositarsi 10 giorni prima.
******
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata e deve essere accolta.
L'esecuzione delle prestazioni indicate dall'avv. è documentalmente provata in relazione al Pt_1
procedimento di volontaria giurisdizione per la modifica delle condizioni di separazione.
L'art. 2697 c.c., con riguardo all'onere della prova, dispone: “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
pagina 4 di 7 In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di cassazione,
secondo il quale al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass.
Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20.08.2019, Rv. 655206; cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2176
del 11.03.1997).
Nel caso di specie, il difensore ha provato di aver svolto l'attività professionale per conto della sua assistita come da documentazione in atti (comparsa di costituzione e verbale di udienza presidenziale)
fino alla revoca dell'incarico in data antecedente la decisione del Tribunale.
Tanto premesso, l'avvocato ha richiesto la liquidazione dell'importo di euro 1.413,50, pari al Pt_1
50% del compenso dovuto per il procedimento n. R.G. 4451/2022 davanti alla sezione Volontaria
Giurisdizione di valore indeterminabile e complessità media, oltre spese generali e CPA 4%, per un totale di euro 1.694,14.
La domanda deve essere accolta conformemente agli importi sottoindicati, in base agli artt. 1 – 11
del D.M. 55/2014 in ambito civile, tenuto conto del livello medio di complessità della controversia in fatto e diritto, come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: volontaria giurisdizione
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Compenso, valore medio: € 2.833,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 2.833,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 424,95
pagina 5 di 7 SS AT (4%) € 130,32
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 3.388,27.
In ragione del parziale svolgimento dell'incarico, deve essere liquidato all'avvocato il minor Pt_1
importo di 1.694,00 euro, pari alla metà dell'importo tabellare sopra indicato.
Su tale somma competono alla ricorrente gli interessi legali dalla liquidazione al saldo (Cass. 2
febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile
1993, n. 5004).
Le spese del presente procedimento debbono essere poste a carico della parte convenuta per la regola della soccombenza in base ai seguenti criteri:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 852,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 127,80
SS AT (4%) € 39,19
Totale imponibile € 1.018,99
IVA 22% su Imponibile € 224,18
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 1.243,17
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. condanna a pagare alla parte ricorrente l'importo complessivo di € CP_1
1.694,00, quale saldo dei compensi e rimborsi spese per l'attività professionale resa nella causa civile n. 4451/2022, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
2. condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, CP_1
che si liquidano in complessivi € 1.368,00 (di cui euro 1.243,00 per compensi ed euro 125,00 per spese documentate).
Cagliari, 05/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 7 di 7