Articolo 31 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 gennaio 1992
Art. 31. (Contribuzione integrativa
per il periodo pregresso) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge. 2. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il contributo integrativo puo' essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 . 4. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito annuo professionale e' pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.
Nota all'art. 31:
- Il testo del primo comma dell'art. 32 della citata legge n. 160/1963 e' il seguente: "L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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