Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 19823/2023 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BAVOSO LUCA Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa CP_1
dafli avv. CUCCURULLO RAFFAELE e CASTALDO RITA e REGA ANNA;
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la dott.ssa esponeva: Parte_1
che aveva prestato attività lavorativa in favore della (di Controparte_2
seguito dapprima in forza di contratti per l'affidamento di incarichi di prestazione CP_1
professionale come specialista di Anestesia e Rianimazione dal 15.05.2008 al 15.02.2010, successivamente con contratti a tempo determinato (e poi indeterminato a far data dal 01.07.2015) quale Specialista Ambulatoriale nella medesima disciplina dal 16.02.2010 al 15.12.2018, e infine, a seguito di superamento di concorso pubblico, con contratto a tempo indeterminato quale Dirigente
Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione a far data dal 16.12.2018, rapporto tuttora in essere.
Deduceva: che, durante i periodi di lavoro precedenti all'inquadramento come Dirigente Medico, e in particolare durante il periodo quale Specialista Ambulatoriale, aveva svolto funzioni e mansioni perfettamente sovrapponibili al personale di ruolo (nello specifico dei Dirigenti Medici nella disciplina di anestesia e rianimazione), sia in termini quantitativi che qualitativi, nonché in ordine alla sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, descrivendo analiticamente le attività svolte (assistenziali, diagnostiche, di sala operatoria, gestione pazienti, ambulatoriali, consulenze,
gestione specializzandi, turni di guardia, reperibilità, inserimento stabile nei turni, osservanza orario, fruizione ferie, necessità di permessi); che tali contratti pregressi fossero volti a mascherare un rapporto di pubblico impiego di fatto e che, nonostante la continuità e la natura sostanzialmente subordinata ed equivalente dell'attività prestata per oltre nove anni, l' le aveva riconosciuto un'anzianità di servizio decorrente solo CP_1
dal 16.12.2018, data di assunzione formale quale Dirigente Medico, omettendo di considerare il servizio maturato nel periodo precedente ai fini delle progressioni economiche (quale l'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività) e di carriera (quale il calcolo del quinquennio per l'accesso a incarichi superiori).
Ciò premesso, invocava a sostegno della pretesa: la violazione del D.P.C.M. 8 marzo 2001, ritenendolo applicabile anche ai dirigenti assunti tramite concorso;
la natura atipica del rapporto di Specialista Ambulatoriale e la conseguente violazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori atipici, richiamando direttive UE (implicito riferimento alla Direttiva 1999/70/CE) e giurisprudenza della Corte di Giustizia;
la natura fittizia dei contratti precedenti, da riqualificare come rapporto di pubblico impiego di fatto alla luce delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
Rilevava altresì una delibera aziendale del 22.12.2021 che riconosceva il pregresso periodo di attività atipica ai fini dell'attribuzione di incarichi.
Concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata dal 15.05.2008 al 15.12.2018, durante il pregresso periodo lavorativo dapprima con incarichi di prestazione professionale e quindi di Specialista Ambulatoriale,
o quantomeno quella maturata dal 15.02.2010 (assunzione quale specialista ambulatoriale).
2) Dichiarare, quindi, il predetto periodo lavorativo (dal 15.05.2008 al 15.12.2018) utile:
- ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche e di carriera, tra cui
l'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività;
- ai fini del calcolo del quinquennio necessario per il conferimento di un incarico dirigenziale superiore.
3) Per l'effetto condannare la resistente alla ricostruzione della carriera della ricorrente ed alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive dovute per il mancato riconoscimento, a decorrere dalla data di assunzione quale Dirigente Medico 3
(16.12.2018), di tutti gli emolumenti previsti in ragione dell'anzianità di servizio, tra cui
l'indennità di esclusiva con anzianità calcolata a decorrere del 15.05.2008. o quantomeno dal 15.02.2010 (assunzione quale specialista ambulatoriale).
4) Condannare quindi la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 41.823,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché differenze maturate successivamente alla redazione del presente ricorso, come da conteggi sopra riportati alle pagg. 5 e 6, o della maggiore o minor somma che sarà accertata dal Giudice in corso di causa;
5) Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
6) Dichiarare, come per Legge, l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Si costituiva l che evidenziava: Controparte_2
preliminarmente, l'assoluta genericità della descrizione delle mansioni e la carenza di un concreto raffronto con quelle dirigenziali, eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza ex art. 414
c.p.c..
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l'art. 89 del CCNL Sanità
2019-2021 (come le analoghe disposizioni dei precedenti CCNL, quali l'art. 5 CCNL 8.6.2000 II biennio) limita il riconoscimento dell'“esperienza professionale/anzianità”, ai fini dell'indennità di esclusività, alla “effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”, escludendo quindi i servizi prestati con differente qualifica e in regime di convenzione, come quello di Specialista Ambulatoriale.
Richiamava pareri ARAN e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la terminologia contrattuale e la natura giuridica distinta del rapporto convenzionato (non riconducibile al lavoro subordinato nel “comparto” sanità) impediscono di computare tale servizio ai fini degli istituti propri del rapporto dirigenziale.
Argomentava inoltre che il D.P.C.M. 8 marzo 2001 è norma di stretta interpretazione, applicabile solo ai fini specifici dell'inquadramento ivi previsto e non estensibile al calcolo di indennità contrattuali come quella di esclusività.
Evidenziava che i precedenti rapporti di parte ricorrente erano regolati dal distinto CCNL dei
Medici Specialisti Ambulatoriali e che estendere istituti del CCNL Dirigenza Medica costituiva un'applicazione illecita e un danno erariale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese. 4
All'udienza del 24 aprile 2025 parte ricorrente chiedeva rinviarsi la causa per la discussione in attesa della pronunzia della Corte Europea di Giustizia, in ordine alla questione del riconoscimento per il personale scolastico del servizio prestato presso scuole paritarie ai fini giuridici ed economici, in avente ad oggetto questioni analoghe a quelle del presente giudizio. In subordine chiedeva sottoporsi alla Corte Europea di Giustizia le questioni relative alla violazione delle norme comunitarie prospettate nel ricorso introduttivo.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per presunta violazione dell'art. 414, nn. 3) e 4), c.p.c..
L'atto introduttivo espone in modo sufficientemente dettagliato le circostanze di fatto (periodi lavorativi, tipologia di contratti, mansioni svolte, modalità di esecuzione della prestazione) e le ragioni di diritto a fondamento della domanda, consentendo all'Azienda convenuta di articolare pienamente le proprie difese, come in effetti avvenuto con la memoria di costituzione.
La descrizione delle mansioni e del contesto lavorativo, pur sintetica, appare idonea a delineare l'oggetto della pretesa e le sue fondamenta fattuali.
Nel merito la domanda è infondata.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici
(con particolare riferimento all'indennità di esclusività e alla progressione di carriera), dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di servizio presso l' resistente dapprima con incarichi di CP_1
prestazione professionale e poi quale Specialista Ambulatoriale in regime convenzionale, antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato quale Dirigente Medico.
Parte attrice fonda la propria pretesa sull'asserita piena equiparabilità, quanto a modalità esecutive e contenuto professionale, dell'attività svolta nel periodo pregresso rispetto a quella dei dirigenti medici di ruolo, sulla base della disciplina dettata dal D.P.C.M. 8 marzo 2001, sui principi comunitari di non discriminazione del lavoro atipico (con richiamo implicito alla Direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e sulla natura sostanzialmente subordinata (art. 2094 c.c.) e continuativa del rapporto intercorso.
La questione principale attiene all'interpretazione dell'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità 2016-
2018, stipulato il 19.12.2019, rubricato “Indennità di esclusività”, il quale stabilisce, al comma 2, che “L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.” 5
La corretta interpretazione di tale disposizione è essenziale per stabilire se l'anzianità maturata dalla ricorrente come specialista ambulatoriale convenzionato e come prestatore d'opera professionale possa essere equiparata, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di esclusività, all'anzianità maturata in qualità di dirigente medico con rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, occorre rilevare che l'art. 89 del CCNL Area Sanità 2016-2018 richiama, al comma 1, la disciplina dell'indennità di esclusività contenuta in precedenti contratti collettivi, in particolare:
“l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall'art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art. 10. comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del
3.11.2005 (Indennità) e art. 11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.”
L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro è un istituto contrattuale che trova la sua origine nell'art. 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n.
229, che ha previsto la possibilità per i dirigenti sanitari di optare per l'esercizio dell'attività professionale intramuraria, con conseguente esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, a fronte della corresponsione di una specifica indennità.
La disciplina contrattuale dell'indennità di esclusività prevede importi differenziati in base all'esperienza professionale maturata nel Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'art. 89, comma 4, del CCNL Area Sanità 2016-2018 stabilisce che l'indennità di esclusività della dirigenza medica e veterinaria è corrisposta nei seguenti importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità:
incarichi di direzione di struttura complessa € 18.473,29;
altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni € 13.857,58;
altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni € 10.167,99;
altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni € 2.519,19.
La questione da risolvere, pertanto, attiene alla computabilità dell'esperienza professionale maturata dalla ricorrente come specialista ambulatoriale convenzionato e come prestatore d'opera professionale ai fini dell'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha fornito un'interpretazione restrittiva dell'espressione
“esperienza professionale nel SSN” contenuta nelle disposizioni contrattuali che disciplinano l'indennità di esclusività. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'“anzianità” non 6
può che essere di servizio e rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti” (Cass. n. 4060/2012);
“secondo l'uso proprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento all'attività lavorativa prestata in regime di subordinazione” (Cass. n. 6148/2006);
“infine, il lavoro autonomo a convenzioni comporta esperienza professionale nel settore della sanità pubblica, ma certamente non è suscettibile di essere compreso nel “comparto”, nozione circoscritta ai contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato”
(Cass. n. 20581/2008).
Più specificamente, con sentenza n. 18233 del 17 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'art. 5 del c.c.n.l. 2000-2001 parte economica relativo al biennio 2000/2001, parte economica, dell'Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa laddove, nel determinare l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, stabilisce un importo differenziato in relazione alla diversa “esperienza professionale nel servizio sanitario nazionale”, deve essere interpretato come riferito al solo lavoro in regime di subordinazione, esclusi quindi i servizi prestati a rapporto a convenzione, atteso che il successivo art. 11, comma 4, lett. b), nel definire la nozione di “esperienza professionale”, impiega una terminologia riferibile esclusivamente ai dipendenti (“anzianità”, “rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato”, “comparto”) e la finalità dell'istituto, voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l'esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, non trova piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale.” (Cass. n. 18233/2015).
La stessa pronuncia ha inoltre precisato, con specifico riferimento al D.P.C.M. 8 marzo 2001, su cui la ricorrente fonda parte delle proprie pretese, che tale disposizione “nel prevedere il riconoscimento di “una anzianità di servizio e di esperienza professionale” nell'ambito dell'attività prestata nel Servizio sanitario nazionale, costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva, sicché il periodo prestato durante il rapporto convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell'indennità di posizione variabile e dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro” (in tal senso anche Cass.
n. 3054/2022).
Il D.P.C.M. 8 marzo 2001, invocato in ricorso, reca “ per la valutazione, ai fini Pt_2
dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale”. 7
Tale decreto, all'art. 1, lett. b), prevede che “agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza”.
Tuttavia, tale disposizione ha una portata limitata e non può essere interpretata estensivamente per riconoscere il servizio prestato in regime convenzionale ai fini dell'indennità di esclusività. Il
D.P.C.M. 8 marzo 2001 disciplina, difatti, specificamente i criteri per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria del personale già convenzionato, ma non estende automaticamente a tale personale tutti gli istituti contrattuali previsti per il personale di ruolo, tra cui l'indennità di esclusività, che resta disciplinata dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate.
Parte attrice ha, inoltre, sostenuto che il mancato riconoscimento dell'anzianità maturata come specialista ambulatoriale convenzionato violerebbe il principio di non discriminazione dei lavoratori atipici sancito dalla normativa comunitaria.
Tale argomento non può essere accolto.
La normativa comunitaria in materia di lavoro atipico (in particolare, le direttive 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale) vieta la discriminazione dei lavoratori atipici rispetto ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato comparabili, ma non impone l'equiparazione tra rapporti di lavoro di natura giuridica diversa, quali il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di lavoro autonomo convenzionato.
Nel caso di specie, il rapporto di specialista ambulatoriale convenzionato, pur presentando alcuni elementi di similitudine con il rapporto di lavoro subordinato, mantiene una sua autonoma configurazione giuridica, con una propria disciplina contrattuale distinta da quella della dirigenza medica. Come evidenziato dalla resistente, “l'incarico 'libero professionale di medico specialista ambulatoriale' [...], stipulato dalla resistente con la controparte, è stato caratterizzato dall'applicazione degli istituti contrattuali del CCNL dei 'Medici Specialisti Ambulatoriali' [...] ha regolato gli obblighi professionali assunti dal medico specialista con riferimento alla specifica contrattazione convenzionata, distinta da quella della dirigenza medica”.
Il Consiglio di Stato ha chiarito la natura giuridica del rapporto di specialista ambulatoriale convenzionato, affermando che “ in ogni caso, che nel regime - privatistico - di convenzionamento tra e sanitari privati la presenza di alcuni tratti caratterizzanti propri del lavoro subordinatoPt_3 8
non è sufficiente a trasformare il rapporto convenzionale in rapporto di pubblico impiego, giacché, in ragione della complessità del predeterminato assetto organizzativo del sistema sanitario, nella parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che connotano il rapporto di lavoro subordinato, come l'inserimento funzionale nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario e la predeterminazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni, trattandosi di elementi strettamente funzionali al detto assetto organizzativo;
senza contare che, se il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino, senza che ciò, di per sé, precluda di negare ai rapporti in parola la natura non subordinata”. (Cons. St., sez. III, 11/12/2012 n.6339, Cons. St., sez. III, 9 luglio 2012 n. 3976, sez. V, 25 maggio 2009 n. 3239, 23 marzo 2009 n. 1743, 9 dicembre 2002 n.
6722).
Con riferimento all'argomento di parte attrice secondo cui il rapporto di lavoro svolto come specialista ambulatoriale avrebbe in realtà dissimulato un rapporto di pubblico impiego di fatto, va rilevato che tale pretesa non può essere accolta in questa sede, in quanto comporterebbe una riqualificazione del rapporto di lavoro che esula dall'oggetto del presente giudizio, limitato al riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'indennità di esclusività.
Sul punto occorre rilevare che le circostanze di fatto relative alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della dott.ssa nel periodo anteriore al 16.12.2018 devono Parte_1
ritenersi pacifiche tra le parti, stante la mancanza di una specifica contestazione.
Tali elementi fattuali depongono certamente per una riconducibilità sul piano concreto dell'attività di fatto svolta a quella di un dirigente medico inserito nell'organizzazione ospedaliera, evidenziando indici propri della subordinazione, seppur “attenuata” come tipico nelle professioni intellettuali e mediche.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che parte attrice svolgeva attività assistenziali e diagnostiche presso i vari reparti della Divisione di Anestesia e Rianimazione, gestendo i pazienti ricoverati, prendendo decisioni cliniche, elaborando programmi diagnostico terapeutici, svolgendo attività ambulatoriali e di consulenza interna, gestendo gli specializzandi, partecipando alla turnazione delle guardie mediche, garantendo reperibilità e seguendo le direttive impartite dal
Direttore dell'UOC di Anestesia e Rianimazione. Inoltre, era inserita stabilmente nei turni di servizio predisposti dall' osservava un orario settimanale a tempo pieno Controparte_2
comprensivo di lavoro festivo e notturno, fruiva di ferie in ragione di 32 giorni annui ed era tenuta a chiedere permessi o a giustificare le proprie assenze presso il primario quale suo superiore gerarchico. 9
Si tratta, all'evidenza, di elementi che caratterizzano un rapporto di lavoro di fatto assimilabile a quello subordinato.
Tuttavia, tale qualificazione sostanziale del rapporto di lavoro non comporta automaticamente il diritto a vedersi riconoscere detta anzianità ai fini degli specifici istituti previsti dal CCNL della
Dirigenza Medica applicabile solo dal 16.12.2018.
Nel settore del pubblico impiego, la costituzione del rapporto di lavoro avviene di regola tramite procedure concorsuali, in ossequio al principio costituzionale sancito dall'art. 97 Cost., e l'eventuale utilizzo illegittimo di forme contrattuali atipiche per coprire esigenze stabili può dar luogo a responsabilità e al risarcimento del danno, ma non alla conversione automatica del rapporto pregresso in impiego di ruolo con effetti retroattivi pieni, salvo specifiche previsioni normative di stabilizzazione.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte
Costituzionale, che hanno ribadito l'impossibilità di costituire rapporti di pubblico impiego al di fuori delle procedure concorsuali previste dalla legge.
La peculiarità del pubblico impiego risiede proprio nel fatto che l'accesso alla qualifica di pubblico dipendente è regolato da norme imperative che non possono essere derogate attraverso una riqualificazione giudiziale del rapporto, nemmeno quando, sul piano fattuale, l'attività prestata presenti caratteristiche sovrapponibili a quella del personale dipendente.
Nei casi di rapporto di pubblico impiego di fatto trova applicazione l'art. 2126 c.c. che prevede una tutela di natura risarcitoria per le prestazioni effettivamente rese, ma questa forma di tutela non si può estendere fino al punto di includere anche il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'applicazione di istituti contrattuali propri del rapporto di pubblico impiego. Infatti, il riconoscimento dell'anzianità ai fini dell'indennità di esclusività e della progressione di carriera non
è configurabile come mero corrispettivo di prestazioni già rese, ma implica l'attribuzione di uno status giuridico che presuppone la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato attraverso le procedure previste dalla legge.
L'attuale domanda, peraltro, non è volta ad ottenere un risarcimento del danno per abusivo ricorso a contratti atipici, né una conversione retroattiva del rapporto, bensì il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini dell'applicazione degli istituti del CCNL Dirigenza Medica. Tale richiesta, se accolta, determinerebbe non già una mera compensazione di prestazioni effettivamente rese, ma una vera e propria equiparazione tra situazioni giuridiche diverse, con effetti non solo sul piano retributivo ma anche su quello della progressione di carriera.
Va inoltre considerato che, nel caso di specie, parte istante ha prestato la propria attività in virtù di contratti formalmente qualificati come prestazione professionale prima e come specialistica 10
ambulatoriale poi, rispetto ai quali ha percepito i compensi previsti dalla specifica disciplina convenzionale. L'eventuale riconoscimento dell'anzianità maturata in virtù di tali rapporti ai fini dell'indennità di esclusività costituirebbe una duplicazione di benefici, in quanto attribuirebbe sia i vantaggi della posizione convenzionale (già goduti nel periodo pregresso) sia quelli propri del rapporto di pubblico impiego.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve pertanto ritenersi che l'anzianità di servizio maturata come specialista ambulatoriale convenzionato e come prestatore d'opera professionale non possa essere computata ai fini dell'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, né ai fini del calcolo del quinquennio necessario per il conferimento di un incarico dirigenziale superiore, in quanto l'art. 89 del CCNL Area Sanità
2016-2018 fa riferimento all'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, con rapporto di lavoro subordinato, e non estende tale beneficio ai periodi di attività svolti con contratti di natura diversa.
Né, tanto meno, la delibera aziendale del 22.12.2021, richiamata in ricorso, può essere valorizzata ai fini dell'accoglimento della domanda. Tale delibera, attribuisce il riconoscimento, sotto il profilo carrieristico, del pregresso periodo di attività prestato quale titolare di contratto atipico (specialista ambulatoriale, Co.co.co, Co.co.pro, partita IVA) ai fini dell'attribuzione di eventuali incarichi di
IPAS e/o UOS a valenza dipartimentale.
Tuttavia tale provvedimento costituisce un atto di autonomia organizzativa dell'ente che, nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali, può prevedere meccanismi premiali per l'accesso a determinati incarichi, ma non può estendere la portata di istituti economici espressamente disciplinati dal CCNL oltre i limiti da questo previsti.
Le spese processuali in considerazione della novità delle questioni trattate si compensano integralmente.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni. NAPOLI IL GIUDICE 24/04/2025 Ciro Cardellicchio