TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2024, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 501/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/10/2024; promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Archimede n.
197, presso lo studio dell'avv. Ferrante Danilo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Gela, in Via Pier Luigi Palestrina n. 24, elettivamente domiciliato in Modica, Via Vittorio Veneto 70, presso lo studio dell'avv. Giurdanella RE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12/03/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente a Pachino, in data
25/04/2011, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino, Anno 2011, Numero 2,
Parte II, Serie A, Ufficio). Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 25/04/2011, in Pachino;
Parte_2
- che dalla loro unione è nato il figlio, RE, a Modica l'11/12/2011, ad oggi minorenne;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 335/2016 del
07/07/2016;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo in capo al medesimo di versare € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, ha chiesto che venisse disposto a carico di il pagamento Parte_2 della somma di € 14.950,00, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di assegni di mantenimento non versati dal 2016 e che il sia tenuto al pagamento della somma di €200,00, Pt_2
o della diversa somma ritenuta si giustizia, in favore di a titolo di assegno divorzile. Parte_1
Con decreto dell'1/03/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 29/10/2024, fissando il termine del 30/06/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 12/09/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del minore
RE con collocamento presso la madre;
regolamentare il diritto di visita del padre;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando € 150,00 mensili;
rigettare la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
rigettare la domanda inerente il pagamento della somma di €14.950,00 a titolo di arretrati al mantenimento per il figlio minore.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del loro divorzio riportate nel verbale d'udienza, nonché constatata la volontà delle parti di non riconciliarsi – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 12/03/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre Persona_1
cui resta assegnata la casa familiare;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore in base alle modalità di cui alla separazione;
il padre verserà alla madre l'assegno mensile di € 220 il 22 di ogni mese con rivalutazione annua su base Istat;
a titolo integrativo dell'assegno di mantenimento la sig.ra percepirà interamente l'assegno Parte_1
unico per il figlio che attualmente è di €160 al mese cosicché l'assegno di mantenimento ordinario viene fissato in € 300 al mese;
le spese straordinarie per il figlio restano al 50% ciascuno;
la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile.” Parte_1
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Pachino, in data 25/04/2011, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Pachino, Anno 2011, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
31/10/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 501/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/10/2024; promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Carlentini, Via Archimede n.
197, presso lo studio dell'avv. Ferrante Danilo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Gela, in Via Pier Luigi Palestrina n. 24, elettivamente domiciliato in Modica, Via Vittorio Veneto 70, presso lo studio dell'avv. Giurdanella RE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 12/03/2024)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente a Pachino, in data
25/04/2011, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pachino, Anno 2011, Numero 2,
Parte II, Serie A, Ufficio). Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con , in data 25/04/2011, in Pachino;
Parte_2
- che dalla loro unione è nato il figlio, RE, a Modica l'11/12/2011, ad oggi minorenne;
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 335/2016 del
07/07/2016;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con conseguente regolamentazione del diritto di visita del padre e obbligo in capo al medesimo di versare € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, ha chiesto che venisse disposto a carico di il pagamento Parte_2 della somma di € 14.950,00, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di assegni di mantenimento non versati dal 2016 e che il sia tenuto al pagamento della somma di €200,00, Pt_2
o della diversa somma ritenuta si giustizia, in favore di a titolo di assegno divorzile. Parte_1
Con decreto dell'1/03/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 29/10/2024, fissando il termine del 30/06/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 12/09/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla declaratoria di divorzio ex adverso formulata ma alle seguenti condizioni: disporre l'affido condiviso del minore
RE con collocamento presso la madre;
regolamentare il diritto di visita del padre;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando € 150,00 mensili;
rigettare la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
rigettare la domanda inerente il pagamento della somma di €14.950,00 a titolo di arretrati al mantenimento per il figlio minore.
All'udienza suindicata, il Giudice – dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del loro divorzio riportate nel verbale d'udienza, nonché constatata la volontà delle parti di non riconciliarsi – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 12/03/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre Persona_1
cui resta assegnata la casa familiare;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore in base alle modalità di cui alla separazione;
il padre verserà alla madre l'assegno mensile di € 220 il 22 di ogni mese con rivalutazione annua su base Istat;
a titolo integrativo dell'assegno di mantenimento la sig.ra percepirà interamente l'assegno Parte_1
unico per il figlio che attualmente è di €160 al mese cosicché l'assegno di mantenimento ordinario viene fissato in € 300 al mese;
le spese straordinarie per il figlio restano al 50% ciascuno;
la sig.ra rinuncia all'assegno divorzile.” Parte_1
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Pachino, in data 25/04/2011, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...]
Pachino, Anno 2011, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
31/10/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone