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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
CE LD CE
EA ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10831/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. REPETTI ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Piancogno (BS) presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione con il nuovo difensore
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e liberi di scegliersi la propria residenza;
2- La casa coniugale sita in Pian Camuno (BS) Via Castellazzi n. 10 in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli. Il marito continuerà a pagare il mutuo sulla stessa gravante contratto con la fino alla sua estinzione. Il marito rinuncia a Controparte_1
1 chiedere e/ ad agire giudizialmente per ottenere il rimborso delle quote corrisposte per le rate del mutuo che si accolla interamente e che si impegna a corrispondere sino ad estinzione;
3- Il padre provvederà al mantenimento integrale dei figli sia ordinario che straordinario fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
rinuncia del marito al versamento di euro 200,00 da parte della moglie originariamente previsti nel ricorso introduttivo il giudizio quale contributo della moglie al pagamento delle utenze domestiche che resteranno interamente a carico del marito;
4- Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento un assegno pari ad euro 300=00 mensili (trecento/euro) somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5- Con l'adempimento di quanto sopra esposto le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Croazia in data 29.6.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pisogne (Bs) al n. 4, parte II, serie C, anno 2018, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_
Dall'unione sono nati i figli il 17.9.2004 e il 4.2.2006, maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
2 La Presidente estensora
UD GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD GH Presidente relatrice
CE LD CE
EA ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10831/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Darfo Boario Terme (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. REPETTI ROSSELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Piancogno (BS) presso lo Parte_2 CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla costituzione con il nuovo difensore
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto e liberi di scegliersi la propria residenza;
2- La casa coniugale sita in Pian Camuno (BS) Via Castellazzi n. 10 in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie che vi abiterà con i figli. Il marito continuerà a pagare il mutuo sulla stessa gravante contratto con la fino alla sua estinzione. Il marito rinuncia a Controparte_1
1 chiedere e/ ad agire giudizialmente per ottenere il rimborso delle quote corrisposte per le rate del mutuo che si accolla interamente e che si impegna a corrispondere sino ad estinzione;
3- Il padre provvederà al mantenimento integrale dei figli sia ordinario che straordinario fino a quando gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
rinuncia del marito al versamento di euro 200,00 da parte della moglie originariamente previsti nel ricorso introduttivo il giudizio quale contributo della moglie al pagamento delle utenze domestiche che resteranno interamente a carico del marito;
4- Il marito verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento un assegno pari ad euro 300=00 mensili (trecento/euro) somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
5- Con l'adempimento di quanto sopra esposto le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Croazia in data 29.6.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pisogne (Bs) al n. 4, parte II, serie C, anno 2018, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per_
Dall'unione sono nati i figli il 17.9.2004 e il 4.2.2006, maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
2 La Presidente estensora
UD GH
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