Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 1
La pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame di annullamento del sequestro preventivo per equivalente non impedisce al pubblico ministero, a fronte di elementi sopravvenuti, di avanzare per il medesimo fatto una nuova richiesta cautelare reale al giudice per le indagini preliminari che, se accolta, rende improcedibile l'impugnazione pendente per la sopravvenuta mancanza di interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 30043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30043 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
30043-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/12/2017 ALDO CAVALLO - Presidente - Sent. n. sez. 1574/2017 VITO DI LA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.27409/2017 ALDO ACETO ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO nei confronti di: DE RL LA nato il [...] a [...]( FRANCIA) avverso l'ordinanza del 30/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI: «Inammissibilità del ricorso». Udito il difensore, Avv. Francesco Paolo Garzone, sost. proc., che ha concluso per: Rigetto del ricorso del Pubblico Ministero». RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 30 maggio 2017 ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dal curatore del fallimento della De CA infissi s.p.a. e in accoglimento dell'istanza di riesame di OL De CA ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei suoi confronti disposto dal G.I.P. del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2017, per la somma di € 1.425.875,82, relativamente al reato ex art. 10 bis, d. Igs. 74/2000 (anni 2012 e 2013).
2. Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il Tribunale di Taranto ha revocato il sequestro sulla base della delle certificazioni attestanti le ritenute d'imposta, non mancanza rilevando la sufficienza dei soli modelli 770 presentati dal datore di lavoro. Non è condivisibile l'assunto del Tribunale, perché «non si tratta di infondatezza nel merito ma al più di una questione di tipo probatorio». Inoltre il decreto di sequestro preventivo è stato reiterato, in via di urgenza, sulla base delle certificazioni CUD acquisite, per gli anni 2012 e 2013, e quindi è certa la commissione del reato ex art. 10 bis, d. lgs. 74/2000. Inoltre non è condivisibile l'interpretazione della norma, fatta propria dal Tribunale, in relazione ad un indirizzo della Cassazione. Quello chè è cambiato con la riforma è solo la possibilità di prova che può essere fornita indifferentemente con la dichiarazione annuale (mod. 770) o con le certificazioni rilasciate ai sostituti (mod. Uniemens e Cud). Infine il Tribunale del riesame dispone la restituzione agli aventi diritto dei beni in sequestro, ma il ricorso della curatela del fallimento è stato dichiarato inammissibile, quindi quanto sequestrato alla società dovrebbe restare in sequestro. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. OL De CA ha presentato memoria, con la quale chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso della procura della Repubblica. Rappresenta che sulla base di nuovi elementi probatori (modelli CUD del 2012 e 2013) il P.M. ha proceduto al sequestro (decreto del 13 giugno 2017) chiedendo al G.I.P. la convalida e l'emissione del decreto di sequestro preventivo. Il G.I.P. in data 22 aprile 2017 ha convalidato il provvedimento del P.M. e disposto sequestro preventivo diretto e per equivalente. Le due iniziative del P.M. possono essere esercitate in via alternativa ma non congiunta, quindi l'impugnazione per Cassazione è da ritenere ormai non più esistente (Cass. 39902/2014 e Cass. S.U. n. 7931/2010). CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Sul punto sollevato nel ricorso del P.M. questa Cassazione già si è pronunciata: « In tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, , è richiesta per un giudizio di colpevolezza la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), la sussistenza del "fumus commissi delicti", ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo per equivalente, può, tuttavia, essere desunta anche dalla indicata dichiarazione o da altri elementi, purché se ne fornisca motivazione adeguata» (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016 - dep. 17/11/2016, Pellicani, Rv. 26849201) diIl ricorso, tuttavia, risulta inammissibile, per mancanza interesse, sopravvenuto alla proposizione dello stesso. Infatti nel nostro caso il P.M. prima, e poi il Giudice per le indagini preliminari, hanno riproposto il sequestro con le stesse modalità del precedente, annullato dal Tribunale del riesame, sulla base dei nuovi elementi acquisiti dal P.M. (CUD degli anni 2012 e 2013). 2 M aja In pendenza di un'impugnazione incidentale "de libertate", il pubblico ministero, a fronte di sopravvenuti nuovi elementi, può avanzare per il medesimo fatto nuova richiesta cautelare al g.i.p. che, una volta accolta, rende improcedibile l'impugnazione pendente. (Fattispecie nella quale era stato accolto il ricorso per cassazione del P.M. avverso il provvedimento del tribunale del riesame che aveva annullato un'ordinanza cautelare e prima che si pronunciasse in sede di rinvio il medesimo tribunale era stata richiesta ed ottenuta altra misura cautelare sulla scorta di nuovi elementi probatori). (Sez. 1, n. 36679 del 20/06/2013 - dep. 06/09/2013, Pmt in proc. Borrelli, Rv. 25688701; vedi anche Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014 - dep. 26/09/2014, Ramasso e altri, Rv. 26038301 e Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004 dep. 20/04/2004, Donelli e altro, Rv. 22735801). Deve quindi dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. Infatti, mentre nella sede di merito (riesame od appello) si potrebbe produrre la nuova documentazione acquisita, in sede di legittimità, per i limiti del giudizio in Cassazione, non è possibile la valutazione di merito di ulteriori documenti. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «In pendenza di un'impugnazione per Cassazione sul provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva annullato il sequestro preventivo per equivalente, il pubblico ministero, a fronte di sopravvenuti nuovi elementi, può avanzare per il medesimo fatto nuova richiesta cautelare al g.i.p. che, una volta accolta, rende improcedibile l'impugnazione pendente, per mancanza di interesse sopravvenuto (nella specie il P.M. acquisiti i C.U.D. relativi alle ritenute operate disponeva nuovo sequestro preventivo per equivalente convalidato dal G.I.P., in pendenza del ricorso per Cassazione)>> 3 Coy's refic
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso il 04/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo ŞOCCI Aldo CAVALLO Angel Met Sea Alete Curly DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 LUG 2018 IL ELENCIONA O GIUDIZIARIO Vincenzo Di Ciero مهستان Ql20 4