TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1054/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , parte nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MINOZZI ROBERTO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. nato a MA DE LO (TP) in [...]_1 C.F._2
04/04/1992, rappresentato e difeso dall'avv. BOZZI GIANCARLO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e per il resistente: “affidamento di in via condivisa, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel lunedì dalle ore 16 alle ore 9 del martedì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del lunedì all'orario di ingresso a scuola il martedì)
1 e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore
21), quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel lunedì dalle ore 16 alle ore 9 del martedì (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola del lunedì all'orario di ingresso a scuola il martedì);
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 del sabato (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 9 del martedì, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre (o a scuola in periodo scolastico);
- per sette giorni anche consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza tra il
24 e il 25 dicembre ed il 31 dicembre e l'1 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
si impegna a corrispondere, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, a Controparte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota Per_1 di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
l'assegno universale unico, corrisposto dall'INPS e relativo a verrà percepito per intero Per_1 dalla madre;
Parte_1 spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio allegando di avere intrattenuto Parte_1 Controparte_1 con lo stesso una relazione more uxorio e che, dalla loro unione, è nata in data [...]. Per_1
La ricorrente ha dedotto che entrambe le parti hanno dei nuovi compagni, entrambi progressivamente inseriti nella vita della minore.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto di essere un padre estremamente Controparte_1 presente nella vita di figlia, tanto che i tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1 sarebbero sufficienti a giustificare una forma di mantenimento diretto da parte degli stessi.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Controparte_1 provvedimenti analiticamente indicati in comparsa.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., sentite le parti, il giudice designato ha formulato una proposta conciliativa, cui le parti hanno dichiarato di aderire.
Dunque, il giudice ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alla proposta conciliativa del giudice, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata rimessa in decisione.
3. Nel merito
Atteso che gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della figlia minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
4