Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/03/2026, n. 5249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5668 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato MM UD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare –
-DEL PROVVEDIMENTO 1743 DEL 12/3/2025 dell’Ambasciata d'Italia a New Delhi di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER IA IO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-il ricorrente rappresenta che ” Con nota del 07.04.2025 il Ministero dell’Interno riscontrava la richiesta di accesso agli atti, specificando che le generalità del ricorrente non sono presenti nella banca dati.(All.4)In pari data, lo scrivente inoltrava all’Ambasciata d’Italia a New Delhi istanza di revoca in autotutela del provvedimento di rigetto, attesa la manifesta ed evidente infondatezza dello stesso, allegando all’istanza la nota del Ministero dell’Interno.(All.5)Con nota dell’8.04.2025, l’Ambasciata-pur rimanendo, a tutt’oggi, silente rispetto all’istanza di accesso agli atti del 04.04.2025 –riscontrava la richiesta di riesame pacificamente ammettendo l’intercorso errore nell’adozione del provvedimento di rigetto.(All.6) Si legge infatti nel testo della comunicazione inviata allo scrivente: “abbiamo richiesto il ricircolo del Nulla Osta n. P-MN/L/Q/2023/104463 da parte del SUI di Mantova per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per riaprire la procedura amministrativa. Siamo in attesa del nuovo inviodel Nulla Osta da parte del SUI di Mantova in modo da procedere nuovamente. Convocheremo l'interessato solo dopo l'avvenuta ricezione in applicativo SUI del progressivo n. 2 del Nulla Osta in parola.”In data 14.03.2025 lo scrivente provvedeva quindi a richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova il rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia del ricorrente (All.7), salvo ricevere per vie brevi una comunicazione dalla Prefettura di Mantova con cui veniva riferito che il nulla osta non poteva essere rilasciato, dal momento che l’amministrazione diplomatica non aveva annullato il proprio provvedimento di diniego del visto, né aveva richiesto il rilascio di un nuovo nulla osta. In data 27.04.2025 lo scrivente provvedeva quindi ad informare l’Ambasciata delle interlocuzioni occorse con il personale dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova, sollecitando la revoca del provvedimento di rigetto del visto, senza tuttavia ottenere riscontro. (All.8)In data 07.05.2025, con nota prot. 35806, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Mantova formalmente comunicava quanto già rappresentato per vie brevi.(All.9)Lo scrivente provvedeva all’inoltro della nota in parola all’amministrazione diplomatica, sollecitando l’annullamento del provvedimento in via di autotutela, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno”.
Conseguentemente, il Collegio - con Ordinanza n.15323 del 5/8/2025 - ha disposto l’acquisizione di apposita relazione istruttoria in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente - a carico della Sede Diplomatica di New Delhi - entro 15 giorni dalla notifica dell’ Ordinanza n. 15323/2025 , comunicando i successivi ”eventuali aggiornamenti in proposito, incluso, in particolare , l’esito dell’eventuale riesame – in sede di autotutela - dei provvedimento impugnato dal rico- rrente”.
Considerato che
- sino all’udienza camerale del 10/3/2026 - nonostante due precedenti “rinvii ad altra data” - la competente Sede Diplomatica tn India non ha formulato argomentazioni idonee a contrastare le puntuali e documentate deduzioni del ricorrente, essendosi limitata a ribadire, nelle comunicazioni depositate, come il MAECI non sia l’unica amministrazione coinvolta nel diniego di visto per lavoro subordinato , malgrado l’apprezzamento discrezionale di cui dispone, che esclude che la decisione negativa configuri una sorta di atto dovuto , a fronte di una Segnalazione SIS o sino al cd. riciclo del Nulla Osta al Lavoro. Pertanto, il Collegio accoglie il gravame e - per l’effetto - annulla il provvedimento annullato, onerando il MAECI al pagamento, in misura forfettaria, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in €1.500(Millecinquecento), a carico del MAECI e a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR, Presidente
ER IA IO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA IO | NC AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.