Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 717
Articolo 1Articolo 2 bis
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29 ottobre 1949
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16 aprile 1960
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1 novembre 1997
Art. 2. (( 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 e' effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima ))
Entrata in vigore il 1 novembre 1997