Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Consigliere rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G.1638/2020 vertente
TRA
in persona EL legale rappresentante p.t., con Parte_1 sede in GO (BN) alla C.da Fontane n. 6, e (cf. Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Bonavita (cf. C.F._1
) e ( ), presso il cui C.F._2 Parte_3 C.F._3 studio elettivamente domiciliano, in Paduli (BN) alla via San Giovanni n. 8.
APPELLANTI
CONTRO
(cf. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio CP_1 C.F._4
Marchitto, elett.te domiciliata in Benevento alla via Salvator Rosa n. 4.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza EL tribunale di Benevento n. 1523/2019 pubblicata il
16.9.2019
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 19.5.2020 la
[...]
ed il sig. hanno chiesto l'integrale riforma ELla Parte_4 Parte_2 sentenza n. 1523/2019 pubblicata il 16.09.2019, con la quale il tribunale di Benevento aveva accolto la domanda proposta da nei loro confronti e disposto la costituzione CP_1 ex art. 1051 c.c. di una servitù coattiva di passaggio carrabile a favore EL fondo intercluso ELl'attrice, identificato alla p.lla 93 EL f. 69 EL N.C.E.U. EL MU di San IO la
RA, e a carico dei fondi di essi deducenti, identificati alla p.lla 87 EL f.5 EL N.C.T. EL
MU di GO (quello di proprietà ELla e alle Parte_4
p.lle 16 e 86 EL f. 5 EL N.C.T. EL medesimo MU ( quello di proprietà di _2
, ponendo a carico ELla l'obbligo di versamento in favore e in solido di
[...] CP_1
essi convenuti ELla somma di euro 1600,00 oltre interessi legali dal deposito ELla decisione al saldo e condannando essi deducenti alle spese di lite.
2. Nel pervenire a tale risultato, il tribunale, per quanto ancora qui rileva, istruita la causa mediante ctu, aveva disatteso l'eccezione sollevata dai convenuti di difetto di integrità EL contraddittorio e di carenza di possibilità giuridica ELla domanda per non essere stati evocati in giudizio i proprietari di tutti i fondi su cui era necessario transitare per accedere alla via pubblica, affermando che nella specie non si imponeva l'estensione EL contraddittorio in quanto nella memoria difensiva ex art. 183 comma 6 cpc l'attrice aveva dedotto che l'accesso sui fondi intermedi rispetto a quelli di proprietà ELle parti in causa non era motivo di contestazione da parte dei rispettivi titolari ed era garantito in forza ELl'atto per notaio EL 2.10.1930 (prodotto con la memoria Persona_1 difensiva), come effettivamente era emerso dall'accertamento demandato al CT NG.
, che, ripercorrendo le vicende traslative con relativi frazionamenti Persona_2 riguardanti i fondi in questione, aveva appurato che risultava costituita una servitù di passaggio a carico dei fondi finitimi frapposti tra quelli dei convenuti e quello ELl'attrice.
Tanto rendeva superfluo agire anche nei confronti dei proprietari dei fondi suddetti sui quali il passaggio si poteva presumere non essere affatto contestato (passaggio corrispondente alla seconda strada brecciata- di cui alla p.lla 192 EL f. 69- individuata dal ctu come parte integrante EL passaggio meno gravoso ed oneroso per consentire l'accesso sulla strada pubblica dal fondo ELl'attrice).
3. Con unico articolato mezzo gli appellanti hanno censurato la suesposta parte ELla sentenza gravata per violazione e falsa applicazione ELl'art. 1051 c.c. e ELl'art. 102 cpc evidenziando, in sintesi, come il fondo di essi deducenti non era l'unico interposto tra quello ELla e la strada pubblica essendovene altri ubicati in consecuzione (p.lla CP_1
192, 152, 157) i cui proprietari erano rimasti estranei al giudizio e nei cui confronti, pertanto, non poteva ritenersi costituita la servitù di passaggio in virtù di un atto EL 1930, dal cui contenuto, peraltro, non era possibile stabilire con precisione su quali fondi dovesse ricadere all'epoca il tracciato, come osservato anche dal CT a pag. 21 ELla sua relazione.
Hanno concluso chiedendo, in totale riforma ELla sentenza gravata, in via principale, il rigetto ELla domanda avversa e, in subordine, l'integrazione EL contraddittorio ex art. 102
c.p.c. con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti necessari alla regolare instaurazione EL contraddittorio;
vinte le spese con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
4. Ha resisto al gravame che ha chiesto il rigetto ELl'appello per totale CP_1
infondatezza, ribandendo che i proprietari dei fondi finitimi alla strada oggetto di servitù non si erano mai levati a reclamare il loro diritto di proprietà, circostanza che attestava automaticamente che sugli stessi era sempre esistita la servitù di passaggio carrabile de qua, che, peraltro, trovava riscontro nell'atto per Notar EL 02-10-1930, Persona_1
regolarmente esaminato, approfondito e verificato dal CT NG. . Per_2
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico EL primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. La causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza EL 22 maggio 2024 in esito all'udienza di precisazione ELle conclusioni celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'appello è stato proposto tempestivamente. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il
16.09.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
19.5.2020.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc –di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione EL giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema ELla computazione civile ex nominatione dierum e che, nella specie, è rimasto sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 ex art. 83 DL 18/2020 e art. 36 c.
1. DL
23/2020 (sospensione straordinaria per emergenza sanitaria da COVID-19).
Passando al merito, l'appello e fondato e va accolto.
Si controverte in ordine all'accertamento ELl'interclusione EL fondo di cui alla p.lla 93 EL
f. 69 EL MU di San IO la RA e alla costituzione ex art. 1051 c.c. di una servitù coattiva di passaggio carrabile in favore ELla suddetta particella, a carico ELla p.lla 87 EL
f.5 EL MU di GO di proprietà ELla e a carico Parte_4
ELle p.lle 16 e 86 EL medesimo MU di proprietà di per l'accesso alla Parte_2 via pubblica- strada comunale DR .
E' circostanza incontestata ed acclarata dall'accertamento eseguito dal CT NG. ( cfr Per_2
pagg.
7-8 ELla relazione depositata il 9.11.2028 nel fascicolo telematico EL primo grado) che il tracciato per consentire l'accesso alla via pubblica invocato dall'attuale appellata
“si sviluppa su due strade brecciate e un sentiero in terra battuta: CP_1
- la prima strada brecciata si diparte dalla Via comunale DR, sita in tenimento di
GO (BN), alla località Chianca Liscia;
insiste sui fondi dei convenuti, distinti al
Fg. 5 EL N.C.T. di GO, dalle p.lle 86, 87 e 16; ha una lunghezza di circa 350 metri, una larghezza media di 3,5 metri;
risulta costituita da uno strato di misto granulare stabilizzato ed è chiusa, a valle da una barra in metallo;
- la seconda strada brecciata ha inizio dalla precedente, ma ricade nel tenimento di San
IO la RA (BN); è distinta - al Fg. 69 EL N.C.E.U. - dalla p.lla 192 con la categoria di “Bene MU Non Censibile”; ha una lunghezza di circa 200 metri, una larghezza media di 3 metri ed è anch'essa costituita da uno strato di misto granulare stabilizzato;
- il sentiero, infine, ha inizio da questa seconda strada brecciata e termina in corrispondenza EL fondo ELl'attrice (p.lla 93 EL Fg. 69); quindi, ricade anch'esso nel
MU di San IO la RA;
insiste, come si evince dalla mappa catastale, sui terreni distinti dalle p.lle 156 e 157 EL Fg. 69, ha una lunghezza di 150 metri, una larghezza di
2,50 metri ed è in terra battuta.”
Tale essendo lo stato dei luoghi e il percorso EL passaggio su cui la ha invocato la CP_1 costituzione coattiva ELla servitù, la domanda andava proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi pretesi serventi interposti tra il fondo attoreo e la strada pubblica, vale a dire sia di quelli – i convenuti- che si erano opposti al passaggio, sai di quelli nei cui confronti l'attuale appellata ha inteso far valere il titolo contrattuale ( atto EL 1930 per notaio
) in quanto l'accertamento e la determinazione EL luogo concreto di esercizio ELla Per_1 servitù non può che riguardare il passaggio nella sua interezza.
Invero, in materia, la Corte di legittimità ha affermato il principio, ad oggi immutato, secondo cui l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via , realizzandosi la funzione propria EL diritto riconosciuto al proprietario EL fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione EL passaggio nella sua interezza, precisando che, in caso di pretermissione di alcuni proprietari, non è possibile integrare il contraddittorio ma la domanda va rigettata perché inidonea a realizzare il bene ELla vita richiesto ( accesso alla via pubblica) senza , tuttavia, che il passaggio in giudicato ELla sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio dei proprietari di tutti i fondi intercludenti ( cfr. da ultimo Cass. sent.
17368/2023; Cass. ordinanza n. 10912/2023).
Trattasi di un arresto che prende le mosse dalla pronuncia ELla Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 9685/2013 che, nel comporre il contrasto tra la tesi che escludeva la necessità ELla partecipazione ad un unico giudizio di tutti i proprietari dei fondi intercludenti- in quanto il proprietario EL fondo intercluso avrebbe potuto procurarsi l'uscita sulla pubblica via negoziando (e/o agendo in giudizio) separatamente nei confronti di ogni proprietario- e la tesi contrapposta che propugnava il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i proprietari intercludenti- poiché la sentenza sarebbe stata inutiliter data, cioè non avrebbe potuto far conseguire all'attore il bene ELla vita che l'ordinamento riconosce ex art. 1051
c.c- ha scelto una terza via confermando che la costituzione di una servitù coattiva di passaggio debba pronunciarsi in giudizio contestualmente nei confronti di ogni proprietario di ciascun fondo intercludente ma escludendo che l'attore possa usufruire di un ordine d'integrazione EL contraddittorio ex art. 102 co. 2 c.p.c., dovendo, piuttosto, andare incontro a una sentenza di rigetto nel merito ELla propria domanda, a cagione di una
«incongruità EL petitum» a lui imputabile, cioè perché la pretesa – così come profilata concretamente in giudizio non è idonea a fargli conseguire il bene ELla vita (accesso alla via pubblica) riconosciuto dall'art. 1051 c.c. «In questi casi – argomentano le SU 9685/2013
- non deve essere disposta l'integrazione EL contraddittorio, ma […] la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente».
Orbene, nel caso in esame, il primo giudice, disattendendo i chiari principi nomofilattici sopra riportati, ha ritenuto possibile pronunciare sulla domanda attorea ex art. 1051 c.c. pur nella pretermissione dei proprietari di alcuni fondi ubicati lungo il tracciato oggetto ELla reclamata servitù ( cioè i titolari ELle p.lle 156, 157 e 192 EL foglio 69), sull'erroneo assunto che fosse sufficiente accertare in giudizio il contenuto EL titolo EL 1930, prodotto dall'attrice, di costituzione volontaria ELla servitù di passaggio carrabile sui predetti fondi intercludenti, senza necessità di partecipazione dei rispettivi titolari alla verifica giudiziale.
Senonchè una tale scelta processuale ha prodotto una sentenza inutiliter data in quanto la mancata partecipazione al giudizio degli attuali proprietari dei fondi intercludenti oggetto EL titolo contrattuale ( risalente al 1930) comporta che l'accertamento incideter tantum ELla costituzione convenzionale a loro carico ELla servitù non è loro opponibile ed è insuscettibile di passare in giudicato, restando così incerta ( cioè controvertibile ) la sussistenza EL passaggio su tali fondi e, conseguentemente, inutile il peso da imporre coattivamente sul solo fondo degli attuali appellanti, che non potrebbe consentire l'accesso alla strada comunale dal fondo attoreo. Ne consegue che, in ossequio al formante di legittimità sopra richiamato, in riforma integrale ELla gravata pronuncia, la domanda ex art. 1051 c.c. proposta dalla CP_1 senza la partecipazione al giudizio dei proprietari di tutti i fondi intercludenti va rigettata, senza possibilità di rimediare al difetto di integrità EL contraddittorio mediante l'ordine giudiziale ex art. 102 cpc.
La dirimente ragione sopra svolta rende superfluo esaminare gli altri profili di censura sviluppati nell'unico mezzo di impugnazione, che restano assorbiti.
La totale soccombenza ELl'appellata comporta la sua condanna al pagamento ELle spese EL doppio grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., tenuto conto EL valore ELla causa (valore da euro 1101,0 ad euro 5200,00 già applicato in primo grado e non contestato)
e ELl'attività difensiva svolta (tutte le fasi in primo grado;
esclusa la fase istruttoria in appello).
Vanno, altresì, poste a carico ELl'appellata le spese ELla CT svolta in primo CP_1 grado, nella misura già liquidata dal tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società così provvede: Parte_5
1- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale ELla gravata sentenza, rigetta la domanda ex art. 1051 c.c. proposta in primo grado da CP_1
2- condanna al pagamento ELle spese EL doppio grado in favore degli CP_1 appellanti che liquida: per il primo grado in complessivi euro 2430,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 147,00 per spese ed euro 1923,00 per compensi;
il tutto oltre rimborso spese generali nella misura EL 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire agli avv.ti Daniela Bonavita e dichiaratesi anticipatarie;
Parte_3
3- pone definitivamente a carico di le spese ELla CT ELl'NG. , CP_1 Per_2 nella misura liquidata dal tribunale con separato decreto
Così deciso in Napoli, il 20. 11.2024 Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa