Decreto cautelare 23 aprile 2025
Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 10/09/2025, n. 16161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16161 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2025, proposto da
ER AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ronciglione, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI CO e NE VA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’Ordinanza del Comune di Ronciglione n. 18 del 6 febbraio 2025, notificata in data 6 febbraio 2025, con la quale si ingiunge al Sig. AG ER in qualità di proprietario dell’immobile distinto in catasto al foglio 24 particella 462 sub 4, la demolizione e/o la rimessa in pristino “ di un bagno ” ed allo stesso Sig. AG ER, per le medesime qualità sopra indicate, alla Sig.ra CO GI, in qualità di proprietaria dell’immobile distinto in catasto al foglio 24 particella 462 sub 9, ed al Sig. VA NE, in qualità di proprietario dell’immobile distinto in catasto al foglio 24 particella 462 sub 10, « in solido tra loro, la demolizione e la rimessa in pristino delle seguenti opere:… […] due aperture (piccole finestre) sul muro perimetrale a ridosso del soffitto delle dimensioni di cm.50 di lunghezza e di cm 8 di altezza …[…] secondo quanto riportato negli elaborati grafici di cui al Permesso di Costruire in sanatoria per “Condono Edilizio” n.238/1995 rilasciato in data 3 febbraio 2007, realizzate in assenza di titolo ed in premessa indicate entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e senza pregiudizio delle sanzioni penali ».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 3 aprile 2025 e depositato il 18 aprile 2025, ER AG ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, con il quale gli è stata ingiunta da demolizione e rimessa in pristino di un bagno sito nell’immobile di sua proprietà, già oggetto di una precedente ordinanza di demolizione (ossia la n. 74 del 13 giugno 2023, avente ad oggetto la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla realizzazione di una cucina in muratura, di un bagno e di due piccole finestre sul muro perimetrale a ridosso del soffitto delle dimensioni di cm 50 di lunghezza e di cm 8 di altezza: cfr. doc. 10 del deposito documentale del Comune di Ronciglione del 23 giugno 2025) parzialmente ottemperata limitatamente alla cucina.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata altresì nuovamente ordinata all’odierno ricorrente, insieme ai signori GI CO e NE VA, « la demolizione e la rimessa in pristino delle seguenti opere: “[…] due aperture (piccole finestre) sul muro perimetrale a ridosso del soffitto delle dimensioni di cm 50 di lunghezza e di cm 8 di altezza […]” secondo quanto riportato negli elaborati grafici di cui al Permesso di costruire in sanatoria per “Condono edilizio” n. 238/1995 rilasciato in data 03.02.2007 ».
3. Il gravame è affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo (rubricato “ Nullità dell’Ordinanza n. 18 del 06/02/2025 per inesistenza di abusi ”), si sostiene che tanto le aperture contestate, quanto il bagno, sarebbero preesistenti al permesso di costruire in sanatoria del 2007.
3.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 ”), si deduce l’illegittimità del provvedimento gravato derivante dalla mancata previa comunicazione di avvio del procedimento.
3.3. Con il terzo (rubricato “ Nullità per genericità ed indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine di demolizione ”), si allega la genericità dell’ordinanza di demolizione, che non si farebbe carico di specificare a quale delle sei aperture presenti nell’immobile (con caratteristiche analoghe a quelle descritte nella suddetta ordinanza) la stessa si riferisca.
4. A seguito del decreto recante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. del 23 aprile 2025, e all’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2025, sono stati disposti gli incombenti istruttori di cui all’ordinanza del 15 maggio 2025.
5. Il Comune di Ronciglione, non costituitosi in giudizio, ha depositato la relazione richiesta, unitamente alla documentazione di cui all’art. 46 c.p.a., in data 23 giugno 2025.
6. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025 è stata sollevata, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., alla luce del deposito documentale effettuato dal Comune intimato, la questione della parziale improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la parziale esecuzione del provvedimento gravato.
6.1. Alla medesima camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a.
7. Può prescindersi dal richiedere la prova del perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio nei confronti di GI CO e NE VA, posto che, anche alla stregua del principio della ragione più liquida, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente improcedibile e in ogni caso infondato nel merito.
8. Preliminarmente, sulla scorta del contenuto dei documenti 17 e 18 prodotti dal Comune di Ronciglione in data 23 giugno 2025, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle doglianze svolte da parte ricorrente con riguardo alle aperture sul muro perimetrale, in quanto le stesse risultano essere state integralmente coperte mediante l’apposizione di terreno da giardino davanti alle stesse.
9. In ogni caso, il primo e il terzo motivo di ricorso, che in ragione della loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
9.1. Invero, nella domanda di condono del 1995 non si dava atto – per quanto affermato dalla stessa parte ricorrente: cfr. doc. 4 allegato al ricorso – dell’esistenza né del bagno né delle aperture per cui è causa, sicché la loro allegata preesistenza alla suddetta domanda non vale a dimostrare, in difetto di più specifiche deduzioni (anche in contestazione del seguente passaggio dell’ordinanza impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio: “ il locale al piano seminterrato era precedentemente destinato a magazzino e, quindi, si rileva un cambio di destinazione d’uso in assenza di titolo ”), che la loro realizzazione sia giustificata da alcun titolo edilizio, ovvero che risalga a un momento in cui non vi fosse necessità di tali titoli.
9.2. Del resto, la regolarità edilizia dei manufatti in esame non è stata tempestivamente eccepita dall’odierno ricorrente mediante l’impugnazione della precedente ordinanza n. 74/2023, avente ad oggetto anche le opere per cui è causa e rimasta inoppugnata.
9.3. La doglianza secondo cui le due aperture oggetto del terzo motivo di gravame non sarebbero distinguibili da altre “piccole finestre” presenti nell’edificio, al netto della sua genericità, non è meritevole di seguito, in quanto dagli atti depositati dal Comune intimato si ricava univocamente che le due aperture de quibus si riferiscono al soffitto del bagno di cui ai paragrafi che precedono e risultano pertanto agevolmente individuabili.
10. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, costituendo l’ordinanza di demolizione un atto vincolato e dovendo a tale proposito essere richiamato, anche alla luce di quanto sinora osservato in merito all’infondatezza dei motivi proposti da parte ricorrente, il disposto dell’art. 21 octies , comma 2, primo periodo, L. 241/1990.
11. In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile e in ogni caso infondato nel merito.
12. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in difetto di costituzione del Comune di Ronciglione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile, respingendolo, in ogni caso, per il resto.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO