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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1614/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AR TE AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1614/2024
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'Avv. Davide Iervolino (C.F.: ); C.F._2 attore
contro
, Sesto Controparte_1
AN AN (MI), (C.F. ), in persona dell' Amministratore pro- P.IVA_1 tempore, Controparte_2 con gli Avv. ti Maurizio Busin (C.F. e Luca Collareda (C.F. C.F._3
) C.F._4 convenuto
con sede in Torino Via Corte Controparte_3
d'Appello 11 (cod.fisc.n. , in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_2
con l'Avv. Caterina Davelli ( ) C.F._5
terza chiamata in causa
oggetto: risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.
conclusioni delle parti:
per Parte_1
Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis, cosi provvedere:
• accertare la responsabilità del convenuto e condannarlo al risarcimento CP_1 del danno biologico e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, nella misura complessiva di € 61.587,76, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà dalle risultanze dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, o che sarà ritenuta di giustizia;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per di , Sesto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
AN AN (MI),
n via preliminare
- autorizzare la chiamata in causa della (C.F. Controparte_4
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, ai sensi dell'art. 269 comma 2 cpc. a Tal fine il convenuto chiede che il Sig.
Giudice Istruttore voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione della terza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., a cura del comparente, affinchè essa lo garantisca e manlevi, nel caso in cui venga accertato un diritto al risarcimento in favore del Sig. , per le somme Parte_1 che dovessero essergli riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
In via principale, nel merito
Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto,
- rigettare, con la miglior formula, integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto in assenza di responsabilità del , per caso fortuito o per qualsiasi altra CP_1 motivazione ritenuta dal Giudice;
In via subordinata
Pag. 2 di 13 Nel denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un diritto al risarcimento del danno in favore del Sig. , Parte_1
- accertare e dichiarare, quanto meno, il concorso di colpa del Sig. nella Parte_1 causazione dell'evento dannoso e del conseguente danno e, per l'effetto,
- ridurre, proporzionalmente al concorso di colpa che verrà accertato in corso di causa, il risarcimento richiesto dall'attore;
- dichiarare, previa ogni più opportuna pronuncia, (C.F. Controparte_4
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne il
[...]
, Sesto AN AN, per tutte le somme che Controparte_1 dovessero essere liquidate in favore dell'attore e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle medesime somme, in favore del convenuto. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche in relazione alla domanda di garanzia nei confronti della Controparte_4
Per Controparte_3
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In principalità: Respingere la domanda di garanzia proposta dal Controparte_1
1-2 con atto di citazione per chiamata 20.6.2024, previo rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore con atto di citazione 13.3.2024, con Parte_1 la rifusione delle spese;
-- In subordine: nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità del
, liquidare il danno subìto per l'infortunio di cui è Controparte_1 Parte_1 causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., tenendo conto dei patti di polizza, massimali, scoperti e franchigie, respingendo ogni maggiore pre-tesa, con compensazione almeno parziale delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 3 di 13 Il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
a Sesto AN AN per sentirlo condannare, previo
[...] accertamento della sua responsabilità, al pagamento di € 61.587,76, o di quella diversa somma che venisse quantificata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico ed ulteriori, patiti dall'attore in conseguenza di un'asserita caduta verificatasi mentre saliva le scale condominiali.
Allega l'attore che, in data 24/05/2023, salendo la rampa di scale del e raggiunto CP_1
l'ultimo gradino della prima rampa in salita tra piano rialzato e piano primo, perdeva l'equilibrio e cadeva in avanti, impattando e sfondando la vetrata ivi presente, priva di protezione antisfondamento ed anticaduta, precipitando poi per circa 3 metri nel sottostante cavedio interno condominiale. In seguito alla caduta, riportava le lesioni documentate in atti e per effetto delle quali si rendeva anche necessaria l'assistenza continua retribuita di una badante.
Si costituiva contestando l'an ed il quantum debeatur. Controparte_1
In particolare assumeva che non vi era alcuna prova che la vicenda si fosse svolta così come riferito dal Sig. e che, anzi, era lo stesso attore a riferire di essere uscito da solo e di Pt_1 essere stato trovato dopo la caduta, con ciò confermando che nessuno avesse assistito alla caduta e alle motivazioni della stessa. Allegava inoltre l'assenza di un obbligo di munirsi di un vetro antisfondamento. Pertanto chiedeva il rigetto di tutte le domande e di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'assicuratore , la quale quindi, Controparte_4 nel costituirsi, aderiva sostanzialmente alla posizione del . CP_1
Istruito il giudizio con l'assunzione delle prove orali e la c.t.u. medico-legale, all' udienza del
17/11/2025 è stata assunta in decisione ex art.281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.la quale, come noto, ha carattere oggettivo : perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la res in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Pag. 4 di 13 Ne deriva che la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
-che ne è fonte immediata-, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. principio ormai consolidato da tempo sin da Cass.
6.7.2006 n. 15383 e riaffermato dalle Sezioni unite del 2022).
Peraltro il custode, nell'esercizio del suo dovere di vigilanza e controllo della cosa ed in particolare in virtù del rispetto della norma primaria e fondamentale del neminem laedere (ndr. art.2043 c.c.) è tenuto a far si che questa non presenti una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o a insidia.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode come sancisce lo stesso art. 2051
c.c.: ipotesi che va intesa prescindendo dal mero significato letterale della norma e nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo nonché dello stesso danneggiato (da ultimo cfr.
Cass.11/5/2017 n.11526).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. n.9009 del
06/05/2015; in precedenza, peraltro, già Cass. n.10300/2007).
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione ingeneratesi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini, cfr. Cass. n.28616 del 05/12/2013).
Preme sottolineare infine che la ragione giustificatrice di tale responsabilità oggettiva trova
Pag. 5 di 13 fondamento nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa che entra a contatto con la generalità dei consociati - in quanto l'ordinamento riconosce al custode la possibilità di trarne vantaggi ma altresì di assicurarne in via esclusiva la sicurezza - determinando così la particolare allocazione del rischio al fine di scongiurare aree di scopertura di tutela in danno dei consociati medesimi. E che il custode è tenuto- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato. (cass.
8.5.2013 n.10898)
Così che secondo le Sezioni unite della cassazione , intervenute a circoscrivere l'ambito della prova liberatoria e a riaffermare l'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale , le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza debbono relegarsi al solo fine di “dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” ( ( Cfr Cass.Sez.Unite , ord.n.20943 del 30.6.2022; di recente Cass. 12663 del 9.5.2024).
----0000----
Venendo al caso di specie si osserva che la dimostrazione dello svolgimento dei fatti secondo l'allegazione attorea riportata in citazione, è confortata in primo luogo dalle modalità di rinvenimento del dopo l'accaduto e dalla situazione stessa dei luoghi Pt_1 all'esito della caduta.
Ogni contestazione in ordine all'assenza di testimoni in punto di fatto appare ad avviso di chi scrive inconsistente e la contestazione pretestuosa.
I condomini in sede di interrogatorio formale hanno confermato lo sfondamento del vetro e la caduta nel vuoto dove il veniva rinvenuto . In particolare il Pt_1 Tes_1 ha dichiarato:” non ho visto la caduta;
me ne sono accorto perché essendo al primo piano ho sentito un rumore di vetri che si rompevano;
ho aperto la porta ho visto la vetrata rotta e non ho potuto guardare attraverso perché il vano è ampio. Ma sono sceso dal sottoscala e aprendo la porta ho trovato a terra il sig. ”. Pt_2
Pacifico che essi non possano testimoniare è comunque sempre possibile rendere l'interrogatorio formale le cui risultanze , nei limiti di tale prova , sono comunque valutabili unitamente agli altri elementi documentali e probatori in atti compresa la non
Pag. 6 di 13 contestazione .Anche dunque a voler ritenere l'inammissibilità della prova in ogni caso la caduta nel vuoto attraverso il vetro non è contestata dal nei propri atti e CP_1 comunque risulta certa dal complesso delle allegazioni e produzioni in giudizio .
Quanto all'eccezione di parte convenuta per cui”. tutta la ricostruzione dei fatti non è dimostrata, così come non è dimostrato che i gradini fossero bagnati e scivolosi, tenuto altresì conto che la stessa dinamica della vicenda, fornita dall'attore, non sembra molto compatibile con uno scivolamento, verificatosi durante la salita dei gradini. Forse il Sig.
è inciampato, forse ha perso l'equilibrio per altri motivi, ma certamente non si Pt_1 può concludere che la caduta sia dipesa da una responsabilità del ” essa CP_1 ancora una volta nulla sposta in ordine alla dinamica in relazione all'affermata responsabilità del CP_1
E' lo stesso a riconoscere di avere perso l'equilibrio cadendo sul vetro ma nella Pt_1 specie la responsabilità ha riguardo – e deriva dalla - rottura del vetro che ne ha determinato le ferite ed il successivo precipitare , non – se non a limitati fini di cui si dirà oltre – l'antecedente ( sia esso uno scivolamento per effetto del pavimento bagnato o semplicemente l'inciampare sul gradino) .
Dunque la frantumazione del vetro e il ritrovamento del nel cavedio dimostrano Pt_1 come lo stesso sia caduto contro il vetro stesso generandone sfondamento e poi cadendo di sotto.
Venendo all'ulteriore eccezione per cui nessuna norma imponeva o impone, , in un contesto come quello condominiale , in assenza di dipendenti, la sostituzione o l'adeguamento dei vetri presenti nelle parti comuni alla normativa antisfondamento, essendo risalenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 115 del 1995, anche in tal caso l'eccezione non rileva ai fini della sussistenza del nesso causale con la cosa in custodia.
Fuor di dubbio che il rivesta la qualifica di custode con potere di fatto sulla CP_1 cosa , tuttavia è da evidenziare che la “intrinseca pericolosità” della vetrata è confermata dal fatto che essa fosse “priva di protezioni antisfondamento ed anticaduta” : in ogni caso al di là del vetro non era presente una grata di protezione. Tra gli obblighi del custode della cosa – come già ricordato - rientrano quelli di protezione del principio del neminem laedere, come avallato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,(...) il custode della cosa (...) ha un potere che consiste
Pag. 7 di 13 (...) nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine diimpedire che essa faccia danno a terzi” (cf. Cass. civ. Sez. 3, Ord.10.5.2024 n.
12796). Nella specie questi non risultano rispettati e la situazione risultava in sé pericolosa pur dovendosene escludere la percepibilità secondo un'ordinaria diligenza.
. Il danneggiato ha dato la prova dell'evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l'ha provocato – la sua pericolosità apparendo poi sicuramente occulta - ed incombeva alla controparte dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento del danneggiato tale da interromperlo . Invero non appare affatto imprevedibile od eccezionale una caduta per scivolamento sulle scale ancorchè causata da disattenzione. Altro sarebbe stato un comportamento anomalo, come ad esempio lo scagliarsi volontariamente contro il vetro, la cui dimostrazione a carico del è certamente mancata CP_1
Venendo in ogni caso ed infine al comportamento del ed alla sua valutazione ai Pt_1 fini dell'art.1227 c.c. , in ragione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., effettivamente si ritiene di dover riconoscere un suo concorrente contributo in relazione alla caduta sul vetro, tenuto conto dello stato dei luoghi e della presenza dei corrimano cui avrebbe potuto fare riferimento : in mancanza di una prova specifica il concorso del fatto colposo deve ritenersi dunque nella misura del 30 %
***
L'attore ha poi dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata. Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni, e nella relazione medica peritale redatta dal CTU, secondo la quale “ Il sig.
a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un periodo di Parte_1
Invalidità Temporanea totale di gg 20 (venti), un periodo di Invalidità Temporanea
Parziale al 75% di gg. 30 (trenta), un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al
50% di gg. 30 (trenta) e un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 25% di gg. 30
(trenta). Il Danno biologico permanente esitato alle lesioni riportate è del 10%
(dieci)”.
Pag. 8 di 13 Dalla documentazione allegata, confermata dalla relazione del CTU emerge altresì e infine che il periziando era già affetto da deficit cognitivo e copatologie. Considerando questo e la avanzata età del sig. non è possibile attribuire al sinistro de quo un rapporto, Pt_1 neppure concausale, tra questo e la necessità di una assistenza domiciliare continuativa.
Dunque quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attore si ritiene di aderire all'orientamento prevalente ( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo”
n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado di svolgere. Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del 2019 cd. Sentenza AN martino 2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Di qui la previsione in tal senso anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione appena pubblicata del 6.6.2024.
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il
CTU abbia accertato che tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla
Pag. 9 di 13 menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr Tribunale Milano sent.
7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso e venendo dunque al caso di specie, facendo applicazione delle tabelle milanesi tuttora vigenti ( pubblicate il 6.6.2024 ) si rammenta che l'attore, secondo le conclusioni del dott. da cui non vi è ragione di discostarsi, ha patito, quali CP_5 lesioni in nesso causale diretto con la caduta:
- un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% per gg. 20; al 75% gg. 30; al 50% gg. 30; al 25% gg. 30.
- un' invalidità permanente al 10 % .
- spese mediche documentate pari a 150,00 euro oltre a 366,00 per CTP
Dunque l'attore ha diritto a titolo di danno non patrimoniale alla somma di euro 30.960,50 euro
( 18.598,00 per invalidità permanente e 12.362,00 per temporanea)
Nessuna prova vi è invece circa i presupposti per la personalizzazione nè risulta dimostrato, sotto il profilo medico,che la caduta abbia determinato in via diretta le condizioni per determinare l'assunzione ed il successivo pagamento della badante, stante il pregresso stato di salute del sig. Pt_1
E' dunque dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 21672,00 ( già ridotta per il ocncorso) ed euro 516,00 per danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il pagamento altresì di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo
Si osserva in proposito sul punto e come stabilito da tempo (Cass. S.S. U.U., sent. n. 1712 del
17/02/1995) che il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione ed il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento L'applicazione dei richiamati principi è ormai divenuto jus receptum (tra le più recenti pronunce si ricorda
Cass. Sez. 6 - 3,Ord. 15856 del 12.6.2019; ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza
Pag. 10 di 13 n. 27477 del 30.10.2018 e di recente Cass.sez.III ord.10376 del 17.4.2024 che si riporta per esteso e secondo cui:
“Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899 , Rv. 640204- 01).
Tuttavia, ciò chiarito, è stato ulteriormente precisato, sebbene non del tutto univocamente nella giurisprudenza della Cassazione che è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva ( Cfr Cass n 4938 del 16.2.2023 est.GL e già
Cass civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564)
Ne discende nel caso di specie che , riconosciuta la rivalutazione stante la liquidazione all'attualità secondo le tabelle milanesi, nessuna specifica allegazione è data in ordine agli interessi compensativi dal momento del fatto.
Sono dovuti gli interessi legali ex art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al pagamento
Quanto alla domanda di manleva del nei confronti dell'assicurazione , la stessa può CP_1 trovare integrale accoglimento non avendo questa contestato la copertura assicurativa.
Pag. 11 di 13 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ( ancorchè accertata la pretesa in misura ridotta) e vanno poste a carico del per quattro fasi di giudizio e su parametri medi CP_1 sulla base del decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda di , accerta la responsabilità Parte_1 del ex art 2051 c.c per i fatti di cui in parte motiva ed il concorso CP_1 dell'attore ex art 1227 c.c nella misura stabilita in motivazione e per l'effetto
-condanna il 1-2 , Sesto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
AN AN (MI), al pagamento in favore di del risarcimento del danno pari Parte_1 ad euro 21672,00 per danno non patrimoniale ed euro 516,00 per danno patrimoniale
- In accoglimento della domanda di manleva del dichiara tenuta Controparte_1 la a tenerlo indenne da tutte le Controparte_3 somme che verserà all'attore per effetto del capo precedente della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite e
-CONDANNA l'Assicurazione al relativo pagamento in suo favore
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti;
- Condanna il al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite, pari ad CP_1 euro 5.840,00 per compensi oltre accessori per legge, Iva e spese generali al 15%
- Pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate da CP_1 separato decreto.
Così deciso in Monza, il 25.11.2025
Il Giudice
AR TE AT
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 1614/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa AR TE AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1614/2024
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'Avv. Davide Iervolino (C.F.: ); C.F._2 attore
contro
, Sesto Controparte_1
AN AN (MI), (C.F. ), in persona dell' Amministratore pro- P.IVA_1 tempore, Controparte_2 con gli Avv. ti Maurizio Busin (C.F. e Luca Collareda (C.F. C.F._3
) C.F._4 convenuto
con sede in Torino Via Corte Controparte_3
d'Appello 11 (cod.fisc.n. , in persona del suo legale rappresentante, P.IVA_2
con l'Avv. Caterina Davelli ( ) C.F._5
terza chiamata in causa
oggetto: risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.
conclusioni delle parti:
per Parte_1
Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis, cosi provvedere:
• accertare la responsabilità del convenuto e condannarlo al risarcimento CP_1 del danno biologico e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, nella misura complessiva di € 61.587,76, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà dalle risultanze dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, o che sarà ritenuta di giustizia;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per di , Sesto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
AN AN (MI),
n via preliminare
- autorizzare la chiamata in causa della (C.F. Controparte_4
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, ai sensi dell'art. 269 comma 2 cpc. a Tal fine il convenuto chiede che il Sig.
Giudice Istruttore voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione della terza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., a cura del comparente, affinchè essa lo garantisca e manlevi, nel caso in cui venga accertato un diritto al risarcimento in favore del Sig. , per le somme Parte_1 che dovessero essergli riconosciute a titolo di risarcimento del danno;
In via principale, nel merito
Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto,
- rigettare, con la miglior formula, integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto in assenza di responsabilità del , per caso fortuito o per qualsiasi altra CP_1 motivazione ritenuta dal Giudice;
In via subordinata
Pag. 2 di 13 Nel denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un diritto al risarcimento del danno in favore del Sig. , Parte_1
- accertare e dichiarare, quanto meno, il concorso di colpa del Sig. nella Parte_1 causazione dell'evento dannoso e del conseguente danno e, per l'effetto,
- ridurre, proporzionalmente al concorso di colpa che verrà accertato in corso di causa, il risarcimento richiesto dall'attore;
- dichiarare, previa ogni più opportuna pronuncia, (C.F. Controparte_4
), con sede in Torino, Via Corte d'Appello 11, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne il
[...]
, Sesto AN AN, per tutte le somme che Controparte_1 dovessero essere liquidate in favore dell'attore e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle medesime somme, in favore del convenuto. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche in relazione alla domanda di garanzia nei confronti della Controparte_4
Per Controparte_3
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza eccezione o deduzione, giudicare:
-- In principalità: Respingere la domanda di garanzia proposta dal Controparte_1
1-2 con atto di citazione per chiamata 20.6.2024, previo rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore con atto di citazione 13.3.2024, con Parte_1 la rifusione delle spese;
-- In subordine: nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la responsabilità del
, liquidare il danno subìto per l'infortunio di cui è Controparte_1 Parte_1 causa secondo le sue conseguenze dirette ed immediate, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, con le diminuzioni ed esclusioni previste dall'art.1227 c.c., tenendo conto dei patti di polizza, massimali, scoperti e franchigie, respingendo ogni maggiore pre-tesa, con compensazione almeno parziale delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. 3 di 13 Il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
a Sesto AN AN per sentirlo condannare, previo
[...] accertamento della sua responsabilità, al pagamento di € 61.587,76, o di quella diversa somma che venisse quantificata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico ed ulteriori, patiti dall'attore in conseguenza di un'asserita caduta verificatasi mentre saliva le scale condominiali.
Allega l'attore che, in data 24/05/2023, salendo la rampa di scale del e raggiunto CP_1
l'ultimo gradino della prima rampa in salita tra piano rialzato e piano primo, perdeva l'equilibrio e cadeva in avanti, impattando e sfondando la vetrata ivi presente, priva di protezione antisfondamento ed anticaduta, precipitando poi per circa 3 metri nel sottostante cavedio interno condominiale. In seguito alla caduta, riportava le lesioni documentate in atti e per effetto delle quali si rendeva anche necessaria l'assistenza continua retribuita di una badante.
Si costituiva contestando l'an ed il quantum debeatur. Controparte_1
In particolare assumeva che non vi era alcuna prova che la vicenda si fosse svolta così come riferito dal Sig. e che, anzi, era lo stesso attore a riferire di essere uscito da solo e di Pt_1 essere stato trovato dopo la caduta, con ciò confermando che nessuno avesse assistito alla caduta e alle motivazioni della stessa. Allegava inoltre l'assenza di un obbligo di munirsi di un vetro antisfondamento. Pertanto chiedeva il rigetto di tutte le domande e di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'assicuratore , la quale quindi, Controparte_4 nel costituirsi, aderiva sostanzialmente alla posizione del . CP_1
Istruito il giudizio con l'assunzione delle prove orali e la c.t.u. medico-legale, all' udienza del
17/11/2025 è stata assunta in decisione ex art.281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.la quale, come noto, ha carattere oggettivo : perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente la dimostrazione del nesso causale tra la res in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Pag. 4 di 13 Ne deriva che la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa
-che ne è fonte immediata-, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (cfr. principio ormai consolidato da tempo sin da Cass.
6.7.2006 n. 15383 e riaffermato dalle Sezioni unite del 2022).
Peraltro il custode, nell'esercizio del suo dovere di vigilanza e controllo della cosa ed in particolare in virtù del rispetto della norma primaria e fondamentale del neminem laedere (ndr. art.2043 c.c.) è tenuto a far si che questa non presenti una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o a insidia.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode come sancisce lo stesso art. 2051
c.c.: ipotesi che va intesa prescindendo dal mero significato letterale della norma e nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo nonché dello stesso danneggiato (da ultimo cfr.
Cass.11/5/2017 n.11526).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. n.9009 del
06/05/2015; in precedenza, peraltro, già Cass. n.10300/2007).
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione ingeneratesi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (in termini, cfr. Cass. n.28616 del 05/12/2013).
Preme sottolineare infine che la ragione giustificatrice di tale responsabilità oggettiva trova
Pag. 5 di 13 fondamento nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa che entra a contatto con la generalità dei consociati - in quanto l'ordinamento riconosce al custode la possibilità di trarne vantaggi ma altresì di assicurarne in via esclusiva la sicurezza - determinando così la particolare allocazione del rischio al fine di scongiurare aree di scopertura di tutela in danno dei consociati medesimi. E che il custode è tenuto- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato. (cass.
8.5.2013 n.10898)
Così che secondo le Sezioni unite della cassazione , intervenute a circoscrivere l'ambito della prova liberatoria e a riaffermare l'idoneità del solo fortuito oggettivamente inteso ad interrompere il nesso causale , le allegazioni e prove circa il rispetto degli obblighi di legge e l'assunzione dei comportamenti di normale diligenza e prudenza debbono relegarsi al solo fine di “dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno” ( ( Cfr Cass.Sez.Unite , ord.n.20943 del 30.6.2022; di recente Cass. 12663 del 9.5.2024).
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Venendo al caso di specie si osserva che la dimostrazione dello svolgimento dei fatti secondo l'allegazione attorea riportata in citazione, è confortata in primo luogo dalle modalità di rinvenimento del dopo l'accaduto e dalla situazione stessa dei luoghi Pt_1 all'esito della caduta.
Ogni contestazione in ordine all'assenza di testimoni in punto di fatto appare ad avviso di chi scrive inconsistente e la contestazione pretestuosa.
I condomini in sede di interrogatorio formale hanno confermato lo sfondamento del vetro e la caduta nel vuoto dove il veniva rinvenuto . In particolare il Pt_1 Tes_1 ha dichiarato:” non ho visto la caduta;
me ne sono accorto perché essendo al primo piano ho sentito un rumore di vetri che si rompevano;
ho aperto la porta ho visto la vetrata rotta e non ho potuto guardare attraverso perché il vano è ampio. Ma sono sceso dal sottoscala e aprendo la porta ho trovato a terra il sig. ”. Pt_2
Pacifico che essi non possano testimoniare è comunque sempre possibile rendere l'interrogatorio formale le cui risultanze , nei limiti di tale prova , sono comunque valutabili unitamente agli altri elementi documentali e probatori in atti compresa la non
Pag. 6 di 13 contestazione .Anche dunque a voler ritenere l'inammissibilità della prova in ogni caso la caduta nel vuoto attraverso il vetro non è contestata dal nei propri atti e CP_1 comunque risulta certa dal complesso delle allegazioni e produzioni in giudizio .
Quanto all'eccezione di parte convenuta per cui”. tutta la ricostruzione dei fatti non è dimostrata, così come non è dimostrato che i gradini fossero bagnati e scivolosi, tenuto altresì conto che la stessa dinamica della vicenda, fornita dall'attore, non sembra molto compatibile con uno scivolamento, verificatosi durante la salita dei gradini. Forse il Sig.
è inciampato, forse ha perso l'equilibrio per altri motivi, ma certamente non si Pt_1 può concludere che la caduta sia dipesa da una responsabilità del ” essa CP_1 ancora una volta nulla sposta in ordine alla dinamica in relazione all'affermata responsabilità del CP_1
E' lo stesso a riconoscere di avere perso l'equilibrio cadendo sul vetro ma nella Pt_1 specie la responsabilità ha riguardo – e deriva dalla - rottura del vetro che ne ha determinato le ferite ed il successivo precipitare , non – se non a limitati fini di cui si dirà oltre – l'antecedente ( sia esso uno scivolamento per effetto del pavimento bagnato o semplicemente l'inciampare sul gradino) .
Dunque la frantumazione del vetro e il ritrovamento del nel cavedio dimostrano Pt_1 come lo stesso sia caduto contro il vetro stesso generandone sfondamento e poi cadendo di sotto.
Venendo all'ulteriore eccezione per cui nessuna norma imponeva o impone, , in un contesto come quello condominiale , in assenza di dipendenti, la sostituzione o l'adeguamento dei vetri presenti nelle parti comuni alla normativa antisfondamento, essendo risalenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 115 del 1995, anche in tal caso l'eccezione non rileva ai fini della sussistenza del nesso causale con la cosa in custodia.
Fuor di dubbio che il rivesta la qualifica di custode con potere di fatto sulla CP_1 cosa , tuttavia è da evidenziare che la “intrinseca pericolosità” della vetrata è confermata dal fatto che essa fosse “priva di protezioni antisfondamento ed anticaduta” : in ogni caso al di là del vetro non era presente una grata di protezione. Tra gli obblighi del custode della cosa – come già ricordato - rientrano quelli di protezione del principio del neminem laedere, come avallato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.,(...) il custode della cosa (...) ha un potere che consiste
Pag. 7 di 13 (...) nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine diimpedire che essa faccia danno a terzi” (cf. Cass. civ. Sez. 3, Ord.10.5.2024 n.
12796). Nella specie questi non risultano rispettati e la situazione risultava in sé pericolosa pur dovendosene escludere la percepibilità secondo un'ordinaria diligenza.
. Il danneggiato ha dato la prova dell'evento dannoso e delle condizioni peculiari della cosa che l'ha provocato – la sua pericolosità apparendo poi sicuramente occulta - ed incombeva alla controparte dimostrare l'imprevedibilità oggettiva ovvero l'eccezionalità del comportamento del danneggiato tale da interromperlo . Invero non appare affatto imprevedibile od eccezionale una caduta per scivolamento sulle scale ancorchè causata da disattenzione. Altro sarebbe stato un comportamento anomalo, come ad esempio lo scagliarsi volontariamente contro il vetro, la cui dimostrazione a carico del è certamente mancata CP_1
Venendo in ogni caso ed infine al comportamento del ed alla sua valutazione ai Pt_1 fini dell'art.1227 c.c. , in ragione del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., effettivamente si ritiene di dover riconoscere un suo concorrente contributo in relazione alla caduta sul vetro, tenuto conto dello stato dei luoghi e della presenza dei corrimano cui avrebbe potuto fare riferimento : in mancanza di una prova specifica il concorso del fatto colposo deve ritenersi dunque nella misura del 30 %
***
L'attore ha poi dato prova delle lesioni riportate a seguito della caduta sia alla luce della documentazione medica in atti, sia della prova testimoniale espletata. Le circostanze descritte nell'atto di citazione hanno trovato sostanziale conferma nella deposizione dei testimoni, e nella relazione medica peritale redatta dal CTU, secondo la quale “ Il sig.
a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato un periodo di Parte_1
Invalidità Temporanea totale di gg 20 (venti), un periodo di Invalidità Temporanea
Parziale al 75% di gg. 30 (trenta), un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al
50% di gg. 30 (trenta) e un periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 25% di gg. 30
(trenta). Il Danno biologico permanente esitato alle lesioni riportate è del 10%
(dieci)”.
Pag. 8 di 13 Dalla documentazione allegata, confermata dalla relazione del CTU emerge altresì e infine che il periziando era già affetto da deficit cognitivo e copatologie. Considerando questo e la avanzata età del sig. non è possibile attribuire al sinistro de quo un rapporto, Pt_1 neppure concausale, tra questo e la necessità di una assistenza domiciliare continuativa.
Dunque quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attore si ritiene di aderire all'orientamento prevalente ( sancito dalla Cassazione coll'ordinanza “decalogo”
n.7513 del 2018 e la sentenza 901/2018 ) per cui il danno esistenziale può essere valutato – così come il danno morale - nella unitaria categoria del danno biologico.
Nella nozione del danno biologico accertato in sede di perizia medicolegale rientra cioè la compromissione degli aspetti dinamico relazionali , come incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato in relazione a ciò che una persona sana e dello stesso sesso ed età sarebbe in grado di svolgere. Solo in caso di allegazione, e prova, che la menomazione abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali potrà procedersi a personalizzazione ( cosi Cass. 28988 del 2019 cd. Sentenza AN martino 2019 e già prima Cass. 21939 del 21.9.2017).E tuttavia sempre secondo le pronunce del 2018 non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma a titolo di danno biologico-dinamico relazionale e di una ulteriore a risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico legale ..rappresentati dalla sofferenza interiore ( quali il dolore dell'animo, la vergogna per il danno estetico, la disistima , la paura, la disperazione ). Di qui la previsione in tal senso anche nelle tabelle milanesi, riconosciute come parametro di uniformità di giudizi in materia ed applicabili nella versione vigente al momento della liquidazione, ed ora nella versione appena pubblicata del 6.6.2024.
Mentre come già ricordato , alla ulteriore personalizzazione, sia del danno dinamico reazionale che morale , dovrà procedersi aumentando la liquidazione del complessivo danno già determinato, con le aliquote previste dalla normativa o dalla tabella se nel processo risulta provata la sussistenza di specifici aspetti dinamico relazionale ed il
CTU abbia accertato che tali attività siano in maniera rilevante pregiudicate dalla
Pag. 9 di 13 menomazione psicofisica , non potendo il giudice discernere tra il danno per il non poter più fare e quello per la sofferenza che ne consegue ( Cfr Tribunale Milano sent.
7670 del 5.10.2022).
Ciò premesso e venendo dunque al caso di specie, facendo applicazione delle tabelle milanesi tuttora vigenti ( pubblicate il 6.6.2024 ) si rammenta che l'attore, secondo le conclusioni del dott. da cui non vi è ragione di discostarsi, ha patito, quali CP_5 lesioni in nesso causale diretto con la caduta:
- un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% per gg. 20; al 75% gg. 30; al 50% gg. 30; al 25% gg. 30.
- un' invalidità permanente al 10 % .
- spese mediche documentate pari a 150,00 euro oltre a 366,00 per CTP
Dunque l'attore ha diritto a titolo di danno non patrimoniale alla somma di euro 30.960,50 euro
( 18.598,00 per invalidità permanente e 12.362,00 per temporanea)
Nessuna prova vi è invece circa i presupposti per la personalizzazione nè risulta dimostrato, sotto il profilo medico,che la caduta abbia determinato in via diretta le condizioni per determinare l'assunzione ed il successivo pagamento della badante, stante il pregresso stato di salute del sig. Pt_1
E' dunque dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 21672,00 ( già ridotta per il ocncorso) ed euro 516,00 per danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il pagamento altresì di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo effettivo
Si osserva in proposito sul punto e come stabilito da tempo (Cass. S.S. U.U., sent. n. 1712 del
17/02/1995) che il ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio impone al debitore di pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta vigente all'epoca della liquidazione ed il lucro cessante finanziario, cioè i frutti che avrebbe prodotto il denaro dovutogli a titolo di risarcimento del sinistro, in caso di tempestivo pagamento L'applicazione dei richiamati principi è ormai divenuto jus receptum (tra le più recenti pronunce si ricorda
Cass. Sez. 6 - 3,Ord. 15856 del 12.6.2019; ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza
Pag. 10 di 13 n. 27477 del 30.10.2018 e di recente Cass.sez.III ord.10376 del 17.4.2024 che si riporta per esteso e secondo cui:
“Questa Corte ha, invero, costantemente affermato che "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899 , Rv. 640204- 01).
Tuttavia, ciò chiarito, è stato ulteriormente precisato, sebbene non del tutto univocamente nella giurisprudenza della Cassazione che è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi in relazione ai quali va data almeno prova presuntiva ( Cfr Cass n 4938 del 16.2.2023 est.GL e già
Cass civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564)
Ne discende nel caso di specie che , riconosciuta la rivalutazione stante la liquidazione all'attualità secondo le tabelle milanesi, nessuna specifica allegazione è data in ordine agli interessi compensativi dal momento del fatto.
Sono dovuti gli interessi legali ex art 1284 comma 1 c.c. dalla domanda al pagamento
Quanto alla domanda di manleva del nei confronti dell'assicurazione , la stessa può CP_1 trovare integrale accoglimento non avendo questa contestato la copertura assicurativa.
Pag. 11 di 13 Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ( ancorchè accertata la pretesa in misura ridotta) e vanno poste a carico del per quattro fasi di giudizio e su parametri medi CP_1 sulla base del decisum
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento della domanda di , accerta la responsabilità Parte_1 del ex art 2051 c.c per i fatti di cui in parte motiva ed il concorso CP_1 dell'attore ex art 1227 c.c nella misura stabilita in motivazione e per l'effetto
-condanna il 1-2 , Sesto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
AN AN (MI), al pagamento in favore di del risarcimento del danno pari Parte_1 ad euro 21672,00 per danno non patrimoniale ed euro 516,00 per danno patrimoniale
- In accoglimento della domanda di manleva del dichiara tenuta Controparte_1 la a tenerlo indenne da tutte le Controparte_3 somme che verserà all'attore per effetto del capo precedente della presente sentenza, ivi comprese le spese di lite e
-CONDANNA l'Assicurazione al relativo pagamento in suo favore
- Rigetta ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti;
- Condanna il al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite, pari ad CP_1 euro 5.840,00 per compensi oltre accessori per legge, Iva e spese generali al 15%
- Pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate da CP_1 separato decreto.
Così deciso in Monza, il 25.11.2025
Il Giudice
AR TE AT
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