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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3314/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1965, residente in [...]5, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Chiara Capurro (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
18/05/1963, residente in [...]25, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Trossarello (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/09/2024 e del 20/09/2024
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 07/09/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
12/01/2017 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Zoagli (GE) il
07/09/1997 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
1. Le figlie maggiorenni e sono economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti.
2. Il Sig. ha consegnato alla Sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
euro 20.000,00 una tantum a mezzo di assegno circolare non trasferibile del 02/09/2024 tratto su Banca Deutsche Bank n. 6000196318-12.
3. Al fine di regolamentare i propri rapporti patrimoniali, e comunque in via di transazione, le parti pattuiscono che per tutte le eventuali future necessità economiche, di natura ordinaria e/o straordinaria, comunque relative al mantenimento delle due figlie e/o alle loro esigenze di qualsiasi natura, ad esse provvederà integralmente il Sig. Pt_2
mediante corresponsione delle relative somme direttamente alla figlie stesse, con
[...]
obbligo del Sig. a manlevare e tenere indenne la Sig.ra Parte_2 Parte_1
da eventuali richieste da parte delle figlie e a lei dirette, arretrate o future. A fronte di
[...]
ciò, la Sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa relativamente Parte_1
alle somme dovute dal Sig. in base all'accordo di separazione personale dei Pt_2
coniugi, ulteriori rispetto a quelle già ad oggi corrisposte.
4. Le parti dichiarano e si danno atto, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, di aver risolto ogni questione economica tra loro e quindi di non aver più nulla a che pretendere
l'uno dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo
e/o ragione.
5. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
con la firma del presente atto
i legali dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1997, Numero 52, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1965, residente in [...]5, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Chiara Capurro (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
18/05/1963, residente in [...]25, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Trossarello (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/09/2024 e del 20/09/2024
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 07/09/1997 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
12/01/2017 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Zoagli (GE) il
07/09/1997 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
1. Le figlie maggiorenni e sono economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti.
2. Il Sig. ha consegnato alla Sig.ra la somma di Parte_2 Parte_1
euro 20.000,00 una tantum a mezzo di assegno circolare non trasferibile del 02/09/2024 tratto su Banca Deutsche Bank n. 6000196318-12.
3. Al fine di regolamentare i propri rapporti patrimoniali, e comunque in via di transazione, le parti pattuiscono che per tutte le eventuali future necessità economiche, di natura ordinaria e/o straordinaria, comunque relative al mantenimento delle due figlie e/o alle loro esigenze di qualsiasi natura, ad esse provvederà integralmente il Sig. Pt_2
mediante corresponsione delle relative somme direttamente alla figlie stesse, con
[...]
obbligo del Sig. a manlevare e tenere indenne la Sig.ra Parte_2 Parte_1
da eventuali richieste da parte delle figlie e a lei dirette, arretrate o future. A fronte di
[...]
ciò, la Sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni pretesa relativamente Parte_1
alle somme dovute dal Sig. in base all'accordo di separazione personale dei Pt_2
coniugi, ulteriori rispetto a quelle già ad oggi corrisposte.
4. Le parti dichiarano e si danno atto, fatto salvo quanto previsto nel presente atto, di aver risolto ogni questione economica tra loro e quindi di non aver più nulla a che pretendere
l'uno dall'altro in ragione dell'intercorso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo
e/o ragione.
5. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
con la firma del presente atto
i legali dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge professionale forense.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1997, Numero 52, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4