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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4689/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6/02/2025
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Mazzaroppi e Parte_1
Giorgio Caporro .
-appellante -
E
appresentata e difesa dagli Avv. Marco Ferraro e Stefano Controparte_1
Giove . -appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 187/2019 dep. il 7/1/2019 nella causa rg. 50577/2016 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza in trattazione scritta del 6/2/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2016 il Parte_1 citava in giudizio per responsabilità professionale il notaio CP_1 rappresentando di avere erogato un mutuo ipotecario per
[...]
l'importo di circa euro 300.000 nei confronti dei sedicenti
[...]
e , e di avere successivamente appreso Parte_2 Parte_3 della loro falsa identità con conseguente impossibilità di recuperare la somma loro erogata. Nello specifico deduceva che due persone qualificatesi per e si erano Parte_2 Parte_3 presentate presso la filiale 2 del , in data 22 ottobre Parte_1
2014, chiedendo, contestualmente all'apertura di un conto corrente, un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile di proprietà di Parte_4
Precisava che, una volta ottenuta dal notaio
[...] CP_1
, una relazione preliminare che attestava la titolarità
[...] dell'immobile in capo al venditore, la banca si era quindi risoluta, il 13 gennaio 2015, con atto notarile, a erogare sul conto dei richiedenti , e da questo sul conto IBL del la somma di euro 300.000. Il Pt_4 Parte_1
rappresentava di aver successivamente appreso che le
[...] generalità di tutti i soggetti, ivi compreso l'acquirente erano false Pt_4 ovvero corrispondente a soggetti sì esistenti, ma estranei al contratto stipulato dal notaio ed alla conseguente erogazione del mutuo .
2. Aggiungeva, oltre alla perdita del finanziamento, la circostanza per cui era stata costretta dagli effettivi , e Parte_2 Controparte_2
a cancellare ogni iscrizione o trascrizione, compresa Parte_3
l'ipoteca sull' immobile e chiedeva quindi la condanna al risarcimento del danno corrispondente alla somma erogata nei confronti dei malviventi e non oggetto di possibile recupero.
3. Si costituiva in giudizio e rappresentava come Controparte_1 normativamente l'obbligo di identificazione dei comparenti non fosse assoluto ma limitato alla disponibilità che aveva il rogante al momento della stipula dell'atto; aggiungeva di avere diligentemente assolto agli obblighi di accertamento della identità dei comparenti mediante la visione nella fase immediatamente precedente la stipula dell'atto notarile delle loro carte d'identità e di avere inoltre acquisito, per le sole parti acquirenti anche la patente (il signor e riferiva all'atto della stipula di non Pt_4 avere né patente nè passaporto). Rappresentava inoltre di essersi basata su numerosi elementi circostanziali tutti precisi e concordanti, quali il rapporto di confidenza che legava le parti acquirenti e il personale della banca, la perizia svolta dalla banca sull' immobile compravenduto, la visione di pregressi pagamenti fra le parti. Sottolineava come il convincimento richiesto dall'articolo 49 della legge notarile era stato raggiunto anche sulla base di documenti che non recavano visibili segni di contraffazione, oltre che sul confronto di ben due documenti di identità (carta d'identità e patente) che erano entrambi privi di tracce di contraffazione.Tale circostanza-precisava poneva il suo operato nel pieno alveo della diligenza professionale, non potendosi pretendere nell'ambito della città di Roma una conoscenza pregressa personale con i soggetti stipulanti.
Chiedeva inoltre che, nell'ipotesi del riconoscimento di sua responsabilità professionale, questa fosse mitigata in applicazione del disposto dell' art. 1227 c.c. avendo la stessa banca proceduto alla predisposizione di una pratica per l'erogazione di una consistente somma di denaro senza procedere alle necessarie dovute identificazioni dei all' atto dell'apertura Controparte_3 del conto corrente intestato agli stessi soggetti in violazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
4. Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata rigettava la domanda e compensava le spese di lite .Rilevava il giudicante che in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 333 del 1976 all' art. 49 della legge n. 89/2013 dalla legge n. 333/1976 e alla interpretazione recente della Cassazione, al nuovo testo normativo era stata sensibilmente ridotta la necessità dell' accertamento personale del notaio richiedendosi la sufficienza di uno stato soggettivo di certezza in ordine alla identità delle parti , raggiungibile anche al momento dell' attestazione in base alle regole di prudenza , diligenza e perizia professionale o di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale suo convincimento anche presuntivo, purchè basato su presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. .Evidenziava che il comportamento tenuto dalla convenuta era esente da profili di responsabilità , avendo la stessa verificato i documenti di identità della parte venditrice e acquirente dell' immobile de quo e richiesto all' atto della stipula anche ulteriori documenti di identità , che nessuno dei predetti documenti riportava elementi idonei ad ingenerare sospetto di falsificazione ed alterazione e che comunque la stessa banca aveva provveduto all' identificazione dei correntisti mutuatari sulla base degli stessi documenti esaminati dal notaio .Aggiungeva altresì che la spiccata capacità decettiva dei malviventi sulla presenza anche di un terzo complice ( simulato venditore) e su un pregresso bonifico intestato al medesimo a titolo di caparra da parte dei sedicenti acquirenti ancorchè successivamente annullato, aveva ingenerato una situazione di verisimiglianza della quale non poteva farsi carico il professionista
5. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame il Parte_1
censurando :1) omesso esame di un fatto decisivo oggetto di
[...] discussione tra le parti rappresentato dalla omessa identificazione del venditore mediante documenti ulteriori rispetto alla carta di identità; 2) omesso esame dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado dall' attrice relativa alle somme corrisposta e a titolo caparra dai sedicenti acquirenti , erronea valutazione della univocità degli elementi relativi alla pregressa conoscenza dei clienti da parte del personale della banca , irrilevanza dei documenti attestanti il possesso del bene in capo al simulato venditore , omessa valutazione delle manipolazioni o falsificazioni dei documenti di identità esibiti al notaio , irrilevanza della conclusione del mutuo e del rapporto di conto corrente e relativa attività di identificazione compiuta dalla banca ai fini della esclusione della responsabilità del notaio .
Ha chiesto in riforma dell' impugnata sentenza l' accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado.
Si è costituita l' appellata chiedendo il rigetto dell' appello in quanto infondato.
Precisate le conclusioni nel termine assegnato la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
***
Le doglianze dell' appellante afferenti la omessa identificazione dei soggetti mutuatari da parte del notaio possono essere esaminate CP_1 congiuntamente in quanto strettamente connesse . L' appellante sostanzialmente deduce che il Tribunale non aveva valutato le circostanze dedotte nell' atto introduttivo a riprova della non corretta identificazione da parte del professionista del venditore dell' immobile Parte_4
.Nello specifico si duole che l' accertamento era stato effettuato dal
[...] notaio in base all' esame della carta d' identità e della patente per i sedicenti mutuatari/acquirenti , e della sola carta d' identità per il sedicente venditore peraltro affetta da evidenti elementi di falsificazione e alterazione dei Pt_4 dati ivi riportati , come poi riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5492/2017 dichiarativa della falsità dell' atto di compravendita collegato al mutuo della causa in oggetto tra il i . Rileva che anche i Pt_4 Persona_1 documenti d'identità di e avrebbero dovuto ingenerare forti sospetti Pt_3 Pt_2 in un professionista tenuto ex lege (art. 49 L. Notarile) ad ''essere certo della identità personale delle parti'”, al fine di formare un atto destinato a far fede fino a querela di falso, avvalendosi di plurimi elementi per loro natura idonei a comprovare la identità delle parti , con possibilità di ricorrere alla presenza dì due fìdefacenti da lui conosciuti in mancanza di tale certezza .
Evidenzia inoltre che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non risultava documentalmente provato che i mutuatari avessero già corrisposto per vie bancarie un anticipo sul prezzo di vendita e che il bene oggetto della compravendita fosse di proprietà del non essendo gli acquirenti in Pt_4 possesso del titolo di provenienza in originale ma solo del documento e della certificazione energetica sul bene in copia .
Ad avviso della Corte le doglianze non sono condivisibili .
Il Tribunale è pervenuto al convincimento dell' osservanza degli obblighi professionali imposti dall' art. 49 della legge notarile n. 89/1913 , nel testo modificato dalla L. n. 333/1976, in base alla corretta lettura della norma basata non più sulla necessaria pregressa conoscenza personale ed esclusiva delle parti da parte del notaio richiesta dall' originario dettato normativo , ma sullo stato soggettivo di certezza sulla identità delle parti conseguibile mediante l'adozione di regole di diligenza , prudenza e perizia professionale e di qualsiasi elemento anche presuntivo purchè dotato dei requisiti previsti dall' art. 2729 c.c..
Le massime pertinentemente richiamate in motivazione invero precisano che “ Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89 del 1913; ne consegue che lo stesso non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.” (Cass. Sez. 1, 30/11/2017, n. 28823). La successiva pronunzia richiamata (Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13362 ) nel ribadire i principi enunciati da Cass. n. 28823/2017 , specifica , quanto al corretto assolvimento degli obblighi identificativi, che … l'identificazione della parte fondata, oltre che sull'esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto il suddetto obbligo professionale, mentre è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità. Nello stesso senso si veda Cass. sez.3 n. 15599 del 4/6/21 richiamata da questa Corte nella sentenza n. 393/2023 resa su fattispecie del tutto analoga “ Il notaio, che stipuli una compravendita e il collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente), ma proceda al confronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della pratica di mutuo”.
Orbene tali principi si attagliano perfettamente alla nostra fattispecie per le considerazioni che seguono .
Costituisce invero fatto pacifico ed incontestato che i mutuatari si erano dapprima rivolti al per la concessione di un mutuo ipotecario Parte_1 finalizzato all' acquisto di un immobile da adibire ad abitazione degli stessi;
che in occasione del colloquio i richiedenti avevano dichiarato di essere coniugi ed entrambi pubblici dipendenti e non essere più interessati all' acquisto e di aver tuttavia individuato altro immobile, in Roma Va Deruta , di proprietà di tal Parte_4
che nella stessa data(22/10/2014) i predetti sottoscrivevano domanda
[...] di affidamento allegando la documentazione richiesta dalla filiale , in primis carta di identità e patente;
che successivamente il notaio scelto dai mutuatari acquirenti redigeva la relazione preliminare attestante la Controparte_1 piena titolarità dell' immobile in capo al doc. 2 ) ; che in data 15/12/2014 Pt_4 presso il era acceso contratto di conto corrente intestato ai Parte_1 mutuatari e nel gennaio 2025 era stipulato presso la stessa filiale 2 del Parte_1 contratto di compravendita tra quale venditore, e
[...] Parte_4
e , quali acquirenti , dell' immobile sito in Parte_3 Parte_2
Roma, Via Deruta n. 13 , e collegato contratto di mutuo tra il Parte_1
e i ove il notaio attestava di essere certo della identità personale dei CP_4 comparenti e e, nell' atto di compravendita anche della identità del Pt_3 Pt_2
docc. 3,4 ) . Pt_4
Come si evince dalla documentazione richiamata, la banca alla quale si erano rivolti i mutuatari/acquirenti per l' accensione del rapporto di conto corrente ed erogazione del mutuo , aveva provveduto ad accertare la loro identità avvalendosi degli stessi documenti poi esibiti al notaio. Documenti -si precisa- che la stessa banca aveva ritenuto non affetti da anomalie o falsificazioni ostative alla instaurazione del rapporto bancario e alla concessione del mutuo .
Pertanto al momento della identificazione dei contraenti da parte del notaio era stata già svolta, con esito positivo, l' attività prodromica alla erogazione del mutuo
.Inoltre risultava documentalmente provata la titolarità del bene in capo al venditore e la certificazione energetica e le parti davano atto in sede di stipula del pagamento di somme quale anticipi del prezzo di vendita per complessivi euro 225.000,00.
In base alle risultanze processuali deve ritenersi che il notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, si trovava nello stato soggettivo di certezza dell'identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale. Ed invero il professionista non solo aveva verificato l' identità delle parti in base ai documenti richiesti, ma si era avvalso dell' attività prodromica alla erogazione del mutuo posta in essere dalla banca, confrontando nello specifico i dati identificativi delle parti contraenti con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo della quale , come si è detto, la banca non aveva avuto motivo di sospettare .
La stessa circostanza della stipula in filiale del contratto di mutuo e di compravendita conferma vieppiù la scelta del notaio di non avvalersi dei fidefacienti, attesochè la banca con il suo comportamento garantiva la identità dei contraenti e rendeva quindi superflua l' adozione di ulteriori accertamenti, che in base all' ordinamento professionale sono rimessi alla esclusiva discrezionalità del professionista .
Concludendo deve ritenersi che, da un lato, la condotta tenuta dal notaio sia esente da profili di responsabilità professionale per mancata osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia che devono presiedere l' accertamento della identità dei contraenti e , dall' altro, che appare contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi dei mutuatari, si dolga successivamente alla constatazione della truffa operata dagli apparenti contraenti della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base degli stessi documenti visionati dall' istituto bancario (Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13362 ).
Peraltro dalle allegazioni svolte dall' appellante e dalla documentazione allegata- scevra da evidenti elementi di falsificazione -, non si evince per quali motivi il notaio avrebbe dovuto ragionevolmente dubitare della genuinità dei dati identificativi che la stessa mutuante aveva utilizzato per la predisposizione del contratto di mutuo, risultando per contro del tutto plausibile l' interessamento all' acquisto di un bene del quale la apparente parte venditrice risultava proprietaria in base alla documentazione esibita per il quale era stata versata parte del prezzo .
L' appello deve quindi essere respinto e stante la mancanza di appello sulle spese confermata la disposta compensazione .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi avvocati applicabili ratione temporis per controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore, nella misura compresa tra i medi e i minimi in ragione della complessità del' opera prestata , e con esclusione delle voci trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 187/2019 dep. il 7/1/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese così provvede :
-rigetta l' appello;
-condanna il a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado che liquida in euro 10.680,00 per compensi professionali
, il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002 e successive modificazioni .
Così deciso nella Camera di consiglio del 2/9/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta