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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2344/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ARMENTANO ANTONIO
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDI CRISTIANA Controparte_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 295/2023 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 15.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ar. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Frosinone, depositato il 26.12.2021, la di ha proposto Pt_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dallo stesso Tribunale in data
29.10.2021 e notificato il 19.1.2021 ad istanza di dipendente dell'Azienda Controparte_1
opponente a decorrere dal 01.10.1999 con la qualifica di infermiera Caposala presso il reparto di
Medicina Penitenziaria Distrettuale, livello D, con il quale era stato ingiunto all'opponente attuale appellante il pagamento della somma di € 22.033,03 per prestazioni di lavoro straordinario espletate da marzo 2020 ad aprile 2021 e mai retribuite.
L' ha lamentato l'insussistenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, atteso che non vi sarebbe corrispondenza tra lo straordinario risultante dalle
(presunte) autorizzazioni aziendali e quello indicato nei tabellini di rilevazione delle presenze;
sarebbero prive di rilevanza giuridica, poi, le autorizzazioni prodotte dalla a sostegno CP_1 dell'espletamento delle ore di straordinario poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per essere state le stesse sottoscritte per l'anno 2020 dal dott. e per l'anno 2021 dal Controparte_2
dott. , entrambi soggetti giuridicamente non preposti a rilasciare autorizzazioni a Persona_1 svolgere prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro in quanto privi della qualifica di dirigente responsabile.
Ancora, le prestazioni di lavoro straordinario espletate dalla nel mese di dicembre 2020 CP_1 erano state approvate con un'autorizzazione postuma rilasciata dal dott. solo a Controparte_2
febbraio 2021, pur essendosi lo stesso dimesso il 31 gennaio 2021; il pagamento delle ore di straordinario lavorate soggiacerebbe alla capienza del relativo fondo, ormai chiuso e soggetto alla certificazione da parte della Regione Lazio;
i conteggi prodotti dalla nel procedimento CP_1
monitorio non potrebbero essere utilizzati in quanto ponderati e non analitici con conseguente illegittima maggiorazione dell'importo preteso.
Ciò dedotto, l' a lamentato la violazione dell'art. 34 C.C.N.L. del 7 aprile del 1999, il quale nel Pt_2
disporre che “le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile”, consentirebbe di ritenere sussistente il diritto del dipendente pubblico alla retribuzione per le ore di straordinario lavorate solo a fronte di una preventiva ed espressa autorizzazione del dirigente responsabile. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la si è costituita in giudizio insistendo, in via CP_1
preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza di prova scritta a fondamento dell'opposizione ex adverso promossa e contestando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
Al riguardo l'opposta odierna appellata ha osservato che i tabellini allegati al ricorso azionato in via monitoria costituirebbero prova incontrovertibile delle ore di straordinario da lei espletate poiché documenti ufficiali estratti direttamente dalla documentazione Ausl.
L'opposta attuale appellata ha poi precisato che non può rilevare l'eventuale invalidità delle autorizzazioni rilasciate dal dott. e dal dott. , essendo onere dell'Ente e non del Per_1 CP_2
lavoratore sincerarsi della legittimità di tali atti.
Ha precisato, infine, di essersi dichiarata disponibile ad espletare prestazioni aggiuntive in regime di straordinario stante la gravissima carenza di personale, tale da porre a rischio la prosecuzione dell'attività presso gli istituti di pena, così come emerge chiaramente dalle comunicazioni ufficiali munite di regolare protocollo Ausl con cui a più riprese è stata evidenziata la carenza di
[...]
presso la C.C. di CP_3 Parte_1
Il Tribunale di Frosinone, proceduto ad istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo.
In proposito la sentenza appellata, premesso che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico legittimanti il ricorso a tali prestazioni e comporta la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, e che la prova dell'avvenuto espletamento del lavoro straordinario vada rilasciata allegando la documentazione che ne legittimi la richiesta e ciò anche ove l'autorizzazione sia avvenuta soltanto oralmente, ha ritenuto documentalmente provato l'espletamento da parte della di poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, atteso Parte_4 Parte_5
che i cartellini e i tabulati prodotti, tutti sottoscritti e vidimati, con indicazione delle ore autorizzate, dal Direttore dell'Attività Penitenziaria, dott. , sono atti ufficiali estratti da Controparte_2
documentazione Ausl.
Parimenti ha ritenuto priva di rilevanza l'assenza di titolo in capo al dott. ad autorizzare le CP_2
ore di straordinario espletate dalla nel mese di dicembre 2020, ma autorizzate solo a CP_1
febbraio 2021, trattandosi di circostanza determinata da una problematica interna all'Azienda, non attribuibile alla parte opposta. Ha statuito, infine, che i conteggi posti a base del giudizio monitorio non sarebbero stati specificatamente contestati dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che devono pertanto ritenersi accertati in via definitiva.
Ha proposto appello l' lamentando con il primo motivo di gravame l'erronea Parte_3
valutazione del materiale probatorio nella quale sarebbe incorso il primo giudice. In particolare, i cartellini marcatempo e i tabulati di presenza prodotti non sarebbero idonei a comprovare l'esistenza di un'autorizzazione all'espletamento delle ore di straordinario rivendicate, essendo le attestazioni contenute in calce ai predetti atti tutte sottoscritte successivamente all'espletamento delle relative attività da soggetti privi della qualifica di Dirigente ed essendo comunque “autorizzazioni” contenute in atti che non possono costituire ex se titolo idoneo ad invocare la maggiorazione retributiva, limitandosi ad attestare le ore di lavoro di straordinario svolte solo sotto il profilo contabile.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 31 c. 1 del C.C.N.L comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, per non aver il primo Giudice considerato il superamento da parte della del limite individuale di 180 ore annue previsto per il ricorso CP_1
al lavoro straordinario, contestando conseguentemente il riconoscimento in capo alla stessa del diritto al compenso per la parte eccedente il tetto massimo.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame l' ha, infine, impugnato il capo della sentenza in cui Pt_1
il giudice di prime cure ha considerato non contestati i conteggi allegati dalla controparte.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- accogliere la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare che l'
[...]
nulla deve alla sig.ra per i titoli indicati nel ricorso per decreto Parte_3 Controparte_1
ingiuntivo; - condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
La ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendo la CP_1 condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Non può accogliersi, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata sotto il profilo della carenza, nel ricorso introduttivo del presente grado, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
A norma dell'art. 342 c.p.c l'appello deve individuare, per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, la lettura complessiva del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio permette, in coerenza con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., di individuare facilmente i capi della sentenza di cui parte appellante chiede la riforma e i vizi del ragionamento logico-deduttivo seguito dal Tribunale e ciò anche laddove, e per la precisione nel secondo motivo di appello, non viene indicato specificamente il capo della sentenza impugnata.
Non può pertanto accogliersi l'eccezione sollevata per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al contrario, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità, sollevata per violazione dell'art. 345 c.p.c., del secondo motivo di appello avente ad oggetto il superamento da parte della del limite annuo di 180 ore previsto dall'art. 31 c. 3 del C.C.N.L comparto CP_1
sanità relativo al triennio 2016/2018 e la conseguente insussistenza del diritto della medesima alla remunerazione delle ore eccedenti tale limite. Trattasi, infatti, di contestazioni mai sollevate nel corso del giudizio di primo grado, che, in quanto nuove, rendono ex se inammissibile il motivo così promosso.
Superate le eccezioni preliminari proposte dall'appellata, osserva la Corte che non merita di essere accolta la doglianza, oggetto del primo motivo di appello, secondo cui le autorizzazioni, poste in calce ai cartellini marcatempo e ai tabulati di presenza prodotti dalla ed estratti dalla CP_1 documentazione ufficiale sono state tutte sottoscritte successivamente all'espletamento delle Pt_2
prestazioni cui si riferiscono, e dunque, sarebbero atti privi di qualsiasi validità in quanto, pur non specificando il C.C.N.L. comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, diversamente da quanto faceva il C.C.N.L. del 7 aprile 1999, che l'autorizzazione all'espletamento dello straordinario debba essere preventiva, non potrebbe non concludersi che essa debba essere data prima o quanto meno in concomitanza con l'inizio dello svolgimento della prestazione di lavoro straordinario, non potendo di certo intervenire successivamente.
Questa Corte territoriale è ben consapevole che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23509/22, ha chiarito che possa considerarsi inesistente l'autorizzazione al lavoro straordinario quando quest'ultima venga data oralmente, per le vie brevi o postuma, come potrebbe essere la certificazione da parte dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato oppure la sottoscrizione o il “visto” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario.
Tuttavia, con la recente ordinanza n. 17192/24, ha altresì stabilito che “in tema di pubblico impiego privatizzato il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. «aggiuntive» – ai sensi dell'art. 1 del d.l.
n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità – è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc. dd. soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della v. Cass. nn. Controparte_4
17641/2023 e 11946/2024)”, chiarendo, per quanto qui rileva, che “[…] per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso […] una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
Tale principio appare del tutto confacente al caso di specie.
In proposito, l'espletamento da parte della di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di CP_1
lavoro non può ritenersi sia avvenuto in assenza del consenso datoriale necessario né che abbia avuto luogo in contrasto con la volontà aziendale, avendo ella agito per effetto di incarichi che le erano affidati dal Coordinatore dell'Attività Sanitaria Penitenziaria, stante la grave carenza all'interno dell'Istituto di pena del personale infermieristico, tale da porre a rischio la capacità della struttura di garantire i livelli essenziali di prestazione, come attestano le comunicazioni, munite di regolare protocollo Ausl, con cui era stata richiesta, tra l'altro, l'assegnazione di nuove risorse da collocare presso la Casa Circondariale di ed era stata denunciata la necessità, nell'attesa di nuove Parte_1
assunzioni, di ricorrere al lavoro in regime di straordinario anche oltre i limiti aziendali previsti dalla contrattazione collettiva per l'esecuzione di ore lavorative aggiuntive.
Quelle svolte dalla erano dunque prestazioni poste in essere non per sua libera CP_1
determinazione, ma rispondevano ad esigenze organizzative e di servizio preventivamente individuate dall' Pt_1
Le comunicazioni sopra citate permettono di rigettare anche la doglianza sollevata dall'appellante, relativa all'assenza in capo al dott. e al dott. della qualifica di Controparte_2 Persona_1
dirigente, necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche implicite, ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ben potendo tale corrispondenza provare la conoscenza da parte dei vertici aziendali della costante richiesta, avanzata al personale dipendente al fine di garantire i LEA, di svolgere prestazioni lavorative in regime di straordinario, anche in eccedenza dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva applicata.
L'assenza di una qualche contestazione permette di ritenere sussistente un implicito consenso della
Direzione aziendale alle prestazioni espletate dalla , idoneo, come ha asservato la Corte di CP_1 cassazione con l'ordinanza n. 17912/24, a legittimare il diritto del lavoratore che abbia espletato ore di straordinario a percepirne la relativa remunerazione.
Del pari non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'erroneità del capo della decisione gravata, con il quale sono stati definiti non contestati i conteggi allegati al ricorso, non avendo l'appellante, come rettamente inteso dal Tribunale, provveduto a contestare le voci e i criteri di calcolo dei conteggi né a produrre un prospetto alternativo.
Infine, deve essere disattesa la domanda avanzata dall'appellato ex art. 96 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità (v. sent. Cass. n. 9080/2013) ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, “…in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5534/1983; 6637/1992;
13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass., SU, n. 7583/2004)”. Nel caso in esame, difetta ogni allegazione in ordine alla concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte e alle conseguenze dannose che l'appellata avrebbe subito, sia in termini di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere individuato il presupposto della temerarietà della lite nella mera opinabilità della pretesa azionata.
Quanto alla sanzione di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. cui fa riferimento l'appellata nella memoria di costituzione e che, si ricorda, costituisce una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.1 e 2, la giurisprudenza di legittimità (v. sent. Cass. n. 22042/19) ha chiarito che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte, e che tale statuizione di condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma soltanto l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. S.U. n. 22405 del 2018).”
Nel caso in esame, difettano i presupposti necessari per ritenere integrata la condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., atteso che non si profila alcun abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante, insistendo la domanda avanzata su una questione controversa in seno alla giurisprudenza di merito.
Le spese del presente grado sono regolate secondo soccombenza e si liquidano in 2.800 euro ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ar. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2344/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ARMENTANO ANTONIO
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SORDI CRISTIANA Controparte_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 295/2023 del Tribunale di Frosinone, pubblicata il 15.3.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ar. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Frosinone, depositato il 26.12.2021, la di ha proposto Pt_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dallo stesso Tribunale in data
29.10.2021 e notificato il 19.1.2021 ad istanza di dipendente dell'Azienda Controparte_1
opponente a decorrere dal 01.10.1999 con la qualifica di infermiera Caposala presso il reparto di
Medicina Penitenziaria Distrettuale, livello D, con il quale era stato ingiunto all'opponente attuale appellante il pagamento della somma di € 22.033,03 per prestazioni di lavoro straordinario espletate da marzo 2020 ad aprile 2021 e mai retribuite.
L' ha lamentato l'insussistenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto, atteso che non vi sarebbe corrispondenza tra lo straordinario risultante dalle
(presunte) autorizzazioni aziendali e quello indicato nei tabellini di rilevazione delle presenze;
sarebbero prive di rilevanza giuridica, poi, le autorizzazioni prodotte dalla a sostegno CP_1 dell'espletamento delle ore di straordinario poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per essere state le stesse sottoscritte per l'anno 2020 dal dott. e per l'anno 2021 dal Controparte_2
dott. , entrambi soggetti giuridicamente non preposti a rilasciare autorizzazioni a Persona_1 svolgere prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro in quanto privi della qualifica di dirigente responsabile.
Ancora, le prestazioni di lavoro straordinario espletate dalla nel mese di dicembre 2020 CP_1 erano state approvate con un'autorizzazione postuma rilasciata dal dott. solo a Controparte_2
febbraio 2021, pur essendosi lo stesso dimesso il 31 gennaio 2021; il pagamento delle ore di straordinario lavorate soggiacerebbe alla capienza del relativo fondo, ormai chiuso e soggetto alla certificazione da parte della Regione Lazio;
i conteggi prodotti dalla nel procedimento CP_1
monitorio non potrebbero essere utilizzati in quanto ponderati e non analitici con conseguente illegittima maggiorazione dell'importo preteso.
Ciò dedotto, l' a lamentato la violazione dell'art. 34 C.C.N.L. del 7 aprile del 1999, il quale nel Pt_2
disporre che “le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile”, consentirebbe di ritenere sussistente il diritto del dipendente pubblico alla retribuzione per le ore di straordinario lavorate solo a fronte di una preventiva ed espressa autorizzazione del dirigente responsabile. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la si è costituita in giudizio insistendo, in via CP_1
preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza di prova scritta a fondamento dell'opposizione ex adverso promossa e contestando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
Al riguardo l'opposta odierna appellata ha osservato che i tabellini allegati al ricorso azionato in via monitoria costituirebbero prova incontrovertibile delle ore di straordinario da lei espletate poiché documenti ufficiali estratti direttamente dalla documentazione Ausl.
L'opposta attuale appellata ha poi precisato che non può rilevare l'eventuale invalidità delle autorizzazioni rilasciate dal dott. e dal dott. , essendo onere dell'Ente e non del Per_1 CP_2
lavoratore sincerarsi della legittimità di tali atti.
Ha precisato, infine, di essersi dichiarata disponibile ad espletare prestazioni aggiuntive in regime di straordinario stante la gravissima carenza di personale, tale da porre a rischio la prosecuzione dell'attività presso gli istituti di pena, così come emerge chiaramente dalle comunicazioni ufficiali munite di regolare protocollo Ausl con cui a più riprese è stata evidenziata la carenza di
[...]
presso la C.C. di CP_3 Parte_1
Il Tribunale di Frosinone, proceduto ad istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo.
In proposito la sentenza appellata, premesso che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, poiché essa implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico legittimanti il ricorso a tali prestazioni e comporta la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, e che la prova dell'avvenuto espletamento del lavoro straordinario vada rilasciata allegando la documentazione che ne legittimi la richiesta e ciò anche ove l'autorizzazione sia avvenuta soltanto oralmente, ha ritenuto documentalmente provato l'espletamento da parte della di poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, atteso Parte_4 Parte_5
che i cartellini e i tabulati prodotti, tutti sottoscritti e vidimati, con indicazione delle ore autorizzate, dal Direttore dell'Attività Penitenziaria, dott. , sono atti ufficiali estratti da Controparte_2
documentazione Ausl.
Parimenti ha ritenuto priva di rilevanza l'assenza di titolo in capo al dott. ad autorizzare le CP_2
ore di straordinario espletate dalla nel mese di dicembre 2020, ma autorizzate solo a CP_1
febbraio 2021, trattandosi di circostanza determinata da una problematica interna all'Azienda, non attribuibile alla parte opposta. Ha statuito, infine, che i conteggi posti a base del giudizio monitorio non sarebbero stati specificatamente contestati dalla parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che devono pertanto ritenersi accertati in via definitiva.
Ha proposto appello l' lamentando con il primo motivo di gravame l'erronea Parte_3
valutazione del materiale probatorio nella quale sarebbe incorso il primo giudice. In particolare, i cartellini marcatempo e i tabulati di presenza prodotti non sarebbero idonei a comprovare l'esistenza di un'autorizzazione all'espletamento delle ore di straordinario rivendicate, essendo le attestazioni contenute in calce ai predetti atti tutte sottoscritte successivamente all'espletamento delle relative attività da soggetti privi della qualifica di Dirigente ed essendo comunque “autorizzazioni” contenute in atti che non possono costituire ex se titolo idoneo ad invocare la maggiorazione retributiva, limitandosi ad attestare le ore di lavoro di straordinario svolte solo sotto il profilo contabile.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 31 c. 1 del C.C.N.L comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, per non aver il primo Giudice considerato il superamento da parte della del limite individuale di 180 ore annue previsto per il ricorso CP_1
al lavoro straordinario, contestando conseguentemente il riconoscimento in capo alla stessa del diritto al compenso per la parte eccedente il tetto massimo.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame l' ha, infine, impugnato il capo della sentenza in cui Pt_1
il giudice di prime cure ha considerato non contestati i conteggi allegati dalla controparte.
L'appellante ha quindi rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- accogliere la proposta opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare che l'
[...]
nulla deve alla sig.ra per i titoli indicati nel ricorso per decreto Parte_3 Controparte_1
ingiuntivo; - condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
La ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendo la CP_1 condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Non può accogliersi, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata sotto il profilo della carenza, nel ricorso introduttivo del presente grado, dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
A norma dell'art. 342 c.p.c l'appello deve individuare, per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Orbene, la lettura complessiva del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio permette, in coerenza con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., di individuare facilmente i capi della sentenza di cui parte appellante chiede la riforma e i vizi del ragionamento logico-deduttivo seguito dal Tribunale e ciò anche laddove, e per la precisione nel secondo motivo di appello, non viene indicato specificamente il capo della sentenza impugnata.
Non può pertanto accogliersi l'eccezione sollevata per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al contrario, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità, sollevata per violazione dell'art. 345 c.p.c., del secondo motivo di appello avente ad oggetto il superamento da parte della del limite annuo di 180 ore previsto dall'art. 31 c. 3 del C.C.N.L comparto CP_1
sanità relativo al triennio 2016/2018 e la conseguente insussistenza del diritto della medesima alla remunerazione delle ore eccedenti tale limite. Trattasi, infatti, di contestazioni mai sollevate nel corso del giudizio di primo grado, che, in quanto nuove, rendono ex se inammissibile il motivo così promosso.
Superate le eccezioni preliminari proposte dall'appellata, osserva la Corte che non merita di essere accolta la doglianza, oggetto del primo motivo di appello, secondo cui le autorizzazioni, poste in calce ai cartellini marcatempo e ai tabulati di presenza prodotti dalla ed estratti dalla CP_1 documentazione ufficiale sono state tutte sottoscritte successivamente all'espletamento delle Pt_2
prestazioni cui si riferiscono, e dunque, sarebbero atti privi di qualsiasi validità in quanto, pur non specificando il C.C.N.L. comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, diversamente da quanto faceva il C.C.N.L. del 7 aprile 1999, che l'autorizzazione all'espletamento dello straordinario debba essere preventiva, non potrebbe non concludersi che essa debba essere data prima o quanto meno in concomitanza con l'inizio dello svolgimento della prestazione di lavoro straordinario, non potendo di certo intervenire successivamente.
Questa Corte territoriale è ben consapevole che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 23509/22, ha chiarito che possa considerarsi inesistente l'autorizzazione al lavoro straordinario quando quest'ultima venga data oralmente, per le vie brevi o postuma, come potrebbe essere la certificazione da parte dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato oppure la sottoscrizione o il “visto” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario.
Tuttavia, con la recente ordinanza n. 17192/24, ha altresì stabilito che “in tema di pubblico impiego privatizzato il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. «aggiuntive» – ai sensi dell'art. 1 del d.l.
n. 402 del 2001, conv. con mod. dalla l. n. 1 del 2002, richiamato ratione temporis dalla contrattazione collettiva del comparto sanità – è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc. dd. soggettivi e della determinazione tariffaria;
tuttavia, pur in mancanza dei menzionati presupposti, l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della v. Cass. nn. Controparte_4
17641/2023 e 11946/2024)”, chiarendo, per quanto qui rileva, che “[…] per autorizzazione, nell'ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito. Tale consenso […] una volta esistente, integra gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo”.
Tale principio appare del tutto confacente al caso di specie.
In proposito, l'espletamento da parte della di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di CP_1
lavoro non può ritenersi sia avvenuto in assenza del consenso datoriale necessario né che abbia avuto luogo in contrasto con la volontà aziendale, avendo ella agito per effetto di incarichi che le erano affidati dal Coordinatore dell'Attività Sanitaria Penitenziaria, stante la grave carenza all'interno dell'Istituto di pena del personale infermieristico, tale da porre a rischio la capacità della struttura di garantire i livelli essenziali di prestazione, come attestano le comunicazioni, munite di regolare protocollo Ausl, con cui era stata richiesta, tra l'altro, l'assegnazione di nuove risorse da collocare presso la Casa Circondariale di ed era stata denunciata la necessità, nell'attesa di nuove Parte_1
assunzioni, di ricorrere al lavoro in regime di straordinario anche oltre i limiti aziendali previsti dalla contrattazione collettiva per l'esecuzione di ore lavorative aggiuntive.
Quelle svolte dalla erano dunque prestazioni poste in essere non per sua libera CP_1
determinazione, ma rispondevano ad esigenze organizzative e di servizio preventivamente individuate dall' Pt_1
Le comunicazioni sopra citate permettono di rigettare anche la doglianza sollevata dall'appellante, relativa all'assenza in capo al dott. e al dott. della qualifica di Controparte_2 Persona_1
dirigente, necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche implicite, ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ben potendo tale corrispondenza provare la conoscenza da parte dei vertici aziendali della costante richiesta, avanzata al personale dipendente al fine di garantire i LEA, di svolgere prestazioni lavorative in regime di straordinario, anche in eccedenza dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva applicata.
L'assenza di una qualche contestazione permette di ritenere sussistente un implicito consenso della
Direzione aziendale alle prestazioni espletate dalla , idoneo, come ha asservato la Corte di CP_1 cassazione con l'ordinanza n. 17912/24, a legittimare il diritto del lavoratore che abbia espletato ore di straordinario a percepirne la relativa remunerazione.
Del pari non meritevole di accoglimento è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta l'erroneità del capo della decisione gravata, con il quale sono stati definiti non contestati i conteggi allegati al ricorso, non avendo l'appellante, come rettamente inteso dal Tribunale, provveduto a contestare le voci e i criteri di calcolo dei conteggi né a produrre un prospetto alternativo.
Infine, deve essere disattesa la domanda avanzata dall'appellato ex art. 96 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità (v. sent. Cass. n. 9080/2013) ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, “…in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5534/1983; 6637/1992;
13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass., SU, n. 7583/2004)”. Nel caso in esame, difetta ogni allegazione in ordine alla concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte e alle conseguenze dannose che l'appellata avrebbe subito, sia in termini di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, non potendo essere individuato il presupposto della temerarietà della lite nella mera opinabilità della pretesa azionata.
Quanto alla sanzione di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. cui fa riferimento l'appellata nella memoria di costituzione e che, si ricorda, costituisce una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.1 e 2, la giurisprudenza di legittimità (v. sent. Cass. n. 22042/19) ha chiarito che “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte, e che tale statuizione di condanna non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, ma soltanto l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. S.U. n. 22405 del 2018).”
Nel caso in esame, difettano i presupposti necessari per ritenere integrata la condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., atteso che non si profila alcun abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante, insistendo la domanda avanzata su una questione controversa in seno alla giurisprudenza di merito.
Le spese del presente grado sono regolate secondo soccombenza e si liquidano in 2.800 euro ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 2.800 oltre Cpa e Iva.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'ar. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi