Art. 3.
Attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e' compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 .
3. Nei casi previsti dall' articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , e dall' articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso e' rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 , alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile e' allegata l'attestazione di inutilizzabilita' del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983 recante «Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984.
- Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 :
«Art. 6 - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.
5. I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla meta'. L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l' articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».
- Si riporta il testo dell' articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.»:
«Art. 26 (Tariffe). - 1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita', in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
c) valutazione dell'entita' dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalita' di aggiornamento delle tariffe con metodo del "price cap", da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita' del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualita' e dell'efficienza del servizio.».
- Per il testo dell' articolo 5, comma 8-ter del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell' articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.»:
«Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall' articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 , concernente il «Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell' articolo 91-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto con l' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999.
Attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e' compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 .
3. Nei casi previsti dall' articolo 5, comma 8-ter, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , e dall' articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso e' rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 , alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile e' allegata l'attestazione di inutilizzabilita' del veicolo rilasciata ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983 recante «Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984.
- Si riporta il testo dell' articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 :
«Art. 6 - 1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.
5. I costi comuni a piu' servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla meta'. L'individuazione dei costi di ciascun anno e' fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo.
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l' articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».
- Si riporta il testo dell' articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.»:
«Art. 26 (Tariffe). - 1. Fatte salve le competenze delle autorita' di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonche' il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettivita', in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.
2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:
a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
c) valutazione dell'entita' dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.
4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualita' e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalita' di aggiornamento delle tariffe con metodo del "price cap", da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:
a) tasso di inflazione programmata;
b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
d) obiettivi di qualita' del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.
5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualita' e dell'efficienza del servizio.».
- Per il testo dell' articolo 5, comma 8-ter del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo dell' articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si veda nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.»:
«Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall' articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503 , concernente il «Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell' articolo 91-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto con l' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999.