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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8125/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8125/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1 Parte_2
OPPOSTA
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 14.20 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CANTARELLI NICOLA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. CHIRA PIGOZZI
Per 'avv. BUSTI MARCO Controparte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Busti evidenzia come da visura camerale dimessa con la nota conclusiva doc.16, il cambio di denominazione della società opponente e la sua messa in liquidazione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
già di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
, con sede legale a Modena in stradone Armenone n. 32, p.i. , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv. Nicola Cantarelli del Foro di Modena;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
EN (Vr) in via San Pierino n. 20, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_2
Busti del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 8125/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2723/23 emesso il 24 ottobre 2023 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 10.575,40, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 8 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 10.575,40, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 1290/23 emessa dall'opposta per la fornitura di scatole richieste dall'odierna opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare, nonché di dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2723/23 emesso dal Tribunale di Verona, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto di rigettare l'opposizione ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n. 2723/2023
emesso dal Tribunale di Verona, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura e per danni ex art. 96 c.p.c..
Alle udienze del 26 settembre, 22 ottobre e 12 dicembre 2024, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
pagina 3 di 8 - dipendente della società opposta dal maggio 2016 ad oggi con mansioni di Tes_1
responsabile commerciale.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.204.
Cap.1) riconosco il doc. 5 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.2) confermo;
cap.10) riconosco il doc. 7 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.11) confermo;
Per_ cap.21) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalle sigg.re e di cui non Tes_2
conosco il cognome, dipendenti della società opponente;
- moglie del legale rappresentante della società opponente in regime di Persona_2
separazione dei beni e nel periodo in esame mi recavo tuti i giorni in azienda e mi occupavo di amministrazione.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 18.04.2024.
Cap.2) io le fatture non le ricordo, comunque avendo ricevuto delle scatole non conformi, per esempio scatole per il prosciutto San Daniele, mentre a noi servivano quelle per il Parma, mio marito ha telefonato in mia presenza allo scatolificio, non so con chi abbia parlato, ma non hanno ritirato le scatole non conformi e neppure hanno stornato le fatture relative, da questo episodio i rapporti si sono interrotti ed abbiamo iniziato a collaborare col il e lo Pt_3
Scatolificio Modenese;
cap.4) nulla so.
La teste risponde a prova contraria sul capitolo 5 della memoria di parte opposta: non è vero,
preciso che non collaboravamo più con la in quanto per fatti pregressi vi era un CP_4
contenzioso in corso, alla teste viene esibito il doc. 6 di parte opposta che attiene alla richiesta pagina 4 di 8 Cont di consegna delle scatole presso la precisa che non si occupava delle mail, ma notava che nella mail mostrata non era riportato il logo aziendale;
- , dipendente dello dal 2019 ad oggi con mansioni di responsabile Testimone_3 CP_1
della logistica.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.204.
Dal cap.3) riconosco il doc. 6 e confermo la circostanza;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, affermo ciò perché ho visto i DDT di consegna;
cap.6) riconosco il doc. 5 e confermo la circostanza sempre perché ho visto il DDT;
cap.7) hanno restituito immediatamente i 16 bancali di cui alla fornitura;
cap.8, 9, 10 e 11) nulla so;
cap.12) riconosco il doc. 8 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.13) confermo;
cap.14) confermo;
cap.15) nulla so;
cap.16) confermo, lo affermo dalla visione dei DDT;
cap.17) confermo;
cap.18) sono stati resi i cinque bancali della fornitura appena effettuata;
- dipendente della società opposta dal gennaio 2008 ad oggi con mansioni di Controparte_5
impiegata amministrativa.
Rispondeva dal cap. 22 della memoria di parte opposta datata 10.04.2024.
Cap.22) confermo;
cap.23) riconosco le mail di cui al doc. 3 di parte opposta, preciso che le mail le ho inviate io;
pagina 5 di 8 cap.24) riconosco la mail di cui al doc. 4 opposta e confermo la circostanza, non posso comparare la mail con altre, in quanto è stata l'unica mail a me inviata da quell'indirizzo mail,
preciso che l'indirizzo della mail di provenienza era quella da sempre utilizzata per le richieste di merce da parte dell'odierna opponente, aggiungo che la fornitura di cui è causa non era la prima che veniva effettuata alla e quest'ultima aveva sempre corrisposto quanto Parte_1
dovuto;
cap.25) confermo;
cap.26) non lo so.
La teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata
18.04.2024.
Cap.2) non è vero, la merce è stata inviata e ricevuta dall'opponente, posso affermare ciò, dalla visione dei DDT di consegna;
cap.4) non è vero;
- , titolare della M.H. Products & Services S.r.l. terzista per conto di Testimone_4 [...]
dal 2020 al 2023 circa, preciso che lavoravamo i prosciutti per conto di li Parte_1 Pt_1
inscatolavamo con etichetta e confezione fornita da il prodotto finito veniva inviato ai Pt_1
clienti finali tramite corriere e documenti forniti e pagati dalla committente Parte_1
Rispondeva dal cap.4 della memoria di parte opposta.
Cap.4) non ricordo la mail;
cap.5) non ricordo la data, ma abbiamo ricevuto più forniture di scatole dalla Controparte_2
preciso che la fornitura era stata richiesta da e da questa doveva essere pagata;
Parte_1
cap.6) riconosco il doc. 5 opposta, riconosco la firma apposta come quella del mio collaboratore
Parte_4
cap.7) confermo;
pagina 6 di 8 cap.16) non ricordo;
cap.17) riconosco il doc. 7 opposta, la firma apposta è sempre del sig. Parte_4
cap.18) confermo;
cap.21) confermo le scatole erano state ricevute per confezionare i prosciutti crudi;
- dipendente della società opposta con mansioni di autista da circa tre anni Testimone_5
e mi sono occupato della consegna delle scatole.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.2024.
Cap.16) confermo, io ho effettuato la consegna ed era presente un uomo di circa 50 anni che con il muletto ha scaricato i colli;
cap.17) riconosco il doc. 7 opposta e confermo la circostanza;
cap.18) confermo.
Adr: la consegna di cui prima è stata l'unica effettuata da me presso lo stabilimento della
[...]
Controparte_6
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver consegnato le scatole presso gli stabilimenti indicati dall'odierna opponente, di cui alla fattura azionata in via monitoria, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta, in quanto ne difettano i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
pagina 7 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la già Controparte_3 Parte_1
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società
[...] Parte_1
opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8125/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1 Parte_2
OPPOSTA
Oggi 12 febbraio 2025 ad ore 14.20 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. CANTARELLI NICOLA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. CHIRA PIGOZZI
Per 'avv. BUSTI MARCO Controparte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Busti evidenzia come da visura camerale dimessa con la nota conclusiva doc.16, il cambio di denominazione della società opponente e la sua messa in liquidazione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
già di Controparte_3 Parte_1 Parte_1
, con sede legale a Modena in stradone Armenone n. 32, p.i. , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'Avv. Nicola Cantarelli del Foro di Modena;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
EN (Vr) in via San Pierino n. 20, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_2
Busti del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 8125/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2723/23 emesso il 24 ottobre 2023 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 10.575,40, oltre interessi moratori e spese;
pagina 2 di 8 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
osservato che la società opposta aveva richiesto il pagamento di € 10.575,40, oltre interessi e spese, in ragione del mancato pagamento della fattura n. 1290/23 emessa dall'opposta per la fornitura di scatole richieste dall'odierna opponente, da ciò, l'odierna opposta richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Rilevato che parte opponente chiedeva di revocare, nonché di dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2723/23 emesso dal Tribunale di Verona, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Rilevato che parte opposta aveva richiesto di rigettare l'opposizione ex adverso spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n. 2723/2023
emesso dal Tribunale di Verona, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura e per danni ex art. 96 c.p.c..
Alle udienze del 26 settembre, 22 ottobre e 12 dicembre 2024, veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
pagina 3 di 8 - dipendente della società opposta dal maggio 2016 ad oggi con mansioni di Tes_1
responsabile commerciale.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.204.
Cap.1) riconosco il doc. 5 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.2) confermo;
cap.10) riconosco il doc. 7 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.11) confermo;
Per_ cap.21) confermo, la circostanza mi è stata riferita dalle sigg.re e di cui non Tes_2
conosco il cognome, dipendenti della società opponente;
- moglie del legale rappresentante della società opponente in regime di Persona_2
separazione dei beni e nel periodo in esame mi recavo tuti i giorni in azienda e mi occupavo di amministrazione.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 18.04.2024.
Cap.2) io le fatture non le ricordo, comunque avendo ricevuto delle scatole non conformi, per esempio scatole per il prosciutto San Daniele, mentre a noi servivano quelle per il Parma, mio marito ha telefonato in mia presenza allo scatolificio, non so con chi abbia parlato, ma non hanno ritirato le scatole non conformi e neppure hanno stornato le fatture relative, da questo episodio i rapporti si sono interrotti ed abbiamo iniziato a collaborare col il e lo Pt_3
Scatolificio Modenese;
cap.4) nulla so.
La teste risponde a prova contraria sul capitolo 5 della memoria di parte opposta: non è vero,
preciso che non collaboravamo più con la in quanto per fatti pregressi vi era un CP_4
contenzioso in corso, alla teste viene esibito il doc. 6 di parte opposta che attiene alla richiesta pagina 4 di 8 Cont di consegna delle scatole presso la precisa che non si occupava delle mail, ma notava che nella mail mostrata non era riportato il logo aziendale;
- , dipendente dello dal 2019 ad oggi con mansioni di responsabile Testimone_3 CP_1
della logistica.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.204.
Dal cap.3) riconosco il doc. 6 e confermo la circostanza;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo, affermo ciò perché ho visto i DDT di consegna;
cap.6) riconosco il doc. 5 e confermo la circostanza sempre perché ho visto il DDT;
cap.7) hanno restituito immediatamente i 16 bancali di cui alla fornitura;
cap.8, 9, 10 e 11) nulla so;
cap.12) riconosco il doc. 8 di parte opposta che mi viene esibito e confermo la circostanza;
cap.13) confermo;
cap.14) confermo;
cap.15) nulla so;
cap.16) confermo, lo affermo dalla visione dei DDT;
cap.17) confermo;
cap.18) sono stati resi i cinque bancali della fornitura appena effettuata;
- dipendente della società opposta dal gennaio 2008 ad oggi con mansioni di Controparte_5
impiegata amministrativa.
Rispondeva dal cap. 22 della memoria di parte opposta datata 10.04.2024.
Cap.22) confermo;
cap.23) riconosco le mail di cui al doc. 3 di parte opposta, preciso che le mail le ho inviate io;
pagina 5 di 8 cap.24) riconosco la mail di cui al doc. 4 opposta e confermo la circostanza, non posso comparare la mail con altre, in quanto è stata l'unica mail a me inviata da quell'indirizzo mail,
preciso che l'indirizzo della mail di provenienza era quella da sempre utilizzata per le richieste di merce da parte dell'odierna opponente, aggiungo che la fornitura di cui è causa non era la prima che veniva effettuata alla e quest'ultima aveva sempre corrisposto quanto Parte_1
dovuto;
cap.25) confermo;
cap.26) non lo so.
La teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata
18.04.2024.
Cap.2) non è vero, la merce è stata inviata e ricevuta dall'opponente, posso affermare ciò, dalla visione dei DDT di consegna;
cap.4) non è vero;
- , titolare della M.H. Products & Services S.r.l. terzista per conto di Testimone_4 [...]
dal 2020 al 2023 circa, preciso che lavoravamo i prosciutti per conto di li Parte_1 Pt_1
inscatolavamo con etichetta e confezione fornita da il prodotto finito veniva inviato ai Pt_1
clienti finali tramite corriere e documenti forniti e pagati dalla committente Parte_1
Rispondeva dal cap.4 della memoria di parte opposta.
Cap.4) non ricordo la mail;
cap.5) non ricordo la data, ma abbiamo ricevuto più forniture di scatole dalla Controparte_2
preciso che la fornitura era stata richiesta da e da questa doveva essere pagata;
Parte_1
cap.6) riconosco il doc. 5 opposta, riconosco la firma apposta come quella del mio collaboratore
Parte_4
cap.7) confermo;
pagina 6 di 8 cap.16) non ricordo;
cap.17) riconosco il doc. 7 opposta, la firma apposta è sempre del sig. Parte_4
cap.18) confermo;
cap.21) confermo le scatole erano state ricevute per confezionare i prosciutti crudi;
- dipendente della società opposta con mansioni di autista da circa tre anni Testimone_5
e mi sono occupato della consegna delle scatole.
Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opposta datata 10.04.2024.
Cap.16) confermo, io ho effettuato la consegna ed era presente un uomo di circa 50 anni che con il muletto ha scaricato i colli;
cap.17) riconosco il doc. 7 opposta e confermo la circostanza;
cap.18) confermo.
Adr: la consegna di cui prima è stata l'unica effettuata da me presso lo stabilimento della
[...]
Controparte_6
Alla luce di quanto sopra, la società opposta ha dimostrato, con i documenti in atti e la prova orale, la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver consegnato le scatole presso gli stabilimenti indicati dall'odierna opponente, di cui alla fattura azionata in via monitoria, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va respinta, in quanto ne difettano i presupposti.
Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della società opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della società opposta, liquidate come in dispositivo;
pagina 7 di 8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, condanna la già Controparte_3 Parte_1
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione alla società
[...] Parte_1
opposta delle spese di procedimento liquidate in € 5.100,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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