Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8034/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e PA C.F._1 difeso dall'avv. Maria Pia Gabriella Di Pretoro, elettivamente domiciliato in Atessa
(CH) alla Via Fonte Cicala n.16, presso il difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi, Controparte_2
ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti e dalla dott.ssa funzionaria dello stesso , legalmente domiciliati presso Per_1 CP_1
l' di Torino, v. Coazze, 18; Controparte_3
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._2 dell'avv. Alessio Ariotto (indirizzo pec;
Email_1
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine - graduatoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“B. nel merito , previa fissazione dell'udienza di discussione disporre, ove necessario, la disapplicazione del bollettino di nomina del 6 settembre 2024, e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'incarico a tempo determinato per l'insegnamento delle Discipline Audiovisive classe di concorso A007, nella scuola secondaria di secondo grado -PRIMO LICEO ARTISTICO TOSL01000C- fino al termine
1
C. per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'attribuzione al ricorrente dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06.2025) per l'insegnamento delle Discipline Audiovisive classe di concorso A007,
nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Torino - PRIMO LICEO ARTISTICO
TOSL01000C - in base alla posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, con decorrenza e a far data dal bollettino secondo turno di nomina del 6 settembre 2024;
D. condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, derivanti dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella somma ritenuta di giustizia, che il ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali, detratto quanto percepito per effetto dei contratti di supplenza svolti dal ricorrente nell'a. s. 2024/2025; oltre al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della detta graduatoria, GPS- seconda fascia provincia di Torino, classe di concorso A007;
E. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”;
Per parte convenuta : Controparte_1
“Rigettare nel merito il ricorso poiché infondato.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att.
c.p.c.”;
Per parte convenuta : Controparte_4
“piaccia al tribunale, contraris rejectis, respingere la domanda con condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute e del compenso dovuto al difensore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.10.2024 e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. il IG. ha esposto: PA
- di avere presentato in data 5.8.2024 istanza di inserimento nelle graduatorie GPS per l'assegnazione di supplenze per le classi di concorso, tra le altre:
A007- DISCIPLINE AUDIOVISIVE,
A017 -DISEGNO E STORIA DELL'ARTE;
- di avere espresso 61 preferenze su 150 possibili;
2 - di essere stato collocato in posizione in graduatoria n. 54, con l'attribuzione di un punteggio di 65;
- di avere appreso che, all'esito della pubblicazione del bollettino di nomina del
6.9.2024, è stata assegnata una supplenza presso il Primo Liceo Artistico di
Torino (per il quale egli aveva espresso preferenza al primo posto) con orario pieno sino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso A007
DISCIPLINE AUDIOVISIVE alla IG.ra aspirante Controparte_4
inserita nelle graduatorie GPS alla posizione n. 131 con un punteggio di 41;
- di avere successivamente ottenuto da graduatoria di istituto una supplenza per la classe di concorso A017 presso l'Istituto Superiore O. Romero di Rivoli, con contratto a termine di 12 ore settimanali e scadenza il 10.10.2024, seguito da altro contratto con pari orario e scadenza al 31.1.2025.
Il ricorrente lamenta l'errata interpretazione da parte dell'amministrazione scolastica dell'art. 12 O.M. n. 88/2024, nella misura in cui la mancata indicazione di preferenze per scuole con posti liberi nel primo bollettino di nomina (del 31.8.2024) è stata equiparata alla rinuncia ad un incarico presso una scuola per la quale sia stata espressa la preferenza, con conseguente estromissione dai successivi bollettini di nomina e assegnazione di supplenze, per classi di concorso e presso istituti per i quali egli aveva espresso la preferenza.
L'interpretazione promossa dal convenuto contrasterebbe con i principi di CP_1 imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. sui quali si fonda il principio meritocratico, in forza del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale.
Il ricorrente agisce pertanto in giudizio, chiedendo condannarsi il resistente ad CP_1 all'assegnazione della supplenza al 30.6.2025 presso il Primo Liceo Artistico, classe di concorso A007, illegittimamente assegnata alla IG.ra CP_4
Si sono costituiti in giudizio il e la IG.ra Controparte_1 [...]
contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente e opponendosi CP_4 all'accoglimento delle domande di cui al ricorso.
La domanda cautelare proposta in corso di causa è stata respinta per difetto del requisito del periculum in mora con ordinanza 21.11.2024.
3 1. Le domande proposte dal ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
È infatti pacifico che, per assenza nel primo bollettino del 31.8.2024 di sedi per le quali il IG. ha espresso le sue preferenze, lo stesso è stato considerato rinunciante PA
nelle successive chiamate.
Per questo motivo, all'esito del bollettino del 6.9.2024, il posto classe di concorso
A007, nella scuola secondaria di secondo grado -PRIMO LICEO ARTISTICO, per il quale il IG. aveva espresso la propria preferenza è stato assegnato alla IG.ra PA
, odierna convenuta, candidata con punteggio inferiore. Controparte_4
La questione di diritto sottesa alla domanda è già stata affrontata da questo Tribunale e da questo giudicante in senso favorevole alla prospettazione attorea.
Si richiama, pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente di questo
Tribunale, 12/05/2023 n. 743:
“Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal all'ordinanza che CP_1 regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.
Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale CP_1 renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione,
4 sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che CP_1
“(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4).
Il IGnificato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il * non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario.
Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 CP_1 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano
“soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo.
Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
5 Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale CP_1
“ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto
1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione
1091 e successive, escludendo così il *.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più CP_1 competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di CP_1 nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del CP_1 convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda CP_1 partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di
6 nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Se il avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, CP_1 avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa , collocata in posizione deteriore in Per_2 graduatoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla ), detratto quanto Per_2 percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, per CP_1 dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola Casa Circondariale Le Vallette, Numero_1 avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente.
Il * ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come Per_2 prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal convenuto” (nello CP_1
stesso senso, più recentemente, Trib. Torino, 27/06/2023 n. 1295; id., 24/07/2023
n. 1353).
Alle ampie e condivisibili argomentazioni sopra richiamate, si aggiunga che la irragionevolezza dell'ordinanza ministeriale e contrarietà ai criteri meritocratici di assunzione del personale docente (Corte Costituzionale, 06/12/2017, n. 251) si ricava dall'esame “storico” del sistema di reclutamento del personale docente a termine: nel sistema antecedente all'informatizzazione della procedura di assegnazione delle docenze a termine, il candidato presentava domanda di inserimento in graduatoria senza indicare alcuna preferenza e la scelta avveniva “in presenza” nella piena consapevolezza di quali fossero le sedi disponibili al momento della scelta stessa, cosicché il rifiuto di ricevere alcuna delle sedi disponibili faceva sì che il candidato non fosse più convocato dalle GPS.
7 L'attuale sistema informatizzato, invece, equipara l'omessa indicazione della preferenza alla rinuncia, laddove la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria (e la relativa indicazione delle preferenze) avviene in un momento in cui non sono noti al candidato i posti disponibili non potendo il singolo candidato conoscere quali sedi saranno scelte dai candidati con punteggio superiore al suo. Non appare dunque ragionevole ritenere come rinunciante il candidato, per il solo fatto di avere espresso delle “preferenze”, potendosi ricollegare l'effetto pregiudizievole conseguente alla rinuncia ad una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta, pena l'eccessiva aleatorietà della procedura già rilevata nel precedente di questo Tribunale citato e la distorsione in concreto della regola meritocratica (si v. da ultimo, App. Milano, 05/12/2024 n. 508; App. Roma.
27/11/2024 n. 406).
2. In ordine alle conseguenze dell'accoglimento della domanda, si osserva, a confutazione delle conclusioni rassegnate dalla IG.ra che secondo CP_4
pacifica giurisprudenza di legittimità, "l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale, ovvero, come nella fattispecie in esame, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. Si tratta, infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014,
19425/2013, 8328/2010, 25761/2008)" (Cass. civ. sez. lav., 31/05/2017, n. 13800).
Va dunque accertata la nullità del contratto a termine concluso tra il
[...]
e la IG.ra per violazione dell'ordine della Controparte_1 CP_4
graduatoria, con conseguente diritto da parte del ricorrente alla conclusione del contratto sino al 30.6.2025 nella classe di concorso A007, alle medesime condizioni, nella scuola secondaria di secondo grado -PRIMO LICEO ARTISTICO, in luogo della IG.ra
CP_4
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari alla differenza tra quanto il IG. avrebbe PA
8 percepito con la sottoscrizione dal 6.9.2024 (seconda chiamata) di un contratto a termine per la durata dell'interno anno scolastico (al 30.6.2025) e quanto in concreto percepito dal IG. sulla base delle supplenze svolte nell'anno scolastico PA
2024/2025.
Sul punto va condivisa l'eccezione del resistente relativa all'omessa CP_1
contribuzione, in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui “chi pretende il risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c. da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della P.A. non può allegare, a tale titolo (in particolare, sotto forma di lucro cessante), la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l'attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato” (Cass. civ. sez. III,
14/12/2007, n. 26282).
3. Va infine accolta la domanda di riconoscimento del punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (da valutarsi nell'esito finale, si v. Cass. civ. sez. III, 17/11/2022, n.33925) nei rapporti tra il ricorrente e il convenuto e CP_1
sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre possono essere integralmente compensate nei rapporti tra ricorrente e la IG.ra in considerazione del fatto che la posizione processuale di quest'ultima è CP_4
stata determinata dalla condotta del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto del IG. ad ottenere l'incarico PA
a tempo determinato per l'insegnamento delle Discipline Audiovisive classe di concorso A007, nella scuola secondaria di secondo grado -PRIMO LICEO
ARTISTICO fino al termine delle attività didattiche (30 giugno NumeroDi_2
2025) in luogo della IG.ra ; Controparte_4
2. condanna il a provvedere all'attribuzione Controparte_1
9 al ricorrente dell'incarico, precedentemente assegnato alla IG.ra , CP_4
di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06.2025) per l'insegnamento delle Discipline Audiovisive classe di concorso A007, nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Torino - PRIMO LICEO
ARTISTICO TOSL01000C;
3. condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da quantificarsi in misura pari alla differenza tra quanto il IG. avrebbe percepito con la PA
sottoscrizione dal 6.9.2024 (seconda chiamata) di un contratto a termine per la durata dell'interno anno scolastico (al 30.6.2025) e quanto in concreto percepito dal IG. sulla base delle supplenze svolte nell'anno scolastico PA
2024/2025;
4. condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore del IG. PA dell'intero punteggio relativo all'incarico annuale ai fini dell'aggiornamento della detta graduatoria, GPS- seconda fascia provincia di Torino, classe di concorso A007;
5. condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare al IG. le spese di lite, che si PA liquidano in € 6.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Maria Pia Gabriella Di Pretoro, antistataria;
6. compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e il terzo intervenuto, IG.ra . Controparte_4
Torino, 05/02/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
10