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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 68/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 68/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZI LL, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Ercolano, alla via A. Rossi 108 - Parco San Leopoldo, in virtù di procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
, c.f. rappresentato e difeso dall'avvocatura Controparte_1 P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Napoli, c.f. presso la quale ope legis domicilia, in C.F._3
Napoli, alla via A. Diaz n. 11
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6931/2019 R.G., pubblicata il
5.07.2019.
Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto di di ottenere il risarcimento del danno Parte_1
(insorgenza di "epatite cronica HCV correlata") subito a causa delle emotrasfusioni praticatele presso l'ospedale "A. Cardarelli " di Napoli, nel corso del ricovero durato dal 30 aprile al 4 maggio 1969, previo accertamento che, in data 03-11 novembre 2010, aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 210/92 che condusse al riconoscimento, da parte della della sussistenza Parte_2 del nesso eziologico tra le trasfusioni e l'epatite cronica “HCV correlata”; condannare il al pagamento in favore dell'appellante della somma che sarà ritenuta Controparte_1 giusta, a seguito dell'espletamento di CTU, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
1 Conclusioni dell'appellato: rigettare l'appello perché infondato.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. con atto di citazione notificato il 2.05.2016, convenne in giudizio il Parte_1
ed espose che: a) a causa di una colica addominale era stata ricoverata Controparte_1 presso l di Napoli, nel periodo Controparte_2 compreso tra il 30.04.1969 ed il 4.05.1969, durante il quale fu sottoposta ad intervento chirurgico di splenectomia con diagnosi operatoria di "emoperitoneo da rottura di milza"; b) nel corso della degenza le era stata praticata un'emotrasfusione; c) il 28.04.06, a seguito di altro ricovero presso l'ospedale di Casoria, le fu diagnosticata un'"epatopatia irreversibile”; d) in data
3-11 novembre 2010 aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 210/92 e la Commissione Medica Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di
Medicina Legale di riconobbe la sussistenza del nesso eziologico tra le trasfusioni Pt_2 avvenute nell'anno 1969 presso l'ospedale "A. Cardarelli" e l'insorgenza di un'"epatite cronica
HCV correlata ".
A prescindere dall'esito del citato procedimento finalizzato a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, chiese la condanna del al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale subito a causa delle emotrasfusioni somministratele nell'anno 1969 presso l che le avevano causato Controparte_2
l'epatite cronica da HCV.
Si costituì il ed eccepì, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del Controparte_1 diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice.
Argomentò, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che, ai fini del computo del termine di prescrizione, il dies a quo era rappresentato dal momento in cui la vittima del contagio era venuta a conoscenza dell'origine dello stesso, o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando l'ordinaria diligenza, occorrendo, pertanto, verificare se il contagiato avesse già a disposizione utili informazioni che gli facessero supporre di aver contratto una malattia a seguito di emotrasfusione o se avesse potuto comunque informarsi al riguardo con una condotta diligente.
Secondo il l'epoca della conoscenza del danno da parte di CP_1 Parte_1 doveva farsi risalire ai primi esami di laboratorio, vale a dire all'anno 2006.
Il , in particolare, dedusse: “È ben noto, infatti, che a partire dal 1990 i casi di CP_1 diffusione del contagio dell'HCV venivano a conoscenza dell'opinione pubblica: la comunità scientifica aveva individuato il virus dell'epatite C e successivamente elaborato il test diagnostico. A seguito della diffusione delle conoscenze medico-scientifiche sul punto numerosissimi furono inoltre i processi instaurati già in quell'epoca al fine di ottenere il risarcimento dei danni da emotrasfusioni infette. Lo stesso può dirsi per il rapporto di causalità,
2 poiché già a partire dai primi 90 si era ampiamente diffusa la conoscenza sulle possibili cause di trasmissione dell'epatite C, incluse le trasfusioni di sangue infetto. Nel caso di specie pertanto è fondato affermare che: a) parte attrice sapeva di aver contratto il virus già dall'anno in cui effettuava le prime analisi di laboratorio che confermavano tale circostanza); b) che avesse o avrebbe potuto avere, secondo l'ordinaria diligenza e in virtù della diffusione delle conoscenze scientifiche di quell'epoca, la cognizione di averlo contratto a seguito di emotrasfusione infetta (nella maggior parte dei certificati con cui si diagnostica l'epatite C viene indicata la probabile origine post – trasfusionale, ma sarebbe bastato comunque chiedere ai sanitari presso cui si era in cura). Quale persona, dotata anche di una pur minima diligenza, qualora le venga diagnosticata una malattia di origine virale non si domanda quale possa esserne stata la causa? È questa la constatazione di fondo da cui muove la Suprema Corte quando fa riferimento 'alle informazioni cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare'. Sarebbe invece scorretto immaginare che il dies a quo decorra dalla data in cui è stata formulata la domanda per ottenere l'indennizzo, ovvero da quella in cui la Commissione Medica si è pronunciata, anche se, pure con riferimento alla data della domanda di indennizzo, nel 2010, comunque si sarebbe verificata la maturazione del termine di prescrizione”.
Il convenuto sostenne, quindi, che la richiesta risarcitoria proposta il 12.10.2015 era successiva alla scadenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.
In via subordinata chiese il rigetto della domanda perché infondata, evidenziando come alla comunità scientifica il virus HCV fu noto solo dal 1989, e, quindi, secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca, non poteva imputarsi al alcun comportamento omissivo per CP_1 fatti risalenti al 1969.
Concluse chiedendo: “in via principale, dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni con condanna alle spese di lite dell'attore; in via subordinata, rigettare comunque nel merito le domande ex adverso proposte”.
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò la domanda attorea, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, e compensò le spese di lite.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'azione proposta va qualificata come azione ex art. 2043 c.c. Difatti la domanda è volta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei doveri di vigilanza e controlli facenti capo al citato , non potendo ravvisarsi, nell'ambito delle terapie trasfusionali, un contatto CP_1 diretto col paziente, in grado di fondare una responsabilità di tipo contrattuale.
2) Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale,
l'art. 2947 c.c. prevede, al comma 1, un termine quinquennale. Al fine di valutare se tale termine risulta essere decorso, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità occupatasi dell'argomento, in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da
3 virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt.
2935 e 2947, comma 1, c.c. In tale momento, infatti, deve ritenersi che la vittima del contagio abbia una percezione sufficiente non solo della malattia in sé, ma della malattia quale “danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo”. Inoltre ciò non esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia alla trasfusione in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito.
3) La domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 è stata inoltrata al convenuto il 3 novembre 2010 secondo la non contestata prospettazione attorea. Nella fattispecie la domanda risarcitoria è stata presentata per la prima volta in sede stragiudiziale il 12 ottobre 2015 e non sussistono altri atti di portata interruttiva della prescrizione aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni. Non è credibile che solo nelle tre settimane antecedenti alla domanda di indennizzo (vale a dire dopo il 12 ottobre 2010) l'attrice abbia maturato la ragionevole convinzione di aver subito un danno ingiusto. Difatti la diagnosi di HCV risale incontestatamente all'anno 2006. Le conoscenze scientifiche presenti già nel 2006 unitamente alle notizie già da tempo diffuse nell'opinione pubblica sulla relazione fra trasfusioni di sangue e virus epatici e HCV, consentivano all'attrice, secondo un criterio di normale diligenza di addivenire alla convinzione della derivazione eziologica della propria patologia dalla somministrazione di sangue o emoderivati presso l'ospedale Cardarelli, se non nell'immediatezza della diagnosi, in un tempo ragionevole, che non può verosimilmente e credibilmente ritenersi collocabile solo dal mese di ottobre 2010. Parte attrice avrebbe dovuto indicare quali erano gli elementi ostativi (ad es. condotte di vita, abitudini alimentari) che avrebbero ingenerato in lei dal 2006 al 2010 l'idea della diversa eziologia del danno e delle ragioni per cui solo ed esattamente tra il 12 ottobre e il 3 novembre 2010 sarebbe logicamente insorta l'idea della riconducibilità del virus, a lei noto da anni, alla trasfusione del 1969.
Pertanto non è sostenibile che l'attrice abbia avuto piena consapevolezza del nesso di causalità tra la trasfusione e la malattia solo nell'imminenza della presentazione della domanda di indennizzo al ai sensi e per gli effetti della legge 210/1992. L'assunto Controparte_1 attoreo trascura che l'individuazione della malattia era già intervenuta da diversi anni, che di certo le prime terapie per il virus HCV si erano perfezionate già prima del 2006 e da tempo erano sicuramente noti alla comunità scientifica i tratti essenziali della patologia e soprattutto se ne erano individuate le cause e cioè la trasmissione per mezzo di trasfusioni di sangue infetto o l'uso di aghi contaminati. A tali informazioni l'attrice ha avuto ragionevolmente accesso, o
4 comunque, avrebbe potuto averlo usando un canone di ordinaria diligenza. Non può, infatti, dubitarsi che, se nel corso delle cure l'attrice avesse richiesto ai sanitari di conoscere quali potevano essere state le cause e le modalità attraverso le quali avrebbe potuto contrarre la malattia, questi ultimi l'avrebbero informata sulle modalità del contagio. Appare evidente, pertanto, la tardività dell'iniziativa giudiziaria, intrapresa quando il termine prescrizionale quinquennale era ormai maturato.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello al quale ha Parte_1 resistito, costituendosi, il . Controparte_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, con provvedimento depositato il 24.07.2025, ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno debba decorrere dalla data di proposizione della domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, che rappresenta il momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di consapevolezza degli elementi costituivi della fattispecie risarcitoria, ovvero il danno, l'evento produttivo del medesimo ed il nesso causale. Censura, poi, la sentenza del giudice di prime cure laddove ha statuito che la consapevolezza del contagio da emotrasfusioni “non può verosimilmente e credibilmente ritenersi collocabile nel solo mese di ottobre 2010” e che “parte attrice avrebbe dovuto indicare quali erano gli elementi ostativi (ad es. condotte di vita, abitudini alimentari) che avrebbero ingenerato in lei dal 2006 al 2010 l'idea della diversa eziologia del danno e delle ragioni per cui solo ed esattamente tra il 12 ottobre e il 3 novembre del 2010 sarebbe logicamente insorta
l'idea della riconducibilità del virus a lei noto da anni alla trasfusione del 1969”.
Deduce che il giudice di primo grado le ha addossato un onere probatorio (quello di indicare gli elementi che le avrebbero impedito di prendere consapevolezza, nel periodo 2006-2010, che il danno era eziologicamente connesso alla trasfusione) su di essa non incombente.
La difesa dell'appellante sostiene, quindi, che il Tribunale ha violato il combinato disposto degli artt. 2947, 1° comma, e 2935 c.c., in quanto, avendo presentato in data Parte_1
3.11.2010 la domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, in mancanza di prova contraria - il cui onere incombeva sul convenuto - la suddetta data rappresenta quella CP_1 dalla quale può affermarsi che la danneggiata abbia acquisito una sufficiente ed adeguata percezione della malattia, e, pertanto, il dies a quo dal quale far decorrere il termine quinquiennale di prescrizione di cui al citato art. 2947 c.c. c.c., con la conseguenza che alla data del 12.10.2015, in cui ha chiesto al il risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno, non può ritenersi che sia maturato il termine di prescrizione.
L'appellante reitera quindi la richiesta risarcitoria formulata in primo grado, sul rilievo della sussistenza del nesso eziologico tra le trasfusioni di sangue somministratele nell'anno 1969 e
5 l'insorgenza della “epatite cronica HCV correlata”, come riconosciuto dal
[...]
. Chiede che, ai fini della Controparte_3 quantificazione dei danni non patrimoniali patiti, venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
§ 2.2. Il gravame è infondato.
Va premesso che, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - a cui il primo giudice ha aderito ed al quale questa Corte dà seguito - il termine di prescrizione del diritto al risarcimento può decorrere anche da un data precedente rispetto a quella in cui è stata presentata la domanda di indennizzo.
“In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia
e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici” ( cfr.
Cass. n. 17421/2019). Il mero reiterato richiamo dell'appellante alla necessità di considerare come dies a quo del decorso del termine della prescrizione la data di proposizione della domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 è privo di pregio, in quanto sfornito di argomentazioni a conforto di tale assunto.
Nel caso di specie il Tribunale ha valorizzato gli elementi allegati nell'atto di citazione dal a sostegno della eccepita prescrizione, facendoli sostanzialmente assurgere a CP_1 presunzioni semplici idonee a provare che avesse avuto piena Parte_1 consapevolezza della riconducibilità eziologica dell'epatite C alle trasfusioni di sangue somministratele dal Cardarelli, già in epoca precedente al 12.10.2010, e che, quindi, in tale data
(di richiesta di risarcimento del danno al ), fosse già maturata la prescrizione del diritto CP_1 al risarcimento del danno.
Il primo giudice muove dal dato di fatto, evidenziato dalla difesa del , che le CP_1 conoscenze scientifiche “presenti già nel 2006”, unitamente alle notizie già da tempo diffuse nell'opinione pubblica sulla relazione tra trasfusioni di sangue e virus epatici e HCV, consentivano all'attrice, secondo un criterio di normale diligenza, di addivenire alla convinzione della derivazione eziologica della propria patologia dalla somministrazione di sangue o emoderivati presso l'ospedale Cardarelli, se non nell'immediatezza della diagnosi, in un tempo ragionevole che doveva verosimilmente essere collocato in epoca precedente al mese di ottobre del 2010, con la conseguenza che non era credibile che la suddetta convinzione fosse maturata nell'imminenza della presentazione della domanda di indennizzo, vale a dire soltanto nel mese di ottobre del 2010.
6 Sempre valorizzando le deduzioni del contenute nell'atto di citazione, il primo giudice CP_1 afferma come non possa dubitarsi che, se nel corso delle cure mediche l'attrice avesse chiesto ai sanitari di conoscere quali potessero essere state le cause e le modalità attraverso le quali poteva aver contratto la malattia, questi ultimi l'avrebbero informata delle modalità del contagio e che, a tali informazioni aveva avuto ragionevolmente accesso, o, Parte_1 comunque, avrebbe potuto averlo, usando un canone di diligenza ordinario.
Ciò posto la Corte osserva come il Tribunale abbia ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del , che ha indicato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, non CP_1 specificamente contestati in grado di appello, corroboranti la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, come maturata prima del mese di ottobre del 2010, e quindi oltre il quinquennio antecedente alla data della richiesta risarcitoria del 12.10.2015.
Pertanto non può ritenersi - come sostenuto dall'appellante - che il Tribunale abbia ribaltato l'onere della prova in capo ad Parte_1
Il giudice di prime cure, infatti, nell'affermare che avrebbe dovuto Parte_1 indicare quali fossero stati gli elementi che le avrebbero ingenerato, nel periodo compreso tra il
2006 e il 2010, l'idea di una diversa eziologia dell'epatite, ha soltanto evidenziato che - a fronte di una prova desumibile per presunzioni semplici della consapevolezza del nesso causale tra l'epatite e l'emotrasfusione già in un periodo precedente al mese di ottobre del 2010 - non ha fornito elementi probatori di segno contrario. Parte_1
L'appellante, peraltro, non deduce che gli elementi presuntivi valorizzati dal primo giudice non siano gravi, precisi e concordanti, e che sia stato violato il disposto dall'art. 2729, 1° comma,
c.c. il quale dispone che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale può ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerando la causa di valore indeterminabile e quindi applicando il disposto di cui all'art. 5, comma 6, del DM n.
55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, che dispone: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00
e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”.
E' consentito al giudicante di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia (cfr. da ultima Cass. ordinanza n. 955 del 15.01.2025).
Nel caso di specie, la contenuta complessità della controversia, la cui decisione si fonda sulla sola questione preliminare della prescrizione, giustifica il ricorso allo scaglione inferiore rispetto a quello che parte dall'importo di euro 26.000,00. Le spese si liquidano, quindi, come da
7 dispositivo, in misura prossima ai minimi tariffari per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), anche in considerazione del fatto che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 Controparte_1
, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali
[...] nella misura del 15%, iva e cpa, se dovuti, come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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