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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2357 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fiscale: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1985 e residente in Morro d'Oro (TE) alla Via Palermo snc, elettivamente domiciliato in Guardiagrele (CH) alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino DI
RI (cod. fiscale: – telefax 087185884 – PEC: C.F._2
del Foro di Chieti, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito: ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da
“sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscopatia bilaterale, tendinopatia bilaterale delle spalle e rachipatia lombare”, di origine professionale, quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 13% (3% per STC, 2% per meniscopatia, 3% per tendinopatia e 7% per rachipatia) e, conseguentemente;
In via principale: condannare l' Controparte_1 a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] (liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
In via gradata: condannare l' Controparte_1 a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 09/12/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_1 di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali plurime (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”) presentata in via amministrativa in data 18/06/2024
e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di prestare attività lavorativa dall'anno 2015 e ancora oggi come impiantista elettricista, occupandosi quotidianamente per otto ore al giorno della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili mediante l'utilizzo di trapani, mole e martelli demolitori per la foratura ed il taglio delle pareti in laterocemento, per il posizionamento dei tubi corrugati sottotraccia e delle canalette portacavi esterne nonché di occuparsi della posa dei conduttori elettrici e frutti e della posa in opera di apparecchi climatizzatori ed impianti fotovoltaici.
2 Ha riferito di essere continuamente esposto alle vibrazioni provenienti dagli attrezzi adoperati e di subire continue sollecitazioni alle articolazioni dei polsi ed alle spalle, soprattutto durante la fase di “tiro” delle sonde e dei cavi elettici dentro le canalette, i corrugati e le scatole di passaggio.
Ha evidenziato che, per lo svolgimento delle attività di elettricista, è costretto a svolgere continuamente azioni di presa e tenuta con le mani e ad adoperare attrezzi che lo costringono a subire continue sollecitazioni alle articolazioni dei polsi (giraviti, avvitatori, pinze, tronchesi) e ad assumere posture incongrue a carico delle ginocchia e della schiena soprattutto durante l'esecuzione delle tracce e la posa dei corrugati a terra nonché nelle fasi di posa in opera dei pannelli fotovoltaici su tetti e terrazzi.
Ha riferito di svolgere altresì attività di sollevamento e trasporto manuale di oggetti quali bobine di filo elettrico, tubi portacavi, tubi in rame per condizionamento, unità esterne dei condizionatori, split di aerazione, dal peso che varia dai pochi chilogrammi fino ai 30-40 chilogrammi e di essere esposto a virazioni e sollecitazioni a carico del rachide in conseguenza dell'utilizzo degli attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro svolto quali demolitori, trapani, mole, avvitatori.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, a carico dei polsi, avambracci, spalle, ginocchia e schiena, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale (movimentazione manuale dei carichi e/o sollevamento di carichi gravosi e/o esposizione a vibrazioni) e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le denunciate patologie, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 29/10/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato note di udienza, chiedendo l'accoglimento della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da quattro diverse malattie di origine professionale – “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”- e quantificate nella misura complessiva del 13% giusta domanda amministrativa del 18/06/2024 e non accolta dall' , deducendo di lavorare dal 2015 come impiantista elettricista di essere addetto CP_1 quotidianamente per otto ore al giorno alla realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili, con assunzione di posture incongrue, sollevamento manuale di carichi e utilizzo di strumenti lavorativi anche vibranti, comportanti tutti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, dei polsi, del rachide, delle ginocchia e delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
4 Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. teste
, ex collega di lavoro del ricorrente presso la ditta VI. , Testimone_1 CP_3 dalla quale è emerso che il lavoratore, in qualità di elettricista, si è occupato e si occupa ancora oggi della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili, nonché della posa dei conduttori elettrici e della posa in opera di apparecchi climatizzatori ed impianti fotovoltaici, con utilizzo quotidiano di strumenti anche vibranti quali trapani, demolitori, mole e avvitatori (soprattutto nell'esecuzione della fase di tiro delle sonde e dei cavi elettrici all'interno delle canalette) e assunzione di posture gravose soprattutto a carico dei polsi, del rachide e delle ginocchia (come facilmente riscontrabile durante l'esecuzione delle tracce e la posa dei corrugati a terra, nonché nelle fasi di posa in opera dei pannelli fotovoltaici su tetti e terrazzi).
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa , alla quale è Persona_2 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale delle infermità lamentate a carico dei polsi (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e della schiena
(“Rachipatia lombare”), siccome riconducibili all'attività lavorativa espletata, mentre, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle patologie sofferte a carico delle ginocchia
(“Meniscopatia bilaterale delle ginocchia”) e delle spalle (“Tendinopatia bilaterale delle spalle”), non le ha, tuttavia, considerate come derivate dall'attività professionale esercitata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura complessiva del 9%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “Il periziato svolge, da circa dieci anni
l'attività di elettricista impiantista che prevede l'uso frequente, anche se non continuativo per tutto il turno di lavoro, di strumenti vibranti. Visto il DVR, che riporta un indice di 2,5 m/s2 per il parametro A (8) di valutazione del rischio da vibrazioni e considerato che il periziato è un soggetto giovane e di sesso maschile, quindi statisticamente poco soggetto alla sindrome del tunnel carpale, ritengo che questa patologia sia di origine professionale.
Anche la discopatia lombare con radicolopatia, pur aggravata dalla polineuropatia mista, assonale e demielinizzante da cui è affetto il periziato, considerando che il signor è Pt_1 soggetto a movimentazione di carichi anche rilevanti e che assume molto spesso posture incongrue, deve ritenersi di origine professionale.
5 Per quanto riguarda la meniscopatia bilaterale delle ginocchia, visto il DVR, non si ritiene vi sia nesso causale con l'attività lavorativa in quanto il periziato assume solo occasionalmente e per brevi periodi la posizione in ginocchio. Anche la tendinopatia delle spalle, visto il DVR, non si ritiene di origine professionale in quanto l'attività non comporta movimenti ripetitivi degli arti superiori se non occasionalmente e per brevi periodi”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “1) Il signor è affetto Parte_1 dalle patologie denunciate:
2) la sindrome del tunnel carpale è di origine professionale e il danno biologico è pari al
3%
3) la patologia del rachide lombare (ernia discale L5-S1) è di origine professionale e il danno biologico è pari al 7%
4) la tendinopatia delle spalle NON è di origine professionale
5) la meniscopatia delle ginocchia NON è di origine professionale.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare le patologie denunciate a carico dei polsi (Sindrome del tunnel carpale bilaterale – D.B. 3%) e della schiena (Rachipatia lombare - D.B. 7%), mentre non ha riconosciuto la natura tecnopatica delle infermità sofferte a carico delle ginocchia e delle spalle, con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 9% a far data dalla domanda amministrativa del 18/06/2024.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di elettricista, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, lo stesso abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva dei polsi e del rachide lombare e che sia stato esposto a sollecitazioni vibranti provenienti dagli attrezzi di lavoro adoperati, per come è evidente soprattutto nell'esecuzione della fase di tiro delle sonde e dei cavi elettrici all'interno delle canalette, con assunzione di posture incongrue e gravose a livello della schiena e movimentazione di carichi anche rilevanti durante tutto il turno di lavoro svolto.
6 Di converso, l'assunzione solo occasionale e per brevi periodi della posizione inginocchiata durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e la tipologia di movimento degli arti superiori necessaria per l'esecuzione dell'attività di elettricista, non prevedendo movimenti ciclici di mantenimento di posture incongrue, escludono la derivazione professionale delle patologie lamentate a carico delle ginocchia e delle spalle.
Non risultano, peraltro, pervenuti rilievi critici all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali plurime (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”), va accolta solo parzialmente in ordine alla Sindrome del tunnel carpale bilaterale e alla Rachipatia lombare in quanto casualmente derivanti dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 9% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Alla luce del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, per il resto poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2357/2024 così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Rachipatia lombare”) che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al
7 D.M. 12.07.2000, nella misura del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa , ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' a rimborsare le spese di lite CP_1 sostenute dal ricorrente pari ad € 1.500,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 28/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fiscale: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1985 e residente in Morro d'Oro (TE) alla Via Palermo snc, elettivamente domiciliato in Guardiagrele (CH) alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv. Ettorino DI
RI (cod. fiscale: – telefax 087185884 – PEC: C.F._2
del Foro di Chieti, che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito: ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da
“sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscopatia bilaterale, tendinopatia bilaterale delle spalle e rachipatia lombare”, di origine professionale, quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 13% (3% per STC, 2% per meniscopatia, 3% per tendinopatia e 7% per rachipatia) e, conseguentemente;
In via principale: condannare l' Controparte_1 a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] (liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
In via gradata: condannare l' Controparte_1 a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...] stabilito dal D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 09/12/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_1 di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattie professionali plurime (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”) presentata in via amministrativa in data 18/06/2024
e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di prestare attività lavorativa dall'anno 2015 e ancora oggi come impiantista elettricista, occupandosi quotidianamente per otto ore al giorno della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili mediante l'utilizzo di trapani, mole e martelli demolitori per la foratura ed il taglio delle pareti in laterocemento, per il posizionamento dei tubi corrugati sottotraccia e delle canalette portacavi esterne nonché di occuparsi della posa dei conduttori elettrici e frutti e della posa in opera di apparecchi climatizzatori ed impianti fotovoltaici.
2 Ha riferito di essere continuamente esposto alle vibrazioni provenienti dagli attrezzi adoperati e di subire continue sollecitazioni alle articolazioni dei polsi ed alle spalle, soprattutto durante la fase di “tiro” delle sonde e dei cavi elettici dentro le canalette, i corrugati e le scatole di passaggio.
Ha evidenziato che, per lo svolgimento delle attività di elettricista, è costretto a svolgere continuamente azioni di presa e tenuta con le mani e ad adoperare attrezzi che lo costringono a subire continue sollecitazioni alle articolazioni dei polsi (giraviti, avvitatori, pinze, tronchesi) e ad assumere posture incongrue a carico delle ginocchia e della schiena soprattutto durante l'esecuzione delle tracce e la posa dei corrugati a terra nonché nelle fasi di posa in opera dei pannelli fotovoltaici su tetti e terrazzi.
Ha riferito di svolgere altresì attività di sollevamento e trasporto manuale di oggetti quali bobine di filo elettrico, tubi portacavi, tubi in rame per condizionamento, unità esterne dei condizionatori, split di aerazione, dal peso che varia dai pochi chilogrammi fino ai 30-40 chilogrammi e di essere esposto a virazioni e sollecitazioni a carico del rachide in conseguenza dell'utilizzo degli attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro svolto quali demolitori, trapani, mole, avvitatori.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, a carico dei polsi, avambracci, spalle, ginocchia e schiena, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale (movimentazione manuale dei carichi e/o sollevamento di carichi gravosi e/o esposizione a vibrazioni) e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le denunciate patologie, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 29/10/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato note di udienza, chiedendo l'accoglimento della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da quattro diverse malattie di origine professionale – “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”- e quantificate nella misura complessiva del 13% giusta domanda amministrativa del 18/06/2024 e non accolta dall' , deducendo di lavorare dal 2015 come impiantista elettricista di essere addetto CP_1 quotidianamente per otto ore al giorno alla realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili, con assunzione di posture incongrue, sollevamento manuale di carichi e utilizzo di strumenti lavorativi anche vibranti, comportanti tutti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e inferiori e, in particolare, dei polsi, del rachide, delle ginocchia e delle spalle.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
4 Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. teste
, ex collega di lavoro del ricorrente presso la ditta VI. , Testimone_1 CP_3 dalla quale è emerso che il lavoratore, in qualità di elettricista, si è occupato e si occupa ancora oggi della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali presso diversi cantieri edili, nonché della posa dei conduttori elettrici e della posa in opera di apparecchi climatizzatori ed impianti fotovoltaici, con utilizzo quotidiano di strumenti anche vibranti quali trapani, demolitori, mole e avvitatori (soprattutto nell'esecuzione della fase di tiro delle sonde e dei cavi elettrici all'interno delle canalette) e assunzione di posture gravose soprattutto a carico dei polsi, del rachide e delle ginocchia (come facilmente riscontrabile durante l'esecuzione delle tracce e la posa dei corrugati a terra, nonché nelle fasi di posa in opera dei pannelli fotovoltaici su tetti e terrazzi).
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa , alla quale è Persona_2 stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale delle infermità lamentate a carico dei polsi (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale”) e della schiena
(“Rachipatia lombare”), siccome riconducibili all'attività lavorativa espletata, mentre, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle patologie sofferte a carico delle ginocchia
(“Meniscopatia bilaterale delle ginocchia”) e delle spalle (“Tendinopatia bilaterale delle spalle”), non le ha, tuttavia, considerate come derivate dall'attività professionale esercitata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura complessiva del 9%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “Il periziato svolge, da circa dieci anni
l'attività di elettricista impiantista che prevede l'uso frequente, anche se non continuativo per tutto il turno di lavoro, di strumenti vibranti. Visto il DVR, che riporta un indice di 2,5 m/s2 per il parametro A (8) di valutazione del rischio da vibrazioni e considerato che il periziato è un soggetto giovane e di sesso maschile, quindi statisticamente poco soggetto alla sindrome del tunnel carpale, ritengo che questa patologia sia di origine professionale.
Anche la discopatia lombare con radicolopatia, pur aggravata dalla polineuropatia mista, assonale e demielinizzante da cui è affetto il periziato, considerando che il signor è Pt_1 soggetto a movimentazione di carichi anche rilevanti e che assume molto spesso posture incongrue, deve ritenersi di origine professionale.
5 Per quanto riguarda la meniscopatia bilaterale delle ginocchia, visto il DVR, non si ritiene vi sia nesso causale con l'attività lavorativa in quanto il periziato assume solo occasionalmente e per brevi periodi la posizione in ginocchio. Anche la tendinopatia delle spalle, visto il DVR, non si ritiene di origine professionale in quanto l'attività non comporta movimenti ripetitivi degli arti superiori se non occasionalmente e per brevi periodi”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “1) Il signor è affetto Parte_1 dalle patologie denunciate:
2) la sindrome del tunnel carpale è di origine professionale e il danno biologico è pari al
3%
3) la patologia del rachide lombare (ernia discale L5-S1) è di origine professionale e il danno biologico è pari al 7%
4) la tendinopatia delle spalle NON è di origine professionale
5) la meniscopatia delle ginocchia NON è di origine professionale.”
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare le patologie denunciate a carico dei polsi (Sindrome del tunnel carpale bilaterale – D.B. 3%) e della schiena (Rachipatia lombare - D.B. 7%), mentre non ha riconosciuto la natura tecnopatica delle infermità sofferte a carico delle ginocchia e delle spalle, con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 9% a far data dalla domanda amministrativa del 18/06/2024.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di elettricista, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, lo stesso abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva dei polsi e del rachide lombare e che sia stato esposto a sollecitazioni vibranti provenienti dagli attrezzi di lavoro adoperati, per come è evidente soprattutto nell'esecuzione della fase di tiro delle sonde e dei cavi elettrici all'interno delle canalette, con assunzione di posture incongrue e gravose a livello della schiena e movimentazione di carichi anche rilevanti durante tutto il turno di lavoro svolto.
6 Di converso, l'assunzione solo occasionale e per brevi periodi della posizione inginocchiata durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e la tipologia di movimento degli arti superiori necessaria per l'esecuzione dell'attività di elettricista, non prevedendo movimenti ciclici di mantenimento di posture incongrue, escludono la derivazione professionale delle patologie lamentate a carico delle ginocchia e delle spalle.
Non risultano, peraltro, pervenuti rilievi critici all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato dal giudice.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali plurime (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale, meniscosi bilaterale, tendinopatia spalle e rachipatia lombare”), va accolta solo parzialmente in ordine alla Sindrome del tunnel carpale bilaterale e alla Rachipatia lombare in quanto casualmente derivanti dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 9% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Alla luce del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, per il resto poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2357/2024 così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (“Sindrome del tunnel carpale bilaterale e Rachipatia lombare”) che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al
7 D.M. 12.07.2000, nella misura del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa , ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' a rimborsare le spese di lite CP_1 sostenute dal ricorrente pari ad € 1.500,00 per compensi, già al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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