Sentenza 15 dicembre 2023
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
04302-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3997/2023 -Presidente - VINCENZO SIANI CC 15/12/2023 FILIPPO CASA R.G.N. 29744/2023 STEFANO APRILE Relatore - MICAELA SERENA CURAMI DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per il rigetto;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trento, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di DE LD avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento in data 5 maggio 2023 con la quale veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, modificava alcune delle prescrizioni imposte, riducendo la fascia oraria del divieto di trattenimento al di fuori del domicilio, ampliando al territorio extra regionale il divieto di allontanamento prima previsto nell'ambito della provincia e riducendo a due volte al mese l'obbligo di presentarsi all'autorità incaricata della vigilanza.
2. Ricorre DE LD, a mezzo del difensore avv. Gloria Valentini, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: la violazione del principio del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. perché la sentenza del Tribunale di Trento in data 31 maggio 2021, che aveva assolto DE LD per vizio totale di mente, aveva unicamente previsto la sottoposizione alla misura di sicurezza dell'affidamento all'unità operativa psichiatrica Valle d'Adige per la durata di anni uno, mentre il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha aggiunto ben otto ulteriori prescrizioni (primo motivo); - la lesione del principio di proporzionalità e del fine rieducativo delle misure di sicurezza perché, a fronte della necessità di garantire il corretto percorso di cura presso il centro di salute mentale, DE LD, che ha adempiuto correttamente agli obblighi imposti, veniva sottoposto a ulteriori restrizioni della libertà personale, invece di essere sollevato dalla misura di sicurezza (secondo motivo); l'erronea indicazione di elementi negativi, quali l'essere stato controllato con persone gravate da precedenti penali e\o di polizia, mentre si trattava unicamente di colleghi di lavoro (terzo motivo); - la violazione del divieto di aggravamento della misura di sicurezza, essendo esso consentito unicamente in caso di trasgressione degli obblighi, tenuto conto del fatto che il Magistrato di sorveglianza aggravava immotivatamente e illegittimamente le prescrizioni che non erano contenute nella sentenza di proscioglimento (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 11 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2 1.1. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono manifestamenti infondati;
il secondo motivo è inammissibile per genericità.
2. Va anzitutto premesso che, nel caso della modifica delle prescrizioni relative alla misura di sicurezza della libertà vigilata, non si applica il principio del divieto di reformatio in peius. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «in tema di libertà vigilata, il giudice d'appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni» (Sez. 1, n. 48569 del 27/09/2017, Vecchi, Rv. 271406).
2.1. La doglianza difensiva, che denuncia la violazione del già menzionato principio è, quindi, inconsistente, dovendosi convintamente ribadire il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Ciò premesso, non può farsi a meno di notare che, inoltre, il ricorso confonde la statuizione contenuta nella sentenza di assoluzione, che si limita a disporre la misura di sicurezza della libertà vigilata, con il provvedimento applicativo emesso dal Magistrato di sorveglianza, il quale, secondo la puntuale valutazione allo stesso rimessa circa la attualità della pericolosità e il grado della stessa, ne fa concreta applicazione, graduando le modalità esecutive e dettando le prescrizioni più confacenti al caso concreto, alla luce della previsione contenuta nell'art. 190 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Tale aspetto, che il ricorso omette del tutto di considerare, è, invece, ampiamente illustrato nel provvedimento impugnato che evidenzia i gravi disturbi tuttora riscontrati e l'assenza di una effettiva adesione al percorso terapeutico, elementi tutti che hanno motivatamente condotto i giudici di sorveglianza a ritenere sussistente la pericolosità sociale e la necessità di adottare specifiche prescrizioni cui il prevenuto deve attenersi per consentire il corretto esplicarsi del percorso di recupero e trattamento nonché per evitare la ricaduta nelle condotte devianti.
3.2. Anche la frequentazione con pregiudicati, in disparte l'irrilevanza dell'esistenza di un rapporto amicale o di colleganza tra il condannato e i 3 pregiudicati che lo stesso è stato visto frequentare, non è contestata e deve essere valutata nella graduazione delle prescrizioni della misura di sicurezza, mentre essa contribuisce a palesare un comportamento ritenuto indicativo di una non adeguata partecipazione al percorso di trattamento.
4. D'altra parte, come il ricorso omette di considerare, il Tribunale di sorveglianza ha addirittura ridotto l'onerosità delle prescrizioni imposte dal Magistrato di sorveglianza, restringendo la durata il divieto di trattenersi al di fuori della propria abitazione, ampliando la possibilità di movimento all'interno di tutto il territorio regionale e riducendo a due sole volte al mese l'obbligo di presentazione alla autorità di vigilanza, sicché, lungi dall'essere state introdotte più stringenti prescrizioni limitative, ildelle comunque legittime - provvedimento impugnato ha, invece, adottato un dispositivo più favorevole.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Stefano Aprile CORTE SUPPENA 31 2024. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 4