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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr.ssa Caterina Garufi Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza dell' 11.09.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3811 Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
nata a [...], il Parte_1
10.06.1966, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.5, presso lo studio dell'Avv. Santino Fella, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamemte all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...] C.F. , CP_2 C.F._3 ambedue elettivamente domiciliate in Cassino (FR), Via degli Eroi n.106, nonchè al domicilio digitale dell'Avv. Angela Vallerotonda, che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATE
E
r.g. n. 1 nata a [...] il [...]C.F. Controparte_3 [...]
C.F._4 elettivamente domiciliata al domicilio digitale dell'Avv. Rosalba Genovese
( , che la rappresenta e difende per Email_1 procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 62/2023, depositata il 19.01.2023 e pubblicata in data 20.01.2023 – opposizione di terzo-
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 62/2023 emessa da Tribunale di Cassino (FR) sezione civile, Giudice dott. Federico Eramo, nell'ambito del giudizio n.r.g 1910/20111 depositata in cancelleria in data 20.01.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-confermare la sentenza 429/2011 nella parte contestata dalle opponenti;
-in via principale ritenere dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande avanzate da e;
in via CP_2 Controparte_1 riconvenzionale: ordinare:
-a e di rimuovere le condutture che Controparte_1 CP_2 dipartono dal terzo e quarto contatore dell'acqua e servono i loro appartamenti siti al secondo e terzo piano dell'immobile situato a Cassino in Via Enrico De Nicola n.195 (FR);
-a e di rimuovere la conduttura del Controparte_1 CP_2 gas che diparte dal primo contatore partendo dal basso e serve il loro appartamento posto al secondo piano dell'immobile sito a Cassino in Via Enrico De Nicola n.195 (FR);
-condannare:
e al risarcimento dei danni subiti, CP_2 Controparte_1 anche nella misura equitativamente dovuta;
condannare, infine, le opponenti al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre iva e cap come per legge.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre l'IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, fermo restando le istanze istruttorie ammesse e in particolare i documenti prodotti dal n.01 al n.23 (memoria secondo termine ex art.183 c.p.c) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, in quest'ultima indicate e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
r.g. n. 2 parte motiva del presente appello e nello specifico: B) ordinare (ex art.210 c.p.c) alle opponenti e CP_2 CP_1
la produzione documentale dei contratti relativi alla prima fornitura
[...] dell'acqua riferita ai contatori n.BA114045-04 ( e Controparte_1
secondo piano) n. AA051203-07 ( (terzo piano CP_2 CP_2 edificato nel 1993); C) ordinare (ex art.210 c.p.c.) alle opponenti di produrre documento attestante i loro diritti (servitù) sulle condutture dell'acqua e gas che precedono e seguono i contatori;
F ) la convocazione del C.T.U dott. ing a chiarimenti sulla Persona_1 comproprietà delle condutture, acqua e gas che precedono i contatori delle attrici fino ad arrivare alla presa posta fuori il fabbricato;
G) la convocazione del C.T.U dott. Ing. a chiarimenti sul Persona_1 termine giuridico usato “beneficio tratto” (pag.12 C.T.U) non di sua competenza, non richiesto nell'unico quesito ammesso, al fine di stralciarlo dalla C.T.U dallo stesso redatta e ritualmente depositata secondo i termini concessi dal Giudice.”
CONCLUSIONI PER LE APPELLATE CP_1
E :
[...] CP_2
“Piaccia all' Ecc,ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso, dichiarati infondati i motivi dedotti, respingere l'appello e dichiarare altresì inammissibili e comunque respingere tutte le richieste istruttorie e le domande in esso contenute. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
CONCLUSIONI PER LE APPELLATE : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da . Con condanna di Parte_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
[...]
62/2023 depositata il 19 gennaio 2023, che ha accolto l'opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. proposta da e , avverso la CP_2 Controparte_1 sentenza n. 429/2011 dello stesso Tribunale, resa nel giudizio tra Parte_1
e , con la quale è stato ordinato a quest'ultima di
[...] Controparte_3 rimuovere le condutture dell'acqua e del gas ed i loro discendenti posti sulla proprietà di . Parte_1
A sostegno della loro domanda, le opponenti hanno esposto che:
- sono proprietarie di appartamenti nel fabbricato sito in Cassino, Via. E. De Nicola (già Via Napoli) n.195, in particolare è proprietaria CP_2
r.g. n. 3 di un appartamento sito al terzo piano e è Controparte_1 proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano;
- tali appartamenti (al pari di quelli degli altri condomini) sono forniti di acqua e gas tramite condutture che, dal terreno retrostante il fabbricato, si elevano lungo le pareti comuni di questo fino a raggiungere le rispettive abitazioni;
- l'impianto idrico a servizio degli appartamenti è stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato ed è stato eseguito dall'originario proprietario negli anni Quaranta, il quale ha venduto nel 1966 agli avi delle opponenti, di modo che tale diritto è sorto, a loro favore, sia per destinazione del padre di famiglia sia per usucapione acquisitiva;
- la realizzazione dell'impianto in questione risulta evidente dalle caratteristiche delle condutture e dei contatori di vecchio tipo, da tempo non più utilizzati, come confermato dall'attestazione del Comune di Cassino, secondo la quale: “la condotta idrica di Via E. De Nicola 195 non ha subito modifiche né spostamenti negli anni essendo essa risalente al periodo pre o contestuale all'edificazione dei fabbricati”;
- sono venute a conoscenza del giudizio solo al momento della comunicazione del provvedimento con cui il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 429 del 24 maggio 2011, ha disposto la rimozione delle condutture dell'acqua e del gas e dei loro discendenti posti sulla proprietà di;
Parte_1
- tale pronuncia, munita di efficacia esecutiva, le pregiudica gravemente poiché la rimozione importa l'eliminazione delle condutture e discendenti che sono di loro proprietà e che sono a servizio dei loro appartamenti;
- la suddetta pronuncia è stata emessa all'esito di un giudizio nel quale avrebbero dovuto esser chiamate in causa, dato che le condutture oggetto della controversia sono di proprietà non solo dell'unico condomino citato in giudizio, ma anche di , e Controparte_1 CP_2
, litisconsorti necessari. Controparte_4
Ciò posto, e hanno concluso CP_2 Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza, con contestuale affermazione del loro diritto a mantenere le condutture del gas e dell'acqua e relativi contatori e discendenti nella collocazione in cui si trovano, avendo esse non solo il diritto al passaggio di dette condotte nel suolo, le quali non insistono sui beni di proprietà esclusiva di , la quale, peraltro, nell'atto di Parte_1 acquisto del 2000, avrebbe accettato la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'acquisto, ivi comprese le servitù.
si è costituita in giudizio per sentire confermare la Parte_1 sentenza 429/2011 nella parte contestata dalle opponenti, sostenendo che la sentenza interessa le sole condutture di , che sono del tutto Controparte_3 autonome rispetto a quelle delle attrici. Circa le condutture d'acqua, l'attestazione del Comune si riferisce alla conduttura idrica esterna al fabbricato e non a quella interna. In via riconvenzionale, ha chiesto Parte_1 di condannare le attrici all'eliminazione del terzo e quarto contatore d'acqua e r.g. n. 4 delle relative condutture e del contatore del gas che serve gli appartamenti posti al secondo e terzo piano dell'immobile in oggetto e CP_2 all'eliminazione del tubo di scarico proveniente dal terzo piano di sua proprietà. Infine, ha chiesto anche la condanna per lite temeraria e il risarcimento dei danni subiti anche nella misura equitativamente dovuta.
si è costituita in giudizio aderendo alla tesi prospettata Controparte_3 delle opponenti, secondo cui anche le stesse avrebbero dovuto essere chiamate nel giudizio definito con la sentenza opposta in quanto litisconsorti necessari, essendo le condutture in oggetto anche di loro proprietà. Pertanto, la rimozione ordinata con la sentenza 429/2011 comporterebbe alle opponenti un danno grave e irreparabile che le priverebbe di usufruire di servizi essenziali, quali la fornitura di acqua e gas. Il Tribunale di Cassino, dopo aver ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta e istruito la causa mediante CTU, interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali, ha così deciso:
“definitivamente pronunciando;
DICHIARA nulla e improduttiva di effetti nei confronti di e la sentenza n. 429/2011 CP_2 Controparte_1 di questo Tribunale;
AFFERMA il diritto di e CP_2 CP_1
a mantenere le condutture dell'acqua e del gas e relativi contatori e
[...] discendenti nella collocazione attuale per servitù per destinazione del padre di famiglia. Condanna al pagamento delle spese di questo Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della
le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di Parte_1 causa.”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, riportandosi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha rilevato che le tubazioni in esame non sono solo di proprietà di , ma comuni a tutti i Controparte_3 condomini. Invero, la tubazione emerge dal terreno di proprietà di Parte_1
inizialmente unica e, dopo un breve tratto verticale (fuori terra), si
[...] suddivide in due linee che raggiungono i due contatori. Quindi, si tratta di una conduttura unica posta a servizio di tutte le abitazioni dei condomini, da intendersi comuni in termine di “beneficio tratto”, nel senso di una situazione di fatto che merita tutela, costituendo per le opponenti il presupposto di una condizione di litisconsorzio necessario. Infatti, l'esecuzione della sentenza comporta la rimozione di tubature che priverebbe i loro appartamenti di acqua e gas, facendo venir meno tale beneficio. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda delle opponenti anche in ordine alla ravvisata costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendone integrati, nel caso di specie, i requisiti necessari: la conformazione, il posizionamento, la destinazione a favore dei condomini delle condutture, oltre che la mancata contestazione da parte di Parte_1
in sede di atto d'acquisto della presunta servitù.
[...]
Infine, il Tribunale rileva che dalle prove testimoniali emerge chiaramente che la conformazione del fabbricato e lo stato dei luoghi non hanno subito r.g. n. 5 modifiche nel corso del tempo, come tra l'altro confermato in sede di interrogatorio formale reso dalla convenuta, la quale non ha dedotto eventuali trasformazioni rispetto alla posizione attuale delle condutture. ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 impugnata, chiedendo, sulla base di cinque motivi, la conferma della sentenza 429/2011 e concludendo nel senso riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite
[...]
e che hanno richiesto, preliminarmente, la CP_1 CP_2 dichiarazione di inammissibilità dell'appello, insistendo nel merito per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con la reiezione di tutte le richieste istruttorie e le domande in esso contenute, con vittoria di spese.
si è costituita in giudizio e ha richiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, previa eventuale declaratoria di inammissibilità e , comunque, con vittoria di spese. La causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 11.09.2025, ove la Corte ha deciso ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalle parti appellate. . L'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione che si deve all'art. 3, comma 26 lett.a) del D.Legvo n. 149 del 2022, ha sostanzialmente normato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello, ancorché contenenti prevalenti e ripetuti richiami alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 429/2011 e alle consulenze tecniche svolte sia nel giudizio definito con la sentenza impugnata sia nel giudizio di esecuzione della sentenza oggetto di r.g. n. 6 opposizione, sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, le ragioni di dissenso rispetto alle premesse in fatto e in diritto, da cui il primo giudice ha tratto la sua decisione e che dunque l'appello di Parte_1 proposto avverso la sentenza n. 62/2023 è ammissibile.
2. Il primo e il secondo ,motivo di appello vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo , l'appellante deduce che la sentenza opposta n 429/11 legittimamente obbligherebbe la sola alla rimozione delle Controparte_3 condutture del gas e dell'acqua, perché tutte in superficie ed a vista ed insistenti sulla proprietà , in quanto i tratti di condutture in parte a vista ed in Parte_1 parte interrate, poste prima del contatore così come lo stesso contatore, non sarebbero di proprietà e nella disponibilità dell'utente, , ma Controparte_3 di proprietà del gestore Aquamet del Comune di Cassino, ente concessionario, con la conseguenza che essi non sarebbero interessati dalla sentenza perché, seppure a servizio delle varie utenze, non sono di proprietà delle parti in causa e tanto meno a loro comuni. Con il secondo motivo, connesso al precedente, poiché centrato sugli effetti dell'esecuzione della sentenza n. 429/2011, l'appellante censura sia i contenuti degli accertamenti tecnici eseguiti nei giudizi sia le valutazioni che ne ha tratte il giudice, del quale si censura il preteso
“comportamento non univoco”, per avere , dapprima acquisito entrambe le CTU depositate nel procedimento n 734/11 di esecuzione della sentenza n. 429/11, e, successivamente, disposto d'ufficio una CTU nel giudizio di opposizione, ponendo al consulente “un unico quesito [asseritamente] redatto nell'interesse delle appellate” e non accogliendo quello dell'appellante in quanto non pertinente. Infine , l'appellante con il secondo motivo lamenta l'utilizzo del termine “beneficio tratto” dal C.T.U, che, in tal modo avrebbe eluso la questione della proprietà delle condutture e del contatore in capo agli enti eroganti.
I motivi non possono essere accolti. L'opposizione di terzo ordinaria proposta ai sensi dell'art. 404, primo comma c.p.c. da e da è l'azione con la Controparte_1 CP_2 quale la sentenza passata in giudicato e comunque esecutiva viene opposta da coloro i quali, pur non essendo stati parte del giudizio, assumono di essere titolari di un diritto che la sentenza ha inciso. Più in particolare, presupposto della legittimazione ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 404 c.p.c. è la pretesa 'titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti ' (tra le altre, Cass., sez. II, 30.7.2024 n. 21230). Quindi il giudice adito in opposizione, per accertare la violazione del contraddittorio verificatasi nel giudizio concluso con la sentenza opposta, deve valutare se il diritto oggetto della controversia sia comune agli opponenti, i quali sono legittimati a richiederne tutela autonomamente, non essendo meri aventi causa delle parti del giudizio. Applicati tali principi alla controversia in esame, si osserva che l'oggetto del giudizio della sentenza appellata, nonché l'oggetto di questo giudizio di appello, pur se nei limiti dei motivi di impugnazione proposti, concerne la seguente questione : se la sentenza n. 429/2011 resa dal Tribunale di Cassino, accogliendo la domanda avanzata da , contro Parte_1 [...]
e ordinando alla convenuta di rimuovere le condutture dell'acqua e CP_3
r.g. n. 7 del gas ed i loro discendenti posti sulla proprietà di , Parte_1 dovesse essere pronunciata anche nei confronti delle opponenti,
[...]
e di , in quanto contraddittori necessari. CP_1 CP_2
Tale è il fine al quale devono mirare gli accertamenti tecnici indispensabili per valutazione richiesta al giudice dell'opposizione di terzo. Pertanto, del tutto congruo alla natura e ai limiti intrinseci dell'impugnazione di cui all'art. 404, primo comma c.p.c. è il quesito posto al CTU nominato (“Illustrato lo stato dei luoghi e, in particolare, il percorso delle condutture del gas e dell'acqua e i loro discendenti , accerti se quelle poste nel terreno di proprietà di sono comuni anche alle Parte_1 opponenti e servono gli appartamenti di queste”). Nessun rilievo nel presente giudizio hanno pertanto le obiezioni e le censure dell'appellante relative sia alla titolarità delle diverse parti dell' impianto di distribuzione del gas e dell'acqua, compresi i contatori, essendo accertata la proprietà della società Aquamet e del Comune di Cassino, ente concessionario, sia il pregiudizio in concreto derivabile ai terzi dalla condotta di rimozione ordinata alla convenuta . Controparte_3
La consulenza tecnica ha tratto le sue conclusioni, all'esito di un accertamento approfondito dello stato dei luoghi , ampiamente corredato dalla relativa documentazione amministrativa e fotografica, e ha motivatamente accertato che le tubazioni attraverso le quali fluiscono gas e acqua e i relativi discendenti servono tanto l'appartamento di tanto gli Controparte_3 appartamenti delle opponenti, e . Controparte_1 CP_2
Tale conclusione, peraltro ragionevolmente fondata sulla struttura edilizia dell'unico immobile del quale fanno parte le unità abitative dei contendenti, è correttamente recepita dalla sentenza impugnata. 'Il CTU ha accertato che le tubazioni non sono solo di CP_3 ma anche di altre persone e comuni a tutti i condomini e quindi già per
[...] questo la sentenza contestata deve considerarsi “inutiliter data” nei confronti di queste ultime (v. pag. 12 CTU). Le condutture sul terreno della Parte_1 rappresentano una conduttura unica posta a servizio di tutte le abitazioni dei condomini e l'esecuzione della sentenza importa la rimozione che a sua volta priverebbe i loro appartamenti di acqua e gas. Circa le condutture del gas, la tubazione emerge dal terreno di proprietà inizialmente unica e, dopo Parte_1 un breve tratto verticale (fuori terra) si suddivide in due linee che raggiungono i due contatori. La tubazione è, per quanto sopra, comune alle utenze degli appartamenti di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
(v. pag. 7 CTU). La probabilità che l'esecuzione della sentenza 429/2011 potrà comportare un danno per le condutture delle opponenti è una conseguenza logica di quanto espresso dal CTU anche in udienza. Il CTU ha espressamente e integralmente richiamato all'udienza del 8 settembre 2014 il “merito” del suo elaborato, nel quale egli ha affermato che le condutture sono comuni in termine di “beneficio tratto”, nel senso di una situazione di fatto che merita tutela (v. pag. 12 CTU), e da ciò discende razionalmente che la rimozione farà venire meno tale beneficio…. Il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404 primo comma c.p.c. accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza
r.g. n. 8 opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto .' Non può pertanto essere accolta la censura della parte appellante, concentrata nel secondo motivo di appello, con la quale si lamenta la parzialità del quesito posto al CTU che avrebbe trascurato di richiedere l'accertamento del pregiudizio che l'ordine di rimozione porterebbe ai terzi opponenti. Tale aspetto ha formato oggetto dell'accertamento tecnico disposto in vista dell'esecuzione della sentenza opposta, per le criticità connesse all'esecuzione dell'ordine di rimozione rivolto a , senza considerare gli altri Controparte_3 comproprietari delle unità abitative comprese nell'unico fabbricato. Peraltro, tali accertamenti non si sono posti in contrasto con la CTU espletata nel presente giudizio, bensì in relazione di complementarietà. Infatti, la conclusione che il CTU ha tratto dall'esame dello stato dei luoghi, ha escluso il passaggio di alcuna tubazione di nella proprietà , sì da non Controparte_3 Parte_1 potersi pronunciare sul pregiudizio derivante da un'esecuzione impossibile per mancanza dell'oggetto. Va comunque precisato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'ammissibilità e la relativa legittimazione a proporre opposizione di terzo prescinde dall'accertamento del concreto pregiudizio sofferto, il pregiudizio consistendo nella accertata lesione del contraddittorio ai danni di una parte titolare di un diritto suscettibile di autonoma tutela e incompatibile on la tutela del diritto agito dalla parte in giudizio. 'Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.' (Cass., sez. III, 23.7.2025 n. 20880). Pertanto, anche sotto tale profilo il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
3. Con il terzo motivo di appello, si censura la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il diritto delle opponenti a mantenere le condutture in questione nella collocazione attuale, per la riconosciuta sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Ad avviso dell'appellante il Giudice non avrebbe considerato tutti i passaggi di proprietà e relativi frazionamenti che il fondo in questione avrebbe subito, sicché non sarebbe stato, , Persona_2 originario e attuale proprietario del fondo, a posizionare le condutture delle opponenti, che non si trovano sui luoghi da oltre venti anni. Esattamente la sentenza impugnata nega ogni rilievo alla circostanza per la quale 'nell'atto di compravendita dell'immobile di proprietà della Parte_1 non ci sia menzione alcuna della presunta servitù: questa è una censura generica perché non considera che non è necessario che la costituzione di una servitù risulti da un contratto, nei casi in cui questa possa, ad esempio, essere stata costituita dal padre di famiglia ai sensi degli artt. 1031 e 1062 c.c. Infatti, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere
r.g. n. 9 liberamente precostituito nel suo assetto, o modificato dal proprietario, anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano. Queste operazioni determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e quindi l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 6923 del 07/04/2015 , sez. 2, sentenza n. 11287 del 10/05/2018; sez. 2, ordinanza n .22773 del 12/09/2019). Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio'. Tali argomentazioni vanno integralmente confermate alla luce delle acquisizioni istruttorie che non richiedono integrazioni di sorta e dei parametri normativi applicabili alla controversia in esame.
4. Infine, vanno parimenti respinti il quarto e il quinto motivo di appello, ambedue intesi a contestare il fondamento probatorio della decisione. Entrambi , peraltro, impugnano passaggi non rilevanti della decisione, sulla base di motivazioni che da un lato censurano il valore probatorio dell'interrogatorio formale della parte attrice , peraltro affermandone la Parte_1 conformità dei contenuti ai documenti acquisiti, e dall'altra la mancata ricostruzione di un verbale di cui non si indica l'oggetto.
Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata 3. Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
. nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino Controparte_3
n.62/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna delle due parti, in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
r.g. n. 10 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, lì 11.09.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. 11
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore dr.ssa Caterina Garufi Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza dell' 11.09.2025, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3811 Ruolo generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
nata a [...], il Parte_1
10.06.1966, C.F.: , C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n.5, presso lo studio dell'Avv. Santino Fella, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamemte all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, CodiceFiscale_2
nata a [...], il [...] C.F. , CP_2 C.F._3 ambedue elettivamente domiciliate in Cassino (FR), Via degli Eroi n.106, nonchè al domicilio digitale dell'Avv. Angela Vallerotonda, che le rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATE
E
r.g. n. 1 nata a [...] il [...]C.F. Controparte_3 [...]
C.F._4 elettivamente domiciliata al domicilio digitale dell'Avv. Rosalba Genovese
( , che la rappresenta e difende per Email_1 procura rilasciata su foglio separato e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, n. 62/2023, depositata il 19.01.2023 e pubblicata in data 20.01.2023 – opposizione di terzo-
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma contrariis reiectis;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto Appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 62/2023 emessa da Tribunale di Cassino (FR) sezione civile, Giudice dott. Federico Eramo, nell'ambito del giudizio n.r.g 1910/20111 depositata in cancelleria in data 20.01.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-confermare la sentenza 429/2011 nella parte contestata dalle opponenti;
-in via principale ritenere dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande avanzate da e;
in via CP_2 Controparte_1 riconvenzionale: ordinare:
-a e di rimuovere le condutture che Controparte_1 CP_2 dipartono dal terzo e quarto contatore dell'acqua e servono i loro appartamenti siti al secondo e terzo piano dell'immobile situato a Cassino in Via Enrico De Nicola n.195 (FR);
-a e di rimuovere la conduttura del Controparte_1 CP_2 gas che diparte dal primo contatore partendo dal basso e serve il loro appartamento posto al secondo piano dell'immobile sito a Cassino in Via Enrico De Nicola n.195 (FR);
-condannare:
e al risarcimento dei danni subiti, CP_2 Controparte_1 anche nella misura equitativamente dovuta;
condannare, infine, le opponenti al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre iva e cap come per legge.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre l'IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, fermo restando le istanze istruttorie ammesse e in particolare i documenti prodotti dal n.01 al n.23 (memoria secondo termine ex art.183 c.p.c) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, in quest'ultima indicate e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella
r.g. n. 2 parte motiva del presente appello e nello specifico: B) ordinare (ex art.210 c.p.c) alle opponenti e CP_2 CP_1
la produzione documentale dei contratti relativi alla prima fornitura
[...] dell'acqua riferita ai contatori n.BA114045-04 ( e Controparte_1
secondo piano) n. AA051203-07 ( (terzo piano CP_2 CP_2 edificato nel 1993); C) ordinare (ex art.210 c.p.c.) alle opponenti di produrre documento attestante i loro diritti (servitù) sulle condutture dell'acqua e gas che precedono e seguono i contatori;
F ) la convocazione del C.T.U dott. ing a chiarimenti sulla Persona_1 comproprietà delle condutture, acqua e gas che precedono i contatori delle attrici fino ad arrivare alla presa posta fuori il fabbricato;
G) la convocazione del C.T.U dott. Ing. a chiarimenti sul Persona_1 termine giuridico usato “beneficio tratto” (pag.12 C.T.U) non di sua competenza, non richiesto nell'unico quesito ammesso, al fine di stralciarlo dalla C.T.U dallo stesso redatta e ritualmente depositata secondo i termini concessi dal Giudice.”
CONCLUSIONI PER LE APPELLATE CP_1
E :
[...] CP_2
“Piaccia all' Ecc,ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni sopra esposte ed in ogni caso, dichiarati infondati i motivi dedotti, respingere l'appello e dichiarare altresì inammissibili e comunque respingere tutte le richieste istruttorie e le domande in esso contenute. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
CONCLUSIONI PER LE APPELLATE : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da . Con condanna di Parte_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 18.07.2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
[...]
62/2023 depositata il 19 gennaio 2023, che ha accolto l'opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. proposta da e , avverso la CP_2 Controparte_1 sentenza n. 429/2011 dello stesso Tribunale, resa nel giudizio tra Parte_1
e , con la quale è stato ordinato a quest'ultima di
[...] Controparte_3 rimuovere le condutture dell'acqua e del gas ed i loro discendenti posti sulla proprietà di . Parte_1
A sostegno della loro domanda, le opponenti hanno esposto che:
- sono proprietarie di appartamenti nel fabbricato sito in Cassino, Via. E. De Nicola (già Via Napoli) n.195, in particolare è proprietaria CP_2
r.g. n. 3 di un appartamento sito al terzo piano e è Controparte_1 proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano;
- tali appartamenti (al pari di quelli degli altri condomini) sono forniti di acqua e gas tramite condutture che, dal terreno retrostante il fabbricato, si elevano lungo le pareti comuni di questo fino a raggiungere le rispettive abitazioni;
- l'impianto idrico a servizio degli appartamenti è stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato ed è stato eseguito dall'originario proprietario negli anni Quaranta, il quale ha venduto nel 1966 agli avi delle opponenti, di modo che tale diritto è sorto, a loro favore, sia per destinazione del padre di famiglia sia per usucapione acquisitiva;
- la realizzazione dell'impianto in questione risulta evidente dalle caratteristiche delle condutture e dei contatori di vecchio tipo, da tempo non più utilizzati, come confermato dall'attestazione del Comune di Cassino, secondo la quale: “la condotta idrica di Via E. De Nicola 195 non ha subito modifiche né spostamenti negli anni essendo essa risalente al periodo pre o contestuale all'edificazione dei fabbricati”;
- sono venute a conoscenza del giudizio solo al momento della comunicazione del provvedimento con cui il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 429 del 24 maggio 2011, ha disposto la rimozione delle condutture dell'acqua e del gas e dei loro discendenti posti sulla proprietà di;
Parte_1
- tale pronuncia, munita di efficacia esecutiva, le pregiudica gravemente poiché la rimozione importa l'eliminazione delle condutture e discendenti che sono di loro proprietà e che sono a servizio dei loro appartamenti;
- la suddetta pronuncia è stata emessa all'esito di un giudizio nel quale avrebbero dovuto esser chiamate in causa, dato che le condutture oggetto della controversia sono di proprietà non solo dell'unico condomino citato in giudizio, ma anche di , e Controparte_1 CP_2
, litisconsorti necessari. Controparte_4
Ciò posto, e hanno concluso CP_2 Controparte_1 chiedendo la dichiarazione di nullità della sentenza, con contestuale affermazione del loro diritto a mantenere le condutture del gas e dell'acqua e relativi contatori e discendenti nella collocazione in cui si trovano, avendo esse non solo il diritto al passaggio di dette condotte nel suolo, le quali non insistono sui beni di proprietà esclusiva di , la quale, peraltro, nell'atto di Parte_1 acquisto del 2000, avrebbe accettato la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'acquisto, ivi comprese le servitù.
si è costituita in giudizio per sentire confermare la Parte_1 sentenza 429/2011 nella parte contestata dalle opponenti, sostenendo che la sentenza interessa le sole condutture di , che sono del tutto Controparte_3 autonome rispetto a quelle delle attrici. Circa le condutture d'acqua, l'attestazione del Comune si riferisce alla conduttura idrica esterna al fabbricato e non a quella interna. In via riconvenzionale, ha chiesto Parte_1 di condannare le attrici all'eliminazione del terzo e quarto contatore d'acqua e r.g. n. 4 delle relative condutture e del contatore del gas che serve gli appartamenti posti al secondo e terzo piano dell'immobile in oggetto e CP_2 all'eliminazione del tubo di scarico proveniente dal terzo piano di sua proprietà. Infine, ha chiesto anche la condanna per lite temeraria e il risarcimento dei danni subiti anche nella misura equitativamente dovuta.
si è costituita in giudizio aderendo alla tesi prospettata Controparte_3 delle opponenti, secondo cui anche le stesse avrebbero dovuto essere chiamate nel giudizio definito con la sentenza opposta in quanto litisconsorti necessari, essendo le condutture in oggetto anche di loro proprietà. Pertanto, la rimozione ordinata con la sentenza 429/2011 comporterebbe alle opponenti un danno grave e irreparabile che le priverebbe di usufruire di servizi essenziali, quali la fornitura di acqua e gas. Il Tribunale di Cassino, dopo aver ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta e istruito la causa mediante CTU, interrogatorio formale della convenuta e prove testimoniali, ha così deciso:
“definitivamente pronunciando;
DICHIARA nulla e improduttiva di effetti nei confronti di e la sentenza n. 429/2011 CP_2 Controparte_1 di questo Tribunale;
AFFERMA il diritto di e CP_2 CP_1
a mantenere le condutture dell'acqua e del gas e relativi contatori e
[...] discendenti nella collocazione attuale per servitù per destinazione del padre di famiglia. Condanna al pagamento delle spese di questo Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della
le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di Parte_1 causa.”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, riportandosi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha rilevato che le tubazioni in esame non sono solo di proprietà di , ma comuni a tutti i Controparte_3 condomini. Invero, la tubazione emerge dal terreno di proprietà di Parte_1
inizialmente unica e, dopo un breve tratto verticale (fuori terra), si
[...] suddivide in due linee che raggiungono i due contatori. Quindi, si tratta di una conduttura unica posta a servizio di tutte le abitazioni dei condomini, da intendersi comuni in termine di “beneficio tratto”, nel senso di una situazione di fatto che merita tutela, costituendo per le opponenti il presupposto di una condizione di litisconsorzio necessario. Infatti, l'esecuzione della sentenza comporta la rimozione di tubature che priverebbe i loro appartamenti di acqua e gas, facendo venir meno tale beneficio. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda delle opponenti anche in ordine alla ravvisata costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ritenendone integrati, nel caso di specie, i requisiti necessari: la conformazione, il posizionamento, la destinazione a favore dei condomini delle condutture, oltre che la mancata contestazione da parte di Parte_1
in sede di atto d'acquisto della presunta servitù.
[...]
Infine, il Tribunale rileva che dalle prove testimoniali emerge chiaramente che la conformazione del fabbricato e lo stato dei luoghi non hanno subito r.g. n. 5 modifiche nel corso del tempo, come tra l'altro confermato in sede di interrogatorio formale reso dalla convenuta, la quale non ha dedotto eventuali trasformazioni rispetto alla posizione attuale delle condutture. ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 impugnata, chiedendo, sulla base di cinque motivi, la conferma della sentenza 429/2011 e concludendo nel senso riportato in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite
[...]
e che hanno richiesto, preliminarmente, la CP_1 CP_2 dichiarazione di inammissibilità dell'appello, insistendo nel merito per il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con la reiezione di tutte le richieste istruttorie e le domande in esso contenute, con vittoria di spese.
si è costituita in giudizio e ha richiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, previa eventuale declaratoria di inammissibilità e , comunque, con vittoria di spese. La causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 11.09.2025, ove la Corte ha deciso ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, opposta dalle parti appellate. . L'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione che si deve all'art. 3, comma 26 lett.a) del D.Legvo n. 149 del 2022, ha sostanzialmente normato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, i limiti di ammissibilità formale dell'atto di appello “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019). Tanto premesso, la Corte reputa che dai motivi di appello, ancorché contenenti prevalenti e ripetuti richiami alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 429/2011 e alle consulenze tecniche svolte sia nel giudizio definito con la sentenza impugnata sia nel giudizio di esecuzione della sentenza oggetto di r.g. n. 6 opposizione, sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, le ragioni di dissenso rispetto alle premesse in fatto e in diritto, da cui il primo giudice ha tratto la sua decisione e che dunque l'appello di Parte_1 proposto avverso la sentenza n. 62/2023 è ammissibile.
2. Il primo e il secondo ,motivo di appello vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo , l'appellante deduce che la sentenza opposta n 429/11 legittimamente obbligherebbe la sola alla rimozione delle Controparte_3 condutture del gas e dell'acqua, perché tutte in superficie ed a vista ed insistenti sulla proprietà , in quanto i tratti di condutture in parte a vista ed in Parte_1 parte interrate, poste prima del contatore così come lo stesso contatore, non sarebbero di proprietà e nella disponibilità dell'utente, , ma Controparte_3 di proprietà del gestore Aquamet del Comune di Cassino, ente concessionario, con la conseguenza che essi non sarebbero interessati dalla sentenza perché, seppure a servizio delle varie utenze, non sono di proprietà delle parti in causa e tanto meno a loro comuni. Con il secondo motivo, connesso al precedente, poiché centrato sugli effetti dell'esecuzione della sentenza n. 429/2011, l'appellante censura sia i contenuti degli accertamenti tecnici eseguiti nei giudizi sia le valutazioni che ne ha tratte il giudice, del quale si censura il preteso
“comportamento non univoco”, per avere , dapprima acquisito entrambe le CTU depositate nel procedimento n 734/11 di esecuzione della sentenza n. 429/11, e, successivamente, disposto d'ufficio una CTU nel giudizio di opposizione, ponendo al consulente “un unico quesito [asseritamente] redatto nell'interesse delle appellate” e non accogliendo quello dell'appellante in quanto non pertinente. Infine , l'appellante con il secondo motivo lamenta l'utilizzo del termine “beneficio tratto” dal C.T.U, che, in tal modo avrebbe eluso la questione della proprietà delle condutture e del contatore in capo agli enti eroganti.
I motivi non possono essere accolti. L'opposizione di terzo ordinaria proposta ai sensi dell'art. 404, primo comma c.p.c. da e da è l'azione con la Controparte_1 CP_2 quale la sentenza passata in giudicato e comunque esecutiva viene opposta da coloro i quali, pur non essendo stati parte del giudizio, assumono di essere titolari di un diritto che la sentenza ha inciso. Più in particolare, presupposto della legittimazione ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 404 c.p.c. è la pretesa 'titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti ' (tra le altre, Cass., sez. II, 30.7.2024 n. 21230). Quindi il giudice adito in opposizione, per accertare la violazione del contraddittorio verificatasi nel giudizio concluso con la sentenza opposta, deve valutare se il diritto oggetto della controversia sia comune agli opponenti, i quali sono legittimati a richiederne tutela autonomamente, non essendo meri aventi causa delle parti del giudizio. Applicati tali principi alla controversia in esame, si osserva che l'oggetto del giudizio della sentenza appellata, nonché l'oggetto di questo giudizio di appello, pur se nei limiti dei motivi di impugnazione proposti, concerne la seguente questione : se la sentenza n. 429/2011 resa dal Tribunale di Cassino, accogliendo la domanda avanzata da , contro Parte_1 [...]
e ordinando alla convenuta di rimuovere le condutture dell'acqua e CP_3
r.g. n. 7 del gas ed i loro discendenti posti sulla proprietà di , Parte_1 dovesse essere pronunciata anche nei confronti delle opponenti,
[...]
e di , in quanto contraddittori necessari. CP_1 CP_2
Tale è il fine al quale devono mirare gli accertamenti tecnici indispensabili per valutazione richiesta al giudice dell'opposizione di terzo. Pertanto, del tutto congruo alla natura e ai limiti intrinseci dell'impugnazione di cui all'art. 404, primo comma c.p.c. è il quesito posto al CTU nominato (“Illustrato lo stato dei luoghi e, in particolare, il percorso delle condutture del gas e dell'acqua e i loro discendenti , accerti se quelle poste nel terreno di proprietà di sono comuni anche alle Parte_1 opponenti e servono gli appartamenti di queste”). Nessun rilievo nel presente giudizio hanno pertanto le obiezioni e le censure dell'appellante relative sia alla titolarità delle diverse parti dell' impianto di distribuzione del gas e dell'acqua, compresi i contatori, essendo accertata la proprietà della società Aquamet e del Comune di Cassino, ente concessionario, sia il pregiudizio in concreto derivabile ai terzi dalla condotta di rimozione ordinata alla convenuta . Controparte_3
La consulenza tecnica ha tratto le sue conclusioni, all'esito di un accertamento approfondito dello stato dei luoghi , ampiamente corredato dalla relativa documentazione amministrativa e fotografica, e ha motivatamente accertato che le tubazioni attraverso le quali fluiscono gas e acqua e i relativi discendenti servono tanto l'appartamento di tanto gli Controparte_3 appartamenti delle opponenti, e . Controparte_1 CP_2
Tale conclusione, peraltro ragionevolmente fondata sulla struttura edilizia dell'unico immobile del quale fanno parte le unità abitative dei contendenti, è correttamente recepita dalla sentenza impugnata. 'Il CTU ha accertato che le tubazioni non sono solo di CP_3 ma anche di altre persone e comuni a tutti i condomini e quindi già per
[...] questo la sentenza contestata deve considerarsi “inutiliter data” nei confronti di queste ultime (v. pag. 12 CTU). Le condutture sul terreno della Parte_1 rappresentano una conduttura unica posta a servizio di tutte le abitazioni dei condomini e l'esecuzione della sentenza importa la rimozione che a sua volta priverebbe i loro appartamenti di acqua e gas. Circa le condutture del gas, la tubazione emerge dal terreno di proprietà inizialmente unica e, dopo Parte_1 un breve tratto verticale (fuori terra) si suddivide in due linee che raggiungono i due contatori. La tubazione è, per quanto sopra, comune alle utenze degli appartamenti di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
(v. pag. 7 CTU). La probabilità che l'esecuzione della sentenza 429/2011 potrà comportare un danno per le condutture delle opponenti è una conseguenza logica di quanto espresso dal CTU anche in udienza. Il CTU ha espressamente e integralmente richiamato all'udienza del 8 settembre 2014 il “merito” del suo elaborato, nel quale egli ha affermato che le condutture sono comuni in termine di “beneficio tratto”, nel senso di una situazione di fatto che merita tutela (v. pag. 12 CTU), e da ciò discende razionalmente che la rimozione farà venire meno tale beneficio…. Il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404 primo comma c.p.c. accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza
r.g. n. 8 opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto .' Non può pertanto essere accolta la censura della parte appellante, concentrata nel secondo motivo di appello, con la quale si lamenta la parzialità del quesito posto al CTU che avrebbe trascurato di richiedere l'accertamento del pregiudizio che l'ordine di rimozione porterebbe ai terzi opponenti. Tale aspetto ha formato oggetto dell'accertamento tecnico disposto in vista dell'esecuzione della sentenza opposta, per le criticità connesse all'esecuzione dell'ordine di rimozione rivolto a , senza considerare gli altri Controparte_3 comproprietari delle unità abitative comprese nell'unico fabbricato. Peraltro, tali accertamenti non si sono posti in contrasto con la CTU espletata nel presente giudizio, bensì in relazione di complementarietà. Infatti, la conclusione che il CTU ha tratto dall'esame dello stato dei luoghi, ha escluso il passaggio di alcuna tubazione di nella proprietà , sì da non Controparte_3 Parte_1 potersi pronunciare sul pregiudizio derivante da un'esecuzione impossibile per mancanza dell'oggetto. Va comunque precisato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'ammissibilità e la relativa legittimazione a proporre opposizione di terzo prescinde dall'accertamento del concreto pregiudizio sofferto, il pregiudizio consistendo nella accertata lesione del contraddittorio ai danni di una parte titolare di un diritto suscettibile di autonoma tutela e incompatibile on la tutela del diritto agito dalla parte in giudizio. 'Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.' (Cass., sez. III, 23.7.2025 n. 20880). Pertanto, anche sotto tale profilo il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
3. Con il terzo motivo di appello, si censura la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il diritto delle opponenti a mantenere le condutture in questione nella collocazione attuale, per la riconosciuta sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Ad avviso dell'appellante il Giudice non avrebbe considerato tutti i passaggi di proprietà e relativi frazionamenti che il fondo in questione avrebbe subito, sicché non sarebbe stato, , Persona_2 originario e attuale proprietario del fondo, a posizionare le condutture delle opponenti, che non si trovano sui luoghi da oltre venti anni. Esattamente la sentenza impugnata nega ogni rilievo alla circostanza per la quale 'nell'atto di compravendita dell'immobile di proprietà della Parte_1 non ci sia menzione alcuna della presunta servitù: questa è una censura generica perché non considera che non è necessario che la costituzione di una servitù risulti da un contratto, nei casi in cui questa possa, ad esempio, essere stata costituita dal padre di famiglia ai sensi degli artt. 1031 e 1062 c.c. Infatti, l'intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere
r.g. n. 9 liberamente precostituito nel suo assetto, o modificato dal proprietario, anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano. Queste operazioni determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e quindi l'insorgere del condominio, e, dall'altro lato, la costituzione, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, secondo lo schema della servitù per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 6923 del 07/04/2015 , sez. 2, sentenza n. 11287 del 10/05/2018; sez. 2, ordinanza n .22773 del 12/09/2019). Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio'. Tali argomentazioni vanno integralmente confermate alla luce delle acquisizioni istruttorie che non richiedono integrazioni di sorta e dei parametri normativi applicabili alla controversia in esame.
4. Infine, vanno parimenti respinti il quarto e il quinto motivo di appello, ambedue intesi a contestare il fondamento probatorio della decisione. Entrambi , peraltro, impugnano passaggi non rilevanti della decisione, sulla base di motivazioni che da un lato censurano il valore probatorio dell'interrogatorio formale della parte attrice , peraltro affermandone la Parte_1 conformità dei contenuti ai documenti acquisiti, e dall'altra la mancata ricostruzione di un verbale di cui non si indica l'oggetto.
Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata 3. Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione). Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
. nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino Controparte_3
n.62/2023, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento in favore delle parti Parte_1 appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna delle due parti, in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
r.g. n. 10 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma, lì 11.09.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Franca MANGANO
r.g. n. 11