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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2024, n. 38765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38765 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IO AR MI nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 1/06/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AR Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RA OY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato MI Quinto, che ha insistito nei motivi cli ricorso, chiedendo la riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 314-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 14 maggio 2020, ha assolto MA IO Penale Sent. Sez. 6 Num. 38765 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 16/09/2024 AR MI dal reato di truffa (capo B) perché il fatto non sussiste, confermando, nel resto, la condanna per il reato di peculato. Si contesta all'imputato, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale dirigente sanitario della Clinica Chirurgica Plastica e Ricostruttiva Universitaria del Policlinico di Bari, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di denaro - costituito dai corrispettivi corrisposti dai pazienti visitati e/o curati nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria esercitata presso il suo ambulatorio medico sito in Molfetta, di avere omesso di versare all'ente ospedaliero di appartenenza quanto di spettanza di quest'ultimo, appropriandosi, di fatto, dell'intera somma corrisposta dai pazienti, ivi compresa la somma di euro 1951,75 di esclusiva pertinenza del Policlinico di Bari, in forza del regolamento A.L.P.I. adottato con delibera del Direttore Generale n. 1208 del 26 settembre 2000 e delle norme vigenti in materia (fatti commessi dal 28 dicembre 2006 al 25 gennaio 2010). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione MA, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo B), già dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado, pur avendo il difensore concluso solo con riferimento al capo A), rinunciando sostanzialmente ai motivi sul capo B). La Corte territoriale non avrebbe preso, invece, in considerazione le deduzioni difensive in ordine al capo A) e, in particolare, il fatto che doveva desumersi l'estraneità dell'imputato dal fatto contestatogli in virtù delle dichiarazioni dei testi LI e Accettura. L'imputato, dal 10 settembre 1999, ha svolto la propria attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;
la regolamentazione di tale attività e, in particolare, le modifiche apportate al regolamento aziendale del 26 settembre 2000, entrate in vigore dal 1 gennaio 2010, prevedevano la prenotazione e la fatturazione informatizzata delle prestazioni sanitarie erogate non solo internamente alla struttura ospedaliera, ma anche nell'ambito dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata. Di tali modifiche, portate a conoscenza del personale a mezzo posta elettronica, l'imputato non ha avuto contezza e, per tale ragione, difetterebbe l'elemento soggettivo del reato. I testi hanno riferito di non avere ricevuto alcuna comunicazione in tal senso e Accettura ha evidenziato la totale estraneità dell'imputato al mondo della tecnologia. 2 Emergerebbe, quindi, pacificamente la impossibilità da parte dell'imputato di venire a conoscenza della circolare pubblicata sulla home page del sito Internet del Policlinico di Bari, non avendo quest'ultimo la materiale disponibilità di un computer o di uno smartphone, a mezzo dei quali accedervi. Ciò premesso, tutti gli elementi di prova deporrebbero per la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'intervenuto mutamento di disciplina, con conseguente prosecuzione dell'attività in esame e ritardato versamento di quanto dovuto all'ente a titolo di quota allo stesso spettante sugli onorari percepiti. La Corte d'appello avrebbe dovuto derubricare la fattispecie in oggetto in quella di appropriazione indebita aggravata, ovvero in quella di peculato d'uso, alla luce della disponibilità e utilizzo soltanto momentaneo delle somme di denaro di spettanza dell'Azienda ospedaliera. MA, una volta avuta conoscenza del mutamento del regolamento A.L.P.I. e della conseguente mancata corresponsione di quanto dovuto all'ente di appartenenza, ha prontamente provveduto a restituire alla A.s.l. di Bari la somma complessiva di euro 21.394,17 di spettanza della stessa e comprendente, per quel che concerne il caso di specie, la somma di euro 1.951,75 oggetto della contestazione sub A). Risulta per tabulas che MA, già il 24 maggio 2011, restituiva la somma spettante alla A.s.l. 2.2. Violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A), intervenuta prima che maturasse il termine per proporre ricorso per cassazione. Il reato si è prescritto il 16 giugno 2023, ovvero tra la pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bari e il suo deposito in cancelleria in data 25 luglio 2023 . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo B), già dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado, è inammissibile per carenza di interesse. La pronuncia di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" è, infatti, più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione e rientra, certamente, tra i poteri del giudice ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Nardella, Rv. 274812 - 01), 3 Il ricorrente, peraltro, afferma di avere impugnato chiedendo la riforma in appello per entrambi i reati, ma si sofferma, poi, soltanto sulle ragioni per cui ritiene insussistente il reato di cui al capo A), riproponendo una diversa lettura in fatto di quanto già valutato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del peculato contestato, in doppia conforme, con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, che non può essere oggetto di valutazione ulteriore in sede di legittimità per i profili attinenti al merito. I Giudici di merito hanno correttamente escluso anche la configurabilità del reato di appropriazione indebita alla luce della costante giurisprudenza sul punto, secondo la quale integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta intra moenia), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria (Sez. 6 n. 15945 del 18/02/2021, Del Gaudio, Rv. 280967 - 01). 2.1. La doglianza sulla configurabilità del reato di peculato d'uso è inammissibile perché costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242 - 01). 3.11 secondo motivo, con il quale si afferma l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo A), essendo decorso il termine nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello, è manifestamente infondato, essendo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui «ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02). In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso correttamente che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza. 4. Appare, infine, manifestamente infondato il motivo dedotto con la memoria difensiva aggiuntiva. 4 L'art. 314-bis cod. pen. punisce il peculato per distrazione, mentre, nel caso di specie, è stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato per peculato per appropriazione. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2024 Il Consigieyé estensore Il
udita la relazione svolta dal consigliere AR Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RA OY, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato MI Quinto, che ha insistito nei motivi cli ricorso, chiedendo la riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 314-bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 14 maggio 2020, ha assolto MA IO Penale Sent. Sez. 6 Num. 38765 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 16/09/2024 AR MI dal reato di truffa (capo B) perché il fatto non sussiste, confermando, nel resto, la condanna per il reato di peculato. Si contesta all'imputato, nella sua qualità di pubblico ufficiale quale dirigente sanitario della Clinica Chirurgica Plastica e Ricostruttiva Universitaria del Policlinico di Bari, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di denaro - costituito dai corrispettivi corrisposti dai pazienti visitati e/o curati nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria esercitata presso il suo ambulatorio medico sito in Molfetta, di avere omesso di versare all'ente ospedaliero di appartenenza quanto di spettanza di quest'ultimo, appropriandosi, di fatto, dell'intera somma corrisposta dai pazienti, ivi compresa la somma di euro 1951,75 di esclusiva pertinenza del Policlinico di Bari, in forza del regolamento A.L.P.I. adottato con delibera del Direttore Generale n. 1208 del 26 settembre 2000 e delle norme vigenti in materia (fatti commessi dal 28 dicembre 2006 al 25 gennaio 2010). 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione MA, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo B), già dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado, pur avendo il difensore concluso solo con riferimento al capo A), rinunciando sostanzialmente ai motivi sul capo B). La Corte territoriale non avrebbe preso, invece, in considerazione le deduzioni difensive in ordine al capo A) e, in particolare, il fatto che doveva desumersi l'estraneità dell'imputato dal fatto contestatogli in virtù delle dichiarazioni dei testi LI e Accettura. L'imputato, dal 10 settembre 1999, ha svolto la propria attività libero professionale in regime di intramoenia allargata;
la regolamentazione di tale attività e, in particolare, le modifiche apportate al regolamento aziendale del 26 settembre 2000, entrate in vigore dal 1 gennaio 2010, prevedevano la prenotazione e la fatturazione informatizzata delle prestazioni sanitarie erogate non solo internamente alla struttura ospedaliera, ma anche nell'ambito dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata. Di tali modifiche, portate a conoscenza del personale a mezzo posta elettronica, l'imputato non ha avuto contezza e, per tale ragione, difetterebbe l'elemento soggettivo del reato. I testi hanno riferito di non avere ricevuto alcuna comunicazione in tal senso e Accettura ha evidenziato la totale estraneità dell'imputato al mondo della tecnologia. 2 Emergerebbe, quindi, pacificamente la impossibilità da parte dell'imputato di venire a conoscenza della circolare pubblicata sulla home page del sito Internet del Policlinico di Bari, non avendo quest'ultimo la materiale disponibilità di un computer o di uno smartphone, a mezzo dei quali accedervi. Ciò premesso, tutti gli elementi di prova deporrebbero per la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'intervenuto mutamento di disciplina, con conseguente prosecuzione dell'attività in esame e ritardato versamento di quanto dovuto all'ente a titolo di quota allo stesso spettante sugli onorari percepiti. La Corte d'appello avrebbe dovuto derubricare la fattispecie in oggetto in quella di appropriazione indebita aggravata, ovvero in quella di peculato d'uso, alla luce della disponibilità e utilizzo soltanto momentaneo delle somme di denaro di spettanza dell'Azienda ospedaliera. MA, una volta avuta conoscenza del mutamento del regolamento A.L.P.I. e della conseguente mancata corresponsione di quanto dovuto all'ente di appartenenza, ha prontamente provveduto a restituire alla A.s.l. di Bari la somma complessiva di euro 21.394,17 di spettanza della stessa e comprendente, per quel che concerne il caso di specie, la somma di euro 1.951,75 oggetto della contestazione sub A). Risulta per tabulas che MA, già il 24 maggio 2011, restituiva la somma spettante alla A.s.l. 2.2. Violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo A), intervenuta prima che maturasse il termine per proporre ricorso per cassazione. Il reato si è prescritto il 16 giugno 2023, ovvero tra la pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bari e il suo deposito in cancelleria in data 25 luglio 2023 . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo B), già dichiarato estinto per prescrizione con la sentenza di primo grado, è inammissibile per carenza di interesse. La pronuncia di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" è, infatti, più favorevole per l'imputato rispetto alla declaratoria di prescrizione e rientra, certamente, tra i poteri del giudice ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Nardella, Rv. 274812 - 01), 3 Il ricorrente, peraltro, afferma di avere impugnato chiedendo la riforma in appello per entrambi i reati, ma si sofferma, poi, soltanto sulle ragioni per cui ritiene insussistente il reato di cui al capo A), riproponendo una diversa lettura in fatto di quanto già valutato dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del peculato contestato, in doppia conforme, con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, che non può essere oggetto di valutazione ulteriore in sede di legittimità per i profili attinenti al merito. I Giudici di merito hanno correttamente escluso anche la configurabilità del reato di appropriazione indebita alla luce della costante giurisprudenza sul punto, secondo la quale integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta intra moenia), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria (Sez. 6 n. 15945 del 18/02/2021, Del Gaudio, Rv. 280967 - 01). 2.1. La doglianza sulla configurabilità del reato di peculato d'uso è inammissibile perché costituisce principio di diritto consolidato quello secondo il quale il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del tantundem, irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242 - 01). 3.11 secondo motivo, con il quale si afferma l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo A), essendo decorso il termine nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello, è manifestamente infondato, essendo principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui «ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 02). In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso correttamente che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza. 4. Appare, infine, manifestamente infondato il motivo dedotto con la memoria difensiva aggiuntiva. 4 L'art. 314-bis cod. pen. punisce il peculato per distrazione, mentre, nel caso di specie, è stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato per peculato per appropriazione. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2024 Il Consigieyé estensore Il