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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa NN Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.08.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mirella
Baldascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casal di Principe alla Via Cimarosa n. 2;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.02.1972 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rosa Angela De
TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RU AN, alla
Via Matteotti n. 18;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 05.02.2025 parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo e ai propri atti di causa
1 chiedendone l'integrale accoglimento;
chiedeva di introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 06.02.2025 parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione, ai verbali di causa ed alle memorie ex art. 183 c.p.c. ovvero alle domande ivi contenute;
insisteva per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo altresì i termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM apponeva il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in RU AN il 04.10.2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nate tre figlie - NN (nata a [...] il [...] ), ( nata a Per_1
Per_ Napoli il 18.02.2005 ) e ( nata a [...] il [...] ), oggi tutte maggiorenni-, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti assunti da contrari ai doveri coniugali;
nello Controparte_1 specifico, che lei, nei numerosi litigi avuti con il coniuge, era stata continuamente aggredita dal marito con calci, pugni, e schiaffi in particolare al volto, al punto da arrivare alla determinazione di dover vivere separati in casa;
che tale situazione era diventata intollerabile anche per le figlie;
che in data 15.04.2006 aveva querelato il resistente, in seguito ad un ulteriore episodio di aggressione avvenuto in una strada pubblica per cui si era reso necessario il suo ricovero presso la struttura Ospedaliera di Aversa;
che il resistente era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di lesioni personali e minaccia e contestualmente era stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “- dichiarare ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della responsabilità al sig. ordinando le prescritte Controparte_1 annotazioni di legge;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre che le figlie restino affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con facoltà per ciascun genitore di esercitare separatamente la potestà genitoriale di ordinaria amministrazione;
- sia posto a carico del un CP_1 assegno di mantenimento a favore delle figlie da determinarsi nella somma mensile di 750,00 € da versarsi ogni 5 del mese, ogni mese con rivalutazione in base agli
2 indici ISTAT a partire da un anno dall' Udienza Presidenziale, nonchè al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico - ricreative necessarie per le figlie;
- che il padre potrà vedere le figlie, previo accordo con le stesse e compatibilmente con gli impegni delle stesse, considerato la loro età , nonché organizzare le vacanze natalizie, pasquali ed estive direttamente con le stesse, considerata la loro età- porre a carico del marito il risarcimento danni nei confronti della sig.ra e il pagamento di ogni spesa processuale in Pt_1 quanto la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, - sia disposta l'assegnazione della casa coniugale con quanto in essa contenuto alla sig.ra , essendo Pt_1
l'istante sprovvista di altro immobile in cui poter vivere, ovvero in caso contrario si chiede che alla sig.ra siano restituiti tutti i mobili e i propri effetti personali e la dote;
- i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
- emettere, anche d'ufficio, ogni altro provvedimento necessario e con -seguente, e in ogni caso connesso a ciascuna delle pronunzie innanzi invocate;
Con vittoria di spese compenso professionale e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 09.05.2023, con memoria ex art. 706 terzo comma c.p.c. con la quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, formulando domanda riconvenzionale di addebito a causa delle asserite relazioni extraconiugali intrattenute dalla ricorrente;
riferiva, nello specifico, che i fatti che avevano determinato la crisi coniugale risalivano ad un periodo di tempo antecedente a quelli oggetto della denuncia sporta dalla moglie, ovvero a quando entrambi i coniugi erano stati perseguiti e puniti per reati di droga;
nel suo periodo di detenzione la moglie aveva iniziato ad avere frequentazioni extraconiugali al punto da ridurre sempre più le visite in carcere al marito ed, una volta finita la reclusione, gli aveva proposto di vivere da separati in casa;
che, dunque, le contestate condotte violente erano scaturite dal sentimento di gelosia nutrito nei confronti della moglie e che nel processo nato dalla querela della ricorrente era stata esclusa la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia in quanto i comportamenti del non si erano mai verificati alla presenza delle figlie;
CP_1 inoltre che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli si era concluso con decreto di archiviazione, confermando pertanto la capacità genitoriale in capo al resistente. Parte resistente evidenziava inoltre che la ricorrente
3 ostacolava il normale rapporto padre-figlie, pretendendo solamente la sua partecipazione alle spese ed ai bisogni economici della prole.
Pertanto, nel contestare la proponibilità della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente oltre che l'ammontare dell'assegno di mantenimento richiesto essendo disoccupato, chiedeva di: “1) Dichiarare, in via riconvenzionale, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) Disporre, altresì, che parte resistente potrà far visita alla minore per 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle 19.00 compatibilmente con le esigenze della minore in primis e con le esigenze dei genitori, e potrà tenere con sé la minore dalle ore 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica per 2 week end al mese;
4) Che in occasione delle feste natalizie (dal 24 al 27 dicembre compreso) la minore resterà con il padre o con la madre, mentre durante le feste di fine anno (dal 28 dicembre al 1° gennaio compreso) la stessa resterà con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno;
lo stesso dicasi per le feste Pasquali, relativamente al giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis. 5)
Durante i mesi estivi la minore, in dipendenza delle ferie fruibili dai genitori, resterà con l'uno o con l'altro per un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, concordandosi tempestivamente i periodi e sempre alternativamente di anno in anno. 6) Tutte le decisioni afferenti all'assistenza materiale, nonché le situazioni ordinarie e straordinarie della vita della minore – in ambito educativo, sanitario, scolastico, ludico extrascolastico, etc. – non saranno mai prese per iniziativa di una singola parte, ma col previo e manifestato consenso anche dell'altro genitore;
7)
Che il sig. verserà a titolo di mantenimento per 2 figlie, ovvero Controparte_1
Per_ la minore e la maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Per_1 considerazione del suo stato di disoccupazione, una somma pari ad € 300,00 (euro trecento/00) mensili da rinnovarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il
50% di tutte le spese straordinarie, preventivamente concordate”.
All'esito dell'udienza del 23.05.2023, ove venivano sentite entrambe le parti e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 21.06.2023, venivano quindi resi i provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “1) autorizza i
4 coniugi a vivere separatamente;
2) in merito all'affidamento della figlia minore Per_
( nata a [...] il [...]), non essendo emerse situazioni ostative e stante la richiesta in tal senso di entrambe le parti, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, affida la stessa ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con frequentazioni libere padre-figlia attesa l'età della minore;
3) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 4) avuto riguardo agli aspetti economici, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti (parte ricorrente in udienza ha dichiarato di fare lavoretti di pulizia a nero e di occuparsi di vendita porta a porta di tupperware con guadagno mensile di circa 400,00/450,00 euro;
parte resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la dell'importo di 900,00 euro al mese, di vivere al momento Pt_2 presso la sorella e di essere in cerca di abitazione autonoma e di occupazione come calzolaio) e della documentazione in atti, allo stato e salva diversa determinazione nel prosieguo del giudizio, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente a mezzo indici ISTAT, per il mantenimento delle figlie ( Per_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) ed (minorenne), oltre al
50% delle spese straordinarie relative alle figlie (scolastiche, mediche, sportive etc.) previo riscontro tramite adeguata documentazione;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
1) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in RU AN al Corso Garibaldi n. 219 meglio indicata in atti, con tutti i mobili che la arredano, alla ricorrente, , affinchè ivi Parte_1
Per_ continui ad abitare con le figli ed ”. Per_1
5 Con memoria integrativa depositata in data 26.01.2023 la ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad addivenire ad una separazione consensuale, componendo bonariamente le questioni economiche.
Il resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.11.2023, nel reiterare quanto già formulato con la memoria difensiva, si dichiarava disponibile a trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, una volta raggiunto accordo sul quantum del mantenimento per le due figlie.
Pertanto, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., avendo le parti manifestato anche in tali memorie la volontà di risolvere bonariamente la controversia, veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 01.10.2024; a tale udienza il Giudice, rilevata la mancata comparizione del resistente, si riservava sulle richieste istruttorie richieste dalle parti.
Con provvedimento del 31.10.2024 il Giudice, dichiarata inammissibile la prova per testi richiesta dalla ricorrente per i motivi ivi dettagliatamente indicati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Indi, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Questioni preliminari
In via preliminare il Collegio rileva che anche le figlie (nata a [...] il Per_1
Per_ 18.02.2005) e (nata a [...] il [...]) sono divenute maggiorenni nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al loro affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla loro autodeterminazione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito avanzate dalle parti.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la
6 perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Riguardo alla domanda di addebito della separazione si evidenzia che la pronuncia, invocata in giudizio da entrambe le parti, presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tuttavia è indubbio che seppure, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, come nella specie, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, il Tribunale rileva la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
nei confronti di . Pt_1 Controparte_1
Invero, le condotte violente lamentate dalla parte ricorrente e poste a fondamento della domanda di addebito risultano non contestate dalla controparte e comunque provate in giudizio.
Sul punto, infatti, si rileva che nei propri atti difensivi, in modo Controparte_1 particolare nella memoria di costituzione depositata il 09.05.2023, ha ammesso di essersi reso responsabile dell'episodio di violenza avvenuto nel 2016 ai danni della moglie, seppur giustificandolo con motivi di gelosia (cfr. comparsa di cost. del
7 9.05.2023 laddove si indica “ Successivamente, avuto notizia di una relazione extraconiugale della moglie, il si recava fuori scuola delle figlie dove, CP_1 effettivamente, scopriva che la accompagnate le figlie, entrava in una Pt_1 macchina con uno sconosciuto, dove poi i fatti che conseguirono hanno dato luogo alla citata denuncia per lesioni. A questo proposito sono doverose alcune precisazioni: - È senz'altro da censurare l'episodio di violenza di cui si è reso responsabile il sig. nel 2016 e che ha portato la moglie a sporgere CP_1 formale denuncia querela;
- È necessario, tuttavia, sottolineare che il sig. CP_1
è pentito di aver assunto in passato determinate condotte “aggressive”, in quanto oggi è una persona molto diversa dal 2016”).
Anche in sede di udienza il ricorrente ha confermato di essere stato violento con la moglie (cfr. verbale dell'udienza del 23.05.2023 laddove il resistente ha dichiarato:
“Avemmo una discussione forte fuori la scuola dei bambini, lei cercò di aggredirmi ed io le diedi uno schiaffo. Io da allora non le ho dato più mantenimento ma compravo direttamente tutto quello che serviva per le bambine”).
Inoltre, i fatti di violenza contestati hanno trovato riscontro nella sentenza n.
1721/2021 resa dal Tribunale di Napoli, Prima Sezione Penale, con la quale
è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il Controparte_1 reato di lesioni personali e di minaccia ai danni della moglie (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Orbene, alla luce di quanto detto, va dunque accolta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata da nei Controparte_1 confronti di in quanto non risultano provate condotte a carico della Parte_1 ricorrente commesse in violazione dei doveri coniugali che siano state il fattore determinante la fine dell'affectio coniugalis.
Ne consegue che la separazione dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 2 con addebito al solo resistente . Controparte_1
Sulla domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del resistente di assegno di contribuzione al mantenimento delle figlie NN (nata a Per_ Napoli il 13.09.2002), (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1
Napoli il 26.09.2006).
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad
8 agire iure proprio per la determinazione di un assegno a carico del coniuge di contribuzione al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che le tre figlie delle parti in causa sono attualmente conviventi con la madre, sussiste in capo a la Parte_1 legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Va tuttavia rilevato che va rigettata la domanda inerente al contributo al mantenimento della primogenita NN, in quanto la stessa, per pacifica ammissione delle parti in causa, è economicamente autosufficiente. Per_ In merito invece alle figlie ed il Tribunale rileva che risulta Per_1 pacifico in giudizio che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica per cui, stante anche la loro giovane età (20 e 19 anni), risultano sussistenti i presupposti per porre a carico del padre un assegno di contribuzione al loro mantenimento.
Orbene, relativamente all'obbligo di mantenimento della prole gravante a carico di il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento Controparte_1 della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenendo conto che il resistente risulta
9 lavorare a Trieste come operaio addetto alle pulizie della società cooperativa
COLSER, con stipendio netto di circa 1.000,00 euro al mese (cfr. contratto di lavoro allegato e buste paga) e che la ricorrente all'udienza del 23.05.2023 ha dichiarato di fare lavoretti a nero di pulizia e vendita porta a porta di tupperware, con guadagno al mese circa 400,00/450,00 euro, il Collegio ritiene equo confermare quanto stabilito in sede presidenziale e dunque porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente a mezzo indici ISTAT, per il Per_ mantenimento delle figlie ed oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 relative a tali due figlie (scolastiche, mediche, sportive etc.), previo riscontro tramite adeguata documentazione;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019 qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente
In ordine alla casa familiare, sita in RU AN al Corso Garibaldi n. 219, meglio indicata in atti, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare quanto stabilito in sede presidenziale in merito alla sua assegnazione a
. Parte_1
Invero, la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
10 Per_ Ne consegue che, convivendo ed con la madre, la casa coniugale, Per_1 per come concordemente richiesto dalle parti, viene assegnata alla ricorrente per ivi continuare ad abitare con entrambe le figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Tale domanda è inammissibile in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E' pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n.
1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domanda sopra indicata con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità in questa sede di detta domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e, tenuto conto della materia trattata e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate in favore
11 dell'Erario, stante l'ammissione provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio
(€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM
55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€
1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell' art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]) con addebito della separazione a carico di CP_1
;
[...]
b) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
c) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione da parte di Parte_1 di assegno per il mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_3
(nata a [...] il [...]);
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento, 00), per il mantenimento delle figlie ( nato a [...] il [...]) Persona_4
e (nata a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche Persona_5 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per tali figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in RU
AN al Corso Garibaldi n. 219 meglio identificata in atti, a che la Parte_1
Per_ abiterà unitamente alle figlie ed Per_1
f) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
12 g) Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro € 3.917,90 per compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
h) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RU AN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 101, Parte II, S.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001);
h) Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa NN Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.08.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mirella
Baldascino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Casal di Principe alla Via Cimarosa n. 2;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.02.1972 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rosa Angela De
TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RU AN, alla
Via Matteotti n. 18;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 05.02.2025 parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo e ai propri atti di causa
1 chiedendone l'integrale accoglimento;
chiedeva di introitare la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 06.02.2025 parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione, ai verbali di causa ed alle memorie ex art. 183 c.p.c. ovvero alle domande ivi contenute;
insisteva per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo altresì i termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM apponeva il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2022 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in RU AN il 04.10.2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nate tre figlie - NN (nata a [...] il [...] ), ( nata a Per_1
Per_ Napoli il 18.02.2005 ) e ( nata a [...] il [...] ), oggi tutte maggiorenni-, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti assunti da contrari ai doveri coniugali;
nello Controparte_1 specifico, che lei, nei numerosi litigi avuti con il coniuge, era stata continuamente aggredita dal marito con calci, pugni, e schiaffi in particolare al volto, al punto da arrivare alla determinazione di dover vivere separati in casa;
che tale situazione era diventata intollerabile anche per le figlie;
che in data 15.04.2006 aveva querelato il resistente, in seguito ad un ulteriore episodio di aggressione avvenuto in una strada pubblica per cui si era reso necessario il suo ricovero presso la struttura Ospedaliera di Aversa;
che il resistente era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di lesioni personali e minaccia e contestualmente era stato avviato un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Alla luce di tutto quanto esposto la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “- dichiarare ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della responsabilità al sig. ordinando le prescritte Controparte_1 annotazioni di legge;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre che le figlie restino affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con facoltà per ciascun genitore di esercitare separatamente la potestà genitoriale di ordinaria amministrazione;
- sia posto a carico del un CP_1 assegno di mantenimento a favore delle figlie da determinarsi nella somma mensile di 750,00 € da versarsi ogni 5 del mese, ogni mese con rivalutazione in base agli
2 indici ISTAT a partire da un anno dall' Udienza Presidenziale, nonchè al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico - ricreative necessarie per le figlie;
- che il padre potrà vedere le figlie, previo accordo con le stesse e compatibilmente con gli impegni delle stesse, considerato la loro età , nonché organizzare le vacanze natalizie, pasquali ed estive direttamente con le stesse, considerata la loro età- porre a carico del marito il risarcimento danni nei confronti della sig.ra e il pagamento di ogni spesa processuale in Pt_1 quanto la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa, - sia disposta l'assegnazione della casa coniugale con quanto in essa contenuto alla sig.ra , essendo Pt_1
l'istante sprovvista di altro immobile in cui poter vivere, ovvero in caso contrario si chiede che alla sig.ra siano restituiti tutti i mobili e i propri effetti personali e la dote;
- i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
- emettere, anche d'ufficio, ogni altro provvedimento necessario e con -seguente, e in ogni caso connesso a ciascuna delle pronunzie innanzi invocate;
Con vittoria di spese compenso professionale e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 09.05.2023, con memoria ex art. 706 terzo comma c.p.c. con la quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, formulando domanda riconvenzionale di addebito a causa delle asserite relazioni extraconiugali intrattenute dalla ricorrente;
riferiva, nello specifico, che i fatti che avevano determinato la crisi coniugale risalivano ad un periodo di tempo antecedente a quelli oggetto della denuncia sporta dalla moglie, ovvero a quando entrambi i coniugi erano stati perseguiti e puniti per reati di droga;
nel suo periodo di detenzione la moglie aveva iniziato ad avere frequentazioni extraconiugali al punto da ridurre sempre più le visite in carcere al marito ed, una volta finita la reclusione, gli aveva proposto di vivere da separati in casa;
che, dunque, le contestate condotte violente erano scaturite dal sentimento di gelosia nutrito nei confronti della moglie e che nel processo nato dalla querela della ricorrente era stata esclusa la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia in quanto i comportamenti del non si erano mai verificati alla presenza delle figlie;
CP_1 inoltre che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli si era concluso con decreto di archiviazione, confermando pertanto la capacità genitoriale in capo al resistente. Parte resistente evidenziava inoltre che la ricorrente
3 ostacolava il normale rapporto padre-figlie, pretendendo solamente la sua partecipazione alle spese ed ai bisogni economici della prole.
Pertanto, nel contestare la proponibilità della domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente oltre che l'ammontare dell'assegno di mantenimento richiesto essendo disoccupato, chiedeva di: “1) Dichiarare, in via riconvenzionale, la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
3) Disporre, altresì, che parte resistente potrà far visita alla minore per 2 pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle 19.00 compatibilmente con le esigenze della minore in primis e con le esigenze dei genitori, e potrà tenere con sé la minore dalle ore 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica per 2 week end al mese;
4) Che in occasione delle feste natalizie (dal 24 al 27 dicembre compreso) la minore resterà con il padre o con la madre, mentre durante le feste di fine anno (dal 28 dicembre al 1° gennaio compreso) la stessa resterà con l'altro genitore, alternativamente di anno in anno;
lo stesso dicasi per le feste Pasquali, relativamente al giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis. 5)
Durante i mesi estivi la minore, in dipendenza delle ferie fruibili dai genitori, resterà con l'uno o con l'altro per un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, concordandosi tempestivamente i periodi e sempre alternativamente di anno in anno. 6) Tutte le decisioni afferenti all'assistenza materiale, nonché le situazioni ordinarie e straordinarie della vita della minore – in ambito educativo, sanitario, scolastico, ludico extrascolastico, etc. – non saranno mai prese per iniziativa di una singola parte, ma col previo e manifestato consenso anche dell'altro genitore;
7)
Che il sig. verserà a titolo di mantenimento per 2 figlie, ovvero Controparte_1
Per_ la minore e la maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Per_1 considerazione del suo stato di disoccupazione, una somma pari ad € 300,00 (euro trecento/00) mensili da rinnovarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il
50% di tutte le spese straordinarie, preventivamente concordate”.
All'esito dell'udienza del 23.05.2023, ove venivano sentite entrambe le parti e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 21.06.2023, venivano quindi resi i provvedimenti provvisori ed urgenti di seguito riportati: “1) autorizza i
4 coniugi a vivere separatamente;
2) in merito all'affidamento della figlia minore Per_
( nata a [...] il [...]), non essendo emerse situazioni ostative e stante la richiesta in tal senso di entrambe le parti, salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, affida la stessa ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata presso la madre e con frequentazioni libere padre-figlia attesa l'età della minore;
3) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.; 4) avuto riguardo agli aspetti economici, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti (parte ricorrente in udienza ha dichiarato di fare lavoretti di pulizia a nero e di occuparsi di vendita porta a porta di tupperware con guadagno mensile di circa 400,00/450,00 euro;
parte resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la dell'importo di 900,00 euro al mese, di vivere al momento Pt_2 presso la sorella e di essere in cerca di abitazione autonoma e di occupazione come calzolaio) e della documentazione in atti, allo stato e salva diversa determinazione nel prosieguo del giudizio, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente a mezzo indici ISTAT, per il mantenimento delle figlie ( Per_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) ed (minorenne), oltre al
50% delle spese straordinarie relative alle figlie (scolastiche, mediche, sportive etc.) previo riscontro tramite adeguata documentazione;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
1) dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in RU AN al Corso Garibaldi n. 219 meglio indicata in atti, con tutti i mobili che la arredano, alla ricorrente, , affinchè ivi Parte_1
Per_ continui ad abitare con le figli ed ”. Per_1
5 Con memoria integrativa depositata in data 26.01.2023 la ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad addivenire ad una separazione consensuale, componendo bonariamente le questioni economiche.
Il resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.11.2023, nel reiterare quanto già formulato con la memoria difensiva, si dichiarava disponibile a trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, una volta raggiunto accordo sul quantum del mantenimento per le due figlie.
Pertanto, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., avendo le parti manifestato anche in tali memorie la volontà di risolvere bonariamente la controversia, veniva disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del 01.10.2024; a tale udienza il Giudice, rilevata la mancata comparizione del resistente, si riservava sulle richieste istruttorie richieste dalle parti.
Con provvedimento del 31.10.2024 il Giudice, dichiarata inammissibile la prova per testi richiesta dalla ricorrente per i motivi ivi dettagliatamente indicati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Indi, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Questioni preliminari
In via preliminare il Collegio rileva che anche le figlie (nata a [...] il Per_1
Per_ 18.02.2005) e (nata a [...] il [...]) sono divenute maggiorenni nel corso del giudizio e pertanto nulla va disposto in merito al loro affido ed alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario, rimessi alla loro autodeterminazione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito avanzate dalle parti.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la
6 perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Riguardo alla domanda di addebito della separazione si evidenzia che la pronuncia, invocata in giudizio da entrambe le parti, presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Tuttavia è indubbio che seppure, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, come nella specie, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 26571 del 17.12.2007).
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria compiuta, il Tribunale rileva la fondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata da
[...]
nei confronti di . Pt_1 Controparte_1
Invero, le condotte violente lamentate dalla parte ricorrente e poste a fondamento della domanda di addebito risultano non contestate dalla controparte e comunque provate in giudizio.
Sul punto, infatti, si rileva che nei propri atti difensivi, in modo Controparte_1 particolare nella memoria di costituzione depositata il 09.05.2023, ha ammesso di essersi reso responsabile dell'episodio di violenza avvenuto nel 2016 ai danni della moglie, seppur giustificandolo con motivi di gelosia (cfr. comparsa di cost. del
7 9.05.2023 laddove si indica “ Successivamente, avuto notizia di una relazione extraconiugale della moglie, il si recava fuori scuola delle figlie dove, CP_1 effettivamente, scopriva che la accompagnate le figlie, entrava in una Pt_1 macchina con uno sconosciuto, dove poi i fatti che conseguirono hanno dato luogo alla citata denuncia per lesioni. A questo proposito sono doverose alcune precisazioni: - È senz'altro da censurare l'episodio di violenza di cui si è reso responsabile il sig. nel 2016 e che ha portato la moglie a sporgere CP_1 formale denuncia querela;
- È necessario, tuttavia, sottolineare che il sig. CP_1
è pentito di aver assunto in passato determinate condotte “aggressive”, in quanto oggi è una persona molto diversa dal 2016”).
Anche in sede di udienza il ricorrente ha confermato di essere stato violento con la moglie (cfr. verbale dell'udienza del 23.05.2023 laddove il resistente ha dichiarato:
“Avemmo una discussione forte fuori la scuola dei bambini, lei cercò di aggredirmi ed io le diedi uno schiaffo. Io da allora non le ho dato più mantenimento ma compravo direttamente tutto quello che serviva per le bambine”).
Inoltre, i fatti di violenza contestati hanno trovato riscontro nella sentenza n.
1721/2021 resa dal Tribunale di Napoli, Prima Sezione Penale, con la quale
è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il Controparte_1 reato di lesioni personali e di minaccia ai danni della moglie (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Orbene, alla luce di quanto detto, va dunque accolta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata da nei Controparte_1 confronti di in quanto non risultano provate condotte a carico della Parte_1 ricorrente commesse in violazione dei doveri coniugali che siano state il fattore determinante la fine dell'affectio coniugalis.
Ne consegue che la separazione dei coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 2 con addebito al solo resistente . Controparte_1
Sulla domanda avanzata dalla ricorrente di corresponsione da parte del resistente di assegno di contribuzione al mantenimento delle figlie NN (nata a Per_ Napoli il 13.09.2002), (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1
Napoli il 26.09.2006).
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad
8 agire iure proprio per la determinazione di un assegno a carico del coniuge di contribuzione al mantenimento delle figlie, ormai maggiorenni.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238) “Il genitore separato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo pacifico in giudizio che le tre figlie delle parti in causa sono attualmente conviventi con la madre, sussiste in capo a la Parte_1 legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Va tuttavia rilevato che va rigettata la domanda inerente al contributo al mantenimento della primogenita NN, in quanto la stessa, per pacifica ammissione delle parti in causa, è economicamente autosufficiente. Per_ In merito invece alle figlie ed il Tribunale rileva che risulta Per_1 pacifico in giudizio che non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica per cui, stante anche la loro giovane età (20 e 19 anni), risultano sussistenti i presupposti per porre a carico del padre un assegno di contribuzione al loro mantenimento.
Orbene, relativamente all'obbligo di mantenimento della prole gravante a carico di il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento Controparte_1 della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenendo conto che il resistente risulta
9 lavorare a Trieste come operaio addetto alle pulizie della società cooperativa
COLSER, con stipendio netto di circa 1.000,00 euro al mese (cfr. contratto di lavoro allegato e buste paga) e che la ricorrente all'udienza del 23.05.2023 ha dichiarato di fare lavoretti a nero di pulizia e vendita porta a porta di tupperware, con guadagno al mese circa 400,00/450,00 euro, il Collegio ritiene equo confermare quanto stabilito in sede presidenziale e dunque porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente a mezzo indici ISTAT, per il Per_ mantenimento delle figlie ed oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 relative a tali due figlie (scolastiche, mediche, sportive etc.), previo riscontro tramite adeguata documentazione;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla ricorrente entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019 qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente
In ordine alla casa familiare, sita in RU AN al Corso Garibaldi n. 219, meglio indicata in atti, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti per confermare quanto stabilito in sede presidenziale in merito alla sua assegnazione a
. Parte_1
Invero, la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass. Civ. n.1545/2006).
10 Per_ Ne consegue che, convivendo ed con la madre, la casa coniugale, Per_1 per come concordemente richiesto dalle parti, viene assegnata alla ricorrente per ivi continuare ad abitare con entrambe le figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Tale domanda è inammissibile in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l' art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E' pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n.
1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra le domanda sopra indicata con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne discende la declaratoria di inammissibilità in questa sede di detta domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e, tenuto conto della materia trattata e dell'attività processuale effettivamente svolta, sono liquidate in favore
11 dell'Erario, stante l'ammissione provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), secondo il seguente calcolo: fase di studio
(€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM
55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€
1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia, ai sensi dell' art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]) con addebito della separazione a carico di CP_1
;
[...]
b) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
c) Rigetta la domanda avanzata da di corresponsione da parte di Parte_1 di assegno per il mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_3
(nata a [...] il [...]);
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento, 00), per il mantenimento delle figlie ( nato a [...] il [...]) Persona_4
e (nata a [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche Persona_5 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per tali figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Assegna la casa coniugale, con tutti i mobili che la arredano, sita in RU
AN al Corso Garibaldi n. 219 meglio identificata in atti, a che la Parte_1
Per_ abiterà unitamente alle figlie ed Per_1
f) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
12 g) Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in euro € 3.917,90 per compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
h) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RU AN per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 101, Parte II, S.A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001);
h) Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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