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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.6.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°3714/2025
VERTENTE TRA
c.f. , nata in [...] il [...], Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 47/a, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
IA SI che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato del quale
è estratta copia informatica per immagine allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa per delega rilasciata dal direttore di sede Persona_1
in atti; - RESISTENTE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in sede di omologa del 12.9.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 24.9.2024 e dall'invio in pari data del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' CP_1
lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rinviare il procedimento al fine di attendere CP_1
l'esito dell'istruttoria presso la sede competente. CP_1
All'udienza del 10.6.2025 le parti concludevano chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo l' per la compensazione delle spese di lite e controparte per la CP_1
condanna.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto da entrambe le parti all'ultima udienza.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati messi in pagamento il 3 giugno 2025, quando CP_1
erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica in data 24.9.2024 del decreto di omologa e dalla trasmissione in pari data del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte. Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale, alla sua notifica ed alla prima udienza.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1
compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.6.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°3714/2025
VERTENTE TRA
c.f. , nata in [...] il [...], Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 47/a, presso lo studio dell'Avv. Giorgio
IA SI che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato del quale
è estratta copia informatica per immagine allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa per delega rilasciata dal direttore di sede Persona_1
in atti; - RESISTENTE -
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in sede di omologa del 12.9.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagno ex art.1 L.18/80 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 24.9.2024 e dall'invio in pari data del modello AP/70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' CP_1
lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di rinviare il procedimento al fine di attendere CP_1
l'esito dell'istruttoria presso la sede competente. CP_1
All'udienza del 10.6.2025 le parti concludevano chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo l' per la compensazione delle spese di lite e controparte per la CP_1
condanna.
Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere come richiesto da entrambe le parti all'ultima udienza.
Riguardo ai compensi di lite si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione al fascicolo, sono stati messi in pagamento il 3 giugno 2025, quando CP_1
erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica in data 24.9.2024 del decreto di omologa e dalla trasmissione in pari data del mod. AP70, per come dedotto in ricorso e non contestato da controparte. Epoca dell'adempimento successiva anche al deposito del ricorso giudiziale, alla sua notifica ed alla prima udienza.
Le circostanze di tempo sopra esposte impongono la condanna dell' alla refusione dei CP_1
compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara nel merito cessata la materia del contendere;
condanna l' alla refusione dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari