Sentenza 26 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è necessario il consenso dell'interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall'imputato.
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: giudizio immediato, decreto di condanna e messa alla provaAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2021, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
Testo completo
ACR 00481-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - DONATELLA FERRANTI Sent. n. sez. 1389/2021 CC 26/10/2021- SALVATORE DOVERE - Relatore R.G.N. 37293/2020 ALDO ESPOSITO DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR ID nato a [...] il [...] NI ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2020 del TRIBUNALE di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG K. Tassone che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona ha disposto la sospensione del procedimento penale pendente a carico di IN DE e di AG LB, con messa alla prova da eseguirsi con le modalità e le prescrizioni stabilite per la durata di due anni e un totale di seicento ore, dando ulteriori disposizioni accessorie.
2. L'IN ed il AG, con atto unitario sottoscritto dal comune difensore avv. Piergiorgio Vittorini, hanno proposto ricorso per la cassazione del menzionato provvedimento. Con un primo motivo lamentano, limitatamente alla posizione del AG, che il giudice ha modificato il contenuto del programma di trattamento al quale l'imputato aveva prestato consenso, nel quale era stabilito un impegno nell'esecuzione di lavori di pubblica utilità per quattro ore settimanali, nella giornata del sabato. Per contro il giudice, stabilendo un ammontare di seicento ore in due anni ha determinato in almeno sei ore settimanali la durata del lavoro di pubblica utilità al quale deve attendere l'imputato. Risulta con ciò violata la previsione codicistica;
violazione che è stata dalla giurisprudenza di legittimità ricondotta al novero delle nullità generali a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Con un secondo motivo, relativo alla posizione di entrambi gli imputati, viene denunciata l'assenza di motivazione in merito alla durata della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il Tribunale ha fissato tale durata nel massimo possibile senza una reale motivazione, tanto più necessaria in relazione alla mancata determinazione nel programma di trattamento della durata del lavoro di pubblica utilità. Anche il terzo motivo è articolato in favore di entrambi gli imputati;
con esso si lamenta la violazione degli artt. 168-bis e 133 cod. pen., perché il Tribunale, nel determinare la durata del lavoro di pubblica utilità non ha tenuto conto dei criteri individuati dalle menzionate disposizioni;
in particolare delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute degli imputati, che risultano pregiudicate da un impegno che pregiudica il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, le esigenze familiari e di riposo. Neppure è stato rispettato l'art. 133 cod. pen. perché il Tribunale ha disposto la massima durata senza tener conto della gravità concreta del reato, senza considerare che il legislatore ha previsto la sospensione con messa alla prova anche per reati puniti più gravemente di quello ascritto agli imputati e senza considerare tutti i fattori favorevoli agli stessi, che avrebbero dovuto incidere sulla determinazione di tale periodo. . CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso di AG LB è fondato nel primo motivo, con valenza assorbente delle ulteriori censure.
3.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito i lineamenti dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Limitando i riferimenti a quanto di stretta necessità ai fini che qui occupano, vale rammentare che secondo l'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. la richiesta formulata dall'imputato di sospensione del procedimento come messa alla prova deve avere allegato un programma di trattamento, ovvero, nel caso in cui non ne sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione. L'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 il codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. L'art. 168-bis, terzo comma, cod. pen. prevede che la concessione della messa alla prova deve essere subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, il quale consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. Il legislatore non ha però espresso i criteri cui il giudice deve attenersi nel vaglio di congruità della durata complessiva e della intensità del lavoro di pubblica utilità, all'interno della forbice edittale che va da dieci giorni a uno o due anni, a seconda della natura della pena edittale, con un'intensità minima non indicata ed una massima di otto ore giornaliere. Per tale motivo la giurisprudenza fa riferimento agli indici dettati dall'art. 133 cod. pen., tuttavia precisando che ove il programma di trattamento elaborato dal UEPE di intesa indichi la durata del lavoro di pubblica utilità, la motivazione del provvedimento del giudice potrà limitarsi a un richiamo alla congruità di quanto già previsto di intesa fra l'imputato e l'UEPE; diversamente sarà necessaria una motivazione più pregnante (Sez. 3, Sentenza n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272067). Il Giudice, impregiudicata la valutazione di inidoneità, può sì integrare o modificare il programma elaborato con il consenso dell'imputato ma non può introdurre prescrizioni più gravose, senza il consenso dell'imputato (Sez. 6, Sentenza n. 44646 3 H del 01/10/2019, Rv. 277216).
3.2. Calando simili premesse nel caso che occupa, è agevole rilevare che il programma di trattamento al quale l'imputato aveva prestato il consenso stabiliva un impegno nell'esecuzione di lavori di pubblica utilità per quattro ore settimanali, nella giornata del sabato. A fronte di ciò il giudice ha stabilito un ammontare di seicento ore del lavoro di pubblica utilità in due anni affermando che il programma non ne prevede la durata. Ma determinandola in due anni e in seicento ore complessive, egli ha modificato il contenuto del programma assentito dall'imputato elevando a poco più di cinque ore la durata settimanale del lavoro di pubblica utilità. Tanto avrebbe richiesto il consenso dell'imputato, nella specie mancato. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona.
4. Analoga statuizione deve essere adottata in accoglimento del ricorso dell'IN, giacché per questi il giudice ha determinato la durata del lavoro di pubblica utilità senza alcuna esplicazione della valutazione operata al riguardo, pur avendola fissata nella misura massima prevista. Emerge quindi con nettezza la totale omissione della motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona. Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021, in Roma. Il consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Donatella Ferranti baut St. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 2 GEN. 2022 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 4