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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 442/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nata in [...] residente in Parte_1
Busano (TO) v. VI IC (C.F. ) rappresentata C.F._1
e difesa delega dall'avv. Andrea Quinto Bertano del Foro di Ivrea e presso il suo Studio domiciliato in Favria v. C. Cattaneo 6;
ATTRICE contro
, residente in [...]' n. Controparte_1
3, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia C.F._2
Mazzeo e domiciliata in Orbassano (TO), Via Alfieri n. 18;
CONVENUTA
OGGETTO: SUCCESSIONE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “disporre a cura del giudice istruttore la divisione dell'immobile descritto in premessa secondo un progetto predisposto da lui o da un Notaio incaricato, con l'ausilio ove occorra di un consulente tecnico
IN VIA SUBORDINATA
In mancanza ed in caso di contestazione della divisibilità del bene descritto in premessa secondo il disposto dell'art. 789 c.p.c., sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 7 “Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, statuita la divisibilità del bene de quibus, approvare con sentenza il progetto di ripartizione predisposto dal Giudice Istruttore o dal Notaio”. Parte resistente: “si richiama alle domande e conclusioni in atti chiedendo l'assegnazione del bene immobile, con versamento del conguaglio nella misura di € 37.148,00, corrispondente alla quota del 17/54 del valore dell'immobile determinato dal c.t.u. in € 118.000,00; in subordine, chiede che il conguaglio sia determinato nella diversa misura stimata dal c.t.u. Si oppone alla richiesta di rifusione delle spese in quanto infondata e chiede la compensazione delle spese legali. Evidenzia in particolare che la mediazione ha avuto esito negativo poiché vi era disaccordo sul valore del compendio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Ivrea esponendo le seguenti circostanze:
- in data 04.05.2006, è deceduta la madre, , Persona_1 lasciandogli succedere il coniuge, , e le figlie, Controparte_2
e ; Controparte_1 Parte_1
- la medesima era proprietaria di un bene immobile sito in Rivarolo
Canavese, via Favria 45, per la quota del 50% di proprietà, mentre l'altra quota di ½ apparteneva al coniuge;
- in data 11/2/2019, è deceduto , il quale ha Controparte_2 disposto delle sue sostanze per testamento olografo, sottoscritto in data 30/3/2015 e pubblicato dal notaio in data 6/3/2019, nel quale ha nominato le figlie eredi universali e ha attribuito ad la Parte_1 sola quota di legittima e a il resto del mio patrimonio. CP_1
Premesse tali circostanze, la ricorrente ha chiesto la divisione dell'immobile appartenente all'asse ereditario.
si è costituita nel giudizio associandosi alla domanda di Controparte_1 divisione del bene immobile.
All'udienza del 30.10.2024, ha chiesto l'assegnazione Controparte_3 del bene immobile sito in Rivarolo Canavese, offrendo di pagare un conguaglio in danaro nella misura di € 37.148,00, in subordine nella misura stimata dal c.t.u.
Pag. 2 a 7 Espletata la mediazione ante causam con esito negativo, la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 26/2/2025.
§ La divisione. L'istanza di assegnazione ex art. 720 c.p.c.
La domanda giudiziale deve essere qualificata come domanda di divisione prevista e disciplinata dagli artt. 713 ss. c.c. e 784 e ss. c.p.c.
La domanda di divisione ha ad oggetto un bene immobile sito in Rivarolo
Canavese alla via Favria 25, distinto a catasto fabbricati al foglio 14, p.
915 s. 4 e s. 48 e composto da un alloggio posto al piano secondo di un edificio condominiale e da un box auto pertinenziale.
Le condividenti (sorelle) hanno acquistato (per atti inter vivos e mortis causa) il compendio immobiliare in quote diseguali dai loro genitori,
[...]
e , proprietari per la quota di ½ CP_2 Persona_1 ciascuno sulla base di atto pubblico di acquisto compiuto in data
13.01.1982 e registrato in data 25.01.1982.
Per procedere alla divisione occorre, anzitutto, determinare le quote di proprietà spettanti sul bene a favore di ciascun condividente e poi stabilire le modalità concrete con cui procedere alla divisione.
La determinazione delle quote di proprietà deve essere compiuta accertando la consistenza delle quote astratte spettanti alle condividenti sull'eredità di ciascun genitore defunto secondo le norme della successione legittima (rispetto alla successione di , Persona_1 deceduta ab intestato) e secondo le disposizioni testamentarie (rispetto alla successione di ). Controparte_2
In particolare, ha disposto delle proprie sostanze con Controparte_2 testamento olografo, datato 30/03/2015 e pubblicato con atto del Notaio
in data 06/03/2019 rep. 9457 raccolta 7652, Persona_2 attribuendo alla figlia la quota di legittima e alla figlia Parte_1 CP_1 tutto il resto del suo patrimonio (doc. 1 fasc. ricorrente).
Nella stima delle quote spettanti sull'eredità di , dovrà Controparte_2 inoltre tenersi conto della cessione di una quota (12/54) di comproprietà del bene compiuta dal medesimo a favore della figlia con atto CP_1
Pag. 3 a 7 sottoscritto in data 02/08/2017 - Registro Particolare 24188 Registro
Generale 35918 Pubblico ufficiale . Persona_2
Ebbene, facendo applicazione dei criteri summenzionati il metodo di determinazione delle quote è riassumibile nei seguenti passaggi:
1. come si è detto, il bene immobile apparteneva a CP_2
e per la quota di ½ ciascuno;
[...] Persona_1
2. in seguito al decesso di (04.05.2006), la sua Persona_1 quota di ½ di proprietà si è devoluta ex lege (art. 542 c.c.) in parti uguali a favore del coniuge superstite e di ciascuna figlia;
3. per l'effetto, è diventato proprietario del bene Controparte_2 per la quota di 4/6 e le figlie e sono diventate Parte_1 CP_1 proprietarie per la quota di 1/6 ciascuna;
4. con atto del 02.08.2018, ha ceduto alla figlia Controparte_2
la quota di 12/54 di proprietà (o meglio, 12/54 della sua CP_1 quota pari a 36/54 recte 4/6);
5. a seguito dell'atto di alienazione, è divenuta Controparte_1 proprietaria del bene per una quota pari a 21/54 (ossia 9/54 dalla successione ereditaria della madre, 12/54 per atto di cessione di comproprietà);
6. in seguito al decesso di , in data 11.02.2019, la Controparte_2 quota residua di 24/54 spettante al medesimo si è devoluta, secondo la volontà espressa nel testamento olografo, alla figlia nella misura di 16/54 (a titolo di quota di legittima e CP_1 disponibile) e alla figlia nella misura di 8/54 quale quota Parte_1 legittima.
Per effetto di tale conteggio, l'immobile risulta attualmente di proprietà di per la quota di 37/54 (= 21/54 + 16/54) e di proprietà di Controparte_1
per la quota di 17/54 (= 9/54 + 8/54 dal padre). Parte_1
Il compendio, essendo funzionalmente e strutturalmente unitario, è pacificamente indivisibile per cui, una volta determinate le quote di proprietà spettanti a ciascuna condividente sul bene immobile in comunione, è necessario passare ad esaminare le modalità di divisione del bene.
ha chiesto l'assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.p.c. Controparte_1
Pag. 4 a 7 La domanda, proposta dalla convenuta all'udienza del 30.10.2024, è senz'altro accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, di talché, non essendo domanda ma eccezione, non è soggetta a preclusioni processuali (Cass. 6 febbraio 2019, n. 3497).
Inoltre, secondo la giurisprudenza qualora la domanda di attribuzione sia proposta dai quotisti maggioritari, il giudice è tenuto a provvedere favorevolmente, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., laddove nel caso di condividenti titolari di quote eguali che presentino analoga istanza l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c. (cfr.
Cass. 20 marzo 2019, n. 7869, secondo cui criterio idoneo ad orientare la valutazione del giudice è quello della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza).
Tanto premesso e passando al caso di specie, avendo svolto la domanda di attribuzione soltanto la parte convenuta che, tra l'altro, è la maggior quotista, l'istanza deve essere necessariamente accolta, non ponendosi alcuna questione di scelta tra due richieste contrapposte.
Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio dovuta dall'assegnataria, il c.t.u. ha stimato il valore dell'immobile in €
118.000,00.
La stima del bene non è stata censurata dalle parti ed è condivisa dal giudice in quanto compiuta con un metodo di valutazione congruo e analiticamente determinato.
Pertanto, tenuto conto delle quote di comproprietà spettante a ciascun condividente, la quota di conguaglio da porre a carico del condividente assegnatario ammonta ad € 37.148,00 (pari a 17/54 di € CP_1
118.000,00).
Pag. 5 a 7 Si precisa che l'assegnazione del bene per intero a favore di CP_1
non è subordinata al pagamento del conguaglio in danaro, atteso
[...] che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente costante la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione.
Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione sulla divisione dei beni (cfr. Cass. Sentenza n. 1656 del 23.01.2017).
Ad ulteriore conforto di tale affermazione deve rimarcarsi che l'art. 2817, n.
2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano che il giudice non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 24/10/2006; sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
La convenuta, dunque, dovrà corrispondere alla controparte la suddetta somma, garantita da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 comma 1 n. 2
c.c., oltre agli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
La natura del procedimento e l'assenza di un sostanziale soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
Pag. 6 a 7 In proposito giova ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte
(atteggiamenti non ravvisabili in capo alla convenuta nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 442/2024 così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra Parte_1
e sugli immobili siti in Rivarolo Canavese,
[...] Controparte_1 via Favria 25 e distinti a Catasto Fabbricati al foglio 14 particella
915 subalterno 4 e foglio 14 particella 915 subalterno 48;
2) preso atto dell'indivisibilità del compendio e dell'istanza ex art. 720
c.p.c. formulata dalla convenuta , assegna in Controparte_1 favore della medesima i beni immobili di cui al pt. 1) del dispositivo;
3) pone a carico della convenuta il pagamento del Controparte_1 conguaglio, garantito da ipoteca legale ex art. 2817 comma 1 n. 2
c.c., a favore di per la quota di competenza pari Parte_1
a complessivi € 37.148,00 oltre agli interessi nella misura legale dal deposito della presente decisione sino al soddisfo;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del
Conservatore dei RR.II.;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ivi comprese quelle inerenti alla consulenza tecnica come liquidate in corso di causa.
Ivrea, 12.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 442/2024 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, nata in [...] residente in Parte_1
Busano (TO) v. VI IC (C.F. ) rappresentata C.F._1
e difesa delega dall'avv. Andrea Quinto Bertano del Foro di Ivrea e presso il suo Studio domiciliato in Favria v. C. Cattaneo 6;
ATTRICE contro
, residente in [...]' n. Controparte_1
3, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ilenia C.F._2
Mazzeo e domiciliata in Orbassano (TO), Via Alfieri n. 18;
CONVENUTA
OGGETTO: SUCCESSIONE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “disporre a cura del giudice istruttore la divisione dell'immobile descritto in premessa secondo un progetto predisposto da lui o da un Notaio incaricato, con l'ausilio ove occorra di un consulente tecnico
IN VIA SUBORDINATA
In mancanza ed in caso di contestazione della divisibilità del bene descritto in premessa secondo il disposto dell'art. 789 c.p.c., sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 7 “Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, statuita la divisibilità del bene de quibus, approvare con sentenza il progetto di ripartizione predisposto dal Giudice Istruttore o dal Notaio”. Parte resistente: “si richiama alle domande e conclusioni in atti chiedendo l'assegnazione del bene immobile, con versamento del conguaglio nella misura di € 37.148,00, corrispondente alla quota del 17/54 del valore dell'immobile determinato dal c.t.u. in € 118.000,00; in subordine, chiede che il conguaglio sia determinato nella diversa misura stimata dal c.t.u. Si oppone alla richiesta di rifusione delle spese in quanto infondata e chiede la compensazione delle spese legali. Evidenzia in particolare che la mediazione ha avuto esito negativo poiché vi era disaccordo sul valore del compendio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Ivrea esponendo le seguenti circostanze:
- in data 04.05.2006, è deceduta la madre, , Persona_1 lasciandogli succedere il coniuge, , e le figlie, Controparte_2
e ; Controparte_1 Parte_1
- la medesima era proprietaria di un bene immobile sito in Rivarolo
Canavese, via Favria 45, per la quota del 50% di proprietà, mentre l'altra quota di ½ apparteneva al coniuge;
- in data 11/2/2019, è deceduto , il quale ha Controparte_2 disposto delle sue sostanze per testamento olografo, sottoscritto in data 30/3/2015 e pubblicato dal notaio in data 6/3/2019, nel quale ha nominato le figlie eredi universali e ha attribuito ad la Parte_1 sola quota di legittima e a il resto del mio patrimonio. CP_1
Premesse tali circostanze, la ricorrente ha chiesto la divisione dell'immobile appartenente all'asse ereditario.
si è costituita nel giudizio associandosi alla domanda di Controparte_1 divisione del bene immobile.
All'udienza del 30.10.2024, ha chiesto l'assegnazione Controparte_3 del bene immobile sito in Rivarolo Canavese, offrendo di pagare un conguaglio in danaro nella misura di € 37.148,00, in subordine nella misura stimata dal c.t.u.
Pag. 2 a 7 Espletata la mediazione ante causam con esito negativo, la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 26/2/2025.
§ La divisione. L'istanza di assegnazione ex art. 720 c.p.c.
La domanda giudiziale deve essere qualificata come domanda di divisione prevista e disciplinata dagli artt. 713 ss. c.c. e 784 e ss. c.p.c.
La domanda di divisione ha ad oggetto un bene immobile sito in Rivarolo
Canavese alla via Favria 25, distinto a catasto fabbricati al foglio 14, p.
915 s. 4 e s. 48 e composto da un alloggio posto al piano secondo di un edificio condominiale e da un box auto pertinenziale.
Le condividenti (sorelle) hanno acquistato (per atti inter vivos e mortis causa) il compendio immobiliare in quote diseguali dai loro genitori,
[...]
e , proprietari per la quota di ½ CP_2 Persona_1 ciascuno sulla base di atto pubblico di acquisto compiuto in data
13.01.1982 e registrato in data 25.01.1982.
Per procedere alla divisione occorre, anzitutto, determinare le quote di proprietà spettanti sul bene a favore di ciascun condividente e poi stabilire le modalità concrete con cui procedere alla divisione.
La determinazione delle quote di proprietà deve essere compiuta accertando la consistenza delle quote astratte spettanti alle condividenti sull'eredità di ciascun genitore defunto secondo le norme della successione legittima (rispetto alla successione di , Persona_1 deceduta ab intestato) e secondo le disposizioni testamentarie (rispetto alla successione di ). Controparte_2
In particolare, ha disposto delle proprie sostanze con Controparte_2 testamento olografo, datato 30/03/2015 e pubblicato con atto del Notaio
in data 06/03/2019 rep. 9457 raccolta 7652, Persona_2 attribuendo alla figlia la quota di legittima e alla figlia Parte_1 CP_1 tutto il resto del suo patrimonio (doc. 1 fasc. ricorrente).
Nella stima delle quote spettanti sull'eredità di , dovrà Controparte_2 inoltre tenersi conto della cessione di una quota (12/54) di comproprietà del bene compiuta dal medesimo a favore della figlia con atto CP_1
Pag. 3 a 7 sottoscritto in data 02/08/2017 - Registro Particolare 24188 Registro
Generale 35918 Pubblico ufficiale . Persona_2
Ebbene, facendo applicazione dei criteri summenzionati il metodo di determinazione delle quote è riassumibile nei seguenti passaggi:
1. come si è detto, il bene immobile apparteneva a CP_2
e per la quota di ½ ciascuno;
[...] Persona_1
2. in seguito al decesso di (04.05.2006), la sua Persona_1 quota di ½ di proprietà si è devoluta ex lege (art. 542 c.c.) in parti uguali a favore del coniuge superstite e di ciascuna figlia;
3. per l'effetto, è diventato proprietario del bene Controparte_2 per la quota di 4/6 e le figlie e sono diventate Parte_1 CP_1 proprietarie per la quota di 1/6 ciascuna;
4. con atto del 02.08.2018, ha ceduto alla figlia Controparte_2
la quota di 12/54 di proprietà (o meglio, 12/54 della sua CP_1 quota pari a 36/54 recte 4/6);
5. a seguito dell'atto di alienazione, è divenuta Controparte_1 proprietaria del bene per una quota pari a 21/54 (ossia 9/54 dalla successione ereditaria della madre, 12/54 per atto di cessione di comproprietà);
6. in seguito al decesso di , in data 11.02.2019, la Controparte_2 quota residua di 24/54 spettante al medesimo si è devoluta, secondo la volontà espressa nel testamento olografo, alla figlia nella misura di 16/54 (a titolo di quota di legittima e CP_1 disponibile) e alla figlia nella misura di 8/54 quale quota Parte_1 legittima.
Per effetto di tale conteggio, l'immobile risulta attualmente di proprietà di per la quota di 37/54 (= 21/54 + 16/54) e di proprietà di Controparte_1
per la quota di 17/54 (= 9/54 + 8/54 dal padre). Parte_1
Il compendio, essendo funzionalmente e strutturalmente unitario, è pacificamente indivisibile per cui, una volta determinate le quote di proprietà spettanti a ciascuna condividente sul bene immobile in comunione, è necessario passare ad esaminare le modalità di divisione del bene.
ha chiesto l'assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.p.c. Controparte_1
Pag. 4 a 7 La domanda, proposta dalla convenuta all'udienza del 30.10.2024, è senz'altro accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, di talché, non essendo domanda ma eccezione, non è soggetta a preclusioni processuali (Cass. 6 febbraio 2019, n. 3497).
Inoltre, secondo la giurisprudenza qualora la domanda di attribuzione sia proposta dai quotisti maggioritari, il giudice è tenuto a provvedere favorevolmente, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., laddove nel caso di condividenti titolari di quote eguali che presentino analoga istanza l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c. (cfr.
Cass. 20 marzo 2019, n. 7869, secondo cui criterio idoneo ad orientare la valutazione del giudice è quello della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza).
Tanto premesso e passando al caso di specie, avendo svolto la domanda di attribuzione soltanto la parte convenuta che, tra l'altro, è la maggior quotista, l'istanza deve essere necessariamente accolta, non ponendosi alcuna questione di scelta tra due richieste contrapposte.
Quanto alla determinazione dell'entità del conguaglio dovuta dall'assegnataria, il c.t.u. ha stimato il valore dell'immobile in €
118.000,00.
La stima del bene non è stata censurata dalle parti ed è condivisa dal giudice in quanto compiuta con un metodo di valutazione congruo e analiticamente determinato.
Pertanto, tenuto conto delle quote di comproprietà spettante a ciascun condividente, la quota di conguaglio da porre a carico del condividente assegnatario ammonta ad € 37.148,00 (pari a 17/54 di € CP_1
118.000,00).
Pag. 5 a 7 Si precisa che l'assegnazione del bene per intero a favore di CP_1
non è subordinata al pagamento del conguaglio in danaro, atteso
[...] che secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente costante la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione.
Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione sulla divisione dei beni (cfr. Cass. Sentenza n. 1656 del 23.01.2017).
Ad ulteriore conforto di tale affermazione deve rimarcarsi che l'art. 2817, n.
2 c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano che il giudice non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22833 del 24/10/2006; sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi).
La convenuta, dunque, dovrà corrispondere alla controparte la suddetta somma, garantita da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 comma 1 n. 2
c.c., oltre agli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.
La natura del procedimento e l'assenza di un sostanziale soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
Pag. 6 a 7 In proposito giova ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di Cassazione, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte
(atteggiamenti non ravvisabili in capo alla convenuta nel caso di specie).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 442/2024 così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra Parte_1
e sugli immobili siti in Rivarolo Canavese,
[...] Controparte_1 via Favria 25 e distinti a Catasto Fabbricati al foglio 14 particella
915 subalterno 4 e foglio 14 particella 915 subalterno 48;
2) preso atto dell'indivisibilità del compendio e dell'istanza ex art. 720
c.p.c. formulata dalla convenuta , assegna in Controparte_1 favore della medesima i beni immobili di cui al pt. 1) del dispositivo;
3) pone a carico della convenuta il pagamento del Controparte_1 conguaglio, garantito da ipoteca legale ex art. 2817 comma 1 n. 2
c.c., a favore di per la quota di competenza pari Parte_1
a complessivi € 37.148,00 oltre agli interessi nella misura legale dal deposito della presente decisione sino al soddisfo;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del
Conservatore dei RR.II.;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ivi comprese quelle inerenti alla consulenza tecnica come liquidate in corso di causa.
Ivrea, 12.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7