Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/06/2025, n. 11543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11543 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4166 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Mastrocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio - sede di Roma, sez. I ter, n. 11603/2024 - rimborso ex lege del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tar per ottenere la piena esecuzione della sentenza di questo stesso Tribunale n. 11603/2024 (NRG 16739/2023), pubblicata il 7 giugno 2024, passata in giudicato.
2. Rappresenta il ricorrente di aver notificato detta sentenza sia alla parte personalmente, che all’Avvocatura Generale dello Stato, in data 17/19 giugno 2024; di aver nuovamente notificato la pronuncia in data 27 novembre 2024, dopo il passaggio in giudicato della stessa, avvenuto in data 19 settembre 2024; che nonostante l’atto di diffida del 19 novembre 2024 e nonostante il decorso dei 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 30/1997, l’Amministrazione non avrebbe ancora provveduto alla liquidazione del contributo unificato pari a 650 euro versato nel richiamato giudizio RG 16739/2023, la cui restituzione è dovuta ex lege anche in caso di compensazione delle spese di lite.
3. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che si nomini un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione.
4. In data 3 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma. In data 10 giugno 2025 la Questura di Roma ha depositato una nota datata 14 maggio 2025 dalla quale si evince che, allo stato, il contributo unificato non risulta sia stato tuttora rimborsato al ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, in quanto la sentenza n. 11603/2024 risulta passata in giudicato e la stessa è stata notificata ai sensi della legge n. 53/1994 a mezzo PEC all’Amministrazione debitrice in data 17/19 giugno 2024. Il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997), è decorso e nelle more non è intervenuto il rimborso del contributo unificato previsto ex lege.
7. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena esecuzione agli obblighi derivanti dal titolo in epigrafe, provvedendo al rimborso del contributo unificato dovuto ex lege al ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte.
8. In caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora quale Commissario ad ac ta, il Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno competente, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni, all’esecuzione del giudicato.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto che l’Amministrazione, come evidenziato nella citata nota del 10 giugno 2025, in esecuzione della sentenza di causa ha, in data 15 luglio 2024, provveduto al rinnovo della nomina del ricorrente a Guardia Particolare Giurata Zoofila Volontaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):
- accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di ottemperare alla sentenza di cui in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO