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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 833/2024
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Susi Santi
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Manuela Iappelli
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
Avv. (C.F. ), costituita in proprio quale CP_2 C.F._3 curatore speciale della minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
APPELLATA pagina 1 di 15 con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.525/2024 pubblicata il 17.6.2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…. pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Pesaro indicata in epigrafe, e specificamente: disporre
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento Per_1 presso la stessa, con la previsione di incontri protetti con vittoria di spese ed onorari.”
DELL'APPELLATO TALIL MEHDI: “…. ogni contraria istanza disattesa, nel merito
e in via principale previa declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. o, in subordine, previa declaratoria di manifesta infondatezza dell'unico motivo di gravame proposto dall'odierna appellante, rigettare l'impugnazione proposta dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 525/2024, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 21.05.2024, pubblicata in data
17.06.2024 e confermare integralmente la sentenza gravata in punto all'affidamento condiviso della minore Persona_1
In via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza in punto alle statuizioni circa l'ammontare mensile dell'assegno di mantenimento della minore , Per_1 quantificato dal Tribunale di Pesaro nella somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione Istat, ed il 50% delle spese straordinarie - ridurre l'importo mensile dell'assegno di mantenimento, previsto in sede di divorzio, alla minor somma di €
200,00, oltre rivalutazione Istat, quantomeno nella pendenza del pignoramento presso terzi e, una volta estinto il debito, ad una somma non superiore ad €
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, lasciando invariata fra gli ex coniugi la misura del 50% del contributo per le spese straordinarie necessarie a;
Con Per_1
pagina 2 di 15 vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE: “…. contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
525/2024 Pubbl. il 17.06.2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel giudizio recante RG 1480/2023 con conseguente conferma della sentenza di primo grado”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede l'accoglimento dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n.525/2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e e ha disposto Parte_1 CP_1
l'affido condiviso della figlia , con collocazione presso l'abitazione materna, il Per_1 versamento a carico del di un assegno di mantenimento per la minore pari CP_1 ad € 400,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, e “che incontri tra il padre e la figlia tramite i IZ Sociali, cui delega modalità e tempi degli incontri, dovendo i IZ prevedere calendari periodici che tengano in debita considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlia, con la possibilità dunque di una loro graduale liberalizzazione”.
II) Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione che, Parte_1 riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla parte in cui il Tribunale (modificando la statuizione della sentenza di separazione personale dei coniugi del 24.5.2022, che prevedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre) ha pronunciato l'affidamento condiviso della figlia;
ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'affidamento esclusivo della minore
(fermo restando il collocamento presso la madre appellante) e la previsione di incontri padre/figlia in regime di protezione.
III) costituendosi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 473 bis. 30 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto;
inoltre ha proposto appello incidentale chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento pagina 3 di 15 nella misura di € 200,00 fino al termine della procedura di pignoramento presso terzi introdotta dall'appellante e, una volta estinto il debito, ha chiesto di versare una somma mensile a titolo di mantenimento non superiore ad €. 250,00.
IV) L'avv. si è costituita in qualità di curatore speciale della CP_2 minore, ed ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che, allo stato, Persona_1 non vi sono i presupposti per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando l'accoglimento dell'appello.
VI) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimità e l'ingiustizia della statuizione relativa all'affidamento condiviso della minore, ritenuta non conforme al preminente interesse della figlia.
Deduce che, in sede di separazione, il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e che il mutamento della decisione all'esito del Per_1 giudizio di divorzio si basa sull'erronea valutazione in ordine all'elaborazione e all'acquisizione della consapevolezza, da parte del , dei comportamenti Pt_2 aggressivi e violenti posti in essere dal medesimo, oggetto di un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni 3 e mesi
6 per il reato di cui all'art. 572 c.p. (v. sentenza n. 487/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 22.3.2022 e divenuta irrevocabile in data 6.9.2022).
Evidenzia l'appellante che, in data 11.9.2019, madre e figlia sono state condotte presso una struttura protetta a seguito dell'attivazione della procedura di tutela “codice rosso” e che il da quel momento, è stato raggiunto dalla CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e alla minore;
deduce inoltre che, dalla predetta data e fino a quando è stato introdotto il giudizio di divorzio, il non ha mai chiesto di incontrare la figlia, che le uniche occasioni CP_1 di incontro padre/figlia sono stati i tre incontri protetti disposti dal giudice del pagina 4 di 15 procedimento divorzile per valutare la capacità genitoriale del e che detti CP_1 incontri non hanno avuto effetti positivi sulla minore la quale continua a manifestare ostilità nei confronti del padre.
Secondo l'appellante il Tribunale non ha adeguatamente valutato la concreta situazione e, in particolare, non ha considerato che, dalle relazioni dei servizi sociali, non emerge che il ha acquisito la consapevolezza dei propri agiti né CP_1 che ha elaborato e compreso la violenza perpetrata nei confronti della donna in quanto manifesta ancora sentimenti di rabbia, tristezza e frustrazione oltre ad essersi rifiutato di sottoporsi ai test psicodiagnostici e a non aver avviato un percorso di sostegno psicologico.
Rileva di essere dal mese di settembre del 2019 in terapia di sostegno psicologico ed evidenzia lo stato di sofferenza della minore che manifesta una forte ritrosia ad incontrare il padre e che segue un percorso psicologico dal mese di dicembre del 2022.
Deduce altresì che, dal mese di settembre del 2019, il non ha CP_1 corrisposto alcunché a titolo di spese straordinarie e, dopo il deposito della sentenza impugnata, in seguito ad un infortunio occorsogli ad aprile/maggio, il medesimo, pur percependo la indennità dall'INAIL, non ha più versato il mantenimento dovuto ed è moroso di tre mensilità.
Per le ragioni illustrate che, secondo l'appellante, denotano la inadeguatezza genitoriale del la stessa chiede il ripristino dell'affido esclusivo, già disposto CP_1 dal giudice della separazione, con collocamento della minore presso la e Parte_1 previsione di incontri protetti.
1.2) La con le note depositate nel corso del presente giudizio, Parte_1 ribadisce le argomentazioni svolte evidenziando altresì che, a seguito della decisione del Tribunale, il non ha prestato il consenso alla prosecuzione del CP_1 percorso psicologico della figlia rilevando di non essere convinto dell'utilità della terapia e di non poter sostenere le relative spese, come evidenziato dai IZ
Sociali nella relazione del 7.2.2025, trasmessa in seguito al provvedimento della
Corte in data 15.1.2025, volto ad acquisire un aggiornamento in ordine alla concreta situazione della minore e ai rapporti della stessa con il padre;
osserva pagina 5 di 15 che il percorso psicologico della minore è stato sospeso e che detta interruzione ha destabilizzato la figlia che riponeva fiducia nella Dott.ssa (che la CP_3 seguiva) tanto che la minore ha chiesto al padre di poterla riprendere, ma il CP_1
- lamenta l'appellante - non si è ancora espresso in maniera chiara e definitiva, nonostante la abbia dichiarato di essere disponibile ad assumersi, per Parte_1
l'intero, le spese, come aveva fatto in precedenza.
2.1) L'appellato eccepisce la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 bis richiamato dall'art473 bis.30 c.p.c. , posto che nell'atto introduttivo non è indicata quale sia la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata e, nel merito, contesta integralmente le doglianze dell'appellante che, secondo il non ha evidenziato quale pregiudizio CP_1 deriverebbe dall'affido condiviso e vuole, invece, colpirlo nel suo ruolo genitoriale ed allontanarlo dalla vita della figlia;
evidenzia che ha avuto la possibilità di dimostrare di essere un uomo diverso, consapevole e desideroso di ristabilire un rapporto con la figlia, e che la discontinuità degli incontri unitamente alla ritrosia manifestata dalla bambina a riprendere il dialogo con il padre, non giova al recupero del rapporto genitoriale, sebbene il abbia atteso paziente Pt_2 ogni occasione di incontro con la figlia, dimostrando di voler essere un punto di riferimento per la stessa;
rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla di aver intrapreso i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità e di Parte_1 supporto psicologico (come evidenziato nelle relazioni allegate) e deduce di non aver avuto la disponibilità di fondi sufficienti per provvedere al mantenimento, avendo dovuto affrontare onerose spese mediche a causa di un infortunio.
2.2) L'appellato inoltre propone appello incidentale volto a censurare la statuizione avente ad oggetto la entità della somma dovuta a titolo di mantenimento, perché non tiene in considerazione le effettive condizioni economiche del il quale percepisce la retribuzione mensile di €. 1.200,00 CP_1 dalla quale viene detratto l'importo complessivo di €. 640,00 (in seguito alla iniziative intraprese dalla per l'incompleto pagamento del contributo) e Parte_1 deve provvedere a pagamento del canone di €. 300,00 mensili, a titolo di locazione dell'immobile in cui vive.
pagina 6 di 15 3.) Ad avviso del Curatore speciale, allo stato, non sono ravvisabili i presupposti per disporre l'affido esclusivo richiesto dalla appellante tenuto conto della situazione che si è andata delineando evidenziata nelle recenti relazioni dei servizi sociali dalle quali si evince che il ha intrapreso un percorso di CP_1 sostegno alla genitorialità, si è mostrato pentito in merito a quanto accaduto in passato e risulta desideroso di sviluppare un rapporto affettivo con la minore, con la quale sono stati riattivati gli incontri protetti che erano stati interrotti nel
2019; chiede, quindi, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Osserva inoltre che i servizi hanno ritenuto di non calendarizzare nuovi incontri in seguito al rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre e chiede pertanto, in via istruttoria, l'audizione della minore al fine di indagare e valutare i motivi di tale rifiuto ovvero di disporre l'audizione degli operatori che si occupano del caso affinché riferiscano in merito, incaricando gli stessi di individuare le soluzioni più adeguate per favorire il riavvicinamento padre figlia, confermando l'incarico degli stessi di predisporre calendari periodici che tengano in considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlia con la possibilità di una graduale liberalizzazione;
chiede altresì di disporre che i IZ relazionino in ordine alla eventuale ripresa degli incontri padre e figlia e sull'esito degli stessi.
4.) In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a CP_1 confutare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine all'affidamento condiviso rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che lo stesso appellato ha poi analiticamente esaminato le doglianze dell'appellante, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
5.) Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
pagina 7 di 15 5.1) A tale riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.2) Nel caso di specie, sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato, l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse della minore: dall'esame della documentazione appare evidente che l'affidamento condiviso è tale da pregiudicare la minore per la concreta possibilità di una interruzione delle decisioni da prendere nell'interesse della medesima, con conseguente compromissione dell'esigenza della bambina ad una stabilità delle abitudini quotidiane e ad una crescita serena e equilibrata.
5.3) Nel corso del giudizio sono infatti emersi aspetti della personalità del CP_1 indicativi di criticità genitoriali, sintomatiche dell'incapacità dell'uomo di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia la quale manifesta un comportamento pagina 8 di 15 oppositivo nei confronti del padre: significativa al riguardo è la circostanza relativa alla decisione del di non prestare il proprio consenso alla CP_1 prosecuzione del percorso privato di psicoterapia che la minore seguiva dal mese di dicembre 2019 con la Dott.ssa (cfr. e-mail del 17.1.2025 della CP_4
Dott.ssa ; relazione dei servizi sociali del 7.2.2025). CP_3
Nè vale a dimostrare il contrario la giustificazione addotta dal ovvero il CP_1 fatto di non essere convinto dell'utilità della psicoterapia per la figlia e di non riuscire a sostenere le relative spese.
Il contesto di disgregazione familiare causato dai maltrattamenti perpetrati dal nei confronti della moglie (cfr. sentenza della Corte di Appello di Ancona CP_1
n.487/2022 di condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. divenuta irrevocabile in data 6.9.2022), la sofferenza inevitabilmente patita dalla minore e il disagio che la medesima continua a manifestare nei confronti del padre durante gli incontri protetti ( cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025), avrebbero dovuto indurre il ad una maggiore CP_1 consapevolezza delle esigenze della figlia, anche in funzione della ricostruzione di un rapporto padre/figlia che, allo stato, appare particolarmente complicato in considerazione dell'evidente difficoltà della minore di interagire con il padre il quale non è in grado di intercettare un “canale” di comunicazione adeguato con la figlia (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025: “la comunicazione tra i due
è sempre mediata e gestita dalle operatrici presenti, in quanto anche il padre fa difficoltà a proporre attività e/o argomenti”.)
Dalla relazione dei servizi sociali del 7.2.2025 risulta che, nella fase iniziale di avvio degli incontri, “ aveva mostrato importanti resistenze espresse con Per_1 chiusura fisica, pianto e rifiuto di entrare nella stanza in cui era presente il padre”, mentre “nei mesi a seguire… ha accettato di entrare nella stanza degli incontri e di permanere … nello stesso luogo in cui era presente il padre” e, dapprima, ha preferito restare seduta, senza avvicinarsi al padre, e successivamente, alla proposta della educatrice di fare dei giochi in coppia, la bambina ha acconsentito e, su proposta dell'assistente sociale, il e la figlia CP_1 hanno effettuato alcune partite insieme, stando uno di fronte all'altro; è peraltro pagina 9 di 15 emerso anche che, durante gli incontri, la minore rifiuta di accettare i regali del padre, parla soltanto se le vengono rivolte delle domande e reagisce quasi piangendo se l'assistente sociale la lascia sola con l'educatrice e il padre.
Nella medesima relazione i IZ Sociali segnalano la necessità per l'uomo di riprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in considerazione delle difficoltà comunicative e di confronto con la figlia (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025 “(…) sarebbe utile, a parere degli scriventi IZ , la ripresa di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dell'uomo che possa fornire allo stesso strumenti pratici e di confronto nella relazione padre/figlia).
A fronte del disagio della bambina e della valutazione da parte dei servizi sociali circa la necessità di “riattivare per uno spazio di ascolto e confronto Per_1 terapeutico portato avanti con motivazione dalla minore “ che le ha permesso di
“sentirsi accolta nei suoi stati d'animo e sostenuta in questa fase di riavvicinamento alla figura genitoriale” (cfr. relazione servizi sociali del
7.2.2025), il non è stato in grado di riconoscere l'esigenza della minore di CP_1 proseguire un percorso psicologico che contribuiva al suo benessere e né di la disponibilità della a continuare a farsi carico del costo della terapia pur Parte_1 di consentire a di proseguire il percorso, utile e necessario in base a Per_1 quanto rilevato dai IZ, soluzione che avrebbe evitato l'interruzione del percorso a discapito della minore (anche ed eventualmente nell'attesa di attivare un sostegno psicologico a carico del IZo Sanitario Nazionale).
L'affido condiviso presuppone la condivisione di scelte educative e formative nella prospettiva di una maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori in una direzione educativa comune, ma, allo stato, il comportamento del non CP_1 appare, concretamente, proiettato verso questa prospettiva.
5.4) Né l'andamento dei percorsi intrapresi dal , dal medesimo valorizzato, Pt_2 appare - allo stato - decisivo ai fini della pronuncia dell'affido condiviso.
Va a tale riguardo rilevato che il ha inizialmente mostrato scarsa CP_1 consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e l'inclinazione ad esternalizzare la responsabilità e a minimizzare gli episodi che hanno condotto all'allontanamento della moglie e della figlia dalla casa coniugale (cfr. valutazione pagina 10 di 15 psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 23.6.2022, allegata sub doc. n.
15 dal nel giudizio di primo grado: “…nega che i maltrattamenti siano CP_1 accaduti così come riportati dalla sig.ra non assumendosene la Parte_1 responsabilità e di conseguenza negandone l'elaborazione e minimizzando il problema;
presenta, secondo i test somministrati, un basso controllo degli impulsi, affettività negativa e labilità emotiva che potrebbero interferire nella regolazione dei suoi stati emotivi e nella capacità di regolare quelli della bambina.”).
Nella relazione del 22.2.2024 relativa al percorso per uomini maltrattanti del
(periodo di riferimento dal 21.3.2022 al 5.12.2022), è indicata la CP_5 opportunità di un percorso psicologico personale con ulteriori percorsi integrativi in considerazione del fatto che l'uomo “Risulta ancora profondamente immerso all'interno dei vissuti negativi (fine della relazione-isolamento-perdita della figlia- mancanza di prospettiva), per i quali non riesce a mettersi in una posizione utile
a riconoscere alcuna fragilità e vulnerabilità dell'altro” .
Dalle successive relazioni di aggiornamento si evince che il ha concluso il CP_1 percorso per uomini maltrattanti, “si è presentato di sua spontanea volontà nel mese di ottobre 2023 presso il servizio Consultoriale di Fano con la richiesta di continuare il suddetto percorso e gli incontri di sostegno alla genitorialità che si erano conclusi marzo del 2023 “ mostrandosi “pentito dei fatti accaduti nel 2019
e delle gravi conseguenze che ne sono derivate” (v. relazione del IZo Sociale del 25.7.2024) e sta proseguendo un percorso di contrasto alla violenza intrapreso dapprima in modalità di gruppo e dall'8.3.2023 in modalità individuale, tuttora in corso (v. note autorizzate del 13.1.2025 e relazione aggiornata dell'equipe del servizio del 13.1.2025). CP_5
Pertanto, tale percorso non risulta ultimato e, sulla base di quanto evidenziato dai IZ, nella citata relazione del 7.2.2025, il sostegno alla genitorialità offrirebbe al gli strumenti concreti per superare le criticità emerse nel Pt_2 rapporto con la figlia e quindi anche di cogliere le esigenze ed il disagio della minore, emersi nel corso degli incontri protetti.
pagina 11 di 15 La situazione così delineata caratterizzata – da un lato - dalla avversione della figlia nei confronti del padre e – dall'altro – dalle criticità, sopra evidenziate, del il quale, nonostante i percorsi intrapresi (e come si è detto non ancora CP_1 ultimati), non è attualmente in grado di mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso, si ritiene nell'interesse della minore, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
Invero, a fronte delle riscontrate criticità genitoriali in capo al l'affido CP_1 condiviso risulta, in questa fase, destabilizzante e pregiudizievole ad un equilibrato sviluppo psico-fisico della minore e rischierebbe concretamente di incrementare l'atteggiamento di avversione di nei confronti del padre oltre Per_1 che rendere particolarmente difficoltosa l'adozione di decisioni nell'interesse della minore.
5.5) Alla luce delle considerazioni svolte, avuto riguardo alla qualità di vita di negli ultimi cinque anni trascorsi con la madre durante i quali non sono Per_1 emersi aspetti pregiudizievoli per la minore, considerato il ruolo genitoriale svolto dalla donna rispetto alla quale non sono emerse criticità che necessitano di un'indagine ulteriore a tutela della minore, considerata l'età di e l'esigenza Per_1 della medesima di progredire nell'elaborazione della grave vicenda familiare in un contesto di stabilità e serenità, con l'aiuto di un supporto psicologico di cui ha potuto usufruire in passato e che, in base a quanto evidenziato al IZo, appare necessario, anche al fine di agevolare la comunicazione e la relazione tra la minore ed il padre, si ritiene che l'affidamento esclusivo alla madre sia la soluzione più idonea a realizzare il concreto interesse, morale e materiale, della bambina;
per tali argomentazioni si ritiene che non sia necessario procedere all'espletamento della CTU volta ad indagare la capacità genitoriale della né procedere alla audizione della stessa, come richiesto dal Parte_1 CP_1
6) Né, tenuto presente il preminente interesse della minore, si ritiene di disporre l'audizione della stessa, richiesta dal padre e dal curatore.
Invero, come si è detto, dopo una fase inziale di avvio degli incontri, caratterizzata dal fatto che la bambina si è rifiutata di entrare nella stanza con il pagina 12 di 15 padre, gli incontri sono proseguiti e la bambina ha accettato di fare dei giochi insieme al padre, pur evidenziando una situazione di disagio (desumibile dalla necessità di mantenere una distanza fisica dal medesimo, dal rifiuto dei regali e dalla volontà di non allontanarsi dalla assistente sociale durante gli incontri).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di ascolto del minore infradodicenne nelle procedure giudiziarie che lo riguardino,
l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore” (Cass. 10250/24 e Cass.
n. 24626/23; Cass. n. 1474/21; Cass n. 9691/22, indicate in motivazione).
Nel caso specie la minore ha intrapreso nel 2022 un percorso di psicoterapia - in regime privato - per superare le difficoltà legate alla gestione emotiva, emerse dopo la separazione dei genitori e in seguito ad un casuale incontro con il padre
(cfr. certificazione Dott.ssa del 9.11.2023): considerate la diffidenza CP_4 che manifesta nei confronti del , la pregressa vicenda familiare, Per_1 Pt_2 caratterizzata da episodi di violenza dell'uomo ai danni della l'età della Parte_1 bambina (che non ha ancora compiuto 10 anni) e tenuto conto delle difficoltà e dei disagi già manifestati dalla stessa durante gli incontri nonché del concreto rischio di esporre la medesima ad un ulteriore stress emotivo, si ritiene che l'audizione di sia, allo stato, non necessaria ed anzi contraria al suo Per_1 interesse a non essere ulteriormente esposta ad un invitabile pregiudizio derivante dal rinnovato coinvolgimento nella controversia tra i genitori.
7.) Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ferma restando Per_1 la statuizione relativa al collocamento e allo svolgimento degli incontri padre/figlia in forma protetta secondo le modalità e i tempi indicati nel dispositivo della sentenza impugnata, risultando detta statuizione idonea a salvaguardare l'interesse della minore e, contestualmente, a realizzare un graduale pagina 13 di 15 riavvicinamento della figlia alla figura paterna e a favorire la comunicazione tra il padre e a figlia, tenuto conto delle esigenze e dei tempi della stessa.
8.1) Fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, è l'appello incidentale volto alla riduzione del contributo al mantenimento della minore.
Dall'esame degli atti si evince che la e la figlia vivono con la Parte_1 Per_1 madre della donna presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima (circostanza non contestata), che la svolge attività lavorativa con qualifica di Parte_1 cameriera di sala in base ad un contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di circa € 900,00 mensili.
Con riferimento al risulta che il medesimo lavora in qualità di operaio con CP_1 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione di circa € 1.200,00 mensili (circostanza non contestata) e vive presso un immobile che conduce in locazione versando un canone mensile pari ad € 300,00, come risulta dalla documentazione prodotta.
Considerato che la non sostiene oneri locativi e valutate Parte_1 complessivamente le condizioni economiche delle parti, nonché il prevalente contributo fornito dal genitore collocatario, si reputa congruo un assegno mensile di €. 300,00, che appare equo tenuto conto anche delle esigenze della minore, collegate alla sua età; non assume invece significativo rilievo, ai fini di una ulteriore riduzione dell'importo, il fatto che una parte della retribuzione del CP_1 ha costituito oggetto delle azioni della trattandosi di iniziative Parte_1 intraprese dalla medesima al fine di ottenere l'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia minore.
La sentenza impugnata va quindi riformata, riducendo la somma alla misura sopra indicata.
8.2) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata.
9.) Quanto alle spese di lite, l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, nei limiti indicati, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di pagina 14 di 15 giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite : nel caso di specie, la natura delle questioni controverse, la complessità della vicenda e l'esito del giudizio, valutato in modo globale ed unitario, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Pesaro n.525/2024 pubblicata il 17.6.2024, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
-dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre fermo Persona_1 restando lo svolgimento degli incontri padre/figlia secondo le modalità e i tempi previsti nella sentenza impugnata;
-ridetermina in €. 300,00 mensili l'importo dovuto da a titolo di CP_1 mantenimento della figlia minore;
Per_1 conferma nel resto la impugnata sentenza;
dichiara la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso il 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 833/2024
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Susi Santi
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Manuela Iappelli
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
Avv. (C.F. ), costituita in proprio quale CP_2 C.F._3 curatore speciale della minore , nata a [...] il [...]. Persona_1
APPELLATA pagina 1 di 15 con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.525/2024 pubblicata il 17.6.2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “…. pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Pesaro indicata in epigrafe, e specificamente: disporre
l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento Per_1 presso la stessa, con la previsione di incontri protetti con vittoria di spese ed onorari.”
DELL'APPELLATO TALIL MEHDI: “…. ogni contraria istanza disattesa, nel merito
e in via principale previa declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. o, in subordine, previa declaratoria di manifesta infondatezza dell'unico motivo di gravame proposto dall'odierna appellante, rigettare l'impugnazione proposta dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 525/2024, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, in data 21.05.2024, pubblicata in data
17.06.2024 e confermare integralmente la sentenza gravata in punto all'affidamento condiviso della minore Persona_1
In via incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza in punto alle statuizioni circa l'ammontare mensile dell'assegno di mantenimento della minore , Per_1 quantificato dal Tribunale di Pesaro nella somma mensile di € 400,00, oltre rivalutazione Istat, ed il 50% delle spese straordinarie - ridurre l'importo mensile dell'assegno di mantenimento, previsto in sede di divorzio, alla minor somma di €
200,00, oltre rivalutazione Istat, quantomeno nella pendenza del pignoramento presso terzi e, una volta estinto il debito, ad una somma non superiore ad €
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, lasciando invariata fra gli ex coniugi la misura del 50% del contributo per le spese straordinarie necessarie a;
Con Per_1
pagina 2 di 15 vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE: “…. contrariis reiectis, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
525/2024 Pubbl. il 17.06.2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel giudizio recante RG 1480/2023 con conseguente conferma della sentenza di primo grado”.
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede l'accoglimento dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n.525/2024 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e e ha disposto Parte_1 CP_1
l'affido condiviso della figlia , con collocazione presso l'abitazione materna, il Per_1 versamento a carico del di un assegno di mantenimento per la minore pari CP_1 ad € 400,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, e “che incontri tra il padre e la figlia tramite i IZ Sociali, cui delega modalità e tempi degli incontri, dovendo i IZ prevedere calendari periodici che tengano in debita considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlia, con la possibilità dunque di una loro graduale liberalizzazione”.
II) Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione che, Parte_1 riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione limitatamente alla parte in cui il Tribunale (modificando la statuizione della sentenza di separazione personale dei coniugi del 24.5.2022, che prevedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre) ha pronunciato l'affidamento condiviso della figlia;
ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'affidamento esclusivo della minore
(fermo restando il collocamento presso la madre appellante) e la previsione di incontri padre/figlia in regime di protezione.
III) costituendosi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 473 bis. 30 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto;
inoltre ha proposto appello incidentale chiedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento pagina 3 di 15 nella misura di € 200,00 fino al termine della procedura di pignoramento presso terzi introdotta dall'appellante e, una volta estinto il debito, ha chiesto di versare una somma mensile a titolo di mantenimento non superiore ad €. 250,00.
IV) L'avv. si è costituita in qualità di curatore speciale della CP_2 minore, ed ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che, allo stato, Persona_1 non vi sono i presupposti per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
V) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando l'accoglimento dell'appello.
VI) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimità e l'ingiustizia della statuizione relativa all'affidamento condiviso della minore, ritenuta non conforme al preminente interesse della figlia.
Deduce che, in sede di separazione, il Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo di alla madre e che il mutamento della decisione all'esito del Per_1 giudizio di divorzio si basa sull'erronea valutazione in ordine all'elaborazione e all'acquisizione della consapevolezza, da parte del , dei comportamenti Pt_2 aggressivi e violenti posti in essere dal medesimo, oggetto di un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni 3 e mesi
6 per il reato di cui all'art. 572 c.p. (v. sentenza n. 487/2022 emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 22.3.2022 e divenuta irrevocabile in data 6.9.2022).
Evidenzia l'appellante che, in data 11.9.2019, madre e figlia sono state condotte presso una struttura protetta a seguito dell'attivazione della procedura di tutela “codice rosso” e che il da quel momento, è stato raggiunto dalla CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e alla minore;
deduce inoltre che, dalla predetta data e fino a quando è stato introdotto il giudizio di divorzio, il non ha mai chiesto di incontrare la figlia, che le uniche occasioni CP_1 di incontro padre/figlia sono stati i tre incontri protetti disposti dal giudice del pagina 4 di 15 procedimento divorzile per valutare la capacità genitoriale del e che detti CP_1 incontri non hanno avuto effetti positivi sulla minore la quale continua a manifestare ostilità nei confronti del padre.
Secondo l'appellante il Tribunale non ha adeguatamente valutato la concreta situazione e, in particolare, non ha considerato che, dalle relazioni dei servizi sociali, non emerge che il ha acquisito la consapevolezza dei propri agiti né CP_1 che ha elaborato e compreso la violenza perpetrata nei confronti della donna in quanto manifesta ancora sentimenti di rabbia, tristezza e frustrazione oltre ad essersi rifiutato di sottoporsi ai test psicodiagnostici e a non aver avviato un percorso di sostegno psicologico.
Rileva di essere dal mese di settembre del 2019 in terapia di sostegno psicologico ed evidenzia lo stato di sofferenza della minore che manifesta una forte ritrosia ad incontrare il padre e che segue un percorso psicologico dal mese di dicembre del 2022.
Deduce altresì che, dal mese di settembre del 2019, il non ha CP_1 corrisposto alcunché a titolo di spese straordinarie e, dopo il deposito della sentenza impugnata, in seguito ad un infortunio occorsogli ad aprile/maggio, il medesimo, pur percependo la indennità dall'INAIL, non ha più versato il mantenimento dovuto ed è moroso di tre mensilità.
Per le ragioni illustrate che, secondo l'appellante, denotano la inadeguatezza genitoriale del la stessa chiede il ripristino dell'affido esclusivo, già disposto CP_1 dal giudice della separazione, con collocamento della minore presso la e Parte_1 previsione di incontri protetti.
1.2) La con le note depositate nel corso del presente giudizio, Parte_1 ribadisce le argomentazioni svolte evidenziando altresì che, a seguito della decisione del Tribunale, il non ha prestato il consenso alla prosecuzione del CP_1 percorso psicologico della figlia rilevando di non essere convinto dell'utilità della terapia e di non poter sostenere le relative spese, come evidenziato dai IZ
Sociali nella relazione del 7.2.2025, trasmessa in seguito al provvedimento della
Corte in data 15.1.2025, volto ad acquisire un aggiornamento in ordine alla concreta situazione della minore e ai rapporti della stessa con il padre;
osserva pagina 5 di 15 che il percorso psicologico della minore è stato sospeso e che detta interruzione ha destabilizzato la figlia che riponeva fiducia nella Dott.ssa (che la CP_3 seguiva) tanto che la minore ha chiesto al padre di poterla riprendere, ma il CP_1
- lamenta l'appellante - non si è ancora espresso in maniera chiara e definitiva, nonostante la abbia dichiarato di essere disponibile ad assumersi, per Parte_1
l'intero, le spese, come aveva fatto in precedenza.
2.1) L'appellato eccepisce la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 bis richiamato dall'art473 bis.30 c.p.c. , posto che nell'atto introduttivo non è indicata quale sia la violazione di legge denunciata e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata e, nel merito, contesta integralmente le doglianze dell'appellante che, secondo il non ha evidenziato quale pregiudizio CP_1 deriverebbe dall'affido condiviso e vuole, invece, colpirlo nel suo ruolo genitoriale ed allontanarlo dalla vita della figlia;
evidenzia che ha avuto la possibilità di dimostrare di essere un uomo diverso, consapevole e desideroso di ristabilire un rapporto con la figlia, e che la discontinuità degli incontri unitamente alla ritrosia manifestata dalla bambina a riprendere il dialogo con il padre, non giova al recupero del rapporto genitoriale, sebbene il abbia atteso paziente Pt_2 ogni occasione di incontro con la figlia, dimostrando di voler essere un punto di riferimento per la stessa;
rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla di aver intrapreso i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità e di Parte_1 supporto psicologico (come evidenziato nelle relazioni allegate) e deduce di non aver avuto la disponibilità di fondi sufficienti per provvedere al mantenimento, avendo dovuto affrontare onerose spese mediche a causa di un infortunio.
2.2) L'appellato inoltre propone appello incidentale volto a censurare la statuizione avente ad oggetto la entità della somma dovuta a titolo di mantenimento, perché non tiene in considerazione le effettive condizioni economiche del il quale percepisce la retribuzione mensile di €. 1.200,00 CP_1 dalla quale viene detratto l'importo complessivo di €. 640,00 (in seguito alla iniziative intraprese dalla per l'incompleto pagamento del contributo) e Parte_1 deve provvedere a pagamento del canone di €. 300,00 mensili, a titolo di locazione dell'immobile in cui vive.
pagina 6 di 15 3.) Ad avviso del Curatore speciale, allo stato, non sono ravvisabili i presupposti per disporre l'affido esclusivo richiesto dalla appellante tenuto conto della situazione che si è andata delineando evidenziata nelle recenti relazioni dei servizi sociali dalle quali si evince che il ha intrapreso un percorso di CP_1 sostegno alla genitorialità, si è mostrato pentito in merito a quanto accaduto in passato e risulta desideroso di sviluppare un rapporto affettivo con la minore, con la quale sono stati riattivati gli incontri protetti che erano stati interrotti nel
2019; chiede, quindi, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Osserva inoltre che i servizi hanno ritenuto di non calendarizzare nuovi incontri in seguito al rifiuto manifestato dalla minore ad incontrare il padre e chiede pertanto, in via istruttoria, l'audizione della minore al fine di indagare e valutare i motivi di tale rifiuto ovvero di disporre l'audizione degli operatori che si occupano del caso affinché riferiscano in merito, incaricando gli stessi di individuare le soluzioni più adeguate per favorire il riavvicinamento padre figlia, confermando l'incarico degli stessi di predisporre calendari periodici che tengano in considerazione quella che sarà l'evoluzione del rapporto padre-figlia con la possibilità di una graduale liberalizzazione;
chiede altresì di disporre che i IZ relazionino in ordine alla eventuale ripresa degli incontri padre e figlia e sull'esito degli stessi.
4.) In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a CP_1 confutare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine all'affidamento condiviso rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che lo stesso appellato ha poi analiticamente esaminato le doglianze dell'appellante, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
5.) Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
pagina 7 di 15 5.1) A tale riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte in materia di affidamento dei figli minori, <il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore …. In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (…) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che
l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore>> (Cass. civ. n. 21425/2022 ed altre citate in motivazione).
5.2) Nel caso di specie, sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato, l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse della minore: dall'esame della documentazione appare evidente che l'affidamento condiviso è tale da pregiudicare la minore per la concreta possibilità di una interruzione delle decisioni da prendere nell'interesse della medesima, con conseguente compromissione dell'esigenza della bambina ad una stabilità delle abitudini quotidiane e ad una crescita serena e equilibrata.
5.3) Nel corso del giudizio sono infatti emersi aspetti della personalità del CP_1 indicativi di criticità genitoriali, sintomatiche dell'incapacità dell'uomo di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia la quale manifesta un comportamento pagina 8 di 15 oppositivo nei confronti del padre: significativa al riguardo è la circostanza relativa alla decisione del di non prestare il proprio consenso alla CP_1 prosecuzione del percorso privato di psicoterapia che la minore seguiva dal mese di dicembre 2019 con la Dott.ssa (cfr. e-mail del 17.1.2025 della CP_4
Dott.ssa ; relazione dei servizi sociali del 7.2.2025). CP_3
Nè vale a dimostrare il contrario la giustificazione addotta dal ovvero il CP_1 fatto di non essere convinto dell'utilità della psicoterapia per la figlia e di non riuscire a sostenere le relative spese.
Il contesto di disgregazione familiare causato dai maltrattamenti perpetrati dal nei confronti della moglie (cfr. sentenza della Corte di Appello di Ancona CP_1
n.487/2022 di condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. divenuta irrevocabile in data 6.9.2022), la sofferenza inevitabilmente patita dalla minore e il disagio che la medesima continua a manifestare nei confronti del padre durante gli incontri protetti ( cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025), avrebbero dovuto indurre il ad una maggiore CP_1 consapevolezza delle esigenze della figlia, anche in funzione della ricostruzione di un rapporto padre/figlia che, allo stato, appare particolarmente complicato in considerazione dell'evidente difficoltà della minore di interagire con il padre il quale non è in grado di intercettare un “canale” di comunicazione adeguato con la figlia (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025: “la comunicazione tra i due
è sempre mediata e gestita dalle operatrici presenti, in quanto anche il padre fa difficoltà a proporre attività e/o argomenti”.)
Dalla relazione dei servizi sociali del 7.2.2025 risulta che, nella fase iniziale di avvio degli incontri, “ aveva mostrato importanti resistenze espresse con Per_1 chiusura fisica, pianto e rifiuto di entrare nella stanza in cui era presente il padre”, mentre “nei mesi a seguire… ha accettato di entrare nella stanza degli incontri e di permanere … nello stesso luogo in cui era presente il padre” e, dapprima, ha preferito restare seduta, senza avvicinarsi al padre, e successivamente, alla proposta della educatrice di fare dei giochi in coppia, la bambina ha acconsentito e, su proposta dell'assistente sociale, il e la figlia CP_1 hanno effettuato alcune partite insieme, stando uno di fronte all'altro; è peraltro pagina 9 di 15 emerso anche che, durante gli incontri, la minore rifiuta di accettare i regali del padre, parla soltanto se le vengono rivolte delle domande e reagisce quasi piangendo se l'assistente sociale la lascia sola con l'educatrice e il padre.
Nella medesima relazione i IZ Sociali segnalano la necessità per l'uomo di riprendere un percorso di sostegno alla genitorialità in considerazione delle difficoltà comunicative e di confronto con la figlia (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.2.2025 “(…) sarebbe utile, a parere degli scriventi IZ , la ripresa di un percorso di sostegno alla genitorialità a favore dell'uomo che possa fornire allo stesso strumenti pratici e di confronto nella relazione padre/figlia).
A fronte del disagio della bambina e della valutazione da parte dei servizi sociali circa la necessità di “riattivare per uno spazio di ascolto e confronto Per_1 terapeutico portato avanti con motivazione dalla minore “ che le ha permesso di
“sentirsi accolta nei suoi stati d'animo e sostenuta in questa fase di riavvicinamento alla figura genitoriale” (cfr. relazione servizi sociali del
7.2.2025), il non è stato in grado di riconoscere l'esigenza della minore di CP_1 proseguire un percorso psicologico che contribuiva al suo benessere e né di la disponibilità della a continuare a farsi carico del costo della terapia pur Parte_1 di consentire a di proseguire il percorso, utile e necessario in base a Per_1 quanto rilevato dai IZ, soluzione che avrebbe evitato l'interruzione del percorso a discapito della minore (anche ed eventualmente nell'attesa di attivare un sostegno psicologico a carico del IZo Sanitario Nazionale).
L'affido condiviso presuppone la condivisione di scelte educative e formative nella prospettiva di una maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori in una direzione educativa comune, ma, allo stato, il comportamento del non CP_1 appare, concretamente, proiettato verso questa prospettiva.
5.4) Né l'andamento dei percorsi intrapresi dal , dal medesimo valorizzato, Pt_2 appare - allo stato - decisivo ai fini della pronuncia dell'affido condiviso.
Va a tale riguardo rilevato che il ha inizialmente mostrato scarsa CP_1 consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e l'inclinazione ad esternalizzare la responsabilità e a minimizzare gli episodi che hanno condotto all'allontanamento della moglie e della figlia dalla casa coniugale (cfr. valutazione pagina 10 di 15 psicodiagnostica e delle capacità genitoriali del 23.6.2022, allegata sub doc. n.
15 dal nel giudizio di primo grado: “…nega che i maltrattamenti siano CP_1 accaduti così come riportati dalla sig.ra non assumendosene la Parte_1 responsabilità e di conseguenza negandone l'elaborazione e minimizzando il problema;
presenta, secondo i test somministrati, un basso controllo degli impulsi, affettività negativa e labilità emotiva che potrebbero interferire nella regolazione dei suoi stati emotivi e nella capacità di regolare quelli della bambina.”).
Nella relazione del 22.2.2024 relativa al percorso per uomini maltrattanti del
(periodo di riferimento dal 21.3.2022 al 5.12.2022), è indicata la CP_5 opportunità di un percorso psicologico personale con ulteriori percorsi integrativi in considerazione del fatto che l'uomo “Risulta ancora profondamente immerso all'interno dei vissuti negativi (fine della relazione-isolamento-perdita della figlia- mancanza di prospettiva), per i quali non riesce a mettersi in una posizione utile
a riconoscere alcuna fragilità e vulnerabilità dell'altro” .
Dalle successive relazioni di aggiornamento si evince che il ha concluso il CP_1 percorso per uomini maltrattanti, “si è presentato di sua spontanea volontà nel mese di ottobre 2023 presso il servizio Consultoriale di Fano con la richiesta di continuare il suddetto percorso e gli incontri di sostegno alla genitorialità che si erano conclusi marzo del 2023 “ mostrandosi “pentito dei fatti accaduti nel 2019
e delle gravi conseguenze che ne sono derivate” (v. relazione del IZo Sociale del 25.7.2024) e sta proseguendo un percorso di contrasto alla violenza intrapreso dapprima in modalità di gruppo e dall'8.3.2023 in modalità individuale, tuttora in corso (v. note autorizzate del 13.1.2025 e relazione aggiornata dell'equipe del servizio del 13.1.2025). CP_5
Pertanto, tale percorso non risulta ultimato e, sulla base di quanto evidenziato dai IZ, nella citata relazione del 7.2.2025, il sostegno alla genitorialità offrirebbe al gli strumenti concreti per superare le criticità emerse nel Pt_2 rapporto con la figlia e quindi anche di cogliere le esigenze ed il disagio della minore, emersi nel corso degli incontri protetti.
pagina 11 di 15 La situazione così delineata caratterizzata – da un lato - dalla avversione della figlia nei confronti del padre e – dall'altro – dalle criticità, sopra evidenziate, del il quale, nonostante i percorsi intrapresi (e come si è detto non ancora CP_1 ultimati), non è attualmente in grado di mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso, si ritiene nell'interesse della minore, di disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
Invero, a fronte delle riscontrate criticità genitoriali in capo al l'affido CP_1 condiviso risulta, in questa fase, destabilizzante e pregiudizievole ad un equilibrato sviluppo psico-fisico della minore e rischierebbe concretamente di incrementare l'atteggiamento di avversione di nei confronti del padre oltre Per_1 che rendere particolarmente difficoltosa l'adozione di decisioni nell'interesse della minore.
5.5) Alla luce delle considerazioni svolte, avuto riguardo alla qualità di vita di negli ultimi cinque anni trascorsi con la madre durante i quali non sono Per_1 emersi aspetti pregiudizievoli per la minore, considerato il ruolo genitoriale svolto dalla donna rispetto alla quale non sono emerse criticità che necessitano di un'indagine ulteriore a tutela della minore, considerata l'età di e l'esigenza Per_1 della medesima di progredire nell'elaborazione della grave vicenda familiare in un contesto di stabilità e serenità, con l'aiuto di un supporto psicologico di cui ha potuto usufruire in passato e che, in base a quanto evidenziato al IZo, appare necessario, anche al fine di agevolare la comunicazione e la relazione tra la minore ed il padre, si ritiene che l'affidamento esclusivo alla madre sia la soluzione più idonea a realizzare il concreto interesse, morale e materiale, della bambina;
per tali argomentazioni si ritiene che non sia necessario procedere all'espletamento della CTU volta ad indagare la capacità genitoriale della né procedere alla audizione della stessa, come richiesto dal Parte_1 CP_1
6) Né, tenuto presente il preminente interesse della minore, si ritiene di disporre l'audizione della stessa, richiesta dal padre e dal curatore.
Invero, come si è detto, dopo una fase inziale di avvio degli incontri, caratterizzata dal fatto che la bambina si è rifiutata di entrare nella stanza con il pagina 12 di 15 padre, gli incontri sono proseguiti e la bambina ha accettato di fare dei giochi insieme al padre, pur evidenziando una situazione di disagio (desumibile dalla necessità di mantenere una distanza fisica dal medesimo, dal rifiuto dei regali e dalla volontà di non allontanarsi dalla assistente sociale durante gli incontri).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “in tema di ascolto del minore infradodicenne nelle procedure giudiziarie che lo riguardino,
l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore” (Cass. 10250/24 e Cass.
n. 24626/23; Cass. n. 1474/21; Cass n. 9691/22, indicate in motivazione).
Nel caso specie la minore ha intrapreso nel 2022 un percorso di psicoterapia - in regime privato - per superare le difficoltà legate alla gestione emotiva, emerse dopo la separazione dei genitori e in seguito ad un casuale incontro con il padre
(cfr. certificazione Dott.ssa del 9.11.2023): considerate la diffidenza CP_4 che manifesta nei confronti del , la pregressa vicenda familiare, Per_1 Pt_2 caratterizzata da episodi di violenza dell'uomo ai danni della l'età della Parte_1 bambina (che non ha ancora compiuto 10 anni) e tenuto conto delle difficoltà e dei disagi già manifestati dalla stessa durante gli incontri nonché del concreto rischio di esporre la medesima ad un ulteriore stress emotivo, si ritiene che l'audizione di sia, allo stato, non necessaria ed anzi contraria al suo Per_1 interesse a non essere ulteriormente esposta ad un invitabile pregiudizio derivante dal rinnovato coinvolgimento nella controversia tra i genitori.
7.) Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, ferma restando Per_1 la statuizione relativa al collocamento e allo svolgimento degli incontri padre/figlia in forma protetta secondo le modalità e i tempi indicati nel dispositivo della sentenza impugnata, risultando detta statuizione idonea a salvaguardare l'interesse della minore e, contestualmente, a realizzare un graduale pagina 13 di 15 riavvicinamento della figlia alla figura paterna e a favorire la comunicazione tra il padre e a figlia, tenuto conto delle esigenze e dei tempi della stessa.
8.1) Fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, è l'appello incidentale volto alla riduzione del contributo al mantenimento della minore.
Dall'esame degli atti si evince che la e la figlia vivono con la Parte_1 Per_1 madre della donna presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima (circostanza non contestata), che la svolge attività lavorativa con qualifica di Parte_1 cameriera di sala in base ad un contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di circa € 900,00 mensili.
Con riferimento al risulta che il medesimo lavora in qualità di operaio con CP_1 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione di circa € 1.200,00 mensili (circostanza non contestata) e vive presso un immobile che conduce in locazione versando un canone mensile pari ad € 300,00, come risulta dalla documentazione prodotta.
Considerato che la non sostiene oneri locativi e valutate Parte_1 complessivamente le condizioni economiche delle parti, nonché il prevalente contributo fornito dal genitore collocatario, si reputa congruo un assegno mensile di €. 300,00, che appare equo tenuto conto anche delle esigenze della minore, collegate alla sua età; non assume invece significativo rilievo, ai fini di una ulteriore riduzione dell'importo, il fatto che una parte della retribuzione del CP_1 ha costituito oggetto delle azioni della trattandosi di iniziative Parte_1 intraprese dalla medesima al fine di ottenere l'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia minore.
La sentenza impugnata va quindi riformata, riducendo la somma alla misura sopra indicata.
8.2) L'avvenuta acquisizione di sufficienti elementi al fine di addivenire alla decisione della controversia in esame consente di disattendere qualsiasi richiesta istruttoria avanzata.
9.) Quanto alle spese di lite, l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, nei limiti indicati, impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di pagina 14 di 15 giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite : nel caso di specie, la natura delle questioni controverse, la complessità della vicenda e l'esito del giudizio, valutato in modo globale ed unitario, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Pesaro n.525/2024 pubblicata il 17.6.2024, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
-dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre fermo Persona_1 restando lo svolgimento degli incontri padre/figlia secondo le modalità e i tempi previsti nella sentenza impugnata;
-ridetermina in €. 300,00 mensili l'importo dovuto da a titolo di CP_1 mantenimento della figlia minore;
Per_1 conferma nel resto la impugnata sentenza;
dichiara la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso il 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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