TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
La Giudice Daniela Bracci,
all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 40626/2024 promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21 e sede zonale in via CP_1
Lenin n. 45 Roma, contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento dalla CP_ domanda amm.va del 05.06.2022 e condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 10.06.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato l'accertamento del prescritto requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80; che in data 03.07.2024 CP_ CP_ notificata detto decreto all' unitamente al modello AP70; che l' non aveva provveduto all'erogazione del beneficio;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 14.11.2024.
Nel merito il ricorso è fondato. La sussistenza dei prescritti requisiti sanitari è stata acclarata con decreto di omologa emesso da questo Ufficio;
pertanto ricorrono le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sicchè la domanda va accolta con decorrenza dalla domanda amministrativa del 05.06.2022.
CP_ Pertanto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste da dm
55/2014 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.06.2022;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1
conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 5 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
2
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
La Giudice Daniela Bracci,
all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 40626/2024 promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
CONTRO
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21 e sede zonale in via CP_1
Lenin n. 45 Roma, contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di Parte_1
GL chiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento dalla CP_ domanda amm.va del 05.06.2022 e condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Deduceva che con decreto del 10.06.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva omologato l'accertamento del prescritto requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80; che in data 03.07.2024 CP_ CP_ notificata detto decreto all' unitamente al modello AP70; che l' non aveva provveduto all'erogazione del beneficio;
che erano trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. CP_ Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio l'
All'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa. CP_ OSSERVA LA GIUDICE che deve essere dichiarata la contumacia dell' stante la ritualità della notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 14.11.2024.
Nel merito il ricorso è fondato. La sussistenza dei prescritti requisiti sanitari è stata acclarata con decreto di omologa emesso da questo Ufficio;
pertanto ricorrono le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sicchè la domanda va accolta con decorrenza dalla domanda amministrativa del 05.06.2022.
CP_ Pertanto va condannato l' al pagamento della provvidenza richiesta con la decorrenza sopra indicata, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.
Per quanto sopra, l' va, altresì, condannata al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo, con applicazione delle riduzioni previste da dm
55/2014 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.06.2022;
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_1
conseguenziali ratei maturati e maturandi, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo, come in motivazione.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.305,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 5 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
2