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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/03/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.1.2024 ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Calabria
e al Comune di Cosenza, depositato presso questa Commissione Tributaria Provinciale in data 22.2.2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202390135751270000, mediante la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 15.107,05, di cui alle cartelle di seguito indicate:
03420110018539937000 TARSU anno 2010 per l'importo pari ad € 626,62;
03420140030068848000 Tasse Auto anni 2009-2010 per l'importo pari ad € 1.078,39;
03420140046962403000 Tarsu anno 2013 per l'importo pari ad € 236,32.;
03420150009570823000 Tares anno 2013 per l'importo pari ad € 489,36 ;
03420150018023311000 Tasse Auto anno 2010 per l'importo pari ad € 295,21 .
Deduceva il ricorrente:
l'omessa notifica delle predette cartelle esattoriali alla ricorrente, la quale ne aveva avuto contezza soltanto nel momento in cui aveva ricevuto l'atto impugnato, con conseguente mancanza di un valido e legittimo titolo esecutivo;
pertanto in mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti (cartelle) il provvedimento impugnato doveva ritenersi “radicalmente nullo” ;
l'intervenuta decadenza in relazione alle Tasse Automobilistiche in quanto, a norma dell'art. 3 della L. n. 2/86
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1/1/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, pertanto nel caso di specie il diritto dell'AdER a riscuotere le tasse automobilistiche in oggetto risultava ampiamente prescritto, riferendosi le stesse agli anni 2009-2010 e non essendovi prova in merito alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, propedeutici alla intimazione impugnata, nel termine previsto dalla normativa richiamata;
l'intervenuta prescrizione delle pretese relative alle Tasse Automobilistiche in quanto l'intimazione impugnata avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il triennio dalla notifica delle cartelle di pagamento n.
03420140030068848000 e n. 034201500-18023311000, asseritamente effettuata il 17.1.2015 e il 5.10.2015;
l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese concernenti le imposte TARSU e TARES in quanto gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio avrebbero dovuto essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Concludeva la ricorrente chiedendo l'accertamento e la declaratoria della parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle esattoriali indicate in ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione- costituitasi con controdeduzioni depositate in data 6.3.2014- ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e infondatezza della contestazione concernente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la conseguente decadenza dell'Ente, in quanto l'intimazione opposta era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento indicate ai punti da 1) a 8) delle predette controdeduzioni;
del pari contestava il motivo afferente l'asserita intervenuta prescrizione del credito, in quanto “l'unica eccezione di prescrizione sollevabile” era “quella decorrente dall'ultimo atto notificato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/92”, che nel caso in esame era rappresentato dall'“ pagamento n. 03420229000508240000 notificato a mezzo pec in data 1.3.2022”, anche in considerazione dell'intervenuta notifica di molteplici atti interruttivi, indicati alle pagine 10 e 11 delle controdeduzioni;
eccepiva inoltre, che dovevano essere presi in considerazione i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla legge di stabilità per il 2014 L. 147/2013, che al comma 623 dell'articolo unico, aveva previsto la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali fino a tutto il 15.3.2014, con decorrenza 1° gennaio 2014, termine successivamente esteso a tutto il 15.6.2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in L. n. 68 del 2.5.2014 (motivo per cui deve essere considerato il periodo di sospensione della prescrizione dall'1.1.2014 al 15.6.2014, nonché la sospensione dei termini prevista dal decreto n. 18/2020 c.d. “Cura
Italia”, decorrente dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 (cfr. L. 106/2021 decreto sostegni bis).
La Regione Calabria nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 13.5.2024 deduceva il mancato decorso del termine decennale di decadenza e l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 2953 del codice civile;
concludeva chiedendo: 1) In via preliminare la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
2) Nel merito il rigetto del ricorso medesimo con condanna al pagamento delle spese di giudizio e richiesta -nell'ipotesi di accoglimento dei motivi formulati dalla ricorrente- di esonero dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Il Comune di Cosenza, con controdeduzioni depositate il 27.3.2024, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
La causa all'udienza del 18.3.2025 veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile anche se l'intimazione di pagamento non rientra esplicitamente negli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs 546/199, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001, per cui deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU. sentenze n. 19668/2014, n. 19667/2014, n. 8928/2014, n.
10147/2012, n. 16293/2007; ordinanze n. 17844/2012 e n. 10672/2009. Cassazione. Sez. Tributaria, sentenze n. 3315/2016, n. 15029/2015, n.16100/2011, n. 10987/2011, n. 724/2010, n. 285/2010, n.
14373/2010, n. 10672/2009, n. 4968/2009, n. 4513/2009, n. 23832/2007; ordinanza n. 15957/2015). Tuttavia, tali atti -rimanendo comunque atti atipici- non possono essere annullati per la mancanza dei requisiti richiesti per gli atti tipici, indicati nell'art. 19 (in tal senso anche Cassazione Civile, sez. Tributaria, sentenza n°
10987/2011 citata;
Cassazione, Sez. Lavoro sentenza n° 18642/2012).
Inoltre, l'intimazione di pagamento opposta risulta, comunque, conforme al modello ministeriale.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
In primo luogo, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale, circa l'avvenuta notifica -perfezionatasi a seguito di due accessi presso il domicilio della ricorrente e il comunicato deposito presso la Casa Comunale- delle seguenti cartelle di pagamento, sopra riportate sub II), III, IV e V): 03420140030068848000 Tasse Auto anni 2009-2010, avvenuta in data 19.12.2014;
03420140046962403000 Tarsu anno 2013, avvenuta in data 24.4.2025;
03420150009570823000 Tares anno 2013, avvenuta in data 7.9.2015;
03420150018023311000 Tasse Auto anno 2010, avvenuta in data 21.9.2015.
Per quanto concerne la pretesa di cui alla cartella n. 03420110018539937000 relativa a TARSU per l'anno
2010, risulta l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata A/R del 21.9.2015 (a seguito della compiuta giacenza conseguente a due successivi accessi presso il domicilio della ricorrente e al deposito presso la Casa
Comunale), del preavviso di fermo amministrativo n. 03480-2014-00006564000, pertanto anche in relazione a detta cartella devono essere rigettate le eccezioni formulate dalla ricorrente di intervenuta decadenza e/
o prescrizione delle relative pretese.
Inoltre, pur in assenza di specifica contestazione in ordine al mancato invio di successivi atti interruttivi del decorso dei termini di prescrizione (triennale per le Tasse Automobilistiche e quinquennale per le imposte
TARSU e TARI), si rileva l'intervenuta rituale notifica di molteplici atti interruttivi, fra cui l'Avviso di intimazione n. 03420179003567023000, notificato per compiuta giacenza a seguito dei due accessi effettuati il 26.6.2017
e l'8.3.2028 e il successivo deposito presso la casa comunale in data 6-6-2018, e l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229000508240000 notificato tramite pec in data 1.3.2022, nonché degli ulteriori atti interruttivi avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi.
Deve, pertanto, ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla non dovutezza delle somme richieste, che dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa avverso gli avvisi di intimazione le cartelle notificate e avverso i successivi atti interruttivi ritualmente notificati alla ricorrente.
In applicazione del criterio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, 6^ sezione, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Area SRL, della Regione Calabria e del Comune di Cosenza, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 ciascuno, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì 18.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 18/03/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1767/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013575127000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31.1.2024 ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Regione Calabria
e al Comune di Cosenza, depositato presso questa Commissione Tributaria Provinciale in data 22.2.2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034202390135751270000, mediante la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 15.107,05, di cui alle cartelle di seguito indicate:
03420110018539937000 TARSU anno 2010 per l'importo pari ad € 626,62;
03420140030068848000 Tasse Auto anni 2009-2010 per l'importo pari ad € 1.078,39;
03420140046962403000 Tarsu anno 2013 per l'importo pari ad € 236,32.;
03420150009570823000 Tares anno 2013 per l'importo pari ad € 489,36 ;
03420150018023311000 Tasse Auto anno 2010 per l'importo pari ad € 295,21 .
Deduceva il ricorrente:
l'omessa notifica delle predette cartelle esattoriali alla ricorrente, la quale ne aveva avuto contezza soltanto nel momento in cui aveva ricevuto l'atto impugnato, con conseguente mancanza di un valido e legittimo titolo esecutivo;
pertanto in mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti (cartelle) il provvedimento impugnato doveva ritenersi “radicalmente nullo” ;
l'intervenuta decadenza in relazione alle Tasse Automobilistiche in quanto, a norma dell'art. 3 della L. n. 2/86
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1/1/1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, pertanto nel caso di specie il diritto dell'AdER a riscuotere le tasse automobilistiche in oggetto risultava ampiamente prescritto, riferendosi le stesse agli anni 2009-2010 e non essendovi prova in merito alla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, propedeutici alla intimazione impugnata, nel termine previsto dalla normativa richiamata;
l'intervenuta prescrizione delle pretese relative alle Tasse Automobilistiche in quanto l'intimazione impugnata avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il triennio dalla notifica delle cartelle di pagamento n.
03420140030068848000 e n. 034201500-18023311000, asseritamente effettuata il 17.1.2015 e il 5.10.2015;
l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese concernenti le imposte TARSU e TARES in quanto gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio avrebbero dovuto essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Concludeva la ricorrente chiedendo l'accertamento e la declaratoria della parziale nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle esattoriali indicate in ricorso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione- costituitasi con controdeduzioni depositate in data 6.3.2014- ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e infondatezza della contestazione concernente l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e la conseguente decadenza dell'Ente, in quanto l'intimazione opposta era stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento indicate ai punti da 1) a 8) delle predette controdeduzioni;
del pari contestava il motivo afferente l'asserita intervenuta prescrizione del credito, in quanto “l'unica eccezione di prescrizione sollevabile” era “quella decorrente dall'ultimo atto notificato, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/92”, che nel caso in esame era rappresentato dall'“ pagamento n. 03420229000508240000 notificato a mezzo pec in data 1.3.2022”, anche in considerazione dell'intervenuta notifica di molteplici atti interruttivi, indicati alle pagine 10 e 11 delle controdeduzioni;
eccepiva inoltre, che dovevano essere presi in considerazione i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla legge di stabilità per il 2014 L. 147/2013, che al comma 623 dell'articolo unico, aveva previsto la sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali fino a tutto il 15.3.2014, con decorrenza 1° gennaio 2014, termine successivamente esteso a tutto il 15.6.2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in L. n. 68 del 2.5.2014 (motivo per cui deve essere considerato il periodo di sospensione della prescrizione dall'1.1.2014 al 15.6.2014, nonché la sospensione dei termini prevista dal decreto n. 18/2020 c.d. “Cura
Italia”, decorrente dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 (cfr. L. 106/2021 decreto sostegni bis).
La Regione Calabria nel costituirsi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 13.5.2024 deduceva il mancato decorso del termine decennale di decadenza e l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 2953 del codice civile;
concludeva chiedendo: 1) In via preliminare la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
2) Nel merito il rigetto del ricorso medesimo con condanna al pagamento delle spese di giudizio e richiesta -nell'ipotesi di accoglimento dei motivi formulati dalla ricorrente- di esonero dalla condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Il Comune di Cosenza, con controdeduzioni depositate il 27.3.2024, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
La causa all'udienza del 18.3.2025 veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile anche se l'intimazione di pagamento non rientra esplicitamente negli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del D.Lgs 546/199, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 448/2001, per cui deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU. sentenze n. 19668/2014, n. 19667/2014, n. 8928/2014, n.
10147/2012, n. 16293/2007; ordinanze n. 17844/2012 e n. 10672/2009. Cassazione. Sez. Tributaria, sentenze n. 3315/2016, n. 15029/2015, n.16100/2011, n. 10987/2011, n. 724/2010, n. 285/2010, n.
14373/2010, n. 10672/2009, n. 4968/2009, n. 4513/2009, n. 23832/2007; ordinanza n. 15957/2015). Tuttavia, tali atti -rimanendo comunque atti atipici- non possono essere annullati per la mancanza dei requisiti richiesti per gli atti tipici, indicati nell'art. 19 (in tal senso anche Cassazione Civile, sez. Tributaria, sentenza n°
10987/2011 citata;
Cassazione, Sez. Lavoro sentenza n° 18642/2012).
Inoltre, l'intimazione di pagamento opposta risulta, comunque, conforme al modello ministeriale.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere, conseguentemente rigettato.
In primo luogo, con riferimento al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale, circa l'avvenuta notifica -perfezionatasi a seguito di due accessi presso il domicilio della ricorrente e il comunicato deposito presso la Casa Comunale- delle seguenti cartelle di pagamento, sopra riportate sub II), III, IV e V): 03420140030068848000 Tasse Auto anni 2009-2010, avvenuta in data 19.12.2014;
03420140046962403000 Tarsu anno 2013, avvenuta in data 24.4.2025;
03420150009570823000 Tares anno 2013, avvenuta in data 7.9.2015;
03420150018023311000 Tasse Auto anno 2010, avvenuta in data 21.9.2015.
Per quanto concerne la pretesa di cui alla cartella n. 03420110018539937000 relativa a TARSU per l'anno
2010, risulta l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata A/R del 21.9.2015 (a seguito della compiuta giacenza conseguente a due successivi accessi presso il domicilio della ricorrente e al deposito presso la Casa
Comunale), del preavviso di fermo amministrativo n. 03480-2014-00006564000, pertanto anche in relazione a detta cartella devono essere rigettate le eccezioni formulate dalla ricorrente di intervenuta decadenza e/
o prescrizione delle relative pretese.
Inoltre, pur in assenza di specifica contestazione in ordine al mancato invio di successivi atti interruttivi del decorso dei termini di prescrizione (triennale per le Tasse Automobilistiche e quinquennale per le imposte
TARSU e TARI), si rileva l'intervenuta rituale notifica di molteplici atti interruttivi, fra cui l'Avviso di intimazione n. 03420179003567023000, notificato per compiuta giacenza a seguito dei due accessi effettuati il 26.6.2017
e l'8.3.2028 e il successivo deposito presso la casa comunale in data 6-6-2018, e l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229000508240000 notificato tramite pec in data 1.3.2022, nonché degli ulteriori atti interruttivi avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi.
Deve, pertanto, ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alle contestazioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla non dovutezza delle somme richieste, che dovevano essere fatte valere in sede di impugnativa avverso gli avvisi di intimazione le cartelle notificate e avverso i successivi atti interruttivi ritualmente notificati alla ricorrente.
In applicazione del criterio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, 6^ sezione, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Area SRL, della Regione Calabria e del Comune di Cosenza, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 ciascuno, oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì 18.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro