Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1041
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle esattoriali presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative a Tasse Auto anni 2009-2010, Tarsu anno 2013, Tares anno 2013 e Tasse Auto anno 2010, avvenute in date diverse tra il 2014 e il 2015. Per la cartella TARSU 2010, è provata la notifica del preavviso di fermo amministrativo nel 2015. Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono rigettate.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione per Tasse Automobilistiche

    La Corte rileva l'avvenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione e pignoramenti, che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali. In particolare, viene citata la notifica di un avviso di intimazione nel 2022.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione per TARSU e TARES

    La Corte rileva l'avvenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione e pignoramenti, che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali. In particolare, viene citata la notifica di un avviso di intimazione nel 2022.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle esattoriali presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative a Tasse Auto anni 2009-2010, Tarsu anno 2013, Tares anno 2013 e Tasse Auto anno 2010, avvenute in date diverse tra il 2014 e il 2015. Per la cartella TARSU 2010, è provata la notifica del preavviso di fermo amministrativo nel 2015. Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono rigettate.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione per Tasse Automobilistiche

    La Corte rileva l'avvenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione e pignoramenti, che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali. In particolare, viene citata la notifica di un avviso di intimazione nel 2022.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle esattoriali presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative a Tasse Auto anni 2009-2010, Tarsu anno 2013, Tares anno 2013 e Tasse Auto anno 2010, avvenute in date diverse tra il 2014 e il 2015. Per la cartella TARSU 2010, è provata la notifica del preavviso di fermo amministrativo nel 2015. Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono rigettate.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione per Tasse Automobilistiche

    La Corte rileva l'avvenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione e pignoramenti, che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali. In particolare, viene citata la notifica di un avviso di intimazione nel 2022.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle esattoriali presupposte

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento relative a Tasse Auto anni 2009-2010, Tarsu anno 2013, Tares anno 2013 e Tasse Auto anno 2010, avvenute in date diverse tra il 2014 e il 2015. Per la cartella TARSU 2010, è provata la notifica del preavviso di fermo amministrativo nel 2015. Pertanto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sono rigettate.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione per TARSU e TARES

    La Corte rileva l'avvenuta notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, tra cui avvisi di intimazione e pignoramenti, che hanno impedito il decorso dei termini prescrizionali. In particolare, viene citata la notifica di un avviso di intimazione nel 2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1041
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1041
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo