TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/11/2024, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1345/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALESTRA MARZIA, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DALL'ARA MILENA, giusta mandato CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, dichiarare, per le ragioni meglio esposte in atti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, stante la soccombenza virtuale di parte opposta, condannare quest'ultima alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese e delle competenze legali compresi gli esborsi per spese esenti anticipate, oltre alla L.P. 15% e CP_2 agli accessori di legge. Spese e competenze di cui il sottoscritto procuratore chiede sin d'ora la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via principale, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, pronunciare la cessazione della materia del contendere e, ritenuta equa la proposta conciliativa avanzata dalla convenuta in epoca antecedente l'iscrizione a ruolo della presente causa e ribadita in CP_1 comparsa di costituzione e risposta, compensare integralmente le spese processuali maturate sino alla notifica dell'atto di citazione e condannare l'attrice a rifondere all'esponente le spese da quest'ultima sostenute successivamente al predetto momento ex art. 91 c.p.c.; in subordine, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, pronunciare la cessazione della materia del contendere e compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la svolgeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con cui gli aveva intimato il pagamento di Euro 28.657,66 di cui alla CP_1 sentenza di condanna n. 396/2023 emessa dall'intestato Tribunale nel giudizio iscritto a r.g. n.
2920/2018.
A motivo di opposizione, la eccepiva l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto in quanto non Parte_1 era stato rispettato il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 14 co. 1 D. Lgs. n. 669/1996 conv.
L. n. 30/1997.
Ricevuta notifica dell'atto di citazione in opposizione, rinunciava all'atto di precetto, CP_1 dandone comunicazione alla Provincia a mezzo PEC.
Nonostante le trattative, la provvedeva comunque ad iscrivere a ruolo la causa. Parte_1
Fissata udienza per discutere preliminarmente sull'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il GI- dato atto dell'effettiva rinuncia da parte dell'intimante- dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza dell'attore opponente. La convenuta reiterava la proposta conciliativa già formulata prima dell'introduzione del giudizio, previa compensazione delle spese legali. A tale proposta non aderiva l'opponente, insistendo per la pronuncia in punto spese di lite sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, stante la manifesta fondatezza dei motivi di opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito, veniva decisa a seguito udienza di discussione svoltasi in trattazione scritta, una volta depositati da entrambe le parti gli scritti difensivi ex art. 189
c.p.c. ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c.
La presente causa deve essere definita previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della rinuncia all'atto di precetto, avvenuta sia in sede stragiudiziale, a mezzo PEC del
29.6.2023, sia a seguito della regolare costituzione della convenuta nel presente giudizio.
Ciò non esime, tuttavia, il GI dal doversi pronunciare- sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale” - sulle spese di lite.
Ebbene, come già anticipato con l'ordinanza emessa in data 28.7.2023, i motivi di opposizione sono certamente fondati:
• “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata” (Cass. 6346/2011; Cass. 21838/2013);
pagina 2 di 4 • “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (Cass. 25541/2011).
Ferme tali premesse, in punto spese di lite deve osservarsi che:
• La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, come nel caso di specie, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr. Cass. n. 11407/1992; Cass. n. 5207/1998 e di recente Cass. n.
351/2023);
• Nel caso di specie non si è al cospetto di una rinuncia agli atti del giudizio (ma ad un atto avente natura extraprocessuale, i.e. l'atto di precetto), ma di cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, rendendo comunque necessario per la Provincia intimata di svolgere opposizione all'esecuzione per far valere il vizio già citato;
• Alcuna condotta abusiva dello strumento processuale può essere rimproverata all'opponente nei termini indicati dalla convenuta, tenuto conto peraltro anche della corrispondenza versata in atti: il pagamento delle somme indicate dalla Provincia non è avvenuto entro il termine del
5.7.2024, così imponendo all'intimata di iscrivere a ruolo e coltivare utilmente l'opposizione. Non sono condivisibili le osservazioni riguardanti la circostanza che l'accordo non sarebbe stato raggiunto esclusivamente in ragione della richiesta di distrazione delle spese legali in favore del difensore, atteso che la stessa intimante richiedeva a controparte una formale rinuncia al giudizio di opposizione a precetto. Giudizio che tuttavia non risultava ancora pendente a tale data e nonostante – come detto- la rinuncia all'atto di precetto non sia qualificabile in termini di rinuncia agli atti e non imponga dunque alcuna accettazione da controparte.
Parimenti non condivisibili sono le allegazioni della convenuta, secondo cui l'accordo non sarebbe stato raggiunto esclusivamente in ragione della richiesta di distrazione da parte del difensore, atteso che il difensore rappresentava- anche nei rapporti con la controparte- gli interessi dell'assistita ed eventuali profili di responsabilità deontologica/penale Parte_1 avrebbero semmai costituito oggetto di censura da parte del cliente, ma non potevano legittimamente essere addotti come motivo ostativo al raggiungimento di una conciliazione tra le parti, essendo i difensori dotati dei necessari poteri.
A ciò si aggiungano i termini ristretti per provvedere all'iscrizione a ruolo, scadenti al 9.7.2023, che hanno dunque condivisibilmente indotto l'attrice ad attivarsi diligentemente per non incorrere nella decadenza di cui all'art.165 c.p.c.
• La proposta conciliativa formulata dalla convenuta in fase antecedente il presente giudizio e ribadita in comparsa di risposta, prevedeva il pagamento della somma di Euro 430,00 oltre accessori di legge e cioè il riconoscimento di un compenso professionale che- in ragione del pagina 3 di 4 valore dell'atto di precetto e dunque della causa (Euro 28.657,77) -tenuto conto dei parametri professionali di cui al DM n. 55/2014, sarebbe stato pari alla sola fase di studio della controversia, ridotta di quasi il 50% dei minimi tabellari (Euro 851,00), senza considerare la fase introduttiva. Alcuna condotta, anche processuale, è censurabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c., atteso che l'opponente ha continuato a reiterare il contenuto di tale proposta nonostante l'iscrizione a ruolo della causa, che dunque avrebbe quanto meno imposto il pagamento delle fasi di studio e istruttoria di cui al DM n. 55/2014.
• In questa sede non può quindi ritenersi applicabile l'art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., tenuto conto dell'attività difensiva svolta dall'opponente, resasi necessaria- si ribadisce- dall'omesso rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 co. 1 D. Lgs. m. 669/1996 conv. L. n. 30/1997 da parte dell'intimante e, successivamente, dal mancato pagamento anche delle somme previste dalla proposta di accordo versata in atti. Nel corso del presente giudizio non risultano allegate ulteriori proposte conciliative, sicché non può invocarsi tale norma.
• In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dunque, ferma la cessazione della materia del contendere tra le parti, le spese devono essere liquidate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base dei parametri minimi cui al DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento- ridotte ai sensi dell'art. 4 co. 4 DM cit. stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dunque della ridotta attività difensiva successiva all'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in Euro 545,00 per spese di iscrizione a ruolo e in Euro 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in La Spezia, in data 4.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1345/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. BALESTRA MARZIA, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DALL'ARA MILENA, giusta mandato CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, dichiarare, per le ragioni meglio esposte in atti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, stante la soccombenza virtuale di parte opposta, condannare quest'ultima alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese e delle competenze legali compresi gli esborsi per spese esenti anticipate, oltre alla L.P. 15% e CP_2 agli accessori di legge. Spese e competenze di cui il sottoscritto procuratore chiede sin d'ora la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via principale, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, pronunciare la cessazione della materia del contendere e, ritenuta equa la proposta conciliativa avanzata dalla convenuta in epoca antecedente l'iscrizione a ruolo della presente causa e ribadita in CP_1 comparsa di costituzione e risposta, compensare integralmente le spese processuali maturate sino alla notifica dell'atto di citazione e condannare l'attrice a rifondere all'esponente le spese da quest'ultima sostenute successivamente al predetto momento ex art. 91 c.p.c.; in subordine, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, pronunciare la cessazione della materia del contendere e compensare integralmente le spese processuali tra le parti”.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la svolgeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con cui gli aveva intimato il pagamento di Euro 28.657,66 di cui alla CP_1 sentenza di condanna n. 396/2023 emessa dall'intestato Tribunale nel giudizio iscritto a r.g. n.
2920/2018.
A motivo di opposizione, la eccepiva l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto in quanto non Parte_1 era stato rispettato il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 14 co. 1 D. Lgs. n. 669/1996 conv.
L. n. 30/1997.
Ricevuta notifica dell'atto di citazione in opposizione, rinunciava all'atto di precetto, CP_1 dandone comunicazione alla Provincia a mezzo PEC.
Nonostante le trattative, la provvedeva comunque ad iscrivere a ruolo la causa. Parte_1
Fissata udienza per discutere preliminarmente sull'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il GI- dato atto dell'effettiva rinuncia da parte dell'intimante- dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza dell'attore opponente. La convenuta reiterava la proposta conciliativa già formulata prima dell'introduzione del giudizio, previa compensazione delle spese legali. A tale proposta non aderiva l'opponente, insistendo per la pronuncia in punto spese di lite sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, stante la manifesta fondatezza dei motivi di opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito, veniva decisa a seguito udienza di discussione svoltasi in trattazione scritta, una volta depositati da entrambe le parti gli scritti difensivi ex art. 189
c.p.c. ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c.
La presente causa deve essere definita previa declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della rinuncia all'atto di precetto, avvenuta sia in sede stragiudiziale, a mezzo PEC del
29.6.2023, sia a seguito della regolare costituzione della convenuta nel presente giudizio.
Ciò non esime, tuttavia, il GI dal doversi pronunciare- sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale” - sulle spese di lite.
Ebbene, come già anticipato con l'ordinanza emessa in data 28.7.2023, i motivi di opposizione sono certamente fondati:
• “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata” (Cass. 6346/2011; Cass. 21838/2013);
pagina 2 di 4 • “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (Cass. 25541/2011).
Ferme tali premesse, in punto spese di lite deve osservarsi che:
• La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, come nel caso di specie, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr. Cass. n. 11407/1992; Cass. n. 5207/1998 e di recente Cass. n.
351/2023);
• Nel caso di specie non si è al cospetto di una rinuncia agli atti del giudizio (ma ad un atto avente natura extraprocessuale, i.e. l'atto di precetto), ma di cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse, rendendo comunque necessario per la Provincia intimata di svolgere opposizione all'esecuzione per far valere il vizio già citato;
• Alcuna condotta abusiva dello strumento processuale può essere rimproverata all'opponente nei termini indicati dalla convenuta, tenuto conto peraltro anche della corrispondenza versata in atti: il pagamento delle somme indicate dalla Provincia non è avvenuto entro il termine del
5.7.2024, così imponendo all'intimata di iscrivere a ruolo e coltivare utilmente l'opposizione. Non sono condivisibili le osservazioni riguardanti la circostanza che l'accordo non sarebbe stato raggiunto esclusivamente in ragione della richiesta di distrazione delle spese legali in favore del difensore, atteso che la stessa intimante richiedeva a controparte una formale rinuncia al giudizio di opposizione a precetto. Giudizio che tuttavia non risultava ancora pendente a tale data e nonostante – come detto- la rinuncia all'atto di precetto non sia qualificabile in termini di rinuncia agli atti e non imponga dunque alcuna accettazione da controparte.
Parimenti non condivisibili sono le allegazioni della convenuta, secondo cui l'accordo non sarebbe stato raggiunto esclusivamente in ragione della richiesta di distrazione da parte del difensore, atteso che il difensore rappresentava- anche nei rapporti con la controparte- gli interessi dell'assistita ed eventuali profili di responsabilità deontologica/penale Parte_1 avrebbero semmai costituito oggetto di censura da parte del cliente, ma non potevano legittimamente essere addotti come motivo ostativo al raggiungimento di una conciliazione tra le parti, essendo i difensori dotati dei necessari poteri.
A ciò si aggiungano i termini ristretti per provvedere all'iscrizione a ruolo, scadenti al 9.7.2023, che hanno dunque condivisibilmente indotto l'attrice ad attivarsi diligentemente per non incorrere nella decadenza di cui all'art.165 c.p.c.
• La proposta conciliativa formulata dalla convenuta in fase antecedente il presente giudizio e ribadita in comparsa di risposta, prevedeva il pagamento della somma di Euro 430,00 oltre accessori di legge e cioè il riconoscimento di un compenso professionale che- in ragione del pagina 3 di 4 valore dell'atto di precetto e dunque della causa (Euro 28.657,77) -tenuto conto dei parametri professionali di cui al DM n. 55/2014, sarebbe stato pari alla sola fase di studio della controversia, ridotta di quasi il 50% dei minimi tabellari (Euro 851,00), senza considerare la fase introduttiva. Alcuna condotta, anche processuale, è censurabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c., atteso che l'opponente ha continuato a reiterare il contenuto di tale proposta nonostante l'iscrizione a ruolo della causa, che dunque avrebbe quanto meno imposto il pagamento delle fasi di studio e istruttoria di cui al DM n. 55/2014.
• In questa sede non può quindi ritenersi applicabile l'art. 91 co. 1 secondo periodo c.p.c., tenuto conto dell'attività difensiva svolta dall'opponente, resasi necessaria- si ribadisce- dall'omesso rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 co. 1 D. Lgs. m. 669/1996 conv. L. n. 30/1997 da parte dell'intimante e, successivamente, dal mancato pagamento anche delle somme previste dalla proposta di accordo versata in atti. Nel corso del presente giudizio non risultano allegate ulteriori proposte conciliative, sicché non può invocarsi tale norma.
• In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dunque, ferma la cessazione della materia del contendere tra le parti, le spese devono essere liquidate ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base dei parametri minimi cui al DM n. 55/2014 s.m.i. – scaglione di riferimento- ridotte ai sensi dell'art. 4 co. 4 DM cit. stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere e dunque della ridotta attività difensiva successiva all'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, che si CP_1 Controparte_2 liquidano in Euro 545,00 per spese di iscrizione a ruolo e in Euro 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in La Spezia, in data 4.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 4 di 4