Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2020, proposto da
GI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 301 del 2.7.2020, prot. n. 28050, notificata in data 13.7.2020, con la quale il Dirigente dell'area funzionale 4° del Comune di Nardò ha ordinato la demolizione della civile abitazione realizzata in località Cenate, strada Santa Maria al Bagno, in catasto al foglio 121, particella 485;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa nei relativi riguardi dal Comune di Nardò.
L’ente resistente non ha inteso costituirsi in giudizio.
Con memoria depositata il 2 gennaio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito dell’impugnazione.
In ragione di quanto precede il gravame deve essere dichiarato improcedibile.
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esclude la necessità di procedere alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
AR LL, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | IZ Moro |
IL SEGRETARIO