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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1150 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Modifica delle Sezione Unica condizioni di separazione
(ricorso congiunto) Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1150/25 R.G. promossa da:
nata il [...] in [...], residente in [...]Parte_1
(SI) VIA CIMABUE N. 9 – int. 5, codice fiscale e C.F._1 Pt_2
nato il [...] in [...] residente in [...]
[...]
STRADA DELLA VILLA N. 13, codice fiscale C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Gennaro D'Antonio, (C.F. ), del Foro di Siena presso il cui CodiceFiscale_3 indirizzo in Poggibonsi (SI), via del commercio n.25/a eleggono domicilio RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 12.6.2025)
OGGETTO: modifica condizioni divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione Con ricorso, depositato in data 10.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 previa illustrazione delle attuali condizioni reddituali e personali chiedevano la modifica della Sentenza n. 824/2024 pubbl. il 02/12/2024 di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1) La figlia minore sarà affidata in maniera congiunta ad Persona_1 entrambi i genitori i quali ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, intervenendo di comune accordo e direttamente su qualsiasi decisione che
Pagina 1 riguardi i diritti e gli interessi della stessa.
2) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione familiare, sita in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, dove convivrà con il padre al quale l'immobile viene assegnato con Parte_2 tutti gli arredi e corredi ivi presenti.
3) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento della figlia, la somma di € 100,00, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'importo a titolo di mantenimento della figlia è stato determinato dalle parti anche in ragione dell'esiguo reddito attuale della madre.
4) Sulle spese straordinarie, tenuto conto dell'esiguità dei redditi della madre, le parti concordano che la madre partecipi alle suddette spese, mediante versamento di un importo fisso mensile di € 50,00, direttamente sul conto al padre entro il 10 di ogni mese.
5) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 [...]
la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 6) In considerazione del trasferimento della madre in altra regione e dell'età di
, la madre potrà stare con la figlia ogni volta che potrà raggiungere la Per_1
Toscana, senza un calendario preventivato durante le annualità scolastiche. A fine anno scolastico potrà raggiungere la madre a Taranto e Per_1 trascorrere con lei tutto il tempo desiderato. Dunque, la sig.ra Pt_1 corrisponderà a partire da luglio 2025, entro il 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 100,00, su conto intestato al Per_1 padre. a) Le vacanze invernali, (periodo di Natale e Capodanno), in siffatto modo: la minore trascorrerà le festività ad annualità alternate presso i genitori;
b) Le vacanze di Pasqua in siffatto modo: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni, c) Per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni in esclusiva con la madre. Le parti dovranno concordare il periodo in questione entro il 30/giugno di ogni anno;
d) Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite madre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore e la madre;
7) gli importi relativi all'assegno unico, verranno riconosciuti in favore del padre al 100%.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 8) Nell'ambito del riassetto patrimoniale delle parti nonché di educazione ed istruzione della figlia minore, e anche nell'interesse di quest'ultima che continuerà a mantenere la residenza presso la casa familiare, la sig.ra
[...]
titolare di della quota di una metà indivisa, in luogo dell'accollo del mutuo Pt_1 da parte del comproprietario , si obbliga a trasferire con Parte_2 successivo atto notarile al sig. che accetta, (già comproprietario per Pt_2
Pagina 2 l'altra quota di una metà parte indivisa), la propria quota di una metà parte indivisa dell'immobile sito in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, adibito a residenza coniugale, A confini: parti condominiali, proprietà , Pt_3 Pt_4
salvo se altri. Pt_5
9) Il trasferimento immobiliare di cui sopra, verrà effettuato mediante atto notarile che avverrà a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente gli immobili, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù attiva, pertinenza ed accessione, parti a comune ed in condominio, così come acquistato dai sigg.ri con atto di compravendita in Notar Parte_6 del 29/07/2019, repertorio 70843/ racc. 25943 (all.11) nonché Persona_2 con gli ulteriori gravami su di essi esistenti ed in particolare con l'ipoteca volontaria di primo grado relativa al finanziamento N° 741949012,86 (Banca MPS) accesso nel 2019 e con capitale residuo al maggio 2025 di € 98.298,08 (mutuo a scadere nel 2044).
10) Le parti convengono che il sig. a fronte del trasferimento, si accolli in Pt_2 via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ed interessi ammontante oggi ad € 98.298,08) che le parti hanno verso la Banca MPS, per il mutuo in Notar del 29/07/2019, repertorio 70844/25494, registrato a Persona_2
Poggibonsi il 30/07/2019 al n.1576 Serie 1T, per l'importo in quota capitale di euro 121.000,00 (euro centoventunomila/00) con scadenza 31/07/2044 (all.12), garantito da ipoteca volontaria di primo grado, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. una volta completamente estinto il mutuo. A tali
Pt_2 effetti il sig. riconosce di subentrare alla sig.ra verso la Banca
Pt_2 Pt_1 mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito nonché a fare fronte a qualsivoglia altro pagamento comunque connesso e correlato al mutuo sino alla sua estinzione. In ogni caso il sig. si impegna a
Pt_2 manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento Pt_1 proveniente dalla banca mutuante. 11) Il trasferimento immobiliare, in considerazione della sua funzione nel riassetto patrimoniale e dell'accollo totale del mutuo da parte del sig. avverrà per
Pt_2 il prezzo pattuito di euro 20.000,00 (ventimila/00) che verrà versato dal sig. alla Sig.ra che accetta, in occasione dell'atto notarile di
Pt_2 Pt_1 trasferimento della proprietà mediante consegna di un assegno bancario circolare tratto su c.c. intrattenuto dal sig. padre di , all'ordine di
Pt_2 Pt_2
. Parte_1
Il predetto trasferimento sarà effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Il signor Pt_2 assumerà in tal modo l'obbligo esclusivo di estinguere per intero il residuo debito pari a tutte le rate non ancora scadute, liberando integralmente e totalmente la sig.ra e tenendola indenne dal pagamento di detto mutuo, così come da Pt_1 qualsivoglia peso (ipoteca), onere od obbligazione relativa, anche per le stesse spese occorrenti per tale liberazione e d'altra parte con espressa rinunzia della sig.ra a richiedere il rimborso delle rate fino ad oggi pagate;
detto accollo Pt_1 dovrà avere efficacia liberatoria esterna e pertanto allo stesso dovrà aderire la banca mutuante;
tale impegno si dovrà concretizzare entro 120 giorni dal rogito
Pagina 3 notarile con il ricevimento da parte della banca mutuante dell'atto notarile con l'accollo liberatorio in capo al signor e contestuale liberazione della sig.ra Pt_2 dal mutuo ipotecario gravante su detta abitazione. Infine le parti dichiarano Pt_1 che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, si è pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di proprietà dell'immobile sopra indicato, compreso quello della somma in denaro, considerando espressamente, entrambi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Ai fini fiscali, i comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, e specificamente per il trasferimento immobiliare da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella cessazione del matrimonio e nella volontà e necessità, determinatasi fra i coniugi, di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale. 12) Le spese inerenti al richiamato trasferimento immobiliare sono e saranno ad esclusivo carico del Sig.ra con esenzione delle imposte. Parte_2
13) Per alcun motivo in futuro il Sig. potrà chiedere alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 restituzione e/o il rimborso di qualsivoglia importo pagato a qualsivoglia titolo e/o ragione in correlazione e/o dipendenza del contratto di mutuo sopra richiamato e ritenuto che dell'accollo totale se ne è tenuto conto anche nel riassetto patrimoniale complessivo della famiglia, nella determinazione del prezzo della superiore compravendita della quota del 50% dei beni di proprietà della Sig. nella determinazione del concorso nel mantenimento ordinario Pt_1 della figlia minore e nella definizione dei rapporti nel loro complesso e contenuti nel presente ricorso.
14) Resta inteso tra le parti che a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, il pagamento delle spese ordinarie (ivi comprese utenze), spese straordinarie e qualsivoglia altra spesa, che matureranno successivamente al rilascio dell'immobile e correlata agli immobili oggetto di trasferimento, resteranno integralmente a carico del sig. Pt_2
15) Per scongiurare e risolvere eventuali conflitti futuri, il sig. procede al Pt_2 pagamento in favore della sig.ra , della somma di € 10.000,00, Parte_1 mediante assegno bancario circolare tratto su c.c. intrattenuto dal sig. Per_3
, padre di , all'ordine di . La sig.ra
[...] Pt_2 Parte_1 Parte_1 accetta l'importo e rilascia ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, con l'accettazione dell'importo e la sottoscrizione del presente ricorso, alla quota del TFR spettante all'ex coniuge ex art 12 bis della legge sul divorzio, dichiarando di null'altro avere a pretendere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Pt_2
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 11.6.2025 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse della minore , possono essere recepite dal Collegio . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 12.6.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Pagina 4 Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Parte_2 presente sentenza) provvede alla modifica della sentenza N. 824/2024 di scioglimento del matrimonio come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 7.10.2025 Il Presidente Paolo Bernardini Il giudice rel Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
1
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Modifica delle Sezione Unica condizioni di separazione
(ricorso congiunto) Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.1150/25 R.G. promossa da:
nata il [...] in [...], residente in [...]Parte_1
(SI) VIA CIMABUE N. 9 – int. 5, codice fiscale e C.F._1 Pt_2
nato il [...] in [...] residente in [...]
[...]
STRADA DELLA VILLA N. 13, codice fiscale C.F._2 entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Gennaro D'Antonio, (C.F. ), del Foro di Siena presso il cui CodiceFiscale_3 indirizzo in Poggibonsi (SI), via del commercio n.25/a eleggono domicilio RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 12.6.2025)
OGGETTO: modifica condizioni divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso
Motivi della decisione Con ricorso, depositato in data 10.6.2025 e , Parte_1 Parte_2 previa illustrazione delle attuali condizioni reddituali e personali chiedevano la modifica della Sentenza n. 824/2024 pubbl. il 02/12/2024 di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni 1) La figlia minore sarà affidata in maniera congiunta ad Persona_1 entrambi i genitori i quali ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, intervenendo di comune accordo e direttamente su qualsiasi decisione che
Pagina 1 riguardi i diritti e gli interessi della stessa.
2) La figlia minore continuerà ad avere collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione familiare, sita in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, dove convivrà con il padre al quale l'immobile viene assegnato con Parte_2 tutti gli arredi e corredi ivi presenti.
3) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento della figlia, la somma di € 100,00, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'importo a titolo di mantenimento della figlia è stato determinato dalle parti anche in ragione dell'esiguo reddito attuale della madre.
4) Sulle spese straordinarie, tenuto conto dell'esiguità dei redditi della madre, le parti concordano che la madre partecipi alle suddette spese, mediante versamento di un importo fisso mensile di € 50,00, direttamente sul conto al padre entro il 10 di ogni mese.
5) A titolo di assegno divorzile il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 [...]
la somma di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 6) In considerazione del trasferimento della madre in altra regione e dell'età di
, la madre potrà stare con la figlia ogni volta che potrà raggiungere la Per_1
Toscana, senza un calendario preventivato durante le annualità scolastiche. A fine anno scolastico potrà raggiungere la madre a Taranto e Per_1 trascorrere con lei tutto il tempo desiderato. Dunque, la sig.ra Pt_1 corrisponderà a partire da luglio 2025, entro il 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia la somma di € 100,00, su conto intestato al Per_1 padre. a) Le vacanze invernali, (periodo di Natale e Capodanno), in siffatto modo: la minore trascorrerà le festività ad annualità alternate presso i genitori;
b) Le vacanze di Pasqua in siffatto modo: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e così via, ad anni alterni, c) Per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni in esclusiva con la madre. Le parti dovranno concordare il periodo in questione entro il 30/giugno di ogni anno;
d) Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite madre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo – compatibilmente con le esigenze professionali dei genitori e gli impegni della minore - di provvedere ad apportare modifiche (in melius) al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore e la madre;
7) gli importi relativi all'assegno unico, verranno riconosciuti in favore del padre al 100%.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 8) Nell'ambito del riassetto patrimoniale delle parti nonché di educazione ed istruzione della figlia minore, e anche nell'interesse di quest'ultima che continuerà a mantenere la residenza presso la casa familiare, la sig.ra
[...]
titolare di della quota di una metà indivisa, in luogo dell'accollo del mutuo Pt_1 da parte del comproprietario , si obbliga a trasferire con Parte_2 successivo atto notarile al sig. che accetta, (già comproprietario per Pt_2
Pagina 2 l'altra quota di una metà parte indivisa), la propria quota di una metà parte indivisa dell'immobile sito in POGGIBONSI (SI) VIA CIMABUE N. 9, identificata al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 12 cat. A/2 oltre a garage identificato al Catasto di Poggibonsi al fg. 20 p.lla 300 sub 27 cat. C/6, adibito a residenza coniugale, A confini: parti condominiali, proprietà , Pt_3 Pt_4
salvo se altri. Pt_5
9) Il trasferimento immobiliare di cui sopra, verrà effettuato mediante atto notarile che avverrà a corpo e non a misura o stima, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente gli immobili, con ogni diritto, azione e ragione inerente, servitù attiva, pertinenza ed accessione, parti a comune ed in condominio, così come acquistato dai sigg.ri con atto di compravendita in Notar Parte_6 del 29/07/2019, repertorio 70843/ racc. 25943 (all.11) nonché Persona_2 con gli ulteriori gravami su di essi esistenti ed in particolare con l'ipoteca volontaria di primo grado relativa al finanziamento N° 741949012,86 (Banca MPS) accesso nel 2019 e con capitale residuo al maggio 2025 di € 98.298,08 (mutuo a scadere nel 2044).
10) Le parti convengono che il sig. a fronte del trasferimento, si accolli in Pt_2 via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ed interessi ammontante oggi ad € 98.298,08) che le parti hanno verso la Banca MPS, per il mutuo in Notar del 29/07/2019, repertorio 70844/25494, registrato a Persona_2
Poggibonsi il 30/07/2019 al n.1576 Serie 1T, per l'importo in quota capitale di euro 121.000,00 (euro centoventunomila/00) con scadenza 31/07/2044 (all.12), garantito da ipoteca volontaria di primo grado, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. una volta completamente estinto il mutuo. A tali
Pt_2 effetti il sig. riconosce di subentrare alla sig.ra verso la Banca
Pt_2 Pt_1 mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito nonché a fare fronte a qualsivoglia altro pagamento comunque connesso e correlato al mutuo sino alla sua estinzione. In ogni caso il sig. si impegna a
Pt_2 manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento Pt_1 proveniente dalla banca mutuante. 11) Il trasferimento immobiliare, in considerazione della sua funzione nel riassetto patrimoniale e dell'accollo totale del mutuo da parte del sig. avverrà per
Pt_2 il prezzo pattuito di euro 20.000,00 (ventimila/00) che verrà versato dal sig. alla Sig.ra che accetta, in occasione dell'atto notarile di
Pt_2 Pt_1 trasferimento della proprietà mediante consegna di un assegno bancario circolare tratto su c.c. intrattenuto dal sig. padre di , all'ordine di
Pt_2 Pt_2
. Parte_1
Il predetto trasferimento sarà effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Il signor Pt_2 assumerà in tal modo l'obbligo esclusivo di estinguere per intero il residuo debito pari a tutte le rate non ancora scadute, liberando integralmente e totalmente la sig.ra e tenendola indenne dal pagamento di detto mutuo, così come da Pt_1 qualsivoglia peso (ipoteca), onere od obbligazione relativa, anche per le stesse spese occorrenti per tale liberazione e d'altra parte con espressa rinunzia della sig.ra a richiedere il rimborso delle rate fino ad oggi pagate;
detto accollo Pt_1 dovrà avere efficacia liberatoria esterna e pertanto allo stesso dovrà aderire la banca mutuante;
tale impegno si dovrà concretizzare entro 120 giorni dal rogito
Pagina 3 notarile con il ricevimento da parte della banca mutuante dell'atto notarile con l'accollo liberatorio in capo al signor e contestuale liberazione della sig.ra Pt_2 dal mutuo ipotecario gravante su detta abitazione. Infine le parti dichiarano Pt_1 che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, si è pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di proprietà dell'immobile sopra indicato, compreso quello della somma in denaro, considerando espressamente, entrambi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Ai fini fiscali, i comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, e specificamente per il trasferimento immobiliare da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella cessazione del matrimonio e nella volontà e necessità, determinatasi fra i coniugi, di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale. 12) Le spese inerenti al richiamato trasferimento immobiliare sono e saranno ad esclusivo carico del Sig.ra con esenzione delle imposte. Parte_2
13) Per alcun motivo in futuro il Sig. potrà chiedere alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 restituzione e/o il rimborso di qualsivoglia importo pagato a qualsivoglia titolo e/o ragione in correlazione e/o dipendenza del contratto di mutuo sopra richiamato e ritenuto che dell'accollo totale se ne è tenuto conto anche nel riassetto patrimoniale complessivo della famiglia, nella determinazione del prezzo della superiore compravendita della quota del 50% dei beni di proprietà della Sig. nella determinazione del concorso nel mantenimento ordinario Pt_1 della figlia minore e nella definizione dei rapporti nel loro complesso e contenuti nel presente ricorso.
14) Resta inteso tra le parti che a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, il pagamento delle spese ordinarie (ivi comprese utenze), spese straordinarie e qualsivoglia altra spesa, che matureranno successivamente al rilascio dell'immobile e correlata agli immobili oggetto di trasferimento, resteranno integralmente a carico del sig. Pt_2
15) Per scongiurare e risolvere eventuali conflitti futuri, il sig. procede al Pt_2 pagamento in favore della sig.ra , della somma di € 10.000,00, Parte_1 mediante assegno bancario circolare tratto su c.c. intrattenuto dal sig. Per_3
, padre di , all'ordine di . La sig.ra
[...] Pt_2 Parte_1 Parte_1 accetta l'importo e rilascia ampia e liberatoria quietanza, rinunciando, con l'accettazione dell'importo e la sottoscrizione del presente ricorso, alla quota del TFR spettante all'ex coniuge ex art 12 bis della legge sul divorzio, dichiarando di null'altro avere a pretendere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del sig. Pt_2
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 11.6.2025 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse della minore , possono essere recepite dal Collegio . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 12.6.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Pagina 4 Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Parte_2 presente sentenza) provvede alla modifica della sentenza N. 824/2024 di scioglimento del matrimonio come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 7.10.2025 Il Presidente Paolo Bernardini Il giudice rel Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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