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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 804/2020 in materia di lesione personale
T R A
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...], (c.f.: , entrambi residenti a Parte_2 C.F._2
Gela, in Via America, 33, rappresentati e difesi dall' avv. GURGONE NICOLO' GIOVANNI parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CACIOPPO FLORIANA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 29.03.2017, intorno alle ore 19.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice che, nelle circostanze di tempo di cui sopra, Parte_2 percorreva la via San Cristoforo in Gela alla guida del motociclo Honda SH 125 targato EB 55089, di proprietà di , con provenienza via Settefarine e con direzione via San Parte_1
Valentino, quando all'altezza di una curva a sinistra cadeva rovinosamente a terra per la presenza sull'asfalto di un avvallamento.
A seguito della caduta, il conducente del motociclo, , riportava lesioni Parte_2 personali, per le quali veniva trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'Ospedale di Gela, dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico in politrauma e successivamente trasferito al reparto di neurologia della anta Barbara” con diagnosi di trauma frontale CP_2 commotivo. A guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
In conseguenza di quanto sopra, il motociclo di proprietà dell'attore riportava Parte_1 diversi danni. la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_1 seguito, così come la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 60.889,62 per danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il contestando la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_1 sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT tecnica e CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e al mezzo.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva. Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il testimone escusso all'udienza del 07.10.2021 ha confermato la dinamica del sinistro per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti. Invero le circostanze narrate da evidenziano che sul tratto di Testimone_1 strada percorso dall'attore, e dallo stesso teste che lo seguiva con il proprio motociclo, vi era la presenza di un avvallamento e del pietrisco non segnalati;
che il motociclo è scivolato sul lato sinistro ed è andato ad impattare contro il muro di calcestruzzo;
che l'attore a seguito della caduta è rimasto a terra in preda a delle convulsioni ed aveva sangue dalla bocca e il teste stesso ha chiamato i soccorsi.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta e da cui possono trarsi argomenti a sfavore del convenuto: ed invero occorre, in primis, evidenziare che la specifica conformazione del manto stradale di via San Cristoforo, presenta delle caratteristiche di disomogeneità; è facile notare la presenza di un avvallamento dell'asfalto e di pietrisco. Inoltre, il percorso sul tratto centrale della via appare obbligato, poiché, con l'intento di evitare l'avvallamento, si rischierebbe di invadere la corsia opposta. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che lo sgretolamento dell'asfalto è di modeste dimensioni con colorazione simile rispetto allo spazio adiacente e non risulta segnalato o transennato.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul punto basti brevemente osservare che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode -come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi attribuibili ad una diversa costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c.).
Al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva.
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione1.
Nel caso di specie appare incontestabile (sulla scorta del dato documentale, oltre che testimoniale)
l'assenza di circostanze atte ad integrare il caso fortuito anche sotto il profilo della condotta del conducente il motociclo.
Non è rimasto provato che il conducente del motociclo procedesse a velocità elevata tale da impedirgli manovre di sicurezza al fine di evitare l'ostacolo.
Tuttavia, dalla relazione peritale redatta dal dott. si evince che il conducente del motociclo, Per_1 al momento del verificarsi dell'evento, non indossasse il casco protettivo con molta probabilità, così testualmente “L'entità delle lesioni craniche fa propendere per l'assenza di protezione. È molto probabile che il periziando non indossasse il casco”. Circostanza questa che depone per l'addebito concorsuale dell'attore nella causazione del danno;
qualora, infatti, il conducente avesse indossato il casco protettivo le lesioni al cranio non si sarebbero verificate o quantomeno sarebbero state di più lieve entità. Seguendo, dunque, i principi di cui all'art.1227 c.c. si ritiene che la condotta colposa dell'attore, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso nella misura del 30%.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. Persona_2
Dall'elaborato e dalla successiva integrazione è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa (tranne che per le lesioni buccali) e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (16) sedici;
invalidità temporanea al 50% giorni (25) venticinque;
invalidità temporanea al 25% giorni (20) venti.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attore valutabile complessivamente nella misura del 8 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”. 2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2014), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 17), è risarcito con €. 13.974,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 3.216,00 (valore €.
96,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 17.190,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 22.998,28, da cui tuttavia bisogna decurtare il 30% per la responsabilità concorsuale di parte attrice, residuando così la somma definitiva di euro 16.098,79.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
LL affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica (come peraltro attestato dal consulente medico d'ufficio in seno alla relazione)
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 514,86 da decurtarsi del 30% per l'addebito concorsuale e così per definitivi €. 360,40.
A questi vanno aggiunti per intero i danni riportati dal motociclo a causa dell'evento per cui è causa. La quantificazione degli stessi è stata affidata al CTU dott. il quale, dopo Persona_3 un'attenta analisi ed ispezione del mezzo coinvolto, è giunto alla conclusione per cui vi è nesso di causalità tra i danni riportati al motociclo e l'evento occorso in data 29.03.2017 e la quantificazione degli stessi ammonta ad una somma pari ad €. 2.441,00. Il perito ha infine stabilito che il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di riparazione del veicolo attoreo possa essere quantificato in 10 ore circa, per una quantificazione forfettaria di €. 60,00 e così complessivamente
€. 2.501,00
Le spese processuali
Visto il parziale accoglimento della domanda e la riduzione del quantum risarcitorio si ritiene equo compensare del 30% le spese di lite, quindi condannare parte soccombente alla rifusione della restante parte del 70%.
Le spese delle consulenze tecniche sono liquidate come da separato provvedimento e quelle già liquidate per la ct medico legale vanno imputate al comune di Gela stante l'addebito concorsuale nella causazione del danno fisico in capo all'attore. Restano per intero a carico del CP_1 quelle della consulenza per il danno al mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_1 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 29 marzo Parte_2
2017.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
a favore di parte attrice nella quantificata misura di €. 16.098,79, oltre Parte_2 interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore di parte attrice nella quantificata misura di €.360,40 per spese Parte_2 mediche ed €. 2.501,00 a favore di per danni al mezzo Parte_1
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_1 giudizio nella misura di €. 1.820,00 (già detratto il 30%), oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice in solido.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi delle CP_1 consulenze tecnica e medico legale come da separati decreti e per quanto meglio esposto in motivazione il tutto a favore degli attori in solido.
Così deciso in Gela 08.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 804/2020 in materia di lesione personale
T R A
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...], (c.f.: , entrambi residenti a Parte_2 C.F._2
Gela, in Via America, 33, rappresentati e difesi dall' avv. GURGONE NICOLO' GIOVANNI parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CACIOPPO FLORIANA parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in intestazione hanno convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile CP_1 dell'evento verificatosi in data 29.03.2017, intorno alle ore 19.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice che, nelle circostanze di tempo di cui sopra, Parte_2 percorreva la via San Cristoforo in Gela alla guida del motociclo Honda SH 125 targato EB 55089, di proprietà di , con provenienza via Settefarine e con direzione via San Parte_1
Valentino, quando all'altezza di una curva a sinistra cadeva rovinosamente a terra per la presenza sull'asfalto di un avvallamento.
A seguito della caduta, il conducente del motociclo, , riportava lesioni Parte_2 personali, per le quali veniva trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'Ospedale di Gela, dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico in politrauma e successivamente trasferito al reparto di neurologia della anta Barbara” con diagnosi di trauma frontale CP_2 commotivo. A guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
In conseguenza di quanto sopra, il motociclo di proprietà dell'attore riportava Parte_1 diversi danni. la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto CP_1 seguito, così come la procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 60.889,62 per danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Si è costituito ritualmente il contestando la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_1 sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del conducente del motociclo.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle proprie domande e deduzioni, chiedendo i termini di rito per le rispettive istanze istruttorie e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT tecnica e CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e al mezzo.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa assegnata in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva. Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice. Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
Il testimone escusso all'udienza del 07.10.2021 ha confermato la dinamica del sinistro per essere stato presente sui luoghi al momento del fatto;
la prova deve ritenersi attendibile per i dettagli forniti. Invero le circostanze narrate da evidenziano che sul tratto di Testimone_1 strada percorso dall'attore, e dallo stesso teste che lo seguiva con il proprio motociclo, vi era la presenza di un avvallamento e del pietrisco non segnalati;
che il motociclo è scivolato sul lato sinistro ed è andato ad impattare contro il muro di calcestruzzo;
che l'attore a seguito della caduta è rimasto a terra in preda a delle convulsioni ed aveva sangue dalla bocca e il teste stesso ha chiamato i soccorsi.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al CP_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta e da cui possono trarsi argomenti a sfavore del convenuto: ed invero occorre, in primis, evidenziare che la specifica conformazione del manto stradale di via San Cristoforo, presenta delle caratteristiche di disomogeneità; è facile notare la presenza di un avvallamento dell'asfalto e di pietrisco. Inoltre, il percorso sul tratto centrale della via appare obbligato, poiché, con l'intento di evitare l'avvallamento, si rischierebbe di invadere la corsia opposta. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che lo sgretolamento dell'asfalto è di modeste dimensioni con colorazione simile rispetto allo spazio adiacente e non risulta segnalato o transennato.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul punto basti brevemente osservare che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode -come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi attribuibili ad una diversa costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c.).
Al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva.
Deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua all'interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma a maggior ragione una condotta del danneggiato che, senza essere in qualche modo inosservante della normalità dell'esercizio dell'attività esercitata legittimamente sulla cosa, come nella specie la circolazione sulla pubblica strada, risulti, e comunque senza che ciò risulti, si profili solo ex post, cioè all'esito dell'apprezzamento dopo il verificarsi del danno dovuto alla condizione della cosa, tale che, se non fosse stata tenuta nel modo in cui lo è stato, il danno si sarebbe potuto evitare nonostante quella condizione1.
Nel caso di specie appare incontestabile (sulla scorta del dato documentale, oltre che testimoniale)
l'assenza di circostanze atte ad integrare il caso fortuito anche sotto il profilo della condotta del conducente il motociclo.
Non è rimasto provato che il conducente del motociclo procedesse a velocità elevata tale da impedirgli manovre di sicurezza al fine di evitare l'ostacolo.
Tuttavia, dalla relazione peritale redatta dal dott. si evince che il conducente del motociclo, Per_1 al momento del verificarsi dell'evento, non indossasse il casco protettivo con molta probabilità, così testualmente “L'entità delle lesioni craniche fa propendere per l'assenza di protezione. È molto probabile che il periziando non indossasse il casco”. Circostanza questa che depone per l'addebito concorsuale dell'attore nella causazione del danno;
qualora, infatti, il conducente avesse indossato il casco protettivo le lesioni al cranio non si sarebbero verificate o quantomeno sarebbero state di più lieve entità. Seguendo, dunque, i principi di cui all'art.1227 c.c. si ritiene che la condotta colposa dell'attore, abbia concorso a cagionare l'evento dannoso nella misura del 30%.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. Persona_2
Dall'elaborato e dalla successiva integrazione è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa (tranne che per le lesioni buccali) e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite. La menomazione dell'integrità psico-fisica del danneggiato è stata determinata come segue: Invalidità temporanea assoluta giorni (16) sedici;
invalidità temporanea al 50% giorni (25) venticinque;
invalidità temporanea al 25% giorni (20) venti.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attore valutabile complessivamente nella misura del 8 %.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal
Tribunale di Milano "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la
Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la
Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”. 2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma
III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia – Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib.
Napoli 8/1/2016 n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta, Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del
Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2014), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 17), è risarcito con €. 13.974,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 3.216,00 (valore €.
96,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 17.190,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma da corrispondersi pari a €. 22.998,28, da cui tuttavia bisogna decurtare il 30% per la responsabilità concorsuale di parte attrice, residuando così la somma definitiva di euro 16.098,79.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
LL affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio.
Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica (come peraltro attestato dal consulente medico d'ufficio in seno alla relazione)
Sul danno patrimoniale
Le spese mediche, sostenute per la diagnosi e la cura dei postumi conseguenti all'incidente in oggetto, ritenute congrue e pertinenti, ammontano ad €. 514,86 da decurtarsi del 30% per l'addebito concorsuale e così per definitivi €. 360,40.
A questi vanno aggiunti per intero i danni riportati dal motociclo a causa dell'evento per cui è causa. La quantificazione degli stessi è stata affidata al CTU dott. il quale, dopo Persona_3 un'attenta analisi ed ispezione del mezzo coinvolto, è giunto alla conclusione per cui vi è nesso di causalità tra i danni riportati al motociclo e l'evento occorso in data 29.03.2017 e la quantificazione degli stessi ammonta ad una somma pari ad €. 2.441,00. Il perito ha infine stabilito che il tempo strettamente necessario per eseguire i lavori di riparazione del veicolo attoreo possa essere quantificato in 10 ore circa, per una quantificazione forfettaria di €. 60,00 e così complessivamente
€. 2.501,00
Le spese processuali
Visto il parziale accoglimento della domanda e la riduzione del quantum risarcitorio si ritiene equo compensare del 30% le spese di lite, quindi condannare parte soccombente alla rifusione della restante parte del 70%.
Le spese delle consulenze tecniche sono liquidate come da separato provvedimento e quelle già liquidate per la ct medico legale vanno imputate al comune di Gela stante l'addebito concorsuale nella causazione del danno fisico in capo all'attore. Restano per intero a carico del CP_1 quelle della consulenza per il danno al mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla CP_1 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 29 marzo Parte_2
2017.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale CP_1
a favore di parte attrice nella quantificata misura di €. 16.098,79, oltre Parte_2 interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale a CP_1 favore di parte attrice nella quantificata misura di €.360,40 per spese Parte_2 mediche ed €. 2.501,00 a favore di per danni al mezzo Parte_1
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di CP_1 giudizio nella misura di €. 1.820,00 (già detratto il 30%), oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice in solido.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi delle CP_1 consulenze tecnica e medico legale come da separati decreti e per quanto meglio esposto in motivazione il tutto a favore degli attori in solido.
Così deciso in Gela 08.10.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui "la eterogeneità' quale "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità'" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò' non basta di per se' ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è' un evento che praevideri non potest.