TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3079/2023 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Nella ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il di lei studio, in Filiano, alla via Iscalunga n. 32, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 10.11.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 25.02.2024 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazioni sollevati, è stato disposto il rinnovo della
C.T.U., conferendo il relativo incarico al dott. . Persona_2
Il Consulente, esaminata la documentazione e visitato il ricorrente, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per la fruizione della prestazione rivendicata a far data dalla visita peritale, ossia dal 14 novembre
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
2 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1
sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 10.11.2023, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 14 novembre 2024;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1
spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in €
539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) compensa interamente le spese della fase ATP;
d) spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
3