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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/09/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2175/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Casteldaccia (PA), via Messina n. 42, presso lo studio dell'avv. La Monica Angelina, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
09 maggio 1945, in proprio e nella qualità di erede di , nato a Persona_1
Palermo il 10 dicembre 1936 e deceduto a Villabate (PA) in data 1 marzo 2020 e
(C.F. ), nata a [...] il 3 giugno Parte_1 C.F._2
1969, nella qualità di erede di , nato a [...] il 10 dicembre Persona_1
1936 e deceduto a Villabate (PA) in data 1 marzo 2020, entrambe elettivamente domiciliate a Palermo, via Cantiere Finocchiaro n. 9, presso lo studio dell'avv. Santacolomba Simona, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.041,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificato il 27 luglio 2022, con cui era intimato il rilascio dell'immobile sito in c/da
Portella di Mare- Misilmeri (PA)- via L. 3 (prima chiamata Fondo Lancia di Brolo).
Nel dettaglio, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo, il difetto di legittimazione attiva in capo alle intimanti, la nullità del contratto di comodato e, infine, la nullità della notifica della superiore intimazione.
Ha, pertanto, chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – di dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha contestato integralmente l'opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avendo parte opponente riferito di aver rilasciato l'immobile e, dunque, di non aver più interesse all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice assegnatario del fascicolo per ragioni d'ufficio, la causa è stata posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025.
***
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Va, preliminarmente, rilevato che la conclusione del procedimento esecutivo non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione: “la possibilità che l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito” (Cass. civ. n. 20924/2017).
Nella specie, a fronte del totale disinteresse manifestato da parte opponente in ordine all'esito dell'opposizione, atteso che non risultano depositate le note scritte, parte opposta ha insistito per il rigetto sicché occorre vagliare i motivi di opposizione.
Non merita accoglimento il primo motivo di opposizione.
Invero, il verbale di conciliazione costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010, titolo esecutivo quando lo stesso risulta - come nel caso in esame - sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati che attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Nel caso di specie il verbale contiene l'impegno al rilascio dell'immobile decorsi quattro anni dalla sottoscrizione dello stesso;
si tratta di un obbligo esattamente individuato, preciso, determinato (e, peraltro, non contestato).
Pertanto, il verbale di conciliazione oggetto di causa può assumere efficacia di titolo esecutivo, possedendo tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., certezza, esigibilità e liquidità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione;
gli eredi, quando agiscono, come nella specie, nella qualità di successori mortis causa, subentrano nella posizione giuridica del de cuius; di conseguenza mantengono gli stessi diritti e le stesse facoltà di agire in giudizio per la loro tutela.
Tuttavia, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tale circostanza risulta provata con la produzione documentale di parte opposta;
a ciò va aggiunto che ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, quale l'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.
La stessa proposizione dell'azione in parola può ritenersi, dunque, idonea a provare l'accettazione implicita dell'eredità.
In ordine al terzo motivo, che va rigettato, è appena il caso di rilevare – sebbene non vi sia stata una espressa domanda in merito all'accertamento della nullità del contratto
– che la stipula di un contratto di comodato da parte di uno dei comproprietari rientra – al pari di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza con riferimento al contratto di locazione - nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto;
pertanto, ove il contratto sia stato stipulato solo da un comproprietario non può predicarsi alcuna nullità.
Infine, le intimanti hanno agito in conformità con quanto previsto dall'art. 145, comma II, c.p.c. che prevede la possibilità di notificare gli atti “alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Alla luce di tutti i motivi esposti, dunque, l'opposizione non merita accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio e introduttiva e solo fase di studio per il procedimento cautelare, stante la semplicità delle questioni trattate e la ripetitività delle difese in tutti gli atti difensivi depositati.
*** Termini Imerese, 19 settembre 2025 IL GIUDICE Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Federica
Bonsangue, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2175/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Casteldaccia (PA), via Messina n. 42, presso lo studio dell'avv. La Monica Angelina, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
09 maggio 1945, in proprio e nella qualità di erede di , nato a Persona_1
Palermo il 10 dicembre 1936 e deceduto a Villabate (PA) in data 1 marzo 2020 e
(C.F. ), nata a [...] il 3 giugno Parte_1 C.F._2
1969, nella qualità di erede di , nato a [...] il 10 dicembre Persona_1
1936 e deceduto a Villabate (PA) in data 1 marzo 2020, entrambe elettivamente domiciliate a Palermo, via Cantiere Finocchiaro n. 9, presso lo studio dell'avv. Santacolomba Simona, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.041,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato – verte sull'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificato il 27 luglio 2022, con cui era intimato il rilascio dell'immobile sito in c/da
Portella di Mare- Misilmeri (PA)- via L. 3 (prima chiamata Fondo Lancia di Brolo).
Nel dettaglio, parte opponente ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo, il difetto di legittimazione attiva in capo alle intimanti, la nullità del contratto di comodato e, infine, la nullità della notifica della superiore intimazione.
Ha, pertanto, chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – di dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha contestato integralmente l'opposizione chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avendo parte opponente riferito di aver rilasciato l'immobile e, dunque, di non aver più interesse all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito il giudice assegnatario del fascicolo per ragioni d'ufficio, la causa è stata posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025.
***
Tanto premesso, l'opposizione non merita accoglimento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Va, preliminarmente, rilevato che la conclusione del procedimento esecutivo non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione: “la possibilità che l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito” (Cass. civ. n. 20924/2017).
Nella specie, a fronte del totale disinteresse manifestato da parte opponente in ordine all'esito dell'opposizione, atteso che non risultano depositate le note scritte, parte opposta ha insistito per il rigetto sicché occorre vagliare i motivi di opposizione.
Non merita accoglimento il primo motivo di opposizione.
Invero, il verbale di conciliazione costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010, titolo esecutivo quando lo stesso risulta - come nel caso in esame - sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi avvocati che attestano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Nel caso di specie il verbale contiene l'impegno al rilascio dell'immobile decorsi quattro anni dalla sottoscrizione dello stesso;
si tratta di un obbligo esattamente individuato, preciso, determinato (e, peraltro, non contestato).
Pertanto, il verbale di conciliazione oggetto di causa può assumere efficacia di titolo esecutivo, possedendo tutti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., certezza, esigibilità e liquidità.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione;
gli eredi, quando agiscono, come nella specie, nella qualità di successori mortis causa, subentrano nella posizione giuridica del de cuius; di conseguenza mantengono gli stessi diritti e le stesse facoltà di agire in giudizio per la loro tutela.
Tuttavia, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tale circostanza risulta provata con la produzione documentale di parte opposta;
a ciò va aggiunto che ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, quale l'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.
La stessa proposizione dell'azione in parola può ritenersi, dunque, idonea a provare l'accettazione implicita dell'eredità.
In ordine al terzo motivo, che va rigettato, è appena il caso di rilevare – sebbene non vi sia stata una espressa domanda in merito all'accertamento della nullità del contratto
– che la stipula di un contratto di comodato da parte di uno dei comproprietari rientra – al pari di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza con riferimento al contratto di locazione - nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto;
pertanto, ove il contratto sia stato stipulato solo da un comproprietario non può predicarsi alcuna nullità.
Infine, le intimanti hanno agito in conformità con quanto previsto dall'art. 145, comma II, c.p.c. che prevede la possibilità di notificare gli atti “alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Alla luce di tutti i motivi esposti, dunque, l'opposizione non merita accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come successivamente modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio e introduttiva e solo fase di studio per il procedimento cautelare, stante la semplicità delle questioni trattate e la ripetitività delle difese in tutti gli atti difensivi depositati.
*** Termini Imerese, 19 settembre 2025 IL GIUDICE Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile