Versione
9 luglio 1971
9 luglio 1971
Art. 13.
Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita' da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e' autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.
Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita' da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.
Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e' autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 09/11/1976 n. 6255 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 9 novembre 1976 · 0.39760938
Nella Gazz. Uff. n. 258 del 28 settembre 1976 e\' stato pubblicato il D.P.C.M. del 24 giugno 1976 concernente la determinazione della tariffa per il rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione. A tale riguardo si precisa che ferme restando le tariffe della Tab. A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, gli uffici II.DD., nel rilasciare copie fotostatiche dei documenti in loro possesso, devono applicare la tariffa di L. 100 per ogni facciata fino al formato di cm. 21 x 29,7 e di L 150 per formati superiori. Le entrate che ne derivano dovranno affluire al capitolo di bilancio dell\'entrata n. 2377 cat. …
Leggi di più…