TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/11/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il IU del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il IU del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5397/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco
LE, OR GE, ED SA e BE EP ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n. 14; RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_2
SC CC e OR DE IU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Milano in Napoli, Via A. Ruiz n.107;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare che il Signor è debitore nei Parte_2 confronti di del - e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1
a pagare a favore di il - Parte_2 Parte_1 complessivo importo di € 112.913,05, di cui (i) € 22.529,18 a titolo di indennità sostitutiva del
(residuo) preavviso, (ii) € 70.000,00 a titolo di «incentivo straordinario» ai sensi e per gli effetti di cui alla transazione generale novativa del 16 novembre 2010, (iii) € 20.993,06 a titolo di
«rivalsa», come dedotto e provato sub paragrafi 2., 3., 4. e 5. che precedono, ovvero le maggiori
o minori somme che verranno accertate nel corso del giudizio, oltre interessi decorrenti dal dovuto (13 dicembre 2012, o dalla data che verrà ritenuta di giustizia) al saldo;
2) con il favore di diritti, onorari e spese del procedimento.
PER PARTE RESISTENTE: in via preliminare: 1) respingere le richieste avversarie tutte per il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, 1° comma, nn. 4 e 5; […] Nel merito, in via assolutamente subordinata rispetto alla richiesta sub 1: 2) ridurre le richieste avversarie ad € 7.865,30, per le ragioni di cui alla narrativa. Con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la società in epigrafe, premesso di essere banca multicanale del gruppo assicurativo , svolgente attività di raccolta del risparmio e di Pt_1 esercizio del credito, riferiva:
- che, dal 31.12.1996, il sig. era stato agente, senza rappresentanza, per la Pt_2 [...]
per la promozione della collocazione sul mercato dei prodotti e servizi Controparte_1 finanziari per conto di quella;
- che, in conseguenza dell'acquisizione da parte di (già Ras Bank) di Parte_1 [...]
a decorrere dal 01.07.2004, era subentrata a nel contratto di CP_1 Controparte_1 agenzia del senza soluzione di continuità; Pt_2
- che, in data 16.11.2010, aveva stipulato con il una transazione in merito ai rapporti Pt_2 contrattuali allora in essere, con la quale si era previsto il riconoscimento all'agente, in relazione alle obbligazioni dedotte nel contratto, di due incentivi straordinari anticipati di € 70.000,00 lordi ciascuno, di cui uno corrisposto in data 01.10.2010 e un secondo da corrispondersi in data
01.10.2011; - che, in particolare, le parti avevano pattuito che il diritto al consolidamento nel patrimonio dell'agente di tali incentivi era risolutivamente condizionato alla mancata realizzazione, da parte dello stesso, dell'«obiettivo di raccolta netta personale di € 1.250 milioni in ciascuno dei due periodi annuali», ovvero, rispettivamente, ottobre 2010-ottobre 2011 (primo periodo) e ottobre
2011-ottobre 2012 (secondo periodo);
- che, pertanto, sulla scorta di tali accordi, qualora l'agente non avesse conseguito i target commerciali minimali di raccolta condivisi (pari a 1,25 milioni di euro in ciascun periodo di 12 mesi), sarebbe decaduto dal diritto di ritenere le rispettive somme liquidategli, con conseguente obbligo restitutorio nei confronti e a beneficio di;
Parte_1
- di aver corrisposto al , nell'ottobre 2011, la somma di € 70.000,00 lordi a titolo di Pt_2 incentivo straordinario annuale anticipato, in adempimento della suddetta transazione;
- che, nel corso del rapporto, aveva offerto all'agente la facoltà di subentrare ad altri promotori nei relativi portafogli-clienti, con correlato obbligo di pagare alla banca il relativo prezzo (la c.d. rivalsa, prevista ex lege nel contratto di agenzia assicurativa), quale corrispettivo per l'attribuzione in godimento di tale portafoglio-clienti – e, in particolare, in ragione dei possibili guadagni provvigionali – a vantaggio dell'agente;
- che, in particolare, per effetto del piano di “rivalsa” n. 11191, con decorrenza dal dicembre
2011, al era stato affidato in gestione un gruppo di clienti e, loro tramite, il relativo Pt_2 portafoglio finanziario, a fronte del quale si era obbligato a corrispondere alla preponente l'importo di € 32.915,95 a titolo di rivalsa;
- di aver concesso all'agente una dilazione di pagamento, contemplante l'estinzione del citato debito in 24 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 1.371,00, eccetto l'ultima, pari ad €
1.382,95, la prima delle quali con scadenza in data 01.03.2012 e l'ultima in data 01.02.2014;
- che, nel predetto piano di rivalsa, era stato previsto che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia durante il periodo di rateizzazione, a prescindere dalla causa, l'agente sarebbe stato tenuto a corrispondere immediatamente ed in un'unica soluzione le somme residue, comprensive degli interessi passivi maturati, ferma la facoltà della banca (ove possibile) di trattenere automaticamente le suddette somme dall'indennità di valorizzazione del portafoglio eventualmente spettante e/o da ogni altra indennità e/o attribuzione dovuta all'agente a qualsiasi titolo;
- che, in costanza di rapporto, l'agente aveva provveduto alla parziale estinzione del debito di cui al piano di rivalsa, versando 8 rate mensili, dal 01.03.2012 al 01.10.2012, per un valore complessivo di € 10.968,00, sul complessivo debito di € 32.915,95;
- che, nel periodo intercorrente dall'ottobre 2011 all'ottobre 2012, l'agente aveva conseguito un risultato di raccolta netta personale di segno negativo;
- che, in ragione del mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta netto pattuito, con missiva del 14.12.2012, aveva chiesto all'agente la restituzione dell'importo di € 70.000,00, originariamente corrisposto a titolo di incentivo straordinario anticipato;
- che, con missiva del 24.10.2012, il aveva comunicato il proprio recesso dal Pt_2 contratto con preavviso, comunicando poi, successivamente, di non essere più disponibile a prestare il preavviso residuo, manifestando la propria volontà di pagare la relativa indennità sostitutiva;
- che il contratto di agenzia era venuto a cessare in data 13.12.2012 e, per l'effetto, il Pt_2 era debitore della somma di € 21.947,95, a titolo di residuo piano di rivalsa, nonché dell'importo di € 22.529,18, a titolo di indennità sostitutiva del (residuo) preavviso non prestato;
- di aver provveduto a soddisfare solo parzialmente il proprio credito mediante compensazione con i controcrediti vantati dall'agente (€ 700,67 e ad € 254,22, entrambi a titolo di rivalsa commission statement, rispettivamente, di novembre e dicembre 2012);
- di aver comunicato al , con lettera del 23.04.2013, il conteggio dei reciproci Pt_2 rapporti di dare-avere, intimando, il pagamento del relativo saldo per complessivi € 112.913,05, oltre interessi.
Tanto premesso, deducendo il perdurante inadempimento dell'agente all'obbligazione di pagamento, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di IU del lavoro,
chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Parte_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Parte_2 giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente;
in subordine, deduceva di essere al più debitore della preponente dell'importo di € 7.865,30 a titolo di indennità di mancato preavviso;
concludeva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 23.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come anticipato nella parte in fatto, la società ricorrente agisce in giudizio per la condanna del sig. al pagamento della somma complessiva di € 112.913,05, oltre Pt_2 interessi.
In particolare, viene innanzitutto rivendicata la restituzione della somma di € 70.000,00 corrisposta al resistente – in esecuzione di una previsione contenuta nella transazione generale e novativa sottoscritta dalle parti in data 16.11.2010 – a titolo di “incentivo straordinario anticipato” per la realizzazione dell'obiettivo di raccolta netta personale di € 1.250.000 nel periodo ottobre 2011 - ottobre 2012.
Difatti, al punto 3.2. dell'accordo (all. 3 ricorso), è espressamente stabilito che “Inoltre, la
Banca riconosce all'Agente per i periodi di ottobre 2010-ottobre 2077 e di ottobre 2011-ottobre
2072 due incentivi annuali anticipati di euro lordi 70.000,00 (settantamila/00) ciascuno, il primo già corrisposto in data 1 ottobre 2010 ed il secondo da corrispondersi in data 1 ottobre 2011.
Tali incentivi matureranno a condizione che l'Agente realizzi l'obiettivo di raccolta netta personale di Euro 1,250 milioni in ciascuno dei due periodi annuali. (…)”.
La pretesa restitutoria della parte ricorrente – limitata solo al secondo dei due incentivi – si fonda sul pacifico e documentale mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte del resistente.
2.1. La società attrice richiede ancora il pagamento della somma di € 20.993,06 a titolo di (residuo) «rivalsa», ossia di corrispettivo per l'attribuzione all'agente di un portafoglio clienti, investitori e risparmiatori, già intercettati ed acquisiti dalla Banca.
Con lettera del 23.03.2012 (all. 5 ricorso), sottoscritta dall'agente per accettazione in pari data,
è stato previsto che “(…) dal 05/12/2011 Le è stato assegnato il portafoglio costituito dai contratti specificati nell'allegato elenco. Per tale specifica assegnazione ed a titolo di rivalsa dell'indennità di Valorizzazione del Portafoglio, ci è da Lei dovuto l'importo complessivo di €
32.915,95 (vedi dettaglio allegato). Le precisiamo che tale importo verrà da Lei versato in 24 rate mensili con l'applicazione di un tasso d'interesse passivo pari al 0,000%, così come specificato nell'allegato relativo alla rateizzazione. (…) In caso di scioglimento del contratto di agenzia tra di noi in essere avvenuto - per qualsiasi causa o motivo - durante il periodo di rateizzazione, le restanti somme concernenti il residuo della rivalsa, comprensive degli interessi passivi maturati e non ancora corrisposti, ci saranno da Lei dovute immediatamente ed in un'unica soluzione, anche in assenza di nostra richiesta. Resta salva la facoltà della Banca - ove possibile - di trattenere automaticamente le suddette somme con l'indennità di Valorizzazione del
Portafoglio a Lei eventualmente spettante e/o con ogni altra indennità e/o attribuzione a Lei dovuta a qualsiasi titolo.”.
Ebbene, è incontestato che il rapporto di agenzia è cessato durante il periodo di rateizzazione, con conseguente pretesa della società al pagamento della somma residua in un'unica soluzione.
2.2. Infine, è altresì pacifico che l'agente, in conseguenza delle rassegnate dimissioni
è, altresì, debitore dell'importo di € 22.529,18, a titolo di indennità sostitutiva del (residuo) preavviso non prestato.
3. Così definito il thema decidendum, va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
Per quanto concerne le somme percepite a titolo di “incentivo straordinario anticipato”, il sostiene che le stesse sono riconducibili alla categoria delle provvigioni ex art. 1748 Pt_2
c.c. e come tali assoggettate al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4
c.c..
L'assunto non è condivisibile.
Si richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha qualificato come indebito oggettivo le somme percepite a titolo di anticipi provvigionali laddove non risultavano raggiunti gli obiettivi per i quali erano stati erogati.
È stato affermato, sia pure ai fini della distribuzione degli oneri probatori, che “11. La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. n. 30713 del 2018; n. 18266 del 2018). Si è precisato che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni
(Cass. n. 17146 del 2003; n. 3387 del 2001; n. 7027 del 1997).
12. Con riferimento al rapporto di agenzia, si è ribadito che, ove il preponente agisca per la restituzione di somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (così
Cass. n. 28878 del 2022)” (Cass. civ., sez. lav., 31/07/2024, n. 21523).
Negli stessi termini, “deve ritenersi che gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l'interesse dell'agente ad evitare l'alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali - una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, siano rimasti oggettivamente privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo, così come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale.
Pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate quale compenso per affari non conclusi non deriva dal contratto - come sostenuto da parte ricorrente che lo ritiene per questo, assoggettato al regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. - bensì dall'art. 2033 c.c., giacché un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati.
Conclusivamente, deve affermarsi che la provvigione erogata dalla preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.” (Cass. civ., sez. lav., 11/07/2018, n.18266; anche Cass. civ., sez. lav., 24/03/2023, n.8539).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche, si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, che il pagamento degli anticipi provvigionali diventa indebito, non per l'effetto della cessazione anticipata del contratto di agenzia, bensì per il venire meno della giustificazione causale costituita dalla conclusione degli affari per le quali erano state erogate in via anticipata.
Trattandosi, dunque, di indebito oggettivo, essendo incontestato che il nel periodo di Pt_2 riferimento non aveva raggiunto il target fissato dalla Banca, si applica il termine ordinario di prescrizione.
Ebbene, tenuto conto che la società ha documentato il pagamento dell'incentivo straordinario anticipato per l'anno 2011/2012 a mezzo bonifico del 03.10.2011 e che il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto, da ultimo, con missiva ricevuta l'11.05.2013, è evidente che alla data del 21.03.2023 di notifica del ricorso giudiziale non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione. Al riguardo, va precisato che non può ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione quello del 02.02.2016 a firma dell'avv. , non risultando neppure all'apparenza CP_2 rappresentante della società creditrice.
Si rammenti che “In tema di interruzione della prescrizione, posto che
l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ.
è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore (o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento.”
(Cass. civ., sez. III, 17/03/2015, n. 5208).
3.1. Né è condivisibile la deduzione di parte resistente per la quale la Banca avrebbe implicitamente rinunciato alla restituzione del secondo anticipo provvigionale per non aver chiesto la restituzione anche del primo erogato per l'anno 2010/2011.
L'assunto è palesemente smentito dalla missiva del dicembre 2012, inoltrata di lì a poco dalla scadenza dell'anno (ottobre 2012) per il conseguimento dell'obiettivo, con cui la società chiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo;
né l'eventuale rinuncia alla restituzione del primo incentivo implica necessariamente la rinuncia alla restituzione del secondo.
4. Per quanto concerne le somme dovute a titolo di rivalsa, anche rispetto a queste, il resistente pretende di applicare il termine breve di prescrizione deducendo che “Alla luce della previsione contrattuale di rate mensili, considerato anche che la rivalsa era il corrispettivo di incremento di provvigioni, anche in questo caso la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art.
2348, 1 comma, n.4, c.c..” (cfr. note difensive del 17.05.2024).
Sul punto, il giudicante condivide le considerazioni espresse da altri Tribunali di merito secondo cui “a ben vedere il credito per cui è causa non è sorto "mensilmente", in quanto
l'obbligazione di corrispondere la rivalsa in misura piena era subordinata alla condizione dell'anticipata interruzione del rapporto contrattuale.
Il credito, dunque, è sorto al momento del recesso, non di mese in mese.
L'intero credito vantato da […] deve essere inteso quale differenza fra la rivalsa spettante secondo gli accordi ANA e la minor rivalsa mensile che era stata pattuita fra le parti, col risultato che il diritto a tale prestazione è sorto solo al momento del recesso da parte di […]. Il credito per cui è causa, quindi, soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, non scaduto al tempo della domanda” (così Trib. Bologna, sez. II, 01/06/2022 n. 1454). Tenuto conto che il rapporto è cessato in data 13.12.2012 e che la Banca ha interrotto la prescrizione in data 11.05.2013 è evidente che alla data di notifica del ricorso (21.03.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
5. Infine, per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, va invece accolta l'eccezione di prescrizione di parte resistente, applicandosi, alla fattispecie, il termine breve di cinque anni ex art. 2948 c.c., n. 5.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Secondo la giurisprudenza che si è venuta consolidando (Cass.14062/2021 che richiama Cass. n. 15798/2008 e n. 16139/2018) tali indennità sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
In motivazione la pronuncia richiamata "precisa che l'art. 2948 c.c., n. 5, disponendo prescriversi in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale;
che tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale (Cass. n.
4415/1983; n. 3410/1985; n. 7040/1986) ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), quando, come nella specie, sia a carico del datore di lavoro;
che l'assenza di distinzioni nell'art. 2948 c.c., n. 5 induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l'indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003. 7.2. Già Cass. n. 10923/1994 aveva chiaramente escluso che l'art. 2948 c.c., n. 5 potesse essere interpretato in senso restrittivo, nel senso della sua applicabilità unicamente ai crediti sorti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo aveva osservato, da un lato e sotto un profilo sistematico, che il Libro V del
Codice Civile (DE Lavoro) regola varie forme di attività lavorative e, in particolare, il lavoro subordinato (Titolo II), il lavoro autonomo (Titolo III) ed il lavoro subordinato in particolari rapporti (Titolo IV); da altro lato, aveva sottolineato la genericità della formula usata dal legislatore nell'art. 2948 c.c., n. 5 ("le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro"), genericità ritenuta tanto più rilevante nella considerazione che le indennità di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il regolamento di un'attività lavorativa (v. art. 1751 c.c.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha concluso che l'art. 2948, n. 5 dovesse essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro", senza la limitazione - non prevista dal legislatore - a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.
7.3. Tale orientamento è stato di recente, e nei medesimi termini, ribadito da Cass. n. 16139/2018 ("Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto"), così da essere del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte.".” (Cass. civ., sez. lav., 26/05/2025, n. 14051).
Ebbene, considerato che l'ultimo atto interruttivo risale all'11.05.2013, è evidente che alla data di notifica del ricorso (21.03.2023) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
6. In conclusione, ed in parziale accoglimento del ricorso, va disposta la condanna di al pagamento in favore della della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 90.383,87 (pari alla differenza tra la somma richiesta di 112.913,05 e l'indennità di mancato preavviso non dovuta perché prescritta), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
7. La soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale IU del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del residuo ricorso, condanna al Parte_2 pagamento in favore della della somma complessiva di Parte_1
€ 90.383,87, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. Rigetta per il resto per intervenuta prescrizione;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/11/2025.
Il IU
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il IU del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il IU del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 03/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5397/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco
LE, OR GE, ED SA e BE EP ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Viale Gramsci n. 14; RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_2
SC CC e OR DE IU ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Milano in Napoli, Via A. Ruiz n.107;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) accertare che il Signor è debitore nei Parte_2 confronti di del - e, per l'effetto, condannare il Signor Parte_1
a pagare a favore di il - Parte_2 Parte_1 complessivo importo di € 112.913,05, di cui (i) € 22.529,18 a titolo di indennità sostitutiva del
(residuo) preavviso, (ii) € 70.000,00 a titolo di «incentivo straordinario» ai sensi e per gli effetti di cui alla transazione generale novativa del 16 novembre 2010, (iii) € 20.993,06 a titolo di
«rivalsa», come dedotto e provato sub paragrafi 2., 3., 4. e 5. che precedono, ovvero le maggiori
o minori somme che verranno accertate nel corso del giudizio, oltre interessi decorrenti dal dovuto (13 dicembre 2012, o dalla data che verrà ritenuta di giustizia) al saldo;
2) con il favore di diritti, onorari e spese del procedimento.
PER PARTE RESISTENTE: in via preliminare: 1) respingere le richieste avversarie tutte per il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, 1° comma, nn. 4 e 5; […] Nel merito, in via assolutamente subordinata rispetto alla richiesta sub 1: 2) ridurre le richieste avversarie ad € 7.865,30, per le ragioni di cui alla narrativa. Con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la società in epigrafe, premesso di essere banca multicanale del gruppo assicurativo , svolgente attività di raccolta del risparmio e di Pt_1 esercizio del credito, riferiva:
- che, dal 31.12.1996, il sig. era stato agente, senza rappresentanza, per la Pt_2 [...]
per la promozione della collocazione sul mercato dei prodotti e servizi Controparte_1 finanziari per conto di quella;
- che, in conseguenza dell'acquisizione da parte di (già Ras Bank) di Parte_1 [...]
a decorrere dal 01.07.2004, era subentrata a nel contratto di CP_1 Controparte_1 agenzia del senza soluzione di continuità; Pt_2
- che, in data 16.11.2010, aveva stipulato con il una transazione in merito ai rapporti Pt_2 contrattuali allora in essere, con la quale si era previsto il riconoscimento all'agente, in relazione alle obbligazioni dedotte nel contratto, di due incentivi straordinari anticipati di € 70.000,00 lordi ciascuno, di cui uno corrisposto in data 01.10.2010 e un secondo da corrispondersi in data
01.10.2011; - che, in particolare, le parti avevano pattuito che il diritto al consolidamento nel patrimonio dell'agente di tali incentivi era risolutivamente condizionato alla mancata realizzazione, da parte dello stesso, dell'«obiettivo di raccolta netta personale di € 1.250 milioni in ciascuno dei due periodi annuali», ovvero, rispettivamente, ottobre 2010-ottobre 2011 (primo periodo) e ottobre
2011-ottobre 2012 (secondo periodo);
- che, pertanto, sulla scorta di tali accordi, qualora l'agente non avesse conseguito i target commerciali minimali di raccolta condivisi (pari a 1,25 milioni di euro in ciascun periodo di 12 mesi), sarebbe decaduto dal diritto di ritenere le rispettive somme liquidategli, con conseguente obbligo restitutorio nei confronti e a beneficio di;
Parte_1
- di aver corrisposto al , nell'ottobre 2011, la somma di € 70.000,00 lordi a titolo di Pt_2 incentivo straordinario annuale anticipato, in adempimento della suddetta transazione;
- che, nel corso del rapporto, aveva offerto all'agente la facoltà di subentrare ad altri promotori nei relativi portafogli-clienti, con correlato obbligo di pagare alla banca il relativo prezzo (la c.d. rivalsa, prevista ex lege nel contratto di agenzia assicurativa), quale corrispettivo per l'attribuzione in godimento di tale portafoglio-clienti – e, in particolare, in ragione dei possibili guadagni provvigionali – a vantaggio dell'agente;
- che, in particolare, per effetto del piano di “rivalsa” n. 11191, con decorrenza dal dicembre
2011, al era stato affidato in gestione un gruppo di clienti e, loro tramite, il relativo Pt_2 portafoglio finanziario, a fronte del quale si era obbligato a corrispondere alla preponente l'importo di € 32.915,95 a titolo di rivalsa;
- di aver concesso all'agente una dilazione di pagamento, contemplante l'estinzione del citato debito in 24 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 1.371,00, eccetto l'ultima, pari ad €
1.382,95, la prima delle quali con scadenza in data 01.03.2012 e l'ultima in data 01.02.2014;
- che, nel predetto piano di rivalsa, era stato previsto che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia durante il periodo di rateizzazione, a prescindere dalla causa, l'agente sarebbe stato tenuto a corrispondere immediatamente ed in un'unica soluzione le somme residue, comprensive degli interessi passivi maturati, ferma la facoltà della banca (ove possibile) di trattenere automaticamente le suddette somme dall'indennità di valorizzazione del portafoglio eventualmente spettante e/o da ogni altra indennità e/o attribuzione dovuta all'agente a qualsiasi titolo;
- che, in costanza di rapporto, l'agente aveva provveduto alla parziale estinzione del debito di cui al piano di rivalsa, versando 8 rate mensili, dal 01.03.2012 al 01.10.2012, per un valore complessivo di € 10.968,00, sul complessivo debito di € 32.915,95;
- che, nel periodo intercorrente dall'ottobre 2011 all'ottobre 2012, l'agente aveva conseguito un risultato di raccolta netta personale di segno negativo;
- che, in ragione del mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta netto pattuito, con missiva del 14.12.2012, aveva chiesto all'agente la restituzione dell'importo di € 70.000,00, originariamente corrisposto a titolo di incentivo straordinario anticipato;
- che, con missiva del 24.10.2012, il aveva comunicato il proprio recesso dal Pt_2 contratto con preavviso, comunicando poi, successivamente, di non essere più disponibile a prestare il preavviso residuo, manifestando la propria volontà di pagare la relativa indennità sostitutiva;
- che il contratto di agenzia era venuto a cessare in data 13.12.2012 e, per l'effetto, il Pt_2 era debitore della somma di € 21.947,95, a titolo di residuo piano di rivalsa, nonché dell'importo di € 22.529,18, a titolo di indennità sostitutiva del (residuo) preavviso non prestato;
- di aver provveduto a soddisfare solo parzialmente il proprio credito mediante compensazione con i controcrediti vantati dall'agente (€ 700,67 e ad € 254,22, entrambi a titolo di rivalsa commission statement, rispettivamente, di novembre e dicembre 2012);
- di aver comunicato al , con lettera del 23.04.2013, il conteggio dei reciproci Pt_2 rapporti di dare-avere, intimando, il pagamento del relativo saldo per complessivi € 112.913,05, oltre interessi.
Tanto premesso, deducendo il perdurante inadempimento dell'agente all'obbligazione di pagamento, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di IU del lavoro,
chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Parte_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Parte_2 giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente;
in subordine, deduceva di essere al più debitore della preponente dell'importo di € 7.865,30 a titolo di indennità di mancato preavviso;
concludeva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 23.10.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come anticipato nella parte in fatto, la società ricorrente agisce in giudizio per la condanna del sig. al pagamento della somma complessiva di € 112.913,05, oltre Pt_2 interessi.
In particolare, viene innanzitutto rivendicata la restituzione della somma di € 70.000,00 corrisposta al resistente – in esecuzione di una previsione contenuta nella transazione generale e novativa sottoscritta dalle parti in data 16.11.2010 – a titolo di “incentivo straordinario anticipato” per la realizzazione dell'obiettivo di raccolta netta personale di € 1.250.000 nel periodo ottobre 2011 - ottobre 2012.
Difatti, al punto 3.2. dell'accordo (all. 3 ricorso), è espressamente stabilito che “Inoltre, la
Banca riconosce all'Agente per i periodi di ottobre 2010-ottobre 2077 e di ottobre 2011-ottobre
2072 due incentivi annuali anticipati di euro lordi 70.000,00 (settantamila/00) ciascuno, il primo già corrisposto in data 1 ottobre 2010 ed il secondo da corrispondersi in data 1 ottobre 2011.
Tali incentivi matureranno a condizione che l'Agente realizzi l'obiettivo di raccolta netta personale di Euro 1,250 milioni in ciascuno dei due periodi annuali. (…)”.
La pretesa restitutoria della parte ricorrente – limitata solo al secondo dei due incentivi – si fonda sul pacifico e documentale mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte del resistente.
2.1. La società attrice richiede ancora il pagamento della somma di € 20.993,06 a titolo di (residuo) «rivalsa», ossia di corrispettivo per l'attribuzione all'agente di un portafoglio clienti, investitori e risparmiatori, già intercettati ed acquisiti dalla Banca.
Con lettera del 23.03.2012 (all. 5 ricorso), sottoscritta dall'agente per accettazione in pari data,
è stato previsto che “(…) dal 05/12/2011 Le è stato assegnato il portafoglio costituito dai contratti specificati nell'allegato elenco. Per tale specifica assegnazione ed a titolo di rivalsa dell'indennità di Valorizzazione del Portafoglio, ci è da Lei dovuto l'importo complessivo di €
32.915,95 (vedi dettaglio allegato). Le precisiamo che tale importo verrà da Lei versato in 24 rate mensili con l'applicazione di un tasso d'interesse passivo pari al 0,000%, così come specificato nell'allegato relativo alla rateizzazione. (…) In caso di scioglimento del contratto di agenzia tra di noi in essere avvenuto - per qualsiasi causa o motivo - durante il periodo di rateizzazione, le restanti somme concernenti il residuo della rivalsa, comprensive degli interessi passivi maturati e non ancora corrisposti, ci saranno da Lei dovute immediatamente ed in un'unica soluzione, anche in assenza di nostra richiesta. Resta salva la facoltà della Banca - ove possibile - di trattenere automaticamente le suddette somme con l'indennità di Valorizzazione del
Portafoglio a Lei eventualmente spettante e/o con ogni altra indennità e/o attribuzione a Lei dovuta a qualsiasi titolo.”.
Ebbene, è incontestato che il rapporto di agenzia è cessato durante il periodo di rateizzazione, con conseguente pretesa della società al pagamento della somma residua in un'unica soluzione.
2.2. Infine, è altresì pacifico che l'agente, in conseguenza delle rassegnate dimissioni
è, altresì, debitore dell'importo di € 22.529,18, a titolo di indennità sostitutiva del (residuo) preavviso non prestato.
3. Così definito il thema decidendum, va innanzitutto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente.
Per quanto concerne le somme percepite a titolo di “incentivo straordinario anticipato”, il sostiene che le stesse sono riconducibili alla categoria delle provvigioni ex art. 1748 Pt_2
c.c. e come tali assoggettate al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 comma 1 n. 4
c.c..
L'assunto non è condivisibile.
Si richiama in proposito l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha qualificato come indebito oggettivo le somme percepite a titolo di anticipi provvigionali laddove non risultavano raggiunti gli obiettivi per i quali erano stati erogati.
È stato affermato, sia pure ai fini della distribuzione degli oneri probatori, che “11. La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. n. 30713 del 2018; n. 18266 del 2018). Si è precisato che, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni
(Cass. n. 17146 del 2003; n. 3387 del 2001; n. 7027 del 1997).
12. Con riferimento al rapporto di agenzia, si è ribadito che, ove il preponente agisca per la restituzione di somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (così
Cass. n. 28878 del 2022)” (Cass. civ., sez. lav., 31/07/2024, n. 21523).
Negli stessi termini, “deve ritenersi che gli anticipi provvigionali erogati dalla società mandante secondo il meccanismo predisposto al fine di contemperare l'interesse dell'agente ad evitare l'alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali - una volta intervenuta la anticipata risoluzione del contratto, siano rimasti oggettivamente privi di una iuxta causa obligationis, ovvero di un valido titolo giustificativo, così come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale.
Pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate quale compenso per affari non conclusi non deriva dal contratto - come sostenuto da parte ricorrente che lo ritiene per questo, assoggettato al regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. - bensì dall'art. 2033 c.c., giacché un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati.
Conclusivamente, deve affermarsi che la provvigione erogata dalla preponente, pure in virtù dello statuto negoziale, ma in assenza della conclusione di contratti per la anticipata risoluzione del rapporto, non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto non di una domanda contrattuale, ma di una condictio indebiti soggetta a prescrizione decennale.” (Cass. civ., sez. lav., 11/07/2018, n.18266; anche Cass. civ., sez. lav., 24/03/2023, n.8539).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche, si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, che il pagamento degli anticipi provvigionali diventa indebito, non per l'effetto della cessazione anticipata del contratto di agenzia, bensì per il venire meno della giustificazione causale costituita dalla conclusione degli affari per le quali erano state erogate in via anticipata.
Trattandosi, dunque, di indebito oggettivo, essendo incontestato che il nel periodo di Pt_2 riferimento non aveva raggiunto il target fissato dalla Banca, si applica il termine ordinario di prescrizione.
Ebbene, tenuto conto che la società ha documentato il pagamento dell'incentivo straordinario anticipato per l'anno 2011/2012 a mezzo bonifico del 03.10.2011 e che il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto, da ultimo, con missiva ricevuta l'11.05.2013, è evidente che alla data del 21.03.2023 di notifica del ricorso giudiziale non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione. Al riguardo, va precisato che non può ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione quello del 02.02.2016 a firma dell'avv. , non risultando neppure all'apparenza CP_2 rappresentante della società creditrice.
Si rammenti che “In tema di interruzione della prescrizione, posto che
l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, idoneo a produrre l'effetto di cui all'art. 2943 cod. civ.
è anche l'atto inviato dal difensore del creditore a quello del debitore, purché sia stato previamente accertato che detto legale possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, e ciò per avere risposto, in nome e per conto del cliente, alla richiesta di pagamento, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del proprio assistito. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore (o, nella specie, del suo difensore) circa il loro valido conferimento.”
(Cass. civ., sez. III, 17/03/2015, n. 5208).
3.1. Né è condivisibile la deduzione di parte resistente per la quale la Banca avrebbe implicitamente rinunciato alla restituzione del secondo anticipo provvigionale per non aver chiesto la restituzione anche del primo erogato per l'anno 2010/2011.
L'assunto è palesemente smentito dalla missiva del dicembre 2012, inoltrata di lì a poco dalla scadenza dell'anno (ottobre 2012) per il conseguimento dell'obiettivo, con cui la società chiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo;
né l'eventuale rinuncia alla restituzione del primo incentivo implica necessariamente la rinuncia alla restituzione del secondo.
4. Per quanto concerne le somme dovute a titolo di rivalsa, anche rispetto a queste, il resistente pretende di applicare il termine breve di prescrizione deducendo che “Alla luce della previsione contrattuale di rate mensili, considerato anche che la rivalsa era il corrispettivo di incremento di provvigioni, anche in questo caso la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art.
2348, 1 comma, n.4, c.c..” (cfr. note difensive del 17.05.2024).
Sul punto, il giudicante condivide le considerazioni espresse da altri Tribunali di merito secondo cui “a ben vedere il credito per cui è causa non è sorto "mensilmente", in quanto
l'obbligazione di corrispondere la rivalsa in misura piena era subordinata alla condizione dell'anticipata interruzione del rapporto contrattuale.
Il credito, dunque, è sorto al momento del recesso, non di mese in mese.
L'intero credito vantato da […] deve essere inteso quale differenza fra la rivalsa spettante secondo gli accordi ANA e la minor rivalsa mensile che era stata pattuita fra le parti, col risultato che il diritto a tale prestazione è sorto solo al momento del recesso da parte di […]. Il credito per cui è causa, quindi, soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, non scaduto al tempo della domanda” (così Trib. Bologna, sez. II, 01/06/2022 n. 1454). Tenuto conto che il rapporto è cessato in data 13.12.2012 e che la Banca ha interrotto la prescrizione in data 11.05.2013 è evidente che alla data di notifica del ricorso (21.03.2023) non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
5. Infine, per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, va invece accolta l'eccezione di prescrizione di parte resistente, applicandosi, alla fattispecie, il termine breve di cinque anni ex art. 2948 c.c., n. 5.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “Secondo la giurisprudenza che si è venuta consolidando (Cass.14062/2021 che richiama Cass. n. 15798/2008 e n. 16139/2018) tali indennità sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto.
In motivazione la pronuncia richiamata "precisa che l'art. 2948 c.c., n. 5, disponendo prescriversi in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale;
che tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale (Cass. n.
4415/1983; n. 3410/1985; n. 7040/1986) ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), quando, come nella specie, sia a carico del datore di lavoro;
che l'assenza di distinzioni nell'art. 2948 c.c., n. 5 induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l'indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003. 7.2. Già Cass. n. 10923/1994 aveva chiaramente escluso che l'art. 2948 c.c., n. 5 potesse essere interpretato in senso restrittivo, nel senso della sua applicabilità unicamente ai crediti sorti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo aveva osservato, da un lato e sotto un profilo sistematico, che il Libro V del
Codice Civile (DE Lavoro) regola varie forme di attività lavorative e, in particolare, il lavoro subordinato (Titolo II), il lavoro autonomo (Titolo III) ed il lavoro subordinato in particolari rapporti (Titolo IV); da altro lato, aveva sottolineato la genericità della formula usata dal legislatore nell'art. 2948 c.c., n. 5 ("le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro"), genericità ritenuta tanto più rilevante nella considerazione che le indennità di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il regolamento di un'attività lavorativa (v. art. 1751 c.c.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha concluso che l'art. 2948, n. 5 dovesse essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte "le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro", senza la limitazione - non prevista dal legislatore - a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.
7.3. Tale orientamento è stato di recente, e nei medesimi termini, ribadito da Cass. n. 16139/2018 ("Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto"), così da essere del tutto prevalente nella giurisprudenza di questa Corte.".” (Cass. civ., sez. lav., 26/05/2025, n. 14051).
Ebbene, considerato che l'ultimo atto interruttivo risale all'11.05.2013, è evidente che alla data di notifica del ricorso (21.03.2023) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
6. In conclusione, ed in parziale accoglimento del ricorso, va disposta la condanna di al pagamento in favore della della Parte_2 Parte_1 somma complessiva di € 90.383,87 (pari alla differenza tra la somma richiesta di 112.913,05 e l'indennità di mancato preavviso non dovuta perché prescritta), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
7. La soccombenza reciproca delle parti, unitamente alla complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale IU del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del residuo ricorso, condanna al Parte_2 pagamento in favore della della somma complessiva di Parte_1
€ 90.383,87, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. Rigetta per il resto per intervenuta prescrizione;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 03/11/2025.
Il IU
Dr.ssa Valentina Olisterno