TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4849/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4849 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA con gli avv.ti Domenico Roccisano e Stefania Parte_1
Algarotti.
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con l'avv. Albertina ONroparte_1
Gavazzi e l'avv. Maurizio Palermo Patera.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 11/07/2023 al 30/04/2024
E, PER L'EFFETTO:
B) condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1 al ripristino del rapporto P.IVA_1 di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in [...] il [...];
[...] C.F._1
C) condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, ex art. 28 co. 2 D. Lgs. P.IVA_1
81/2015, al risarcimento del danno a favore del ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in [...] il [...], nella misura di 12 mensilità della
[...] C.F._1
1 retribuzione globale di fatto pari a € 14.372,04 (= € 1.197,67 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
D) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in Egitto il [...] a [...] l'indennità mensa di
[...] C.F._1 cui all'art. 6 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza e, per l'effetto,
E) Condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, a pagare a favore del sig. P.IVA_1
(C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1987, residente in [...], 20156 Milano (MI), l'importo di € 1.823,50 (ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia) a titolo di indennità mensa ex art. 6 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
F) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità mensa di cui all'art. 4 del
ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e, per
l'effetto,
G) Condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, a pagare a favore del sig. P.IVA_1
(C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1987, residente in [...], 20156 Milano (MI) l'importo di € 863,68 (ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia) a titolo di indennità trasporto ex art. 4 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
All'udienza di discussione il difensore di parte attrice ha dato atto che la convenuta ha pagato l'indennità di mensa e di trasporto, dopo il deposito del ricorso, dando quindi atto della cessazione della materia del contendere sul punto.
***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Come è noto, il contratto a termine rappresenta un'eccezione rispetto all'ordinaria forma che dovrebbe assumere il contratto di lavoro subordinato.
La legge infatti sancisce il carattere eccezionale del rapporto determinato, tanto che il comma 1 d.lgs. n.
81/2015 statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” si pone in armonia con le previsioni della Direttiva 1999/70/CE, che nelle considerazioni generali n. 6 e 7 dell'accordo quadro dispone: “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”.
2 In tal senso, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. Ma, se il termine è di durata superiore a dodici mesi, è necessario che ricorrano le condizioni fissate all'art. 19, co. 1, d.lgs. n.
81/2015.
Inoltre, se il rapporto di lavoro è di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Per il contratto a termine di durata superiore a dodici giorni, dunque, si richiede la forma scritta ad substantiam (con specificazione del termine di scadenza del contratto), pena la riconduzione alla forma comune di rapporto di lavoro quale è il lavoro a tempo indeterminato.
Su questa linea, in giurisprudenza è stato chiarito che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass. nn. 16473/2009, 15494/2011).
3. Venendo all'odierna controversia, deve rilevarsi come il contratto stipulato tra le parti difetti proprio della forma scritta.
4. Ed invero, a fronte della produzione da parte della convenuta delle copie del contratto di somministrazione a termine e delle successive proroghe (all. nn. 3 e 4 alla memoria), la parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta su tutti i contratti.
La parte convenuta, però, non ha avanzato istanza di verificazione, dando atto in memoria di essere in possesso “delle sole fotocopie di contratto e proroghe firmate dal lavoratore” avendone smarrito gli originali (cfr. pag.
6-7 memoria); pertanto, ha chiesto di poter provare per testi la sottoscrizione del lavoratore sui contratti oggetti di disconoscimento.
5. Detta richiesta istruttoria di parte convenuta deve però essere disattesa, tenuto conto che:
- secondo un orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza, ove del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem non siano accertati il contenuto e l'autografia della sottoscrizione, mediante produzione in giudizio della relativa scrittura munita di autenticazione o seguita da riconoscimento anche tacito, la parte che se vuole avvalere, a fronte, quindi, del formale disconoscimento operato dalla controparte, ha l'onere di dar prova dell'esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto avviando, pur senza formule sacramentali, il relativo procedimento di verificazione e producendo a tal fine, nel conseguente giudizio incidentale, il documento in originale (cfr. Cass. n. 11739 del 1999; Cass.
n. 14804 del 2014; Cass. n. 24306 del 2017);
3 - nondimeno, come consentito dall'art. 2724 c.c., n. 3, artt. 2725 e 2729 c.c., la parte che abbia perduto, senza sua colpa, il documento che gli avrebbe fornito la prova, può avvalersi, per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del contratto, della prova per testimoni o per presunzioni (Cass. n.
14804 del 2014, in tema di documento prodotto in fotocopia non riconosciuta, la quale ha dichiaratamente condiviso il principio per cui “quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa… incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta;
ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire
l'originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla –
o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento”; conf.,
Cass. n. 5738 del 1992; così anche Cass. n. 11739 del 1999, in motiv., per cui “la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità; se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724 c.c., n. 3, di aver senza sua colpa smarrito il documento. E ciò segnatamente, secondo il disposto dell'art. 2725 c.c., quando il suo contenuto sia costituito da un contratto che, riferibile al catalogo dell'art. 1350 c.c., debba stipularsi in forma scritta a pena di nullità”; Cass. n. 212 del 1985);
- in tal senso, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verificazione: altrimenti, del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova, con i mezzi ordinari, “nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motiv.), a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'art. 2724 c.c., n. 3, abbia smarrito senza sua colpa, com'e' accaduto nel caso in esame, il documento originale (Cass. n. 14804 del 2014)” (cfr. Cass. n. 4474/2022);
- ebbene, nel caso in esame, la parte convenuta non ha prodotto gli originali dei documenti disconosciuti e si è limitata a riferire di averli smarriti in quanto: “Tali originali sono stati consegnati al signor ON
(che è un commerciale, dipendente di incaricato di seguire alcuni lavoratori somministrati), il quale Testimone_1
ON invece che consegnare la cartellina con gli originali del rapporto a dopo averli ritirati e fotocopiati, ha consegnato a quest‟ultima quella con le fotocopie che fa sempre per sé, non quella con gli originali. Purtroppo, il signor ha Tes_1
ON riferito a i avere smarrito gli originali del rapporto in questione”(cfr. pag.
6-7 memoria);
- tuttavia, le dedotte circostanze non possono certo valere a supportare il requisito della non colpevolezza del contraente che ha perso il documento e che chiede di provare per testi l'esistenza e il contenuto del contratto ex art. 2724, n. 3, c.c.; infatti, da queste allegazioni non emergono fatti positivi tali da fornire la certezza che la convenuta abbia usato, nella custodia dei documenti, la
4 diligenza del buon padre di famiglia (sulla cui necessità cfr. Cass. nn. 43/1998, 3881/1987, 2902/1987) né, tantomeno, la sussistenza di un evento naturale o imputabile a terzi, che ha determinato la perdita del documento (cfr. Cass. nn. 26155/2006, 3881/1987, 1822/1983);
- ed invero, lo smarrimento di cui è responsabile il dipendente della società convenuta, preposto proprio alla gestione delle pratiche relative ai lavoratori somministrati, non può certo integrare un perdita incolpevole, per come disciplinata dall'art. 2724, n. 3, c.c.
6. Conseguentemente, non può ammettersi la prova per testi sulla sottoscrizione apposta sui contratti di causa e ciò impedisce di ritenere dimostrato che le firme sui contratti appartengano alla parte attrice.
7. La riscontrata assenza del requisito della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2,
d.lgs. n. 81/2015 (“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”).
8. Va quindi affermata la costituzione tra le parti di un contratto a tempo indeterminato e la società convenuta deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice.
9. Inoltre, la datrice è tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.197,67).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
10. Nulla va disposto in relazione alle indennità di mensa e di trasporto, essendo al riguardo cessata la materia del contendere.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'inefficacia dell'apposizione del termine al contratto di lavoro di causa e la costituzione tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la parte convenuta alla riammissione in servizio della parte attrice;
5 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 24.09.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4849 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA con gli avv.ti Domenico Roccisano e Stefania Parte_1
Algarotti.
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con l'avv. Albertina ONroparte_1
Gavazzi e l'avv. Maurizio Palermo Patera.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 11/07/2023 al 30/04/2024
E, PER L'EFFETTO:
B) condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1 al ripristino del rapporto P.IVA_1 di lavoro e a riammettere in servizio il ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in [...] il [...];
[...] C.F._1
C) condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, ex art. 28 co. 2 D. Lgs. P.IVA_1
81/2015, al risarcimento del danno a favore del ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in [...] il [...], nella misura di 12 mensilità della
[...] C.F._1
1 retribuzione globale di fatto pari a € 14.372,04 (= € 1.197,67 x 12 mesi), o quale altra somma minore ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
D) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. Parte_1
(C.F. nato in Egitto il [...] a [...] l'indennità mensa di
[...] C.F._1 cui all'art. 6 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza e, per l'effetto,
E) Condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, a pagare a favore del sig. P.IVA_1
(C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1987, residente in [...], 20156 Milano (MI), l'importo di € 1.823,50 (ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia) a titolo di indennità mensa ex art. 6 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
F) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità mensa di cui all'art. 4 del
ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e, per
l'effetto,
G) Condannare la (C.F. e ONroparte_2
P.Iva con sede legale in Milano (MI) 20135 Via Andrea Maffei n. 1, a pagare a favore del sig. P.IVA_1
(C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06/07/1987, residente in [...], 20156 Milano (MI) l'importo di € 863,68 (ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia) a titolo di indennità trasporto ex art. 4 del ONratto Provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
All'udienza di discussione il difensore di parte attrice ha dato atto che la convenuta ha pagato l'indennità di mensa e di trasporto, dopo il deposito del ricorso, dando quindi atto della cessazione della materia del contendere sul punto.
***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Come è noto, il contratto a termine rappresenta un'eccezione rispetto all'ordinaria forma che dovrebbe assumere il contratto di lavoro subordinato.
La legge infatti sancisce il carattere eccezionale del rapporto determinato, tanto che il comma 1 d.lgs. n.
81/2015 statuendo che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” si pone in armonia con le previsioni della Direttiva 1999/70/CE, che nelle considerazioni generali n. 6 e 7 dell'accordo quadro dispone: “i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro”.
2 In tal senso, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine. Ma, se il termine è di durata superiore a dodici mesi, è necessario che ricorrano le condizioni fissate all'art. 19, co. 1, d.lgs. n.
81/2015.
Inoltre, se il rapporto di lavoro è di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta da atto scritto e una copia deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione (art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).
Per il contratto a termine di durata superiore a dodici giorni, dunque, si richiede la forma scritta ad substantiam (con specificazione del termine di scadenza del contratto), pena la riconduzione alla forma comune di rapporto di lavoro quale è il lavoro a tempo indeterminato.
Su questa linea, in giurisprudenza è stato chiarito che l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti, sicché, in difetto di tale valida apposizione del termine, il contratto si reputa a tempo indeterminato (cfr. Cass. nn. 16473/2009, 15494/2011).
3. Venendo all'odierna controversia, deve rilevarsi come il contratto stipulato tra le parti difetti proprio della forma scritta.
4. Ed invero, a fronte della produzione da parte della convenuta delle copie del contratto di somministrazione a termine e delle successive proroghe (all. nn. 3 e 4 alla memoria), la parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta su tutti i contratti.
La parte convenuta, però, non ha avanzato istanza di verificazione, dando atto in memoria di essere in possesso “delle sole fotocopie di contratto e proroghe firmate dal lavoratore” avendone smarrito gli originali (cfr. pag.
6-7 memoria); pertanto, ha chiesto di poter provare per testi la sottoscrizione del lavoratore sui contratti oggetti di disconoscimento.
5. Detta richiesta istruttoria di parte convenuta deve però essere disattesa, tenuto conto che:
- secondo un orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza, ove del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem non siano accertati il contenuto e l'autografia della sottoscrizione, mediante produzione in giudizio della relativa scrittura munita di autenticazione o seguita da riconoscimento anche tacito, la parte che se vuole avvalere, a fronte, quindi, del formale disconoscimento operato dalla controparte, ha l'onere di dar prova dell'esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto avviando, pur senza formule sacramentali, il relativo procedimento di verificazione e producendo a tal fine, nel conseguente giudizio incidentale, il documento in originale (cfr. Cass. n. 11739 del 1999; Cass.
n. 14804 del 2014; Cass. n. 24306 del 2017);
3 - nondimeno, come consentito dall'art. 2724 c.c., n. 3, artt. 2725 e 2729 c.c., la parte che abbia perduto, senza sua colpa, il documento che gli avrebbe fornito la prova, può avvalersi, per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del contratto, della prova per testimoni o per presunzioni (Cass. n.
14804 del 2014, in tema di documento prodotto in fotocopia non riconosciuta, la quale ha dichiaratamente condiviso il principio per cui “quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa… incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta;
ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire
l'originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla –
o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento”; conf.,
Cass. n. 5738 del 1992; così anche Cass. n. 11739 del 1999, in motiv., per cui “la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire tutt'altre prove, nei limiti ordinari della loro ammissibilità; se del caso anche prove testimoniali, previa dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724 c.c., n. 3, di aver senza sua colpa smarrito il documento. E ciò segnatamente, secondo il disposto dell'art. 2725 c.c., quando il suo contenuto sia costituito da un contratto che, riferibile al catalogo dell'art. 1350 c.c., debba stipularsi in forma scritta a pena di nullità”; Cass. n. 212 del 1985);
- in tal senso, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne l'originale al fine di ottenerne la verificazione: altrimenti, del contenuto del documento, compresa l'autografia, può fornire la prova, con i mezzi ordinari, “nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. n. 11739 del 1999; Cass. n. 1831 del 2000; Cass. n. 24306 del 2017, in motiv.), a partire dalla prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'art. 2724 c.c., n. 3, abbia smarrito senza sua colpa, com'e' accaduto nel caso in esame, il documento originale (Cass. n. 14804 del 2014)” (cfr. Cass. n. 4474/2022);
- ebbene, nel caso in esame, la parte convenuta non ha prodotto gli originali dei documenti disconosciuti e si è limitata a riferire di averli smarriti in quanto: “Tali originali sono stati consegnati al signor ON
(che è un commerciale, dipendente di incaricato di seguire alcuni lavoratori somministrati), il quale Testimone_1
ON invece che consegnare la cartellina con gli originali del rapporto a dopo averli ritirati e fotocopiati, ha consegnato a quest‟ultima quella con le fotocopie che fa sempre per sé, non quella con gli originali. Purtroppo, il signor ha Tes_1
ON riferito a i avere smarrito gli originali del rapporto in questione”(cfr. pag.
6-7 memoria);
- tuttavia, le dedotte circostanze non possono certo valere a supportare il requisito della non colpevolezza del contraente che ha perso il documento e che chiede di provare per testi l'esistenza e il contenuto del contratto ex art. 2724, n. 3, c.c.; infatti, da queste allegazioni non emergono fatti positivi tali da fornire la certezza che la convenuta abbia usato, nella custodia dei documenti, la
4 diligenza del buon padre di famiglia (sulla cui necessità cfr. Cass. nn. 43/1998, 3881/1987, 2902/1987) né, tantomeno, la sussistenza di un evento naturale o imputabile a terzi, che ha determinato la perdita del documento (cfr. Cass. nn. 26155/2006, 3881/1987, 1822/1983);
- ed invero, lo smarrimento di cui è responsabile il dipendente della società convenuta, preposto proprio alla gestione delle pratiche relative ai lavoratori somministrati, non può certo integrare un perdita incolpevole, per come disciplinata dall'art. 2724, n. 3, c.c.
6. Conseguentemente, non può ammettersi la prova per testi sulla sottoscrizione apposta sui contratti di causa e ciò impedisce di ritenere dimostrato che le firme sui contratti appartengano alla parte attrice.
7. La riscontrata assenza del requisito della forma scritta comporta la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio della prestazione lavorativa e le conseguenze di cui all'art. 28, co. 2,
d.lgs. n. 81/2015 (“Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”).
8. Va quindi affermata la costituzione tra le parti di un contratto a tempo indeterminato e la società convenuta deve essere condannata alla riammissione in servizio della parte attrice.
9. Inoltre, la datrice è tenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che, in considerazione della durata del rapporto di lavoro, può quantificarsi nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.197,67).
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sull'indennità così liquidata competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
10. Nulla va disposto in relazione alle indennità di mensa e di trasporto, essendo al riguardo cessata la materia del contendere.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'inefficacia dell'apposizione del termine al contratto di lavoro di causa e la costituzione tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la parte convenuta alla riammissione in servizio della parte attrice;
5 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 1.100,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 24.09.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6