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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5577/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Torino 416 10015 Ivrea TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2021 00316562 18 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.7.2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato nei suoi confronti per responsabilità solidale ex art. 60 bis
DPR N.633/72 una maggior IVA per l'anno 2015 pari ad E.73.644,63, sulla base di un'imponibile pari ad 6.269.947,54 ed IVA per €.59.388,46, in relazione all'acquisto dalla società Società_1 S.R.L. di alcune autovetture a prezzi inferiori rispetto al valore normale, chiedendone l'annullamento. La ricorrente ha eccepito, in via preliminare l'incompetenza territoriale della direzione provinciale di Roma in favore della competenza della direzione di Torino e, nel merito, ha addotto l'omesso assolvimento della procedura accertativa, la carenza di motivazione, nonché la carenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale, essendo il prezzo pagato dalla ricorrente assolutamente congruo ed adeguato.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso.
Rappresentava la CTP di Roma che l'Agenzia, costituendosi in giudizio, rilevava l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale dovendosi fare riferimento al domicilio fiscale della venditrice quale debitore principale e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto per la contestazione della responsabilità solidale la legge non prevedeva la necessità di un accertamento ed il necessario presupposto della vendita a prezzi inferiori al normale era documentato dal fatto che il prezzo di acquisto da parte della Resistente_1 era inferiore a quello di acquisto dal fornitore da parte della Società_1.
Accertata la competenza della Direzione Provinciale di Roma sulla base del disposto dell'art. 31 DPR
n.600/1973, dovendosi fare riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione e, quindi, nella fattispecie alla Società_1 S.R.L. e ritenuta la correttezza della contestazione dell'Ufficio con la cartella, non essendovi necessità di avviso di accertamento, rileva la Corte che la società ricorrente ha documentato la fondatezza del suo assunto.
La Resistente_1 che svolge attività di compravendita e noleggio autovetture nel corso dell'anno 2015 ha acquistato dalla Società_1 n.18 autovetture, 16 auto modello FIAT 500 L MJT 85 CV Trekking a km zero al prezzo di €.15.882,00 ciascuna e due autovetture Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara AUT usate al prezzo di €.33.160,00.
L'Ufficio ha individuato il presupposto del prezzo inferiore a quello normale per l'applicazione della responsabilità solidale ex art.60 bis DPR n.633/72 citato - in assenza di versamenti IVA da parte del venditore
- nella circostanza che la fattura d'acquisto da parte della ricorrente riportava un prezzo inferiore al prezzo di acquisto da parte del fornitore originario, determinando il valore di mercato delle auto aggiungendo al prezzo d'acquisto " una maggiorazione tale da consentire al rivenditore di coprire i costi generali ed ottenere un'adeguata remunerazione".
Rileva la Corte che nella specie non è sufficiente ai fini della prova del "prezzo inferiore a quello normale" il riferimento dell'ufficio esclusivamente al prezzo pagato dall'acquirente originario, in quanto la ricorrente, sulla base di corposa documentazione, ha provato l'adeguatezza e la normalità del prezzo pagato in relazione al rapporto tra venditore ed acquirente ed alle condizioni del mercato di riferimento.
Ed infatti innanzitutto occorre riferirsi al mercato della rivendita "business to business" intercorsa tra due rivenditori d'auto e, nella specie, in particolare ai listini FCA (marca delle autovetture vendute) del periodo
2015 applicati ai concessionari con lo sconto previsto per i veicoli nuovi tra il 30 % ed il 36% e, soprattutto considerare che i veicoli in questione non erano nuovi, bensì le 500 L a "km zero" e le altre usate e la Resistente_1
ha potuto rivenderli con un discreto margine di guadagno.
Valutando poi la documentazione allegata alla memoria della ricorrente si ricava un quadro esauriente delle vendite effettuate tra rivenditori con precisi riferimenti al listino FCA (Allegato C) ai listini applicati tra concessionari (allegato D) raffrontati con il listino pubblico "Eurotax" riportanti tra l'altro gli sconti applicati dalla casa "madre", da cui si evince che in realtà Resistente_1 avrebbe acquistato le auto ad un prezzo più elevato rispetto al mercato di riferimento: in conclusione il confronto tra i listini da produttore a Rivenditore con i prezzi EUROTAX, ed i listini applicati tra rivenditori (allegato D) e la tipologia delle auto a KM zero e usate confermano l'adeguatezza del prezzo pagato dalla Resistente_1.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in €.
1.500,00, oltre accessori di legge.
Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
La questione riguarda l'acquisto e la vendita da parte della società in epigrafe di alcune autovetture a prezzi inferiori rispetto al valore normale di mercato.
Al riguardo il giudice di primo grado ha rilevato che non è sufficiente ai fini della prova del "prezzo inferiore a quello normale" il riferimento dell'ufficio esclusivamente al prezzo pagato dall'acquirente originario, in quanto la ricorrente, sulla base di corposa documentazione, ha provato l'adeguatezza e la normalità del prezzo pagato in relazione al rapporto tra venditore ed acquirente ed alle condizioni del mercato di riferimento.
Ed infatti, continua la CTP di Roma, occorre riferirsi al mercato della rivendita intercorsa tra due rivenditori d'auto e, nella specie, in particolare ai listini FCA (marca delle autovetture vendute) del periodo 2015 applicati ai concessionari con lo sconto previsto per i veicoli nuovi tra il 30 % ed il 36% e, soprattutto considerare che i veicoli in questione non erano nuovi, bensì le 500 L a "km zero" e le altre usate e la Resistente_1 ha potuto rivenderli con un discreto margine di guadagno.
Poi, come risulta dalla sentenza impugnata, dalla depositata dalla ricorrente si ottiene un quadro esauriente delle vendite effettuate tra rivenditori con precisi riferimenti al listino FCA (Allegato C) ai listini applicati tra concessionari (allegato D) raffrontati con il listino pubblico "Eurotax" riportanti tra l'altro gli sconti applicati dalla casa "madre", da cui si evince che in realtà Resistente_1 avrebbe acquistato le auto ad un prezzo più elevato rispetto al mercato di riferimento: in conclusione il confronto tra i listini da produttore a Rivenditore con i prezzi EUROTAX, ed i listini applicati tra rivenditori (allegato D) e la tipologia delle auto a KM zero e usate confermano l'adeguatezza del prezzo pagato dalla Resistente_1.
La Corte condivide le osservazione fatte al riguardo dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in
€ 7.000,00 oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5577/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Via Torino 416 10015 Ivrea TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25
e pubblicata il 15/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2021 00316562 18 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata il 15.7.2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato nei suoi confronti per responsabilità solidale ex art. 60 bis
DPR N.633/72 una maggior IVA per l'anno 2015 pari ad E.73.644,63, sulla base di un'imponibile pari ad 6.269.947,54 ed IVA per €.59.388,46, in relazione all'acquisto dalla società Società_1 S.R.L. di alcune autovetture a prezzi inferiori rispetto al valore normale, chiedendone l'annullamento. La ricorrente ha eccepito, in via preliminare l'incompetenza territoriale della direzione provinciale di Roma in favore della competenza della direzione di Torino e, nel merito, ha addotto l'omesso assolvimento della procedura accertativa, la carenza di motivazione, nonché la carenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale, essendo il prezzo pagato dalla ricorrente assolutamente congruo ed adeguato.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso.
Rappresentava la CTP di Roma che l'Agenzia, costituendosi in giudizio, rilevava l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale dovendosi fare riferimento al domicilio fiscale della venditrice quale debitore principale e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto per la contestazione della responsabilità solidale la legge non prevedeva la necessità di un accertamento ed il necessario presupposto della vendita a prezzi inferiori al normale era documentato dal fatto che il prezzo di acquisto da parte della Resistente_1 era inferiore a quello di acquisto dal fornitore da parte della Società_1.
Accertata la competenza della Direzione Provinciale di Roma sulla base del disposto dell'art. 31 DPR
n.600/1973, dovendosi fare riferimento al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione e, quindi, nella fattispecie alla Società_1 S.R.L. e ritenuta la correttezza della contestazione dell'Ufficio con la cartella, non essendovi necessità di avviso di accertamento, rileva la Corte che la società ricorrente ha documentato la fondatezza del suo assunto.
La Resistente_1 che svolge attività di compravendita e noleggio autovetture nel corso dell'anno 2015 ha acquistato dalla Società_1 n.18 autovetture, 16 auto modello FIAT 500 L MJT 85 CV Trekking a km zero al prezzo di €.15.882,00 ciascuna e due autovetture Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara AUT usate al prezzo di €.33.160,00.
L'Ufficio ha individuato il presupposto del prezzo inferiore a quello normale per l'applicazione della responsabilità solidale ex art.60 bis DPR n.633/72 citato - in assenza di versamenti IVA da parte del venditore
- nella circostanza che la fattura d'acquisto da parte della ricorrente riportava un prezzo inferiore al prezzo di acquisto da parte del fornitore originario, determinando il valore di mercato delle auto aggiungendo al prezzo d'acquisto " una maggiorazione tale da consentire al rivenditore di coprire i costi generali ed ottenere un'adeguata remunerazione".
Rileva la Corte che nella specie non è sufficiente ai fini della prova del "prezzo inferiore a quello normale" il riferimento dell'ufficio esclusivamente al prezzo pagato dall'acquirente originario, in quanto la ricorrente, sulla base di corposa documentazione, ha provato l'adeguatezza e la normalità del prezzo pagato in relazione al rapporto tra venditore ed acquirente ed alle condizioni del mercato di riferimento.
Ed infatti innanzitutto occorre riferirsi al mercato della rivendita "business to business" intercorsa tra due rivenditori d'auto e, nella specie, in particolare ai listini FCA (marca delle autovetture vendute) del periodo
2015 applicati ai concessionari con lo sconto previsto per i veicoli nuovi tra il 30 % ed il 36% e, soprattutto considerare che i veicoli in questione non erano nuovi, bensì le 500 L a "km zero" e le altre usate e la Resistente_1
ha potuto rivenderli con un discreto margine di guadagno.
Valutando poi la documentazione allegata alla memoria della ricorrente si ricava un quadro esauriente delle vendite effettuate tra rivenditori con precisi riferimenti al listino FCA (Allegato C) ai listini applicati tra concessionari (allegato D) raffrontati con il listino pubblico "Eurotax" riportanti tra l'altro gli sconti applicati dalla casa "madre", da cui si evince che in realtà Resistente_1 avrebbe acquistato le auto ad un prezzo più elevato rispetto al mercato di riferimento: in conclusione il confronto tra i listini da produttore a Rivenditore con i prezzi EUROTAX, ed i listini applicati tra rivenditori (allegato D) e la tipologia delle auto a KM zero e usate confermano l'adeguatezza del prezzo pagato dalla Resistente_1.
In base alle considerazioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in €.
1.500,00, oltre accessori di legge.
Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
La questione riguarda l'acquisto e la vendita da parte della società in epigrafe di alcune autovetture a prezzi inferiori rispetto al valore normale di mercato.
Al riguardo il giudice di primo grado ha rilevato che non è sufficiente ai fini della prova del "prezzo inferiore a quello normale" il riferimento dell'ufficio esclusivamente al prezzo pagato dall'acquirente originario, in quanto la ricorrente, sulla base di corposa documentazione, ha provato l'adeguatezza e la normalità del prezzo pagato in relazione al rapporto tra venditore ed acquirente ed alle condizioni del mercato di riferimento.
Ed infatti, continua la CTP di Roma, occorre riferirsi al mercato della rivendita intercorsa tra due rivenditori d'auto e, nella specie, in particolare ai listini FCA (marca delle autovetture vendute) del periodo 2015 applicati ai concessionari con lo sconto previsto per i veicoli nuovi tra il 30 % ed il 36% e, soprattutto considerare che i veicoli in questione non erano nuovi, bensì le 500 L a "km zero" e le altre usate e la Resistente_1 ha potuto rivenderli con un discreto margine di guadagno.
Poi, come risulta dalla sentenza impugnata, dalla depositata dalla ricorrente si ottiene un quadro esauriente delle vendite effettuate tra rivenditori con precisi riferimenti al listino FCA (Allegato C) ai listini applicati tra concessionari (allegato D) raffrontati con il listino pubblico "Eurotax" riportanti tra l'altro gli sconti applicati dalla casa "madre", da cui si evince che in realtà Resistente_1 avrebbe acquistato le auto ad un prezzo più elevato rispetto al mercato di riferimento: in conclusione il confronto tra i listini da produttore a Rivenditore con i prezzi EUROTAX, ed i listini applicati tra rivenditori (allegato D) e la tipologia delle auto a KM zero e usate confermano l'adeguatezza del prezzo pagato dalla Resistente_1.
La Corte condivide le osservazione fatte al riguardo dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in
€ 7.000,00 oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026