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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 438 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 379 pubblicata il 12 gennaio 2023 e notificata in pari data, avente a oggetto responsabilità professionale medica e contratti di assicurazione, vertente tra
(cf e p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, Dott. Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Gianpiero Mesco (cf ), elettivamente domiciliata in Via C.F._1 Pt_1
Parte Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali dell' giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 5 settembre 2019, rep. 42728; Persona_1 appellante e
(cf ), erede rappresentata e _1 C.F._2 Persona_2
1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Benelli (cf
) e Chantal Bordonali (cf ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Riccione, Via Dante, 144, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello del 17 dicembre
2024;
appellata nonché
(cf , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, Dott. , per atto Notaio in Bologna rep. Controparte_3 Per_3
96608/12060 del 28 giugno 2022, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia (cf ) e C.F._5
Claudio Manfredonia (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._6
Via Cervantes, 64, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce Pt_1 alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
(cf e p. iva ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 speciale, Dott. quale cessionaria del portafoglio assicurativo di ON
, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca (cf RO
, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via dei C.F._7
Cerchi, 45, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
HD , già contumace;
CP_7
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' onde ottenere il Parte_4 Controparte_8 risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento chirurgico al quale era stata sottoposta presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. “San Gennaro” di nell'aprile 2007, subendo, per negligenza dei sanitari una lesione uretrale Pt_1 destra.
Part L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie HD e he la CP_2 CP_4 assicuravano per la responsabilità civile, le quali, a eccezione di HD, rimasta contumace, costituitesi in giudizio eccepivano la non operatività delle polizze con riguardo al fatto oggetto di causa.
Il Tribunale all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva disposta ctu medico-legale, riteneva provato, sulla scorta degli accertamenti tecnici, il nesso di causalità tra le lesioni patite dalla paziente e la condotta dei sanitari, liquidando in favore di quest'ultima il solo danno alla salute valutato in misura del 10% di invalidità permanente e 100 gg di invalidità temporanea, totale e parziale, con esclusione della personalizzazione nonché del danno morale non compiutamente allegati, Part condannando l' al pagamento dell'importo di € 31.256,50 comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla refusione delle spese di lite. Il Part Tribunale rigettava le domande di garanzia compensando tra la convenuta e le compagnie di assicurazione le spese del grado.
Avverso la decisione proponeva appello L' , con atto di citazione Controparte_8 notificato a mezzo pec il 27 gennaio 2023, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di
Napoli, la domanda così come proposta dalla appellata/attrice IG.ra Parte_5
;
[...]
- dichiarare per i dedotti motivi, l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. 00100030821 stipulata con la e per l'effetto, CP_9 condannare la e la HD AL SE a mallevare Controparte_2
Part Part la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori la ha
3 corrisposto a parte attrice;
- dichiarare per i dedotti motivi, l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. ITOMM1200026, appendice ITO 0008, stipulata con la
[...]
e per l'effetto, condannare la a _10 Controparte_10
Part mallevare la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori Part la ha corrisposto a parte attrice;
- ridurre i compensi del giudizio di primo grado riconosciuti a parte attrice;
- condannare al pagamento dei compensi e spese del primo e secondo grado del presente giudizio la , la HD AL SE e la Controparte_2 [...]
. Controparte_10
- ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
Con comparse depositate il 6 giugno 2023, si costituivano in giudizio, a ministero di diversi difensori, e eccependo entrambe Parte_4 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si costituiva in giudizio
[...]
cessionaria del portafoglio assicurativo di chiedendo CP_4 CP_6 il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata, le eccezioni e difese rimaste assorbite.
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la Corte ne dichiarava l'interruzione a seguito del decesso di Parte_4
Part Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall' e, con comparsa del 17 dicembre 2024, si costituiva l'erede, insistendo per il rigetto del _1 gravame.
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, l'appellante e l'appellata nche memorie di replica conclusionali. CP_4
Il gravame presenta, come eccepito dalle difese di e profili di Pt_4 CP_2 inammissibilità e non è, comunque, fondato.
La difesa appellante formula tre motivi di gravame così rubricati:
“1) SULLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DELL'ATTRICE PER
INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE E PER MANCANZA DI RESPONSABILITA
DEI SANITARI DEL P.O. SAN GENNARO;
2) SULLA DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA NEI CONFRONTI Parte_6
DELLA (già E DELLE COASSICURTRICI CP_2 CP_9 [...]
(già ; Controparte_11 _12
3) SULLA DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA NEI CONFRONTI Parte_6
DELLA ”. Controparte_10
Part Sub 4), la difesa dell' hiede la correzione dell'errore materiale con riguardo alle spese di lite liquidate in favore di in € 82.000, frutto di evidente Parte_4 errore materiale, questione quest'ultima superata dall'intervenuta correzione del provvedimento da parte del Tribunale, con decreto del 26 gennaio 2023, col quale il primo giudice ha disposto che “… ove è scritto “82.000,00” deve leggersi e intendersi
“euro 8.200,00”.
Con primo motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe Part pedissequamente e acriticamente riportato alla ctu “ … ritenendo la responsabile delle patologie occorse al sig.ra etiologicamente imputabili al mancato Pt_4 rispetto, da parte dei sanitari della convenuta, per omissione della media diligenza, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedica al settore della medicina”.
Part Argomenta la difesa dell' che “… Al riguardo, si rileva che da una attenta ricostruzione dei fatti per cui è causa e da una più approfondita valutazione della documentazione sanitaria in atti, emerge evidente l'error in procedendo ed in judicando in cui è incorso il Giudice di prime cure …”.
5 Part In particolare, si deduce che “… i sanitari della contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, hanno agito nel rispetto dei protocolli prescritti con la massima perizia e diligenza, apprestando una adeguata, consona ed appropriata assistenza sanitaria, non essendo riscontrabile alcuna omissione nella gestione dell'evento. Dunque, errate e non condivisibili sono da ritenersi le conclusioni cui perviene il Giudice di prime cure rifacendosi in toto ed in maniera pedissequa alle conclusioni della CTU parimenti viziate ed errate”.
Inoltre, “… non viene persa in considerazione la relazione del Direttore UOC di
Urologia, PO (protocollo 1871 del 20.7.2016)……..si Controparte_13 evince che la IG.ra per mera sfortuna ha generato una neoplasia della Pt_4 cupola vaginale a distanza di tre anni dal precedente intervento ginecologico, che un'intervento urologico eseguito a correzione di una complicanza creatasi a seguito di una laparoisterectomia fu perfettamente eseguito con perfetto funzionamento dell'emuntorio renale documentato a distanza di tempo. Questo dimostra che non vi
è nessuna responsabilità in questa vicenda dei sanitari della Divisione di Urologia in merito alle lesioni subite dalla IG ra ....Anche la relazione a Parte_7 firma del Direttore UOC di Ginecologia ed Ostretricia, PO Ospedale _13
(protocollo 1898 del 21.7.2016) conferma l'assenza di qualsivoglia
[...] responsabilità degli operatori sanitari.
Di contro è dalla stessa consulenza tecnica che emergono dubbi sulla Part responsabilità dei medici della ... tuttavia, nelle sopra ricordate percentuali casistiche una parte di queste va ascritta a fortuità o comunque ad inevitabili accidenti intraoperatori ed altra ad errori di comportamento tecnico dell'operatore, sicché occorre sceverare, caso per caso, non solo l'ascrivibilità all'intervento della uropatia che si manifesta dopo la lesione ma anche la sua riferibilità causale alla qualità di comportamento del chirurgo…
Le conclusioni a cui giungono i CCTTUU, che non tengono assolutamente conto della grave patologia (neoplasia) che era affetta la appellata, non possono esser condivise. La lesione ureterale destra fu una complicanza prevedibile ed inevitabile tanto più a seguito di una probabile alterazione dei rapporti anatomici in soggetto sottoposto a duplice conizzazione per carcinoma intrauterino”.
Part Le argomentazioni spese dall' sono una mera reiterazione delle difese già svolte
6 in primo grado e non attingono in alcun modo il passaggio motivazionale della sentenza nel quale il primo giudice ha dato atto che i ctu hanno accertato come “… venendo all'analisi del caso di specie, va detto che la condizione di uropatia destra nel suo tratto prevescicale e sviluppo di fistola uretero-vaginale omolaterale destra, con qualificata probabilità è riconducibile ad una lesione iatrogena dell'uretere di destra prodotta nel corso dell'intervento di isterectomia totale e di annessiectomia destra del 12/4/07.
Pertanto, atteso che nel caso di specie non risultano segnalate anomalie anatomiche rilevate al campo operatorio od improvvise ed inattese complicanze che possono aver turbato il regolare decorso delle attuali manovre chirurgiche, né risultano attuate manovre operatorie che consentono un corretto isolamento e visualizzazione degli ureteri durante prima e dopo l'isterectomia al fine di scongiurare non solo la realizzazione di lesioni ma anche una tempestiva individuazione delle stesse, deve necessariamente concludersi, con criterio di alta o comunque qualificata probabilità, che la lesione ureterale verificatasi nel caso di specie va etiologicamente attribuita ad incongrue manovre intra-operatorie ciò soprattutto per ommessa procedura di preparazione, individuazione ed isolamento degli ureteri. Di qui non una complicanza incolpevole ma un evento avverso etiologicamente legato ad un difetto di condotta operatoria”, precisando, inoltre, “… che l'originaria condizione di CIN non ha avuto alcun ruolo causale o concausale nella produzione della lesione ureterale”.
Nel gravame manca, con evidenza, come accennato, qualsivoglia concreta critica alle valutazioni dei consulenti tecnici sulle quali fonda la decisione, nella parte in cui con riferimento all'intervento chirurgico gli ausiliari hanno accertato che nel corso dell'operazione vi fu una lesione iatrogena dell'uretere destra non ascrivibile ad anomalie anatomiche, delle quali non vi è traccia in cartella clinica né, analogamente,
a complicanze non prevedibili né prevenibili, sottolineando come manchi del tutto l'isolamento e visualizzazione degli ureteri durante, prima e dopo l'isterectomia, proprio al fine di scongiurare non solo l'insorgenza di lesioni ma anche una eventuale tempestiva individuazione delle stesse, con la conseguenza che il motivo va dichiarato inammissibile.
Con secondo motivo di gravame, quanto alla domanda di manleva svolta nei
7 confronti di e HD, l'appellante lamenta che “Il Tribunale ha rigettato la CP_2 domanda ritenendo la cd. “clausola claims made” di cui all'art.1 della polizza “ durata e validità temporale del contratto” non vessatoria e non immeritevole di tutela, quindi, valida. Il Tribunale, pur valutando detta “clausola claims made “ inserita nella polizza sotto il profilo del rispetto dei “limiti imposti dalla legge” di cui all'art. 1322, primo comma cc, attraverso un'indagine a più ampio spettro che non si arresti alla sola considerazione genetica del contratto assicurativo ma ne investe anche il momento precedente alla sua conclusione e quello relativo all'attuazione del rapporto , in linea con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. unite, n.22437/18,
è giunto a tale errata conclusione, omettendo di valutare la fase precontrattuale ed errando nella valutazione della fase contrattuale. In ordine alla fase precontrattuale, si ribadisce anche in questa sede che la (ora , CP_9 CP_2 non ha assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto, in maniera Part trasparente e volta alla totela effettiva della nell'ottica di far conseguire a questa, una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze…”. Ciò in quanto “… il suddetto art. 1 delle condizioni di polizza della che contiene _14 una claims made pura, coprendo solo sinistri per i quali avvenga nella vigenza del Part contratto, senza alcuna ultrattività, espone la a “buchi di copertura”, “ vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è ultrattiva. La clausola contenuta in detto articolo, nel determinare una siffatta limitazione di copertura, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, avvantaggia ingiustamente la Part società assicuratrice e non risponde alle esigenze della che, nello stipulare la polizza contrattuale, mirava, invece e senza dubbio, ad avere una idonea copertura assicurativa. Dall'esame complessivo della polizza, emerge, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, un rischio limitato rispetto all'elevatissimo premio pagato. Pertanto, alla luce di quanto sopra al fine di ripristinare l'equilibrio tra la prestazione ed adeguare il contratto assicurativo Part allo scopo pratico perseguito dalla andava senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma cc, la nullità parziale di tale clausola nella parte in cui esclude la copertura alle richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione del contratto , come quella oggetto di causa, …”, poiché “La clausola claims made nel determinare siffatte limitazioni di copertura avvantaggia ingiustamente la società Part assicuratrice e non risponde alle esigenze della che nello stipulare la polizza,
8 mirava ad avere una idonea copertura assicurativa. Il tutto a costi elevati, con un forte squilibrio tra rischi assicurati e premi annui pagati …”.
Anche il secondo motivo di impugnazione non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione.
Il Tribunale ha, difatti, statuito: “Tale polizza fu stipulata, in coassicurazione, con
(poi divenuta ora , Controparte_15 Controparte_16 CP_2 _17
(ora HD Global) e con AU SS (ora con durata
[...] CP_2 triennale con decorrenza dal 30 settembre 2006 e scadenza al 30 settembre 2009.
L'art. 25 della polizza così si esprime:
“La garanzia esplica la sua operatività, in eccedenza ad eventuali franchigie e/o scoperti previsti, nei limiti dei massimali assicurati, per tutte le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di Parte_8 efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002. (…)
Resta inteso che, alla cessazione della presente assicurazione, la garanzia sarà operativa, alle condizioni tutte previste, per le richieste di risarcimento relative a fatti posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione e presentate per la prima volta nei 6 (sei) mesi successivi alla cessazione della validità della presente assicurazione” (cfr. doc. 2, p. 6).
Dunque, la polizza prevedeva – al tempo stesso – sia un periodo di ultrattività
(estendendo la garanzia assicurativa alle richieste pervenute non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza) sia un periodo di retroattività (estendendo la garanzia anche ai fatti posti in essere sin dal 30 settembre 2002).
Nel caso di specie, quindi, secondo la prospettazione della , la Controparte_18 garanzia non è operativa in quanto la richiesta di risarcimento è intervenuta in data 27.4.2016”.
La polizza, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante prevedeva un periodo di ultrattività.
Inoltre, l'eccezione di nullità reiterata nel presente gravame, è stata puntualmente
9 esaminata e respinta dal Tribunale con la seguente motivazione: “L'assicurata
[...] ha prospettato la invalidità della clausola ex art. 1341 c.c., ed ex art 1419 c.c. CP_8 perché, in ragione della limitata operatività postuma (6 mesi) implicante un forte squilibrio tra rischi contrattuali e premi annui pagati (totale premio annuo €
4.500.000,00, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia per sinistro di
€ 20.000,00 ed un massimale di € 3.600.000,00 … Ed invero, si è già ampiamente discusso della non vessatorietà della clausola;
quanto all'ammontare del premio rispetto ai massimali, non si coglie alcuno squilibrio significativo, considerata la retroattività della polizza per 4 anni (condotte poste in essere fino alle ore 24.00 del
30.09.2002) e l'ovvia considerazione per la quale il massimale non è previsto per l'annualità ma per singolo sinistro. Sicché, così come posta, la difesa non può essere condivisa.
Ad ogni modo, e per completezza espositiva relativamente alla pretesa violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicuratore, deve osservarsi che
(indipendentemente dalla applicabilità della invocata disciplina apprestata al consumatore dal decreto legislativo 206/2005), la già con la Controparte_18 comparsa di costituzione e risposta (cui non è seguita alcuna contestazione da parte della ha allegato che “la polizza” – la cui intestazione reca del resto la CP_8 indicazione “capitolato speciale di appalto” – è stata predisposta unilateralmente ed esclusivamente dalla medesima quale stazione appaltante, senza alcun _19 coinvolgimento della assicuratrice.
E proprio con riferimento alle condizioni di “inizio e termine della garanzia” la Part ha depositato, la scheda tecnica predisposta dalla per le offerte: in CP_2 essa, agli artt. 4 e 5 è espressamente previsto la operatività della garanzia per tutte le richieste pervenute dal danneggiato nel periodo di validità della polizza e per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24 del 30.9.2002.
A fronte della predisposizione unilaterale della clausola claims made impura con retroattività biennale, non si comprende di cosa possa dolersi l' quando CP_8
Part così argomenta “espone la a “buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente retroattiva né ultrattiva.
La clausola contenuta in detto articolo nel determinare una siffatta limitazione di copertura avvantaggia ingiustamente la società assicuratrice e non risponde alle
10 Part esigenze della che nello stipulare la polizza, mirava ad avere una idonea copertura assicurativa. Il tutto a costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio pagato…” posto che, come ampiamente evidenziato le –oggi contrastate condizioni di polizza sono state predisposte dalla stessa.
Appare invero evidente che i lamentati vuoti di copertura – cosi come i “costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato” dedotti Part dalla siano in realtà ascrivibili ad una scelta adottata dalla stessa assicurata.
Consegue a quanto esposto che la domanda di garanzia svolta dalla CP_8 nei confronti della e di HD Global deve essere rigettata”. Controparte_20
L'assenza di specifiche censure ai passaggi motivazionali della sentenza, sopra riportati, e la mera reiterazione delle difese già svolte in primo grado, in particolare afferenti alla mancanza di previsione di ultrattività della polizza e all'omesso esame da parte del primo giudice della fase precontrattuale, invece compiutamente esaminate, impone di dichiarare l'inammissibilità anche del secondo motivo di impugnazione.
Con terzo motivo di appello, afferente al rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti di la difesa appellante deduce che “Contrariamente a quanto CP_4 sostenuto dal Tribunale nella impugnata sentenza, la garanzia di cui alla predetta polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 con appendice ITO0008 della _10 valida per il periodo dal 1/12/2009 al 30/11/2010, è senz'altro operativa essendo il danno verificatosi nel 2007 mentre la richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta nel 2016 ed essendo nullo e/o l'inefficace l'art. 4 delle condizioni di polizza laddove stabilisce che “La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta Parte_8 durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/2008”, in quanto non espressamente approvata per iscritto ex art. 1341 cpv c.c., nonché per mancanza di causa e per contraddittorietà a norme imperative”.
PaPart
inoltre, “… rileva che in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte della di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del _10
Part contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di
11 far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze” nonché che “… il suddetto art. 4 delle condizioni di polizza della
[...]
n. ITOMM09B0026 “Inizio e termine della garanzia Controparte_10
RCT”, che contiene una claims made impura, coprendo sinistri per i quali la richiesta di risarcimento avvenga nella vigenza del contratto, nonché i fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/08, senza alcuna Part ultrattività, espone la a “buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente né retroattiva e né ultrattiva. La clausola contenuta in detto articolo nel determinare una siffatta limitazione di copertura avvantaggia ingiustamente la società assicuratrice e non risponde alle Part esigenze della che nello stipulare la polizza, mirava ad avere una idonea copertura assicurativa”.
Per tali ragione l'appellante conclude argomentando che “… va senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c., la nullità parziale di tale clausola contenuta nell'art. 4 delle condizioni di polizza nella parte in cui limita la copertura ai fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del
30/11/08, senza alcuna ultrattività, lasciando la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto cosi come previsto da norme vigenti nell'Ordinamento Giuridico ed in particolare dall'art. 11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui codesta Corte può attingere per integrare il contenuto contrattuale in linea con la già richiamata sentenza della Cassazione Sez. Un. n. 22437/18”.
Giova sottolineare che il Tribunale ha respinto la domanda di manleva con la seguente motivazione: “Orbene, posto che i fatti generativi del danno si sono verificati nel 2007 deve osservarsi che, anche a voler ritenere la nullità della CP_21
comunque la polizza non sarebbe operativa, neanche ove, dichiarata la
[...] nullità della volesse applicarsi il disposto di cui all'art. 1917 c.c. CP_21
Sicché, ogni questione in ordine alla validità del contratto, o di sue clausole è del tutto irrilevante, considerato che è convinzione di questo Giudice che la controprova in ordine a ciò che indubbiamente sarebbe il regime più favorevole all'assicurato
(loss occurrance) non sarebbe operativo”.
12 La decisione va confermata con le precisazioni che seguono.
La clausola contrattuale in parola prevede (art. 14) che la garanzia esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (01.12.2009/01.12.2010) in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24 del
30.11.2008.
È documentalmente provato che l'evento lesivo si verificò in data 1 aprile 2007 e la domanda risarcitoria venne presentata per la prima volta alla struttura nell'aprile
2016, con conseguente denuncia del sinistro alla compagnia nel maggio 2016.
Secondo il modello assicurativo tipizzato dall'art. 1917 cc, per il quale l'assicuratore
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, la copertura assicurativa rimane operativa nel limite del termine di prescrizione entro il quale il danneggiato può rivolgersi al danneggiante assicurato. Dunque, tenuto conto del periodo di validità della garanzia (dicembre 2009/dicembre 2010), il danno occorso ad nell'anno 2007 non vi è, certamente, ricompreso. Parte_4
Part La convenzione tra l' , però regolata da una clausola cd claims made CP_4 impura, rispetto alla quale sorge la necessità di verifica dell'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dagli stipulanti e, in particolare, alla necessità, anche trascendente gli interessi dei contraenti, che non si vengano a creare vuoti di copertura assicurativa.
Nel caso concreto, però, non è predicabile, come detto, una retroattività della polizza sulla base del modello di cui all'art. 1917 cc né sulla base del modello tipizzato successivamente dal legislatore a mente della L 24/2017, invocato dall'appellante, il sinistro risulterebbe coperto da garanzia.
L'art. 11 della menzionata disposizione prevede, difatti, un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, disponendo che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di
13 assicurazione durante la vigenza temporale della polizza” mentre, nel caso di specie, la denuncia di sinistro è intervenuta solo nell'anno 2016, dunque in epoca successiva alla dedotta vigenza della polizza.
In conclusione, pertanto, neanche la riconduzione della clausola in parola al modello, pur successivamente, tipizzato dal legislatore – il quale, come indicato da
Cass. 6490/2024, costituisce “ … serbatoio di riferimento che risponde a "scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia" – consente di ritenere operativa la garanzia, non potendo predicarsi, come paventato dall'appellante, una sua validità sine die, esclusa anche dal legislatore, il quale ancora la retroazione decennale alla denuncia durante la vigenza temporale di polizza.
La decisione di primo grado va, quindi, confermata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le questioni afferenti alla validità del contratto o delle sue clausole rimangono irrilevanti per la non operatività della garanzia, nell'uno e nell'altro caso.
Part Va, infine, osservato che l' aveva dedotto con la comparsa di costituzione e chiamata in causa che “ … senza soluzione di continuità nel corso degli anni vi è stato rinnovo di polizza con la e, a tutt'oggi con la polizza ITOMM170003 che si CP_4 richiama, il rapporto assicurativo prosegue” (pag. 12). Benché la polizza menzionata non sia stata prodotta, la circostanza che il rapporto assicurativo sia proseguito senza soluzione di continuità non è mai stata contestata dalla compagnia.
Part L' nel presente gravame ha, però, limitato le proprie deduzioni e argomentazioni alla questione afferente alla validità ed efficacia della polizza
ITOMM09B0026, con espresso riferimento alla sua validità temporale dal 1 dicembre
2009 al 1 dicembre 2010 e previsione della retroattività a data non antecedente il 30 novembre 2008 (art. 4), invocando la parziale nullità della clausola ivi contenuta per le ragioni già esposte, senza dedurre che la compagnia fosse tenuta a manlevarla in ragione degli intervenuti rinnovi della polizza, dunque, della sua perdurante vigenza al momento della denuncia;
rinnovi dei quali non si conoscono le date e condizioni, vieppiù che la polizza in corso al momento dell'introduzione del giudizio è individuata con diverso numero.
Sul punto con comparsa di costituzione nel presente grado, ha CP_4 affermato: “17. Anzitutto si evidenzia che nel giudizio di primo grado, CP_8
14 ha citato in giudizio in ragione di due Polizze: la ITOMM09B0026 e CP_4
ITOMM170003.
18. Nell'atto di citazione in appello, invece, cita solo la Polizza CP_8
ITOMM09B0026, sicché occorre ritenere che il capo della Sentenza relativo alla
Polizza ITOMM170003 è da ritenersi passato in giudicato”.
Part Se è vero che l' nelle conclusioni del presente appello ha richiamato “… le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”, il semplice rinvio alle conclusioni e difese svolte nel precedente grado di giudizio non è sufficiente, in assenza di specifico richiamo alle questioni e richieste, a devolverne la cognizione al giudice di appello, con particolare riferimento, per quel che qui rileva, alla vigenza tra le parti di valida ed efficace polizza assicurativa diversa da quella di cui si dibatte, la quale, dunque, pienamente potrebbe rientrare nel paradigma di cui alla L 24/2017 garantendo la continuità della copertura, circostanza alla quale nessun riferimento, neanche implicito, viene operato nel gravame neppure sotto il profilo dell'omesso esame della circostanza da parte del Tribunale, non potendo il giudice di appello fondare la decisione su questioni non dedotte dalle parti né rilevabili d'ufficio senza incorrere nel vizio di extrapetizione.
In conclusione, dunque, il terzo motivo di gravame va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e le appellate e che si liquidano sulla scorta dei Pt_4 CP_2 criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, €
31.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in € 4.994,00 per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Con riguardo, invece, ai rapporti tra l'appellante e l'appellata le spese del CP_4 grado possono essere compensate in ragione della particolare complessità della materia e delle perduranti incertezze interpretative, anche in ordine all'individuazione e articolazione dei modelli tipici ai quali operare riferimento per la
15 valutazione di conformità ex art. 1322 cc, I comma, ed eventuale sostituzione automatica di clausole, ai sensi dell'art. 1419, II comma cc. Nulla va disposto per le spese con riguardo a HD Global, rimasta contumace.
Alla declaratoria di inammissibilità e rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 379 pubblicata il 12 gennaio 2023, proposto da Controparte_8 nei confronti di _1 Controparte_22 Controparte_23
già nonché HD Global, così Controparte_4 RO dispone:
1) dichiara inammissibile il primo e secondo motivo di appello, rigetta il terzo motivo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di _1
, erede e , in persona del legale
[...] Parte_5 Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate, per ciascuna parte, in € 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Compensa le spese del grado tra l'appellante e l'appellata ; nulla per le Controparte_4 spese per HD Global se;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 438 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 379 pubblicata il 12 gennaio 2023 e notificata in pari data, avente a oggetto responsabilità professionale medica e contratti di assicurazione, vertente tra
(cf e p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale, Dott. Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Gianpiero Mesco (cf ), elettivamente domiciliata in Via C.F._1 Pt_1
Parte Comunale del Principe, 13/A, presso il Servizio Affari Legali dell' giusta procura generale alle liti per atto Notaio del 5 settembre 2019, rep. 42728; Persona_1 appellante e
(cf ), erede rappresentata e _1 C.F._2 Persona_2
1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Benelli (cf
) e Chantal Bordonali (cf ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Riccione, Via Dante, 144, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello del 17 dicembre
2024;
appellata nonché
(cf , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 speciale, Dott. , per atto Notaio in Bologna rep. Controparte_3 Per_3
96608/12060 del 28 giugno 2022, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia (cf ) e C.F._5
Claudio Manfredonia (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._6
Via Cervantes, 64, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce Pt_1 alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
(cf e p. iva ), in persona del procuratore Controparte_4 P.IVA_3 speciale, Dott. quale cessionaria del portafoglio assicurativo di ON
, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca (cf RO
, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via dei C.F._7
Cerchi, 45, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata nonché
HD , già contumace;
CP_7
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' onde ottenere il Parte_4 Controparte_8 risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento chirurgico al quale era stata sottoposta presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. “San Gennaro” di nell'aprile 2007, subendo, per negligenza dei sanitari una lesione uretrale Pt_1 destra.
Part L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie HD e he la CP_2 CP_4 assicuravano per la responsabilità civile, le quali, a eccezione di HD, rimasta contumace, costituitesi in giudizio eccepivano la non operatività delle polizze con riguardo al fatto oggetto di causa.
Il Tribunale all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva disposta ctu medico-legale, riteneva provato, sulla scorta degli accertamenti tecnici, il nesso di causalità tra le lesioni patite dalla paziente e la condotta dei sanitari, liquidando in favore di quest'ultima il solo danno alla salute valutato in misura del 10% di invalidità permanente e 100 gg di invalidità temporanea, totale e parziale, con esclusione della personalizzazione nonché del danno morale non compiutamente allegati, Part condannando l' al pagamento dell'importo di € 31.256,50 comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla refusione delle spese di lite. Il Part Tribunale rigettava le domande di garanzia compensando tra la convenuta e le compagnie di assicurazione le spese del grado.
Avverso la decisione proponeva appello L' , con atto di citazione Controparte_8 notificato a mezzo pec il 27 gennaio 2023, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di
Napoli, la domanda così come proposta dalla appellata/attrice IG.ra Parte_5
;
[...]
- dichiarare per i dedotti motivi, l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. 00100030821 stipulata con la e per l'effetto, CP_9 condannare la e la HD AL SE a mallevare Controparte_2
Part Part la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori la ha
3 corrisposto a parte attrice;
- dichiarare per i dedotti motivi, l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n. ITOMM1200026, appendice ITO 0008, stipulata con la
[...]
e per l'effetto, condannare la a _10 Controparte_10
Part mallevare la ed a corrispondere tutte le somme che per sorta, spese ed accessori Part la ha corrisposto a parte attrice;
- ridurre i compensi del giudizio di primo grado riconosciuti a parte attrice;
- condannare al pagamento dei compensi e spese del primo e secondo grado del presente giudizio la , la HD AL SE e la Controparte_2 [...]
. Controparte_10
- ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”.
Con comparse depositate il 6 giugno 2023, si costituivano in giudizio, a ministero di diversi difensori, e eccependo entrambe Parte_4 Controparte_2
l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 9 giugno 2023 si costituiva in giudizio
[...]
cessionaria del portafoglio assicurativo di chiedendo CP_4 CP_6 il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata, le eccezioni e difese rimaste assorbite.
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la Corte ne dichiarava l'interruzione a seguito del decesso di Parte_4
Part Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall' e, con comparsa del 17 dicembre 2024, si costituiva l'erede, insistendo per il rigetto del _1 gravame.
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con
4 concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, l'appellante e l'appellata nche memorie di replica conclusionali. CP_4
Il gravame presenta, come eccepito dalle difese di e profili di Pt_4 CP_2 inammissibilità e non è, comunque, fondato.
La difesa appellante formula tre motivi di gravame così rubricati:
“1) SULLA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DELL'ATTRICE PER
INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE E PER MANCANZA DI RESPONSABILITA
DEI SANITARI DEL P.O. SAN GENNARO;
2) SULLA DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA NEI CONFRONTI Parte_6
DELLA (già E DELLE COASSICURTRICI CP_2 CP_9 [...]
(già ; Controparte_11 _12
3) SULLA DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA NEI CONFRONTI Parte_6
DELLA ”. Controparte_10
Part Sub 4), la difesa dell' hiede la correzione dell'errore materiale con riguardo alle spese di lite liquidate in favore di in € 82.000, frutto di evidente Parte_4 errore materiale, questione quest'ultima superata dall'intervenuta correzione del provvedimento da parte del Tribunale, con decreto del 26 gennaio 2023, col quale il primo giudice ha disposto che “… ove è scritto “82.000,00” deve leggersi e intendersi
“euro 8.200,00”.
Con primo motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale si sarebbe Part pedissequamente e acriticamente riportato alla ctu “ … ritenendo la responsabile delle patologie occorse al sig.ra etiologicamente imputabili al mancato Pt_4 rispetto, da parte dei sanitari della convenuta, per omissione della media diligenza, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedica al settore della medicina”.
Part Argomenta la difesa dell' che “… Al riguardo, si rileva che da una attenta ricostruzione dei fatti per cui è causa e da una più approfondita valutazione della documentazione sanitaria in atti, emerge evidente l'error in procedendo ed in judicando in cui è incorso il Giudice di prime cure …”.
5 Part In particolare, si deduce che “… i sanitari della contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, hanno agito nel rispetto dei protocolli prescritti con la massima perizia e diligenza, apprestando una adeguata, consona ed appropriata assistenza sanitaria, non essendo riscontrabile alcuna omissione nella gestione dell'evento. Dunque, errate e non condivisibili sono da ritenersi le conclusioni cui perviene il Giudice di prime cure rifacendosi in toto ed in maniera pedissequa alle conclusioni della CTU parimenti viziate ed errate”.
Inoltre, “… non viene persa in considerazione la relazione del Direttore UOC di
Urologia, PO (protocollo 1871 del 20.7.2016)……..si Controparte_13 evince che la IG.ra per mera sfortuna ha generato una neoplasia della Pt_4 cupola vaginale a distanza di tre anni dal precedente intervento ginecologico, che un'intervento urologico eseguito a correzione di una complicanza creatasi a seguito di una laparoisterectomia fu perfettamente eseguito con perfetto funzionamento dell'emuntorio renale documentato a distanza di tempo. Questo dimostra che non vi
è nessuna responsabilità in questa vicenda dei sanitari della Divisione di Urologia in merito alle lesioni subite dalla IG ra ....Anche la relazione a Parte_7 firma del Direttore UOC di Ginecologia ed Ostretricia, PO Ospedale _13
(protocollo 1898 del 21.7.2016) conferma l'assenza di qualsivoglia
[...] responsabilità degli operatori sanitari.
Di contro è dalla stessa consulenza tecnica che emergono dubbi sulla Part responsabilità dei medici della ... tuttavia, nelle sopra ricordate percentuali casistiche una parte di queste va ascritta a fortuità o comunque ad inevitabili accidenti intraoperatori ed altra ad errori di comportamento tecnico dell'operatore, sicché occorre sceverare, caso per caso, non solo l'ascrivibilità all'intervento della uropatia che si manifesta dopo la lesione ma anche la sua riferibilità causale alla qualità di comportamento del chirurgo…
Le conclusioni a cui giungono i CCTTUU, che non tengono assolutamente conto della grave patologia (neoplasia) che era affetta la appellata, non possono esser condivise. La lesione ureterale destra fu una complicanza prevedibile ed inevitabile tanto più a seguito di una probabile alterazione dei rapporti anatomici in soggetto sottoposto a duplice conizzazione per carcinoma intrauterino”.
Part Le argomentazioni spese dall' sono una mera reiterazione delle difese già svolte
6 in primo grado e non attingono in alcun modo il passaggio motivazionale della sentenza nel quale il primo giudice ha dato atto che i ctu hanno accertato come “… venendo all'analisi del caso di specie, va detto che la condizione di uropatia destra nel suo tratto prevescicale e sviluppo di fistola uretero-vaginale omolaterale destra, con qualificata probabilità è riconducibile ad una lesione iatrogena dell'uretere di destra prodotta nel corso dell'intervento di isterectomia totale e di annessiectomia destra del 12/4/07.
Pertanto, atteso che nel caso di specie non risultano segnalate anomalie anatomiche rilevate al campo operatorio od improvvise ed inattese complicanze che possono aver turbato il regolare decorso delle attuali manovre chirurgiche, né risultano attuate manovre operatorie che consentono un corretto isolamento e visualizzazione degli ureteri durante prima e dopo l'isterectomia al fine di scongiurare non solo la realizzazione di lesioni ma anche una tempestiva individuazione delle stesse, deve necessariamente concludersi, con criterio di alta o comunque qualificata probabilità, che la lesione ureterale verificatasi nel caso di specie va etiologicamente attribuita ad incongrue manovre intra-operatorie ciò soprattutto per ommessa procedura di preparazione, individuazione ed isolamento degli ureteri. Di qui non una complicanza incolpevole ma un evento avverso etiologicamente legato ad un difetto di condotta operatoria”, precisando, inoltre, “… che l'originaria condizione di CIN non ha avuto alcun ruolo causale o concausale nella produzione della lesione ureterale”.
Nel gravame manca, con evidenza, come accennato, qualsivoglia concreta critica alle valutazioni dei consulenti tecnici sulle quali fonda la decisione, nella parte in cui con riferimento all'intervento chirurgico gli ausiliari hanno accertato che nel corso dell'operazione vi fu una lesione iatrogena dell'uretere destra non ascrivibile ad anomalie anatomiche, delle quali non vi è traccia in cartella clinica né, analogamente,
a complicanze non prevedibili né prevenibili, sottolineando come manchi del tutto l'isolamento e visualizzazione degli ureteri durante, prima e dopo l'isterectomia, proprio al fine di scongiurare non solo l'insorgenza di lesioni ma anche una eventuale tempestiva individuazione delle stesse, con la conseguenza che il motivo va dichiarato inammissibile.
Con secondo motivo di gravame, quanto alla domanda di manleva svolta nei
7 confronti di e HD, l'appellante lamenta che “Il Tribunale ha rigettato la CP_2 domanda ritenendo la cd. “clausola claims made” di cui all'art.1 della polizza “ durata e validità temporale del contratto” non vessatoria e non immeritevole di tutela, quindi, valida. Il Tribunale, pur valutando detta “clausola claims made “ inserita nella polizza sotto il profilo del rispetto dei “limiti imposti dalla legge” di cui all'art. 1322, primo comma cc, attraverso un'indagine a più ampio spettro che non si arresti alla sola considerazione genetica del contratto assicurativo ma ne investe anche il momento precedente alla sua conclusione e quello relativo all'attuazione del rapporto , in linea con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. unite, n.22437/18,
è giunto a tale errata conclusione, omettendo di valutare la fase precontrattuale ed errando nella valutazione della fase contrattuale. In ordine alla fase precontrattuale, si ribadisce anche in questa sede che la (ora , CP_9 CP_2 non ha assolto agli obblighi informativi sul contenuto del contratto, in maniera Part trasparente e volta alla totela effettiva della nell'ottica di far conseguire a questa, una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze…”. Ciò in quanto “… il suddetto art. 1 delle condizioni di polizza della che contiene _14 una claims made pura, coprendo solo sinistri per i quali avvenga nella vigenza del Part contratto, senza alcuna ultrattività, espone la a “buchi di copertura”, “ vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è ultrattiva. La clausola contenuta in detto articolo, nel determinare una siffatta limitazione di copertura, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, avvantaggia ingiustamente la Part società assicuratrice e non risponde alle esigenze della che, nello stipulare la polizza contrattuale, mirava, invece e senza dubbio, ad avere una idonea copertura assicurativa. Dall'esame complessivo della polizza, emerge, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, un rischio limitato rispetto all'elevatissimo premio pagato. Pertanto, alla luce di quanto sopra al fine di ripristinare l'equilibrio tra la prestazione ed adeguare il contratto assicurativo Part allo scopo pratico perseguito dalla andava senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma cc, la nullità parziale di tale clausola nella parte in cui esclude la copertura alle richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione del contratto , come quella oggetto di causa, …”, poiché “La clausola claims made nel determinare siffatte limitazioni di copertura avvantaggia ingiustamente la società Part assicuratrice e non risponde alle esigenze della che nello stipulare la polizza,
8 mirava ad avere una idonea copertura assicurativa. Il tutto a costi elevati, con un forte squilibrio tra rischi assicurati e premi annui pagati …”.
Anche il secondo motivo di impugnazione non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione.
Il Tribunale ha, difatti, statuito: “Tale polizza fu stipulata, in coassicurazione, con
(poi divenuta ora , Controparte_15 Controparte_16 CP_2 _17
(ora HD Global) e con AU SS (ora con durata
[...] CP_2 triennale con decorrenza dal 30 settembre 2006 e scadenza al 30 settembre 2009.
L'art. 25 della polizza così si esprime:
“La garanzia esplica la sua operatività, in eccedenza ad eventuali franchigie e/o scoperti previsti, nei limiti dei massimali assicurati, per tutte le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di Parte_8 efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della presente assicurazione nonché per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24.00 del 30.09.2002. (…)
Resta inteso che, alla cessazione della presente assicurazione, la garanzia sarà operativa, alle condizioni tutte previste, per le richieste di risarcimento relative a fatti posti in essere durante il periodo di vigenza della presente assicurazione e presentate per la prima volta nei 6 (sei) mesi successivi alla cessazione della validità della presente assicurazione” (cfr. doc. 2, p. 6).
Dunque, la polizza prevedeva – al tempo stesso – sia un periodo di ultrattività
(estendendo la garanzia assicurativa alle richieste pervenute non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza) sia un periodo di retroattività (estendendo la garanzia anche ai fatti posti in essere sin dal 30 settembre 2002).
Nel caso di specie, quindi, secondo la prospettazione della , la Controparte_18 garanzia non è operativa in quanto la richiesta di risarcimento è intervenuta in data 27.4.2016”.
La polizza, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante prevedeva un periodo di ultrattività.
Inoltre, l'eccezione di nullità reiterata nel presente gravame, è stata puntualmente
9 esaminata e respinta dal Tribunale con la seguente motivazione: “L'assicurata
[...] ha prospettato la invalidità della clausola ex art. 1341 c.c., ed ex art 1419 c.c. CP_8 perché, in ragione della limitata operatività postuma (6 mesi) implicante un forte squilibrio tra rischi contrattuali e premi annui pagati (totale premio annuo €
4.500.000,00, come emerge dalla polizza in atti), con una franchigia per sinistro di
€ 20.000,00 ed un massimale di € 3.600.000,00 … Ed invero, si è già ampiamente discusso della non vessatorietà della clausola;
quanto all'ammontare del premio rispetto ai massimali, non si coglie alcuno squilibrio significativo, considerata la retroattività della polizza per 4 anni (condotte poste in essere fino alle ore 24.00 del
30.09.2002) e l'ovvia considerazione per la quale il massimale non è previsto per l'annualità ma per singolo sinistro. Sicché, così come posta, la difesa non può essere condivisa.
Ad ogni modo, e per completezza espositiva relativamente alla pretesa violazione degli obblighi informativi da parte dell'assicuratore, deve osservarsi che
(indipendentemente dalla applicabilità della invocata disciplina apprestata al consumatore dal decreto legislativo 206/2005), la già con la Controparte_18 comparsa di costituzione e risposta (cui non è seguita alcuna contestazione da parte della ha allegato che “la polizza” – la cui intestazione reca del resto la CP_8 indicazione “capitolato speciale di appalto” – è stata predisposta unilateralmente ed esclusivamente dalla medesima quale stazione appaltante, senza alcun _19 coinvolgimento della assicuratrice.
E proprio con riferimento alle condizioni di “inizio e termine della garanzia” la Part ha depositato, la scheda tecnica predisposta dalla per le offerte: in CP_2 essa, agli artt. 4 e 5 è espressamente previsto la operatività della garanzia per tutte le richieste pervenute dal danneggiato nel periodo di validità della polizza e per fatti posti in essere non anteriormente alle ore 24 del 30.9.2002.
A fronte della predisposizione unilaterale della clausola claims made impura con retroattività biennale, non si comprende di cosa possa dolersi l' quando CP_8
Part così argomenta “espone la a “buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente retroattiva né ultrattiva.
La clausola contenuta in detto articolo nel determinare una siffatta limitazione di copertura avvantaggia ingiustamente la società assicuratrice e non risponde alle
10 Part esigenze della che nello stipulare la polizza, mirava ad avere una idonea copertura assicurativa. Il tutto a costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio pagato…” posto che, come ampiamente evidenziato le –oggi contrastate condizioni di polizza sono state predisposte dalla stessa.
Appare invero evidente che i lamentati vuoti di copertura – cosi come i “costi elevati, con un forte squilibrio tra rischio assicurato e premio annuo pagato” dedotti Part dalla siano in realtà ascrivibili ad una scelta adottata dalla stessa assicurata.
Consegue a quanto esposto che la domanda di garanzia svolta dalla CP_8 nei confronti della e di HD Global deve essere rigettata”. Controparte_20
L'assenza di specifiche censure ai passaggi motivazionali della sentenza, sopra riportati, e la mera reiterazione delle difese già svolte in primo grado, in particolare afferenti alla mancanza di previsione di ultrattività della polizza e all'omesso esame da parte del primo giudice della fase precontrattuale, invece compiutamente esaminate, impone di dichiarare l'inammissibilità anche del secondo motivo di impugnazione.
Con terzo motivo di appello, afferente al rigetto della domanda di manleva spiegata nei confronti di la difesa appellante deduce che “Contrariamente a quanto CP_4 sostenuto dal Tribunale nella impugnata sentenza, la garanzia di cui alla predetta polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 con appendice ITO0008 della _10 valida per il periodo dal 1/12/2009 al 30/11/2010, è senz'altro operativa essendo il danno verificatosi nel 2007 mentre la richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta nel 2016 ed essendo nullo e/o l'inefficace l'art. 4 delle condizioni di polizza laddove stabilisce che “La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta Parte_8 durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/2008”, in quanto non espressamente approvata per iscritto ex art. 1341 cpv c.c., nonché per mancanza di causa e per contraddittorietà a norme imperative”.
PaPart
inoltre, “… rileva che in ordine alla fase precontrattuale non risulta provato da parte della di aver assolto agli obblighi informativi sul contenuto del _10
Part contratto in maniera trasparente e volto alla tutela effettiva della nell'ottica di
11 far conseguire a questa una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze” nonché che “… il suddetto art. 4 delle condizioni di polizza della
[...]
n. ITOMM09B0026 “Inizio e termine della garanzia Controparte_10
RCT”, che contiene una claims made impura, coprendo sinistri per i quali la richiesta di risarcimento avvenga nella vigenza del contratto, nonché i fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del 30/11/08, senza alcuna Part ultrattività, espone la a “buchi di copertura” “vuoti di garanzia”, determinati dal fatto che la polizza non è sufficientemente né retroattiva e né ultrattiva. La clausola contenuta in detto articolo nel determinare una siffatta limitazione di copertura avvantaggia ingiustamente la società assicuratrice e non risponde alle Part esigenze della che nello stipulare la polizza, mirava ad avere una idonea copertura assicurativa”.
Per tali ragione l'appellante conclude argomentando che “… va senz'altro dichiarata, ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c., la nullità parziale di tale clausola contenuta nell'art. 4 delle condizioni di polizza nella parte in cui limita la copertura ai fatti dannosi verificatisi in data non antecedente alle ore 24,00 del
30/11/08, senza alcuna ultrattività, lasciando la copertura per tutte le richieste di risarcimento, come quella oggetto di causa, pervenute nel periodo di vigenza della polizza prodotta e per gli eventi, come quello oggetto di causa, accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto cosi come previsto da norme vigenti nell'Ordinamento Giuridico ed in particolare dall'art. 11 Legge 8/3/17 n. 24, da cui codesta Corte può attingere per integrare il contenuto contrattuale in linea con la già richiamata sentenza della Cassazione Sez. Un. n. 22437/18”.
Giova sottolineare che il Tribunale ha respinto la domanda di manleva con la seguente motivazione: “Orbene, posto che i fatti generativi del danno si sono verificati nel 2007 deve osservarsi che, anche a voler ritenere la nullità della CP_21
comunque la polizza non sarebbe operativa, neanche ove, dichiarata la
[...] nullità della volesse applicarsi il disposto di cui all'art. 1917 c.c. CP_21
Sicché, ogni questione in ordine alla validità del contratto, o di sue clausole è del tutto irrilevante, considerato che è convinzione di questo Giudice che la controprova in ordine a ciò che indubbiamente sarebbe il regime più favorevole all'assicurato
(loss occurrance) non sarebbe operativo”.
12 La decisione va confermata con le precisazioni che seguono.
La clausola contrattuale in parola prevede (art. 14) che la garanzia esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (01.12.2009/01.12.2010) in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24 del
30.11.2008.
È documentalmente provato che l'evento lesivo si verificò in data 1 aprile 2007 e la domanda risarcitoria venne presentata per la prima volta alla struttura nell'aprile
2016, con conseguente denuncia del sinistro alla compagnia nel maggio 2016.
Secondo il modello assicurativo tipizzato dall'art. 1917 cc, per il quale l'assicuratore
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, la copertura assicurativa rimane operativa nel limite del termine di prescrizione entro il quale il danneggiato può rivolgersi al danneggiante assicurato. Dunque, tenuto conto del periodo di validità della garanzia (dicembre 2009/dicembre 2010), il danno occorso ad nell'anno 2007 non vi è, certamente, ricompreso. Parte_4
Part La convenzione tra l' , però regolata da una clausola cd claims made CP_4 impura, rispetto alla quale sorge la necessità di verifica dell'adeguatezza del contratto agli interessi in concreto avuti di mira dagli stipulanti e, in particolare, alla necessità, anche trascendente gli interessi dei contraenti, che non si vengano a creare vuoti di copertura assicurativa.
Nel caso concreto, però, non è predicabile, come detto, una retroattività della polizza sulla base del modello di cui all'art. 1917 cc né sulla base del modello tipizzato successivamente dal legislatore a mente della L 24/2017, invocato dall'appellante, il sinistro risulterebbe coperto da garanzia.
L'art. 11 della menzionata disposizione prevede, difatti, un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, disponendo che “La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di
13 assicurazione durante la vigenza temporale della polizza” mentre, nel caso di specie, la denuncia di sinistro è intervenuta solo nell'anno 2016, dunque in epoca successiva alla dedotta vigenza della polizza.
In conclusione, pertanto, neanche la riconduzione della clausola in parola al modello, pur successivamente, tipizzato dal legislatore – il quale, come indicato da
Cass. 6490/2024, costituisce “ … serbatoio di riferimento che risponde a "scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia" – consente di ritenere operativa la garanzia, non potendo predicarsi, come paventato dall'appellante, una sua validità sine die, esclusa anche dal legislatore, il quale ancora la retroazione decennale alla denuncia durante la vigenza temporale di polizza.
La decisione di primo grado va, quindi, confermata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le questioni afferenti alla validità del contratto o delle sue clausole rimangono irrilevanti per la non operatività della garanzia, nell'uno e nell'altro caso.
Part Va, infine, osservato che l' aveva dedotto con la comparsa di costituzione e chiamata in causa che “ … senza soluzione di continuità nel corso degli anni vi è stato rinnovo di polizza con la e, a tutt'oggi con la polizza ITOMM170003 che si CP_4 richiama, il rapporto assicurativo prosegue” (pag. 12). Benché la polizza menzionata non sia stata prodotta, la circostanza che il rapporto assicurativo sia proseguito senza soluzione di continuità non è mai stata contestata dalla compagnia.
Part L' nel presente gravame ha, però, limitato le proprie deduzioni e argomentazioni alla questione afferente alla validità ed efficacia della polizza
ITOMM09B0026, con espresso riferimento alla sua validità temporale dal 1 dicembre
2009 al 1 dicembre 2010 e previsione della retroattività a data non antecedente il 30 novembre 2008 (art. 4), invocando la parziale nullità della clausola ivi contenuta per le ragioni già esposte, senza dedurre che la compagnia fosse tenuta a manlevarla in ragione degli intervenuti rinnovi della polizza, dunque, della sua perdurante vigenza al momento della denuncia;
rinnovi dei quali non si conoscono le date e condizioni, vieppiù che la polizza in corso al momento dell'introduzione del giudizio è individuata con diverso numero.
Sul punto con comparsa di costituzione nel presente grado, ha CP_4 affermato: “17. Anzitutto si evidenzia che nel giudizio di primo grado, CP_8
14 ha citato in giudizio in ragione di due Polizze: la ITOMM09B0026 e CP_4
ITOMM170003.
18. Nell'atto di citazione in appello, invece, cita solo la Polizza CP_8
ITOMM09B0026, sicché occorre ritenere che il capo della Sentenza relativo alla
Polizza ITOMM170003 è da ritenersi passato in giudicato”.
Part Se è vero che l' nelle conclusioni del presente appello ha richiamato “… le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio”, il semplice rinvio alle conclusioni e difese svolte nel precedente grado di giudizio non è sufficiente, in assenza di specifico richiamo alle questioni e richieste, a devolverne la cognizione al giudice di appello, con particolare riferimento, per quel che qui rileva, alla vigenza tra le parti di valida ed efficace polizza assicurativa diversa da quella di cui si dibatte, la quale, dunque, pienamente potrebbe rientrare nel paradigma di cui alla L 24/2017 garantendo la continuità della copertura, circostanza alla quale nessun riferimento, neanche implicito, viene operato nel gravame neppure sotto il profilo dell'omesso esame della circostanza da parte del Tribunale, non potendo il giudice di appello fondare la decisione su questioni non dedotte dalle parti né rilevabili d'ufficio senza incorrere nel vizio di extrapetizione.
In conclusione, dunque, il terzo motivo di gravame va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e le appellate e che si liquidano sulla scorta dei Pt_4 CP_2 criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, €
31.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in € 4.994,00 per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Con riguardo, invece, ai rapporti tra l'appellante e l'appellata le spese del CP_4 grado possono essere compensate in ragione della particolare complessità della materia e delle perduranti incertezze interpretative, anche in ordine all'individuazione e articolazione dei modelli tipici ai quali operare riferimento per la
15 valutazione di conformità ex art. 1322 cc, I comma, ed eventuale sostituzione automatica di clausole, ai sensi dell'art. 1419, II comma cc. Nulla va disposto per le spese con riguardo a HD Global, rimasta contumace.
Alla declaratoria di inammissibilità e rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 379 pubblicata il 12 gennaio 2023, proposto da Controparte_8 nei confronti di _1 Controparte_22 Controparte_23
già nonché HD Global, così Controparte_4 RO dispone:
1) dichiara inammissibile il primo e secondo motivo di appello, rigetta il terzo motivo e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di _1
, erede e , in persona del legale
[...] Parte_5 Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate, per ciascuna parte, in € 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Compensa le spese del grado tra l'appellante e l'appellata ; nulla per le Controparte_4 spese per HD Global se;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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