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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Giudice dott. Maurizio Petrelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2025 promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale con sede in Torricella (TA) alla via Maruggio 28 (P.Iva ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatora DE LORENZIS come da procura in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
(c.f. ), in persona del Funzionario legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in , rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici siti in Lecce, alla via F. Rubichi, n. 39 è ope legis domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza in presenza del 2 ottobre 2025, da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Dall'esame degli atti emerge in modo pacifico che l'amministrazione opposta ha provveduto ad annullare d'ufficio l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della corte costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n.189/12
e dell'art.1 comma 923 l.n.208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
È pacifico infatti che l'amministrazione appellata in data 26/08/2025 ha emesso provvedimento di annullamento d'ufficio n. 270 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 122/2023, assunto al prot. 51088/RU DEL 28/08/2025 notificato alla parte in data 28/08/2025.
In considerazione di quanto innanzi deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Come già ritenuto da questa Corte in precedenti sentenze, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art.92 comma 2 cod.proc.civ., che costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n.77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento – in corso di causa - della Corte
Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
In tal senso si è peraltro espressa la Cassazione, chiarendo che: <Ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola
Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata>> (veds
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 - Rv. 648718 - 01; nei medesimi termini, tra le altre, Cass, civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 5267 del 16/03/2016 - Rv. 639366 - 01).
p.q.m.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Giudice dott. Maurizio Petrelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 336/2025 promossa da:
(C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale con sede in Torricella (TA) alla via Maruggio 28 (P.Iva ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatora DE LORENZIS come da procura in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
(c.f. ), in persona del Funzionario legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in , rappresentata e difesa dall'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici siti in Lecce, alla via F. Rubichi, n. 39 è ope legis domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza in presenza del 2 ottobre 2025, da intendersi qui riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Dall'esame degli atti emerge in modo pacifico che l'amministrazione opposta ha provveduto ad annullare d'ufficio l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio, prendendo atto della pronuncia della corte costituzionale n.104/25, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del d.l.n.158/12, convertito, con modificazioni, nella legge n.189/12
e dell'art.1 comma 923 l.n.208/15, nella parte in cui prevedeva la sanzione in misura fissa irrogata con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
È pacifico infatti che l'amministrazione appellata in data 26/08/2025 ha emesso provvedimento di annullamento d'ufficio n. 270 dell'Ordinanza Ingiunzione n. 122/2023, assunto al prot. 51088/RU DEL 28/08/2025 notificato alla parte in data 28/08/2025.
In considerazione di quanto innanzi deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Come già ritenuto da questa Corte in precedenti sentenze, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendo l'ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate dall'art.92 comma 2 cod.proc.civ., che costituiscono ulteriore motivo di compensazione per effetto della pronuncia della corte cost. n.77/18, essendo innegabile che dette ragioni siano integrate dall'intervento – in corso di causa - della Corte
Costituzionale, che ha espunto dall'ordinamento la norma che prevedeva la sanzione irrogata.
In tal senso si è peraltro espressa la Cassazione, chiarendo che: <Ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola
Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata>> (veds
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018 - Rv. 648718 - 01; nei medesimi termini, tra le altre, Cass, civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 5267 del 16/03/2016 - Rv. 639366 - 01).
p.q.m.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Lecce, 2 ottobre 2025
Il presidente est.
dr.ssa Anna Rita Pasca pagina 2 di 2