Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2015, n. 881
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dalla Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli, con la partecipazione di altri magistrati. Le parti in causa, i genitori del minore C.M.S. e i nonni paterni, hanno contestato la dichiarazione di adottabilità del minore, chiedendo l'affido temporaneo ai nonni. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la presunta violazione della legge sull'adozione, l'erronea valutazione del legame affettivo tra il minore e i nonni, e l'omesso esame di fatti decisivi, come la disponibilità dei nonni a prendersi cura del nipote.

La Corte ha respinto i ricorsi, argomentando che la dichiarazione di adottabilità era giustificata dalla totale inadeguatezza dei genitori e dalla valutazione negativa della capacità dei nonni di offrire un ambiente adeguato al minore. È stata sottolineata l'importanza di garantire il benessere psicofisico del bambino, evidenziando che le mere intenzioni dei familiari non potevano superare la situazione di abbandono. La Corte ha ribadito che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia è subordinato alla sua necessità di un contesto stabile e affettivo, confermando così la decisione del Tribunale per i Minorenni.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso; qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio.

Commentario1

  • 1Adottabilità richiede verifica puntuale (Cass. 13408/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

    La dichiarazione di adottabilità integra l'extrema ratio nel carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, intesa come ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nel rilievo che la rescissione del legame familiare rappresenti l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e nella garanzia che lo Stato deve riconoscere a tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Prima di dichiarare l'adottabilità di un minore, è necessaria la definizione del profilo psicologico dei genitori e del rapporto con il figlio, con scrutinio …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2015, n. 881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 881
Data del deposito : 20 gennaio 2015

Testo completo